XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 732
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende porre un freno alla continua e preoccupante crescita
del disagio di tutti gli onesti risparmiatori che hanno visto
vanificare tutti i loro risparmi da gestioni dissennate e
disinvolte nella raccolta del credito. Tali cittadini stanno
continuando a subire penalizzazioni e discriminazioni a causa
di una inefficace tutela predisposta per l'accesso ai fondi di
garanzia.
La drammatica situazione verificatasi, per la quale è
stato ritenuto indispensabile ricorrere alla presente
iniziativa legislativa, è scaturita dall'enorme disagio
determinatosi nei risparmiatori per il crak della SIM
Professione finanza, e per altre situazioni similari. In
particolare, si sono verificate delle discriminazioni
nell'accesso al Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei
crediti verso le società di intermediazione mobiliare;
infatti, dal combinato disposto degli articoli 15 della legge
n. 1 del 1991 e 59 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998 scaturisce una evidente
discriminazione tra crediti "privilegiati" ai quali si
permette l'accesso al Fondo e crediti per i quali non può
invocarsi lo strumento di tutela. Infatti, l'articolo 15,
comma 1, della legge n. 1 del 1991 testualmente recita: "E'
istituito un Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei
crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di
intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, in
conseguenza dello svolgimento delle attività di
intermediazione in valori mobiliari"; e l'articolo 59, comma
1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del
1998 stabilisce che: "L'esercizio dei servizi d'investimento è
subordinato all'adesione a un sistema di indennizzo a tutela
degli investitori riconosciuto dal Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca
d'Italia e la CONSOB".
In forza di tali rigorose limitazioni per il
riconoscimento della legittimazione all'accesso al Fondo
nazionale di garanzia, si è determinata, in concreto, la
situazione che tutti i crediti scaturenti da operazioni
diverse da quelle individuate dalla norma non possono ottenere
alcuna tutela.
Per intervenire, al più presto, e tentare di scongiurare
tale ingiusta penalizzazione determinatasi nei riguardi dei
lavoratori meno fortunati, che hanno visto andare in fumo i
risparmi di una vita, si ritiene indispensabile l'approvazione
della presente proposta di legge che prevede l'accesso al
Fondo nazionale di garanzia anche per gli altri crediti.