XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 737
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge estende al personale docente di
religione cattolica nelle scuole statali lo stato giuridico ed
economico del personale docente in servizio nelle scuole
statali del sistema educativo di istruzione.
Art. 2.
(Istituzione dei ruoli dei docenti
di religione cattolica).
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca istituisce la classe di concorso e i ruoli
provinciali di religione cattolica, per la scuola di base e
secondaria.
2. I docenti di religione cattolica sono immessi in ruolo
mediante concorso per titoli e servizi e mediante concorso
ordinario per esami e titoli.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, in sede di prima attuazione, il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce il
concorso per titoli e servizi specificando, d'intesa con la
Conferenza episcopale italiana (CEI), i titoli ed i
requisiti.
4. Successivamente con frequenza triennale il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, bandisce
concorsi per esami e titoli.
5. Le commissioni di concorso per esami e titoli sono
istituite dal dirigente preposto all'ufficio scolastico
regionale, d'intesa con gli ordinari diocesani delle singole
province.
Art. 3.
(Nomina dei docenti di religione cattolica,
loro trattamento e stato giuridico).
1. I posti di insegnamento di religione cattolica sono
determinati dai dirigenti degli uffici scolastici regionali
per cattedre in organico sul numero delle classi funzionanti
in ogni scuola.
2. I docenti di religione cattolica sono nominati in
ruolo, ai sensi del punto 5, lettera a), del protocollo
addizionale all'Accordo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984,
che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11
febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede,
ratificato ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, dal
dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale d'intesa
con l'ordinario diocesano che ha rilasciato l'idoneità, per
cattedre in organico di cui al comma 1.
3. Ogni docente immesso in ruolo gode, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
417, del trattamento economico e dello stato giuridico
spettante al personale docente di ruolo nello stesso tipo di
scuola per il quale ha ottenuto l'inquadramento.
4. Ai casi di decadenza dall'impiego richiamati
dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n. 417, si aggiunge la perdita dell'idoneità a
seguito di revoca da parte dell'ordinario diocesano che l'ha
riconosciuta.
Art. 4.
(Trasferimenti, assegnazioni provvisorie,
riammissioni in servizio).
1. Ai trasferimenti, alle assegnazioni provvisorie ed alle
riammissioni in servizio si fa luogo previa intesa con
l'ordinario diocesano competente per territorio, al quale
comunque spetta riconoscere l'idoneità.
2. I trasferimenti dalla provincia di titolarità ad altra
provincia hanno luogo previo rilascio dell'idoneità da parte
di un ordinario diocesano della provincia per cui si richiede
il trasferimento.
Art. 5.
(Orario di cattedra per i docenti
di religione cattolica).
1. L'orario di cattedra nelle scuole di base e nelle
scuole secondarie è di quindici ore più tre a disposizione. Le
classi il cui numero non sia sufficiente alla costituzione di
cattedra sono considerate posto-orario, valido anche ai fini
del completamento di cattedra presso altro istituto.
2. Nelle scuole di base, ove non si provveda
all'insegnamento della religione con insegnanti di classe,
sono stabiliti posti-orario con trattamento di cattedra per
ogni dieci classi disponibili nella scuola di base.
3. In ogni caso l'orario può essere rivisto in sede di
rinnovo contrattuale, in conformità a quanto previsto per ogni
altro insegnamento.
Art. 6.
(Supplenze annuali).
1. Per i posti vacanti di religione cattolica, che si
rendano disponibili entro il 31 dicembre, si provvede mediante
supplenza annuale da parte del dirigente preposto all'ufficio
scolastico regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano
competente per territorio.
2. Le supplenze temporanee di religione cattolica sono
conferite dai capi d'istituto d'intesa con l'ordinario
diocesano competente per territorio.
3. Gli insegnanti di religione cattolica vincitori di un
concorso ordinario per esami e titoli di religione cattolica
hanno la precedenza nelle supplenze annuali e temporanee.
Art. 7.
(Norma transitoria).
1. In sede di prima applicazione della presente legge i
docenti di religione cattolica già in servizio nelle scuole
statali sono iscritti nella graduatoria permanente relativa al
grado di scuola nella quale abbiano maturato, al 31 agosto
2001, almeno due anni di servizio continuativo e che siano in
possesso di idoneità riconosciuta, ai sensi del punto 2.5
dell'intesa tra l'autorità scolastica e la CEI per
l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole
pubbliche, resa esecutiva con decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, da un ordinario diocesano
della provincia.