XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 732
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai fini dell'intervento del Fondo nazionale di garanzia
previsto dall'articolo 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e
successive modificazioni, nonché dell'indennizzo previsto
dall'articolo 59, commi 4, 5 e 6, del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, rientrano nella
attività di intermediazione degli agenti di cambio anche i
servizi di investimento ed i servizi accessori previsti
dall'articolo 1 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998, prestati all'agente di cambio per
conto di clienti.