XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 731




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituito il ruolo ad esaurimento dei magistrati di complemento, cui accedono, a domanda, i vice procuratori onorari ed i giudici onorari di tribunale incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi degli articoli 42-ter, 71 e 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in servizio effettivo alla data di entrata in vigore della presente legge, che:

                a) siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'accesso ai ruoli della magistratura;

                b) non abbiano riportato condanne per delitti non colposi o a pene detentive anche con contravvenzione, non siano incorsi nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, non siano stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, non abbiano riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;

                c) esercitino lodevolmente le funzioni giudiziarie onorarie a giudizio del dirigente dell'ufficio di appartenenza;

                d) siano iscritti all'albo degli avvocati, al registro dei praticanti avvocati e si siano impegnati a cessare l'attivitā forense;

                e) non abbiano superato il cinquantesimo anno di etā e siano in possesso della idoneitā fisica e psichica.


Art. 2.

        1. I vice procuratori onorari ed i giudici onorari di tribunale sono immessi nel ruolo di complemento a tempo indeterminato, rispettivamente, nelle funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica e di giudice di tribunale.


Art. 3.

        1. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 1 č corrisposto il trattamento economico spettante ai magistrati di tribunale comprensivo di tutte le indennitā previste a favore del personale dell'amministrazione giudiziaria. Allo stesso personale sono attribuiti lo status giuridico e le guarentigie di cui alle vigenti disposizioni di legge riguardanti i magistrati di ruolo.


Art. 4.

        1. Gli avvocati al momento della immissione nel ruolo di complemento ad esaurimento devono cancellarsi, a pena di decadenza, dall'albo professionale di appartenenza entro due mesi.


Art. 5.

        1. I magistrati di cui all'articolo 1, prima di assumere il proprio ufficio, svolgono una fase di tirocinio mirato per sei mesi nell'ufficio giudiziario presso il quale dovranno svolgere le funzioni. Agli stessi č affiancato per tale periodo un magistrato di corte di appello.


Art. 6.

        1. Per l'immissione nel ruolo di cui all'articolo 1 gli interessati devono presentare, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda al Consiglio superiore della magistratura, inoltrandola per il tramite della procura della Repubblica di residenza specificando i titoli di preferenza.
        2. La disponibilitā a prestare servizio presso le sedi delle procure e dei tribunali a rischio č considerata titolo preferenziale.

Art. 7.

        1. Una apposita commissione, nominata dal Consiglio superiore della magistratura, entro due mesi dal termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 6, redige le graduatorie per i sostituti procuratori ed i giudici di tribunale.
        2. L'assegnazione delle sedi avviene entro e non oltre un mese dalla pubblicazione delle relative graduatorie nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.


Art. 8.

        1. Il Ministero della giustizia bandisce un corso-concorso per la immissione nel ruolo della magistratura onoraria, riservato al personale di cui all'articolo 1, finalizzato al perfezionamento della preparazione teorica e pratica ed al termine del quale i candidati sostengono una prova scritta di carattere pratico.
        2. Al corso-concorso di cui al comma 1 possono partecipare soltanto i sostituti procuratori ed i giudici di tribunale, che abbiano conseguito un attestato di idoneitā rilasciato dal capo dell'ufficio di appartenenza.
        3. Ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo non si applica l'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.


Art. 9.

        1. Il corso-concorso di cui all'articolo 8 ha durata di nove mesi ed č organizzato dal Consiglio superiore della magistratura.
        2. I criteri di valutazione del corso-concorso, le modalitā della prova pratica ed il punteggio da attribuire sono stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura.

Art. 10.

        1. Le figure dei vice procuratori onorari e dei giudici onorari di tribunale sono soppresse.
        2. Gli articoli 42-bis, 42-ter, 42-quater, 42-quinquies, 42-sexies, 42-septies, 71, 71-bis e 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, sono abrogati.


Art. 11.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 12.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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