XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 737




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge estende al personale docente di religione cattolica nelle scuole statali lo stato giuridico ed economico del personale docente in servizio nelle scuole statali del sistema educativo di istruzione.


Art. 2.

(Istituzione dei ruoli dei docenti
di religione cattolica).

        1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca istituisce la classe di concorso e i ruoli provinciali di religione cattolica, per la scuola di base e secondaria.
        2. I docenti di religione cattolica sono immessi in ruolo mediante concorso per titoli e servizi e mediante concorso ordinario per esami e titoli.
        3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di prima attuazione, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce il concorso per titoli e servizi specificando, d'intesa con la Conferenza episcopale italiana (CEI), i titoli ed i requisiti.
        4. Successivamente con frequenza triennale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, bandisce concorsi per esami e titoli.
        5. Le commissioni di concorso per esami e titoli sono istituite dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, d'intesa con gli ordinari diocesani delle singole province.

Art. 3.

(Nomina dei docenti di religione cattolica,
loro trattamento e stato giuridico).

        1. I posti di insegnamento di religione cattolica sono determinati dai dirigenti degli uffici scolastici regionali per cattedre in organico sul numero delle classi funzionanti in ogni scuola.
        2. I docenti di religione cattolica sono nominati in ruolo, ai sensi del punto 5, lettera a), del protocollo addizionale all'Accordo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale d'intesa con l'ordinario diocesano che ha rilasciato l'idoneità, per cattedre in organico di cui al comma 1.
        3. Ogni docente immesso in ruolo gode, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, del trattamento economico e dello stato giuridico spettante al personale docente di ruolo nello stesso tipo di scuola per il quale ha ottenuto l'inquadramento.
        4. Ai casi di decadenza dall'impiego richiamati dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, si aggiunge la perdita dell'idoneità a seguito di revoca da parte dell'ordinario diocesano che l'ha riconosciuta.


Art. 4.

(Trasferimenti, assegnazioni provvisorie,
riammissioni in servizio).

        1. Ai trasferimenti, alle assegnazioni provvisorie ed alle riammissioni in servizio si fa luogo previa intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio, al quale comunque spetta riconoscere l'idoneità.
        2. I trasferimenti dalla provincia di titolarità ad altra provincia hanno luogo previo rilascio dell'idoneità da parte di un ordinario diocesano della provincia per cui si richiede il trasferimento.


Art. 5.

(Orario di cattedra per i docenti
di religione cattolica).

        1. L'orario di cattedra nelle scuole di base e nelle scuole secondarie è di quindici ore più tre a disposizione. Le classi il cui numero non sia sufficiente alla costituzione di cattedra sono considerate posto-orario, valido anche ai fini del completamento di cattedra presso altro istituto.
        2. Nelle scuole di base, ove non si provveda all'insegnamento della religione con insegnanti di classe, sono stabiliti posti-orario con trattamento di cattedra per ogni dieci classi disponibili nella scuola di base.
        3. In ogni caso l'orario può essere rivisto in sede di rinnovo contrattuale, in conformità a quanto previsto per ogni altro insegnamento.


Art. 6.

(Supplenze annuali).

        1. Per i posti vacanti di religione cattolica, che si rendano disponibili entro il 31 dicembre, si provvede mediante supplenza annuale da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.
        2. Le supplenze temporanee di religione cattolica sono conferite dai capi d'istituto d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.
        3. Gli insegnanti di religione cattolica vincitori di un concorso ordinario per esami e titoli di religione cattolica hanno la precedenza nelle supplenze annuali e temporanee.

Art. 7.

(Norma transitoria).

        1. In sede di prima applicazione della presente legge i docenti di religione cattolica già in servizio nelle scuole statali sono iscritti nella graduatoria permanente relativa al grado di scuola nella quale abbiano maturato, al 31 agosto 2001, almeno due anni di servizio continuativo e che siano in possesso di idoneità riconosciuta, ai sensi del punto 2.5 dell'intesa tra l'autorità scolastica e la CEI per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, da un ordinario diocesano della provincia.



Frontespizio Relazione