XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 731
Onorevoli Colleghi! - E' noto che la giustizia è
afflitta da innumerevoli problemi. Così come un dato di fatto,
obiettivo ed incontrovertibile, è la quotidiana lotta
dell'amministrazione della giustizia finalizzata ad affermare
la legalità. E' noto a tutti il quadro desolante
dell'amministrazione della giustizia in Italia che emerge, con
la crudezza dei numeri, dalle allarmanti relazioni del
procuratore generale presso la Corte di cassazione e dei
procuratori generali presso le corti di appello.
Non ci si può esimere dal rilevare, purtroppo, che
l'amministrazione della giustizia con i numeri attuali non è
in grado di assicurare l'effettività del diritto, basti
pensare all'arretrato dei procedimenti penali e civili ormai
divenuto di dimensioni spaventose. Prova ne sia la semplice
constatazione dei tempi di un processo: in media un processo
civile giunge a sentenza dopo un iter processuale di
circa venti anni ed un processo penale raggiunge il suo
epilogo sovente dopo circa dieci anni. Non si può
ragionevolmente sostenere, quindi, che sconcertanti fenomeni
come quelli ricordati non evidenzino, in primo luogo, una
drammatica carenza di organici. Attualmente la carenza di
organico della magistratura si aggira intorno alle 1.300 unità
che non potranno, certamente, essere reperite attraverso l'uso
dei "maxi concorsi" espletati negli ultimi anni che non sono
stati in grado di fornire sufficienti garanzie di celerità e
di selezione tecnica attitudinale. Paradossalmente, i citati
concorsi, pur comportando un massiccio afflusso di candidati,
non hanno neppure conseguito la completa copertura dei posti
disponibili. La presente proposta di legge si colloca sulla
strada della risoluzione di tale circolo vizioso,
prefiggendosi l'istituzione di un ruolo di magistrati di
complemento ad esaurimento da destinare ai tribunali ed alle
procure della Repubblica per l'amministrazione di tutte quelle
funzioni giudiziarie che la legislazione vigente attribuisce
ai magistrati onorari. Per anni la giustizia pretorile è stata
amministrata quasi esclusivamente dalla magistratura onoraria.
Infatti, solo grazie all'attività dei vice procuratori onorari
e dei vice pretori onorari lo svolgimento delle udienze non ha
registrato un definitivo collasso. La presenza dei vice
procuratori della Repubblica, nella quasi totalità delle
udienze, rappresenta la sola concreta possibilità per
celebrare i processi e per permettere ai sostituti procuratori
lo svolgimento dell'attività istruttoria e di indagine. Prova
ne sia l'elevatissimo numero di deleghe conferite ai vice
procuratori della Repubblica.
I giudici onorari, sia in materia penale che civile,
rappresentano una colonna di sostegno per l'enorme mole di
carichi processuali che aumentano in maniera esponenziale. In
concreto, essi da magistrati supplenti sono diventati giudici
quotidianamente operanti nelle aule di giustizia pur
continuando a percepire, come compenso, un gettone di presenza
di circa 80 mila lire ad udienza, indipendentemente dalle ore
di lavoro svolte e dal numero di procedimenti trattati.
Si impone un nuovo inquadramento giuridico ed economico
dei rapporti instaurati con i magistrati onorari. Ciò al fine
di non disperdere le preziose energie di questi operatori del
diritto, indispensabili per il conseguimento della primaria
finalità rappresentata da un corretto funzionamento della
giustizia per tutti i cittadini.
Giova ricordare che già in altre occasioni lo Stato
italiano ha riconosciuto la validità ed insostituibilità dei
magistrati onorari decretandone l'immissione nella
magistratura ordinaria. In particolare, con il decreto
legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, con la
legge 18 maggio 1974 , n. 217, e con la legge 4 agosto 1977,
n. 516. E' proprio attraverso il già collaudato strumento
della legge ordinaria che è possibile, e nel contempo
necessario, istituire la figura dei magistrati ausiliari
attraverso la cui creazione la presente proposta di legge
intende ovviare alle enormi carenze di magistrati.
Nel ruolo ad esaurimento che si intende istituire
potrebbero trovare collocazione i giudici onorari di tribunale
e i vice procuratori onorari che svolgono attualmente le
funzioni giudiziarie e che abbiano i requisiti per l'accesso
alla magistratura, nonché la comprovata esperienza
professionale maturata nell'esercizio della attività
forense.
La presente proposta di legge prevede, altresì,
l'immissione degli appartenenti a tale ruolo di completamento
nell'organico della magistratura ordinaria attraverso un
apposito corso-concorso.
L'articolo 106 della Costituzione prevede che la nomina
dei magistrati ordinari avvenga attraverso lo strumento del
concorso, demandando alla legge ordinaria la fissazione delle
modalità e la normativa. E' pertanto possibile la istituzione
di tali concorsi riservati ai magistrati di complemento per
l'accesso ai ruoli della magistratura.
Parimenti, non va sottaciuto che solo di recente, con la
legge 5 agosto 1998, n. 303, si è data attuazione all'articolo
106 della Costituzione, che ha permesso l'accesso alla
posizione di membri laici della Suprema Corte di cassazione
attraverso lo strumento del concorso e dei requisiti
dell'acquisita professionalità verificata attraverso
l'esercizio dell'attività forense e dell'insegnamento,
permettendo loro di accedere al ruolo di consigliere di Corte
di cassazione senza passare attraverso il normale iter
in cui si articola la carriera del magistrato ordinario.
Da ultimo, l'inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei
magistrati di complemento si rende ancora più necessario alla
luce della istituzione del giudice unico, attraverso il quale
le figure dei vice procuratori onorari e dei giudici onorari
di tribunale hanno trovato non solo la loro scontata
riconferma, ma, addirittura, un ampliamento delle loro
funzioni giudiziarie.