XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 732




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Ai fini dell'intervento del Fondo nazionale di garanzia previsto dall'articolo 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e successive modificazioni, nonché dell'indennizzo previsto dall'articolo 59, commi 4, 5 e 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, rientrano nella attività di intermediazione degli agenti di cambio anche i servizi di investimento ed i servizi accessori previsti dall'articolo 1 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, prestati all'agente di cambio per conto di clienti.



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