XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 742
Onorevoli Colleghi! - In Italia abbiamo una serie di
leggi che costituiscono riferimenti fondamentali utili ad
inserire le persone portatrici di handicap nella vita
sociale ed a ripristinare a loro favore l'esistenza di eguali
condizioni di partenza che costituiscono l'irrinunciabile
diritto di ogni cittadino. Ricordo, tra le altre, la legge 2
aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, recante
disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le
pubbliche amministrazioni e le aziende private; la legge
quadro 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni,
sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate; il decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni, recante approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
che, in particolare, al titolo VII, capo IV, sezione I,
paragrafo I, tratta del diritto all'educazione, all'istruzione
e alla integrazione dell'alunno handicappato, nonché
dell'obbligo scolastico per gli alunni sordi. Ma è proprio in
riferimento a quest'ultima categoria che si rende necessario
un ulteriore intervento.
I sordi in Italia sono circa 70 mila, includendo in tale
cifra sia coloro che sono nati sordi o che lo sono diventati
nei primi anni di vita, sia coloro che hanno perso l'udito
dopo aver appreso il linguaggio parlato. Le difficoltà per una
piena integrazione sono evidentemente maggiori per i primi.
Nasce allora l'esigenza di uno strumento che consenta ai
bambini sordi il pieno sviluppo cognitivo nell'ambito della
propria comunità, utile all'accesso all'istruzione, alla
cultura e all'inserimento lavorativo e sociale. Tale strumento
è rappresentato dalla lingua dei segni italiana, che ha una
propria specifica morfologia, sintattica e lessicale, e non
soltanto una modalità di espressione della lingua italiana. La
lingua dei segni, infatti, è la lingua naturale delle persone
sorde, perché per la sua modalità visivo-gestuale può essere
acquisita in modo spontaneo dai bambini sordi con le stesse
tappe del linguaggio parlato. Non si tratta di contrapporre il
linguaggio orale alla lingua dei segni, bensì di integrare le
diverse possibilità per portare la persona sorda ad inserirsi
meglio nella società, ad avere sicurezza in se stessa, a
sentirsi partecipe delle varie situazioni sociali.
In Europa la lingua dei segni ha avuto un riconoscimento
al più alto livello con la risoluzione del Parlamento europeo
del 17 giugno 1988 sulla lingua dei segni dei sordi.
L'Unione europea dei sordi creata nel 1985, che
rappresenta attualmente le associazioni di quattordici Stati
membri dell'Unione europea, tra questi l'Italia, dopo
l'approvazione della citata risoluzione ha posto al centro
della sua azione il riconoscimento della comunità dei sordi
come minoranza linguistica e conseguentemente il
riconoscimento della lingua dei segni come lingua della
comunità dei sordi da parte degli Stati membri dell'Unione
europea, e nell'Assemblea generale annuale tenutasi a
Bruxelles il 27 settembre 1997 ha approvato una risoluzione in
cui si chiede a tutti gli Stati membri dell'Unione europea di
garantire piena ed eguale partecipazione nella società ai
sordi e di rispettare i loro diritti umani e civili.
Ormai anche in Italia esistono dizionari della lingua dei
segni, e molte altre pubblicazioni, alle quali hanno
contribuito anche ricercatori sordi, che analizzano dimensioni
diverse, linguistiche, storiche e socio-linguistiche, della
lingua dei segni italiana.
Nel corso degli ultimi anni anche la presenza degli
interpreti della lingua dei segni alla RAI-Radiotelevisione
italiana ha contribuito ad accrescere la cultura e
l'informazione dei sordi; analoghe funzioni saranno sempre più
richieste in contesti educativi, legali, di assistenza
sanitaria ed altri.
La proposta di legge che sottopongo all'attenzione degli
onorevoli colleghi prevede all'articolo 1 il riconoscimento
della lingua dei segni italiana quale lingua propria della
comunità dei sordi e come lingua di una minoranza linguistica
degna della tutela prevista dall'articolo 6 della
Costituzione.
All'articolo 2 si prevede l'emanazione di un regolamento
di attuazione della legge in modo che la lingua dei segni
italiana possa essere usata nel corso dei procedimenti
giudiziari, in tutti i rapporti che i sordi hanno con le
pubbliche amministrazioni, e nelle scuole di ogni ordine e
grado.