XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 731




        Onorevoli Colleghi! - E' noto che la giustizia è afflitta da innumerevoli problemi. Così come un dato di fatto, obiettivo ed incontrovertibile, è la quotidiana lotta dell'amministrazione della giustizia finalizzata ad affermare la legalità. E' noto a tutti il quadro desolante dell'amministrazione della giustizia in Italia che emerge, con la crudezza dei numeri, dalle allarmanti relazioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione e dei procuratori generali presso le corti di appello.
        Non ci si può esimere dal rilevare, purtroppo, che l'amministrazione della giustizia con i numeri attuali non è in grado di assicurare l'effettività del diritto, basti pensare all'arretrato dei procedimenti penali e civili ormai divenuto di dimensioni spaventose. Prova ne sia la semplice constatazione dei tempi di un processo: in media un processo civile giunge a sentenza dopo un iter processuale di circa venti anni ed un processo penale raggiunge il suo epilogo sovente dopo circa dieci anni. Non si può ragionevolmente sostenere, quindi, che sconcertanti fenomeni come quelli ricordati non evidenzino, in primo luogo, una drammatica carenza di organici. Attualmente la carenza di organico della magistratura si aggira intorno alle 1.300 unità che non potranno, certamente, essere reperite attraverso l'uso dei "maxi concorsi" espletati negli ultimi anni che non sono stati in grado di fornire sufficienti garanzie di celerità e di selezione tecnica attitudinale. Paradossalmente, i citati concorsi, pur comportando un massiccio afflusso di candidati, non hanno neppure conseguito la completa copertura dei posti disponibili. La presente proposta di legge si colloca sulla strada della risoluzione di tale circolo vizioso, prefiggendosi l'istituzione di un ruolo di magistrati di complemento ad esaurimento da destinare ai tribunali ed alle procure della Repubblica per l'amministrazione di tutte quelle funzioni giudiziarie che la legislazione vigente attribuisce ai magistrati onorari. Per anni la giustizia pretorile è stata amministrata quasi esclusivamente dalla magistratura onoraria. Infatti, solo grazie all'attività dei vice procuratori onorari e dei vice pretori onorari lo svolgimento delle udienze non ha registrato un definitivo collasso. La presenza dei vice procuratori della Repubblica, nella quasi totalità delle udienze, rappresenta la sola concreta possibilità per celebrare i processi e per permettere ai sostituti procuratori lo svolgimento dell'attività istruttoria e di indagine. Prova ne sia l'elevatissimo numero di deleghe conferite ai vice procuratori della Repubblica.
        I giudici onorari, sia in materia penale che civile, rappresentano una colonna di sostegno per l'enorme mole di carichi processuali che aumentano in maniera esponenziale. In concreto, essi da magistrati supplenti sono diventati giudici quotidianamente operanti nelle aule di giustizia pur continuando a percepire, come compenso, un gettone di presenza di circa 80 mila lire ad udienza, indipendentemente dalle ore di lavoro svolte e dal numero di procedimenti trattati.
        Si impone un nuovo inquadramento giuridico ed economico dei rapporti instaurati con i magistrati onorari. Ciò al fine di non disperdere le preziose energie di questi operatori del diritto, indispensabili per il conseguimento della primaria finalità rappresentata da un corretto funzionamento della giustizia per tutti i cittadini.
        Giova ricordare che già in altre occasioni lo Stato italiano ha riconosciuto la validità ed insostituibilità dei magistrati onorari decretandone l'immissione nella magistratura ordinaria. In particolare, con il decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, con la legge 18 maggio 1974 , n. 217, e con la legge 4 agosto 1977, n. 516. E' proprio attraverso il già collaudato strumento della legge ordinaria che è possibile, e nel contempo necessario, istituire la figura dei magistrati ausiliari attraverso la cui creazione la presente proposta di legge intende ovviare alle enormi carenze di magistrati.
        Nel ruolo ad esaurimento che si intende istituire potrebbero trovare collocazione i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari che svolgono attualmente le funzioni giudiziarie e che abbiano i requisiti per l'accesso alla magistratura, nonché la comprovata esperienza professionale maturata nell'esercizio della attività forense.
        La presente proposta di legge prevede, altresì, l'immissione degli appartenenti a tale ruolo di completamento nell'organico della magistratura ordinaria attraverso un apposito corso-concorso.
        L'articolo 106 della Costituzione prevede che la nomina dei magistrati ordinari avvenga attraverso lo strumento del concorso, demandando alla legge ordinaria la fissazione delle modalità e la normativa. E' pertanto possibile la istituzione di tali concorsi riservati ai magistrati di complemento per l'accesso ai ruoli della magistratura.
        Parimenti, non va sottaciuto che solo di recente, con la legge 5 agosto 1998, n. 303, si è data attuazione all'articolo 106 della Costituzione, che ha permesso l'accesso alla posizione di membri laici della Suprema Corte di cassazione attraverso lo strumento del concorso e dei requisiti dell'acquisita professionalità verificata attraverso l'esercizio dell'attività forense e dell'insegnamento, permettendo loro di accedere al ruolo di consigliere di Corte di cassazione senza passare attraverso il normale iter in cui si articola la carriera del magistrato ordinario.
        Da ultimo, l'inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei magistrati di complemento si rende ancora più necessario alla luce della istituzione del giudice unico, attraverso il quale le figure dei vice procuratori onorari e dei giudici onorari di tribunale hanno trovato non solo la loro scontata riconferma, ma, addirittura, un ampliamento delle loro funzioni giudiziarie.




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