XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 731
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito il ruolo ad esaurimento dei magistrati di
complemento, cui accedono, a domanda, i vice procuratori
onorari ed i giudici onorari di tribunale incaricati di
funzioni giudiziarie ai sensi degli articoli 42-ter, 71
e 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in
servizio effettivo alla data di entrata in vigore della
presente legge, che:
a) siano in possesso di tutti i requisiti
richiesti per l'accesso ai ruoli della magistratura;
b) non abbiano riportato condanne per delitti non
colposi o a pene detentive anche con contravvenzione, non
siano incorsi nella interdizione perpetua o temporanea dai
pubblici uffici, non siano stati sottoposti a misure di
prevenzione o di sicurezza, non abbiano riportato sanzioni
disciplinari diverse dall'avvertimento;
c) esercitino lodevolmente le funzioni giudiziarie
onorarie a giudizio del dirigente dell'ufficio di
appartenenza;
d) siano iscritti all'albo degli avvocati, al
registro dei praticanti avvocati e si siano impegnati a
cessare l'attivitā forense;
e) non abbiano superato il cinquantesimo anno di
etā e siano in possesso della idoneitā fisica e psichica.
Art. 2.
1. I vice procuratori onorari ed i giudici onorari di
tribunale sono immessi nel ruolo di complemento a tempo
indeterminato, rispettivamente, nelle funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica e di giudice di tribunale.
Art. 3.
1. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 1 č
corrisposto il trattamento economico spettante ai magistrati
di tribunale comprensivo di tutte le indennitā previste a
favore del personale dell'amministrazione giudiziaria. Allo
stesso personale sono attribuiti lo status giuridico e
le guarentigie di cui alle vigenti disposizioni di legge
riguardanti i magistrati di ruolo.
Art. 4.
1. Gli avvocati al momento della immissione nel ruolo di
complemento ad esaurimento devono cancellarsi, a pena di
decadenza, dall'albo professionale di appartenenza entro due
mesi.
Art. 5.
1. I magistrati di cui all'articolo 1, prima di assumere
il proprio ufficio, svolgono una fase di tirocinio mirato per
sei mesi nell'ufficio giudiziario presso il quale dovranno
svolgere le funzioni. Agli stessi č affiancato per tale
periodo un magistrato di corte di appello.
Art. 6.
1. Per l'immissione nel ruolo di cui all'articolo 1 gli
interessati devono presentare, entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge, apposita domanda al
Consiglio superiore della magistratura, inoltrandola per il
tramite della procura della Repubblica di residenza
specificando i titoli di preferenza.
2. La disponibilitā a prestare servizio presso le sedi
delle procure e dei tribunali a rischio č considerata titolo
preferenziale.
Art. 7.
1. Una apposita commissione, nominata dal Consiglio
superiore della magistratura, entro due mesi dal termine di
presentazione delle domande di cui all'articolo 6, redige le
graduatorie per i sostituti procuratori ed i giudici di
tribunale.
2. L'assegnazione delle sedi avviene entro e non oltre un
mese dalla pubblicazione delle relative graduatorie nel
Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.
Art. 8.
1. Il Ministero della giustizia bandisce un corso-concorso
per la immissione nel ruolo della magistratura onoraria,
riservato al personale di cui all'articolo 1, finalizzato al
perfezionamento della preparazione teorica e pratica ed al
termine del quale i candidati sostengono una prova scritta di
carattere pratico.
2. Al corso-concorso di cui al comma 1 possono partecipare
soltanto i sostituti procuratori ed i giudici di tribunale,
che abbiano conseguito un attestato di idoneitā rilasciato dal
capo dell'ufficio di appartenenza.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo non
si applica l'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni.
Art. 9.
1. Il corso-concorso di cui all'articolo 8 ha durata di
nove mesi ed č organizzato dal Consiglio superiore della
magistratura.
2. I criteri di valutazione del corso-concorso, le
modalitā della prova pratica ed il punteggio da attribuire
sono stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura.
Art. 10.
1. Le figure dei vice procuratori onorari e dei giudici
onorari di tribunale sono soppresse.
2. Gli articoli 42-bis, 42-ter,
42-quater, 42-quinquies, 42-sexies,
42-septies, 71, 71-bis e 72 dell'ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941,
n.12, e successive modificazioni, sono abrogati.
Art. 11.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 12.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.