XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 732




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende porre un freno alla continua e preoccupante crescita del disagio di tutti gli onesti risparmiatori che hanno visto vanificare tutti i loro risparmi da gestioni dissennate e disinvolte nella raccolta del credito. Tali cittadini stanno continuando a subire penalizzazioni e discriminazioni a causa di una inefficace tutela predisposta per l'accesso ai fondi di garanzia.
        La drammatica situazione verificatasi, per la quale è stato ritenuto indispensabile ricorrere alla presente iniziativa legislativa, è scaturita dall'enorme disagio determinatosi nei risparmiatori per il crak della SIM Professione finanza, e per altre situazioni similari. In particolare, si sono verificate delle discriminazioni nell'accesso al Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti verso le società di intermediazione mobiliare; infatti, dal combinato disposto degli articoli 15 della legge n. 1 del 1991 e 59 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 scaturisce una evidente discriminazione tra crediti "privilegiati" ai quali si permette l'accesso al Fondo e crediti per i quali non può invocarsi lo strumento di tutela. Infatti, l'articolo 15, comma 1, della legge n. 1 del 1991 testualmente recita: "E' istituito un Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, in conseguenza dello svolgimento delle attività di intermediazione in valori mobiliari"; e l'articolo 59, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 stabilisce che: "L'esercizio dei servizi d'investimento è subordinato all'adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB".
        In forza di tali rigorose limitazioni per il riconoscimento della legittimazione all'accesso al Fondo nazionale di garanzia, si è determinata, in concreto, la situazione che tutti i crediti scaturenti da operazioni diverse da quelle individuate dalla norma non possono ottenere alcuna tutela.
        Per intervenire, al più presto, e tentare di scongiurare tale ingiusta penalizzazione determinatasi nei riguardi dei lavoratori meno fortunati, che hanno visto andare in fumo i risparmi di una vita, si ritiene indispensabile l'approvazione della presente proposta di legge che prevede l'accesso al Fondo nazionale di garanzia anche per gli altri crediti.




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