XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 742
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La Repubblica riconosce la lingua dei segni italiana
come lingua propria della comunità dei sordi, in applicazione
degli articoli 3 e 6 della Costituzione e in ottemperanza alla
Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata
dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992.
2. L'uso della lingua dei segni italiana gode di tutte le
garanzie e dei provvedimenti conseguenti al riconoscimento di
cui al comma 1.
Art. 2.
1. Il Governo emana, entro cinque mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un regolamento
attuativo di quanto previsto dall'articolo 1 della presente
legge, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Ente
nazionale protezione ed assistenza sordomuti.
2. Il regolamento di cui al comma 1 deve:
a) fissare le modalità atte a consentire l'uso
della lingua dei segni italiana nei rapporti con le
amministrazioni pubbliche e con gli enti locali;
b) prevedere disposizioni volte a consentire l'uso
della lingua dei segni italiana nei giudizi civili e penali,
stabilendone le modalità tecniche;
c) prevedere l'insegnamento della lingua dei segni
italiana nelle scuole elementari e medie, al fine di rendere
effettivo l'adempimento dell'obbligo scolastico per gli alunni
sordomuti;
d) garantire l'utilizzo dell'interprete della
lingua dei segni nelle università;
e) dettare ogni altra disposizione atta a
consentire attraverso l'uso della lingua dei segni italiana
piena applicazione, relativamente ai non udenti, delle
disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche attraverso il
ricorso alle convenzioni di cui all'articolo 38 della medesima
legge.