XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 743
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
Art. 1.
(Docenza universitaria).
1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal
seguente:
"Art. 1. (Ruolo dei professori universitari). - 1.
Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti
fasce:
a) I fascia, professore ordinario;
b) II fascia, professore associato;
c) III fascia, professore ricercatore".
2. Le disposizioni della presente legge garantiscono,
nell'unitarietà della funzione di docente, la distinzione dei
compiti e delle responsabilità dei professori, di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 1
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, come sostituito dal comma 1 del presente articolo,
inquadrandoli in tre fasce di carattere funzionale con uguale
garanzia di libertà didattica e di ricerca.
3. I professori universitari di ruolo adempiono compiti
didattici nei corsi di diploma, di laurea e di dottorato
nonché nelle scuole di specializzazione e nei corsi di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, della
legge 19 novembre 1990, n. 341, ai sensi dell'articolo 4 della
presente legge.
4. Ciascuna delle tre fasce di cui al comma 2 è articolata
sulla base di tre livelli stipendiali a cui si accede tramite
procedure di valutazione, ai sensi dell'articolo 9.
5. Ai ruoli di professore universitario si accede solo
attraverso la procedura di concorso di cui alla legge 3 luglio
1998, n. 210.
6. Ogni professore universitario è inquadrato nel settore
scientifico-disciplinare per il quale ha superato la prova
d'accesso o nel quale si trovava alla data di entrata in
vigore della presente legge, secondo quanto disposto
dall'articolo 19.
Capo II
Art. 2.
(Dotazione organica
dei professori universitari).
1. La dotazione organica su base nazionale dei professori
universitari è definita dal seguente rapporto: un professore
ordinario ogni due professori associati e ogni quattro
professori ricercatori. Gli atenei, nella definizione o
ridefinizione interna di tale dotazione organica, sono tenuti
ad adeguarsi gradualmente alla medesima nel termine di dieci
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il rapporto numerico di cui al comma 1 si intende
valido per ciascun settore scientifico-disciplinare, nonché
per ogni singolo ateneo.
3. Gli articoli 3, 20, 21, 22 e 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono
abrogati.
Art. 3.
(Compiti ed obblighi
dei professori universitari).
1. L'insegnamento e la ricerca scientifica sono compiti
fondamentali dei professori universitari ai quali sono
garantiti la libertà di scelta di impostazione, i contenuti e
la metodologia.
2. Ai professori universitari compete la partecipazione
agli organi accademici ed agli organi collegiali ufficiali
riguardanti la didattica, l'organizzazione ed il coordinamento
delle strutture didattiche e di ricerca esistenti nella sede
universitaria di appartenenza.
3. Nello svolgimento dell'attività didattica i professori
universitari sono obbligati ad attuare gli indirizzi di
programmazione didattica, secondo quanto disposto
dall'articolo 5, commi 5 e 6, in relazione agli obblighi
formativi dei corsi di studi.
4. I professori universitari, inquadrati nei settori
scientifico-disciplinari dell'area medico-sanitaria, assumono
anche funzioni assistenziali per fini di didattica e di
ricerca. I docenti medici delle facoltà di medicina e
chirurgia possono accedere a due diverse opzioni di rapporto
di lavoro all'interno dell'ateneo, di durata triennale, con
possibilità di passaggio all'altra opzione alla scadenza di
quella prescelta:
a) possibilità di non conferimento della dirigenza
sanitaria e richiesta da parte del docente di accedere al
tempo definito, ovvero al tempo pieno, ai sensi dell'articolo
4, assolvendo il medesimo debito orario dei docenti delle
altre facoltà;
b) possibilità di conferimento della dirigenza
sanitaria con le modalità e con gli obblighi previsti
dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni.
Art. 4.
(Tempo pieno e tempo definito).
1. L'attività didattica dei professori universitari è a
tempo pieno o a tempo definito, con la sola esclusione della
III fascia docente, professore ricercatore, a cui si applica
esclusivamente il tempo pieno.
2. Ciascun professore universitario può optare tra il
regime a tempo definito, equivalente ad un minimo di 300 ore
annuali, e il regime a tempo pieno, equivalente ad un minimo
di 500 ore annuali.
3. La scelta di cui al comma 2 deve essere effettuata
tramite apposita richiesta da presentare al rettore
dell'ateneo almeno sei mesi prima dell'inizio di ogni anno
accademico.
4. L'elettorato passivo a tutte le cariche istituzionali
di ateneo, di facoltà, di corso di laurea, di scuola di
specializzazione, di dottorato e di dipartimento è
esclusivamente riservato ai professori universitari che
abbiano optato per il regime a tempo pieno.
Art. 5.
(Attività didattica).
1. L'attività didattica dei professori universitari è
ripartita in: lezioni, esercitazioni, esami di profitto e di
titolo, tutoraggio, attività seminariali, corsi di
orientamento e corsi di istruzione permanente.
2. Ai fini del conseguimento dei titoli di diploma, di
laurea e di dottorato, deve essere dedicato alle lezioni o
alle esercitazioni un numero di ore pari a 120.
3. I professori universitari inquadrati nella I fascia,
professore ordinario, e nella II fascia, professore associato,
svolgono almeno un ciclo d'insegnamento per il corso di
diploma o di laurea o di specializzazione nel settore
scientifico-disciplinare di appartenenza, oppure possono avere
attribuiti dagli organi collegiali didattici competenti, con
il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di
un solo ulteriore insegnamento per ciascun corso o modulo che,
comunque, non dà diritto ad alcuna riserva di posti nei
concorsi.
4. I professori universitari inquadrati nella III fascia,
professore ricercatore, su proposta degli organi collegiali
competenti, svolgono un solo ciclo d'insegnamento per il corso
di diploma o di laurea o di specializzazione nel settore
scientifico-disciplinare di appartenenza.
5. Gli organi collegiali didattici di cui all'articolo 3,
comma 2, sulla base della programmazione didattica, propongono
agli stessi professori membri lo svolgimento di corsi di
lezioni e di esercitazioni, a scelta del docente.
6. La programmazione didattica tiene conto delle esigenze
didattiche e degli impegni minimi previsti dalla normativa
vigente ai fini di un'equilibrata distribuzione dei carichi
didattici anche in considerazione del maggiore impegno
derivante da corsi con elevato numero di studenti o che
richiedano esercitazioni di laboratorio o presso altre
strutture, nonché da altre eventuali attività didattiche.
7. Il docente, a qualunque livello appartenga, nel periodo
dell'anno sabbatico è abilitato senza restrizione alcuna alla
presentazione di richieste e all'utilizzo dei fondi per lo
svolgimento delle attività di ricerca.
Capo III
Art. 6.
(Reclutamento dei docenti).
1. L'accesso ai ruoli di professore universitario, al
primo livello di ciascuna delle tre fasce, di cui all'articolo
1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della
presente legge, è disciplinato ai sensi della legge 3 luglio
1998, n. 210.
2. Il docente vincitore di un concorso per la III fascia,
professore ricercatore, è confermato in ruolo a seguito di un
periodo di prova della durata di due anni, che termina con un
motivato giudizio da parte della facoltà di appartenenza. In
caso di giudizio negativo il docente rimane alla classe
stipendiale iniziale ed ha la facoltà di sottoporsi ad un
nuovo giudizio dopo un ulteriore biennio. Prima della conferma
in ruolo non ha possibilità di chiedere trasferimenti ad altro
ateneo. Ove non usufruisca della possibilità di avvalersi di
un secondo periodo di prova ovvero in caso di secondo giudizio
negativo è esonerato dal servizio.
3. L'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abrogato.
Art. 7.
(Riserva di posti messi a concorso).
1. I singoli atenei indicono i bandi di concorso, ai sensi
della legge 3 luglio 1998, n. 210. Gli stessi atenei possono
riservare un terzo dei posti banditi, per ciascuna delle due
fasce superiori, ai docenti della stessa università che
abbiano maturato, anche presso altre sedi, quindici anni di
servizio nella fascia immediatamente inferiore.
2. La riserva di posti messi a concorso ha validità solo
nei casi in cui i posti banditi tramite concorso libero siano
in numero doppio rispetto ai posti previsti per il concorso
riservato.
3. In base alle disponibilità finanziarie, le università
calcolano l'esborso determinato dal bando di concorso
riservato, di cui al comma 1, computando la spesa per lo
stipendio dell'eventuale vincitore.
4. In deroga a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1,
lettera f), della legge 3 luglio 1998, n. 210, il numero
dei vincitori di un concorso riservato è pari al numero dei
posti messi a concorso.
Art. 8.
(Contratti di insegnamento).
1. Le singole sedi universitarie possono stipulare
contratti di insegnamento inquadrati nei livelli retributivi
delle tre fasce di professore universitario con ricercatori
degli enti pubblici, con docenti appartenenti ad altri atenei
al fine di incentivare la mobilità dei docenti, nonché con
studiosi reputati idonei con motivato giudizio approvato con
votazione della facoltà che stipula il contratto. I contratti
di insegnamento con docenti di altri atenei possono, di
regola, essere stipulati solo qualora da parte dei docenti
dell'ateneo stesso che propone il contratto esista
l'indisponibilità a ricoprire quegli stessi insegnamenti. I
contratti non danno comunque diritto ad alcuna riserva di
posti nei concorsi.
2. I contratti di cui al comma 1 prevedono altresì
l'assunzione, per un periodo massimo di quattro anni, delle
funzioni e delle indennità corrispondenti alla fascia
immediatamente superiore a quella del docente che ha stipulato
il contratto.
3. Il docente titolare di contratto è posto d'ufficio in
congedo senza assegni dalla università di appartenenza per
tutta la durata del contratto.
4. Il docente titolare di contratto che passi, attraverso
concorso, alla fascia superiore può utilizzare il servizio
svolto come titolare di contratto ai fini del computo degli
anni necessari per la promozione al livello superiore, ai
sensi del comma 2 dell'articolo 9.
5. Ai sensi dell'articolo 25 e dell'articolo 100, primo
comma, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, l'attività di insegnamento
e di ricerca, nonché la partecipazione agli organi accademici
da parte dei professori a contratto, sono disciplinate dai
regolamenti di ateneo. I regolamenti prevedono l'esclusione
dei professori a contratto dall'elettorato passivo per
qualsiasi carica accademica.
Capo IV
Art. 9.
(Promozione al livello superiore).
1. Le fasce di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come
sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge,
sono articolate sulla base di tre livelli stipendiali a cui si
accede tramite le procedure di valutazione di cui al comma 2
del presente articolo.
2. Dopo cinque anni di permanenza nel primo o nel secondo
livello stipendiale, si può essere promossi, rispettivamente,
al secondo o al terzo livello. La domanda può essere
presentata al termine del quarto anno di permanenza già dopo
quattro anni di permanenza nel livello, al fine di consentire
lo svolgimento delle procedure di valutazione di cui
all'articolo 10 in tempo utile.
Art. 10.
(Valutazioni periodiche).
1. La promozione al livello stipendiale superiore a quello
di appartenenza è disposta sulla base di valutazioni di merito
dell'attività scientifica e didattica del docente interessato
secondo procedure e criteri indicati in un apposito
regolamento emanato da ciascun ateneo.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca stabilisce, con proprio decreto da emanare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
princìpi generali a cui devono attenersi i regolamenti di cui
al comma 1.
Art. 11.
(Commissione di valutazione).
1. Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 10, è
istituita, presso ciascuna facoltà, un'apposita commissione
con lo scopo di valutare l'attività didattica, di ricerca e
organizzativa di ciascun professore, nonché l'eventuale
attività di partecipazione agli organi di governo dell'ateneo
e, per i soli docenti dell'area medico-sanitaria, le eventuali
attività di assistenza clinica svolte nel rispetto della
presente legge.
2. La commissione di valutazione è composta da docenti
universitari, di livello o di fascia superiore, appartenenti
al settore scientifico-disciplinare del richiedente. Il numero
dei componenti e le procedure sono stabiliti dal regolamento
di cui al comma 1 dell'articolo 10.
3. La commissione di valutazione formula il proprio
giudizio, motivandolo sulla base dei pareri espressi dai
consigli delle facoltà presso cui è stata svolta l'attività
del richiedente e dagli studenti che abbiano frequentato i
corsi interessati.
4. Il docente che non superi l'esame di valutazione per il
passaggio al livello stipendiale superiore, può ripresentare
domanda quando siano decorsi due anni dal termine della
precedente valutazione ed essere sottoposto nuovamente
all'esame di merito, dopo tre anni dall'ultima valutazione.
Art. 12.
(Collocamento a riposo).
1. I professori universitari sono collocati a riposo a
decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al
compimento del sessantasettesimo anno di età, fatti salvi i
diritti acquisiti secondo quanto disposto dalle norme vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai
professori è comunque consentito di rimanere fuori ruolo sino
al settantesimo anno di età, con i medesimi diritti di
insegnamento e di partecipazione agli organi accademici e di
ricerca, a condizione che gli organi competenti dell'ateneo
prevedano la relativa copertura per il finanziamento di nuovi
concorsi e che sia consentito porre lo stipendio del
professore fuori ruolo a carico dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale.
2. Al momento del collocamento a riposo, i professori che
ricoprono cariche accademiche hanno facoltà di mantenerle fino
alla scadenza del mandato.
3. I professori possono optare per il posticipo del
collocamento a riposo fino al compimento del settantesimo anno
di età.
Art. 13.
(Trattamento economico).
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo è delegato ad emanare un decreto
legislativo recante norme per la disciplina del trattamento
economico spettante ai professori universitari, secondo i
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) il raggiungimento del livello massimo della
retribuzione per ciascuna fascia si consegue al terzo livello
stipendiale, dopo aver superato con giudizio di merito
positivo le due valutazioni relative al passaggio dal primo
livello stipendiale al secondo e da quest'ultimo al terzo,
come disposto dal comma 1 dell'articolo 10;
b) la retribuzione del terzo livello stipendiale
di ciascuna fascia deve essere inferiore alla retribuzione del
primo livello della fascia di docenza superiore;
c) i tre livelli stipendiali iniziali per ciascuna
fascia sono collegati a frazioni prefissate delle retribuzioni
della magistratura e della dirigenza dello Stato;
d) la misura del trattamento economico subisce una
maggiorazione del 60 per cento a favore dei professori
universitari che optano per il tempo pieno.
2. I docenti già in ruolo alla data di entrata in vigore
della presente legge, continuano a godere del trattamento
economico di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
3. Ai professori appartenenti ai settori
scientifico-disciplinari dell'area medica è data facoltà, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
avvalersi di integrazioni allo stipendio in relazione alle
attività assistenziali svolte nelle strutture
universitarie.
4. L'entità dell'integrazione di cui al comma 3, a totale
carico del Fondo sanitario nazionale, è definita in sede di
contrattazione collettiva nazionale.
5. Il terzo comma dell'articolo 114 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è
abrogato.
Art. 14.
(Compiti esclusivi).
1. Gli incarichi di rettore e di preside di facoltà
possono essere affidati esclusivamente a professori ordinari a
tempo pieno.
2. L'incarico di direttore di dipartimento, di presidente
di consiglio di corso di diploma o di laurea, di coordinatore
di corso di dottorato e di direttore di scuola di
specializzazione è, di regola, affidato a professori ordinari
oppure associati a tempo pieno, fatti salvi i casi in cui
manchi la disponibilità dei candidati o l'ateneo sia munito di
statuto che preveda una diversa normativa. In tali ipotesi
l'incarico può essere affidato anche ad un professore
ricercatore a tempo pieno.
Art. 15.
(Altre attività).
1. Nell'ambito della propria autonomia normativa, ogni
singolo ateneo può emanare propri regolamenti, recanti
disposizioni che disciplinano le modalità di partecipazione
dei professori alle attività didattiche e di ricerca svolte
attraverso convenzioni o contratti effettuati dalla università
stessa con soggetti terzi.
2. I regolamenti di cui al comma 1 devono prevedere:
a) la definizione dei criteri di selezione e di
motivazione della scelta dei docenti a cui affidare
l'incarico;
b) la trasparenza delle procedure;
c) l'informazione a tutti gli interessati;
d) la definizione dei criteri di attribuzione di
eventuali proventi.
Art. 16.
(Funzioni compatibili).
1. La funzione di professore universitario è compatibile
con le seguenti attività, svolte nel rispetto del monte ore di
cui all'articolo 4:
a) pubblicazione di libri, di articoli, di sussidi
didattici e di qualunque altra forma di elaborazione del
pensiero;
b) collaborazione con aziende editoriali e di
informazione;
c) svolgimento di conferenze, di seminari e di
altre attività di libero insegnamento.
2. La funzione di professore universitario a tempo
definito è compatibile con le
seguenti attività, svolte nel rispetto del monte ore di cui
all'articolo 4:
a) attività professionali di consulenza;
b) attività di assistenza legale;
c) attività di assistenza tecnica e
scientifica;
d) attività di assistenza sanitaria ed equiparate
in strutture private e non accreditate.
3. I proventi derivanti dalle attività compatibili di cui
al comma 2 svolte presso locali o strutture degli atenei
utilizzandone le attrezzature ivi disponibili devono essere
così ripartiti: una metà quale integrazione stipendiale al
docente che effettua l'attività stessa, l'altra metà
all'ateneo di appartenenza che si impegna, con apposito
regolamento, ad utilizzarla per il finanziamento delle
attività di ricerca dello stesso docente e dei suoi eventuali
collaboratori.
Art. 17.
(Funzioni incompatibili).
1. La funzione di professore universitario è incompatibile
con l'esercizio dell'industria e del commercio e con ogni
altra attività retribuita che comporti un rapporto
continuativo di lavoro subordinato.
Art. 18.
(Norme applicabili).
1. Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente
legge si applicano per i professori ricercatori le norme sullo
stato giuridico dei ricercatori, per i professori associati le
norme sullo stato giuridico dei docenti di II fascia, e per i
professori ordinari le norme sullo stato giuridico dei docenti
di I fascia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
Art. 19.
(Norme transitorie).
1. I ruoli dei ricercatori e dei professori associati ed
ordinari sono posti ad esaurimento.
2. I ricercatori universitari ed i professori in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge conservano
lo stato giuridico precedente nonché il trattamento economico
stabilito dalle disposizioni vigenti.
3. I professori universitari che lo richiedano possono, su
domanda, essere inquadrati nei nuovi ruoli di cui al comma 1
dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, come sostituito dal comma 1 dell'articolo
1 della presente legge, con le seguenti modalità:
a) gli ex ricercatori non confermati sono inseriti
al primo livello della III fascia, corrispondente ai
professori ricercatori, a seguito del superamento con esito
positivo di un'apposita prova didattica;
b) gli ex ricercatori confermati sono inseriti, a
seguito del superamento con esito positivo di un'apposita
prova didattica, nella III fascia e nei seguenti livelli: al
primo livello se con anzianità di servizio inferiore ai cinque
anni; al secondo livello se con anzianità di servizio di
almeno cinque anni; al terzo livello, solo in tale caso senza
prova didattica, se con anzianità di servizio di almeno cinque
anni e se titolari di affidamenti o supplenze presso corsi di
laurea, di diploma o di specializzazione da almeno tre
anni;
c) gli ex professori associati sono inseriti nella
II fascia al livello da definire rispetto all'anzianità in
ruolo;
d) gli ex professori ordinari sono inseriti nella
I fascia al livello da definire rispetto all'anzianità in
ruolo;
e) gli ex assistenti di ruolo sono inseriti al
primo livello della III fascia;
f) gli ex incaricati stabilizzati sono inseriti
nella III fascia al secondo livello;
g) gli ex tecnici laureati sono inseriti nella III
fascia al primo livello, previo concorso riservato;
h) gli ex contrattisti clinici e gli ex medici
interni sono inseriti nella II fascia al primo livello, previo
concorso periferico riservato ai sensi dell'articolo 7, comma
1.
4. Al personale di cui all'articolo 3, comma 4, lettera
a), spetta esclusivamente il trattamento economico
inerente alla rispettiva qualifica universitaria. Al personale
di cui al medesimo articolo 3, comma 4, lettera b), che
assolve un debito orario complessivo tra attività
istituzionale universitaria ed assistenziale, certificato con
mezzi strumentali, pari a quello previsto in sede di
contrattuazione collettiva per i dirigenti sanitari
ospedalieri, spetta l'integrazione economica prevista dalle
disposizioni vigenti in materia.
Art. 20.
(Norme finali).
1. Gli atenei adottano, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le modifiche e le
disposizioni regolamentari di loro competenza. Decorso
inutilmente tale termine, il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca applica adeguate sanzioni
amministrative agli atenei inadempienti.