XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 737
Onorevoli Colleghi! - Dopo circa settanta anni di
insegnamento religioso concordatario (legge 5 giugno 1930, n.
824) ed ai sensi dell'articolo 35 della Costituzione ("la
Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni"), rimane assurda la posizione "precaria" e
l'assenza di uno specifico ruolo degli insegnanti di religione
cattolica, pur riconosciuti idonei, cioè abilitati
all'insegnamento, per una disciplina di cui si enuncia la pari
dignità con le altre discipline scolastiche.
Eppure in questi settanta anni molti sono stati i momenti
di riconoscimento della cultura religiosa.
Basti pensare all'accordo, con protocollo addizionale,
firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni
al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la
Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato ai sensi della
legge 25 marzo 1985, n. 121, che all'articolo 9, comma 2,
afferma: "La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della
cultura religiosa e tenendo conto che i princìpi del
cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo
italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità
della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle
scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado".
Inoltre, l'intesa attuativa di cui al punto 5, lettera
b), del protocollo addizionale allo stesso accordo,
intervenuta il 14 dicembre 1985 tra il presidente della
Conferenza episcopale italiana (CEI) e il Ministro della
pubblica istruzione, e resa esecutiva con decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, prevede
il fermo intento dello Stato di dare attuazione ad una nuova
disciplina dello stato giuridico degli insegnamenti di
religione.
Si vuole inoltre ricordare la sentenza della Corte
costituzionale n. 203 del 12 aprile 1989, nella quale, tra gli
altri, sono stati confermati importanti princìpi, quali la
pari dignità culturale e formativa dell'insegnamento della
religione cattolica rispetto ad ogni altra disciplina
scolastica; l'inserimento del relativo insegnamento nel
progetto educativo della scuola e nella programmazione
didattica e curriculare; la conseguente posizione giuridica
del docente di religione cattolica che, essendo insegnante di
una disciplina scolastica a tutti gli effetti obbligatoria per
chi se ne avvale, deve essere messo in grado di svolgere il
suo servizio alla pari degli altri docenti.
Tutto ciò premesso gli insegnanti di religione cattolica,
pur in possesso di una ben determinata qualificazione
professionale richiesta dallo Stato come condizione per
insegnare nella scuola pubblica, e dichiarati idonei
all'insegnamento dall'autorità ecclesiastica, come prescrive
la normativa neoconcordataria, continuano tuttavia a mantenere
il trattamento giuridico legato al vecchio Concordato del 1929
che li confina per tutta la loro vita lavorativa in una
condizione di precariato nella forma dell'incarico annuale o
della supplenza, lasciandoli, cioè, fuori dal rapporto stabile
di lavoro che si configura nel "ruolo".
Questa forma di precariato a vita non ha eguali nella
scuola.
Va osservato che gli studenti che scelgono di non
avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica nelle
nostre scuole sono una esigua minoranza anche perché tale
disciplina si impone per le potenzialità che riesce ad
esprimere a sostegno della crescita culturale ed umana degli
studenti, in un progetto che è sicuramente conforme alle
finalità educative dell'istituzione scolastica. L'insegnamento
della religione assume una notevole valenza nella crescita
culturale della scuola italiana e contribuisce alla formazione
di quel senso etico del quale l'Italia, soprattutto in questo
momento, ha tanto bisogno per una profonda rinnovazione e
rinascita della società.
La presente proposta di legge si propone quindi di
conferire definitivamente la dignità che spetta
all'insegnamento della religione cattolica, inserendo il
relativo personale docente, sia pure con tutte le
caratteristiche e le peculiarità che gli sono proprie, nel
contesto generale dello stato giuridico degli altri
docenti.