XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 729
Onorevoli Colleghi! - La materia dell'attività
professionale nel rapporto d'opera professionale dipendente
richiede, per la sua complessità e specificità, un apposito
provvedimento legislativo che può essere definito partendo
dalla relazione presentata nella XIII legislatura dalla
Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge recanti
misure per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di
corruzione della Camera dei deputati, in data 6 marzo 1997
(A.C. 244-A), che fa seguito alla relazione "dei tre saggi"
Cassese, Arcidiacono e Pizzorno, che la Commissione medesima
ha condiviso ed adottato come utile base di partenza per il
suo lavoro.
La relazione è un autorevole e completo punto di partenza
per la presente iniziativa e non merita di essere accantonata
senza che da essa si traggano gli spunti e le indicazioni che
ancora oggi si rivelano attuali e compatibili con l'intero
assetto normativo.
Nella relazione, la Commissione speciale sostiene, tra
l'altro, che tra le conseguenze più gravi che il sistema di
corruzione produce è il fatto di debilitare le migliori
energie all'interno dell'apparato statale e favorire "lo
smantellamento degli apparati tecnici attraverso le
lottizzazioni degli incarichi esterni, rendendo impossibili i
controlli soprattutto nei casi di privatizzazione dei servizi,
con la conseguenza di appesantire i bilanci delle
amministrazioni".
Quanto sopra trae origine dal "Rapporto del Comitato di
studio sulla prevenzione della corruzione" (istituito con
decreto n. 211 del Presidente della Camera dei deputati, il 30
settembre 1996), presentato alla Presidenza della Camera in
data 23 ottobre 1996.
Il Rapporto, infatti, in più riprese sottolinea che "una
delle ragioni principali della corruzione è la debolezza della
amministrazione, data dall'assenza o dall'insufficienza dei
corpi professionali. Essa costringe le amministrazioni ad
affidarsi a soggetti esterni per tutte le attività che
riguardano l'opera di specialisti". I rimedi ipotizzabili sono
l'aggiornamento continuo del proprio personale professionale
ed in secondo luogo che i professionisti dipendenti iscritti
agli albi "vanno organizzati in corpi separati, con uno stato
giuridico ed un trattamento economico che consentano di
attrarre personale di preparazione adeguata".
"Non ci si deve illudere" conclude il Rapporto nella parte
inerente la materia professionale "di poter acquisire le
professionalità necessarie, se non si è disposti a pagare il
loro prezzo, né che la corruzione abbia termine, finché le
amministrazioni non abbiano superato la loro debolezza".
Con l'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
facendo seguito all'articolo 73, comma 2, del decreto
legislativo n. 29 del 1993, il Governo della Repubblica è
stato delegato ad emanare entro dodici mesi uno o più decreti
delegati diretti a prevedere che i decreti legislativi e la
contrattazione possano distinguere nell'ambito dell'area della
dirigenza la disciplina relativa ai dirigenti amministrativi
da quella concernente le specifiche tipologie professionali
riservate ai laureati pubblici dipendenti iscritti agli albi
professionali, attualmente inquadrati in ruoli e qualifiche
diversificate da comparto a comparto della pubblica
amministrazione, nonché di stabilire una distinta disciplina
per gli altri dipendenti pubblici quali i geometri, i periti
industriali, i periti agrari, nonché gli assistenti sociali,
che svolgano qualificate attività professionali implicanti la
iscrizione agli albi professionali di categoria.
In attuazione di tale delega, l'articolo 45 del decreto
legislativo n. 29 del 1993 (ora confluito nell'articolo 40 del
decreto legislativo n. 165 del 2001) prevede discipline
distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.
A complemento ed integrazione della normativa sopra
richiamata, la presente proposta di legge detta norme per
l'organica disciplina del rapporto d'opera professionale per
il personale che svolge attività implicante la iscrizione agli
albi professionali, nell'ambito dei compiti istituzionali
delle amministrazioni dei vari comparti del pubblico impiego,
degli enti pubblici economici, degli enti di previdenza di cui
al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, delle aziende e
società erogatrici di servizi pubblici, di beni essenziali
ovvero esercenti pubblici trasporti degli enti e aziende di
cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
La disciplina delle attività professionali oggetto della
presente proposta di legge si applica anche agli organismi di
diritto pubblico la cui attività risulta finanziata in modo
maggioritario dallo Stato o dagli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6 dell'articolo 2 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, nonché al settore delle privatizzazioni
dei servizi pubblici con particolare riferimento alle società
- locali o nazionali - a capitale pubblico o a capitale misto,
per le quali la privatizzazione della forma giuridica e la
rigidità e la sovrabbondanza delle norme e delle procedure
amministrative potrebbero garantire l'elusione sia dei
controlli amministrativi che di quelli relativi alle società
private, creando occasioni di scambio occulto.
A questo problema si ricollegano il tipo di organizzazione
e l'autonomia della gestione delle strutture professionali in
relazione all'esercizio della professione, norme di rilevante
interesse che si ritengono indispensabili al fine di rendere
sempre più rispondenti al nuovo modello organizzatorio delle
amministrazioni lo svolgimento delle attività professionali
nell'esclusivo interesse della trasparenza e della
collettività nazionale.
L'evoluzione dei tempi e la prospettazione dei nuovi
problemi che sono emersi a seguito di esigenze nuove
determinate dalla sempre maggiore evoluzione delle tecnologie
e dalla conseguente trasformazione della posizione del
professionista dipendente, richiedono di superare la
confusione e le lacune delle normative vigenti nelle attività
di specifico interesse professionale esercitate nell'ambito
dei compiti istituzionali presso le amministrazioni, enti e
società sopracitati, in parte carenti del tutto di una
regolamentazione organica dell'esercizio professionale
dipendente che viceversa, con la legge 20 marzo 1975, n. 70,
ha trovato concreta applicazione negli enti pubblici non
economici, mentre non ha trovato una sua corretta applicazione
negli altri comparti della pubblica amministrazione nei
settori di pubblico interesse.
L'indagine promossa dal Ministro per la funzione pubblica
nel novembre del 1993, in sede di gruppo di lavoro finalizzato
alla valorizzazione e coordinamento dei dipendenti
professionisti dello Stato e degli enti pubblici, ha rilevato
che nella pubblica amministrazione circa il cinquanta per
cento dei posti in organico in discipline tecnico-scientifiche
(ingegneri, architetti, geologi, agronomi, eccetera),
risultano vacanti e le difficoltà di reclutamento, sempre più
evidenti e marcate, necessitano di rimedi incentivanti
l'assolvimento delle funzioni professionali dipendenti che
richiederebbero, altrimenti, necessario ed esigente
l'approccio delle amministrazioni alla professione esterna,
che comporterebbe una spesa notevolmente maggiore, come è
stato sottolineato anche dal Rapporto del Comitato di studio
sulla prevenzione della corruzione, di quella necessaria con
il ricorso a professionisti interni e a quella derivante dalla
incapacità di controllare gli appaltatori e di valutare la
congruità dei prezzi.
L'alto costo del servizio professionale non consente,
d'altra parte, un suo impiego irrazionale o indiscriminato; la
prestazione professionale, com'è noto, è troppo delicata per
richiedere una improvvisazione o la partecipazione saltuaria
di singoli professionisti.
L'attività professionale va intesa infatti come una
organica confluenza delle esperienze di gruppi di lavoro
specializzati e coordinati, integrando i singoli aspetti
tecnici, gestionali, legali, attuariali, eccetera,
contemporaneamente presenti in molti degli interventi delle
categorie professionali presenti nelle amministrazioni e
dotandoli di tutti i sussidi tecnici offerti dalle avanzate
tecnologie e dai metodi organizzativi e manageriali più
moderni, al fine di disporre di tutte le specializzazioni
necessarie in ogni circostanza e tese ad una rapida soluzione
dei problemi in progetto, premessa indispensabile per la
successiva celere attuazione degli stessi, nel rispetto dei
tempi stabiliti dai programmi.
Storicamente da ben sette legislature i professionisti
dipendenti attendono dal Governo e dai due rami del Parlamento
l'approvazione di un testo legislativo che detti norme sulla
disciplina del loro status professionale, ma tutte le
iniziative volte in tal senso non hanno mai completato
l'iter legislativo per fine anticipata della
legislatura.
E' necessario, pertanto, restituire alle categorie
professionali dipendenti la fiducia nelle pubbliche
istituzioni, assicurando un adeguato riconoscimento alle loro
elevate professionalità.
Questi professionisti, prima del riassetto del parastato,
costituivano la categoria direttiva tecnica avvantaggiata,
rispetto alla categoria direttiva amministrativa,
dall'inserimento iniziale in una qualifica superiore, da tempi
di percorrenza della carriera più celeri, dal riconoscimento
di specifiche indennità professionali.
I professionisti appartenenti anche alle più elevate
qualifiche dirigenziali, furono inquadrati nel ruolo unico
professionale in attuazione della legge n. 70 del 1975,
trasformando la carriera tecnica in due uniche qualifiche
funzionali, non ordinate gerarchicamente al proprio interno,
delle quali una riservata ai diplomati e riconoscendo alla
prima qualifica professionale, riservata ai laureati, una
preminenza di stato rispetto alla dirigenza amministrativa con
uno sviluppo del trattamento economico parallelo sino alle
posizioni più elevate della dirigenza amministrativa.
Questa innovazione legislativa fu esattamente interpretata
dal legislatore della legge 20 marzo 1975, n. 70, negli
articoli 15 e 16, in base ai quali gli appartenenti al ruolo
professionale, mentre partecipano, in varia misura, al
procedimento di formazione della volontà amministrativa degli
enti pubblici, si assumono nell'esercizio della loro attività
"a norma di legge una personale responsabilità di natura
professionale".
La relazione illustrativa della suddetta legge n. 70 del
1975, aggiunge, inoltre: "come si desume agevolmente dalla
formulazione di questa norma il termine "professionale" non ha
certo in questo caso il significato quanto mai ampio e
generico di attività svolta in modo continuativo a scopo di
guadagno, ma proprio la precisa accezione che assume la parola
quando questa la si consideri come l'aggettivo corrispondente
al sostantivo "professionista"".
E proprio a ruoli organici di professionisti il
legislatore ha inteso riferirsi per conferire una nuova
disciplina giuridica a gruppi di operatori che, come ha avuto
occasione di far notare il Consiglio di Stato nella
motivazione di alcune sue decisioni giurisdizionali sono, per
così dire, sulla linea di confine tra gli impiegati ed i
liberi professionisti in quanto effettuano prestazioni di
lavoro che hanno un peculiare contenuto, giacché non soltanto
si inseriscono nella sfera organizzativa propria dell'ente, ma
si proiettano nell'ambito di un'altra struttura giuridica,
diventando un elemento sia del rapporto di impiego sia dei
vari rapporti professionali costituiti con altri soggetti e
con le pubbliche autorità, con responsabilità personali e
autonomia decisionale, tanto da potersi affermare che essi
cumulano lo status di pubblici impiegati con quello di
esercenti la professione.
Lo stesso articolo 15 della richiamata legge n. 70 del
1975 contiene implicitamente i criteri orientativi sul modo
con cui va organizzata in futuro l'attività delle categorie di
professionisti, non più in uffici burocratici, ma nella forma
di studi professionali, in cui le competenze individuali
possono essere integrate solo dalla collaborazione di gruppo e
dall'azione di coordinamento, senza vincoli di subordinazione
gerarchica, lungo la linea operativa dei servizi
d'istituto.
Da questo inquadramento normativo derivano le necessarie
conseguenze sul piano retributivo, avuto riguardo alla duplice
esigenza di agevolare, per quanto possibile, il reclutamento
di giovani professionisti adeguatamente preparati e di
assicurare uno sviluppo retributivo consono alle leggi di
mercato.
Nella X legislatura, il Governo, mantenendo fede
all'impegno assunto di affrontare unitariamente le
problematiche delle categorie professionali che andranno
individuate in tutti i settori del pubblico impiego allargato,
per sottrarle alla contrattazione e ricondurle nell'ambito
della riserva di legge, nel presentare al Parlamento il
disegno di legge sul riordino della dirigenza statale e delle
altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali
(atto Camera n. 3464) ha inserito all'articolo 13 (ex articolo
9) le norme per la istituzione del ruolo unico professionale e
all'articolo 20 (ex articolo 14) le relative norme
transitorie.
Il testo, contenente i citati articoli, fu approvato dalla
Camera dei deputati, ma non proseguì il suo iter per la
fine anticipata della legislatura.
Nella XI legislatura, fu nuovamente ripresentato alla
Camera dei deputati (il 19 maggio 1993, atto Camera n. 2679) e
al Senato della Repubblica (il 22 aprile 1993, atto Senato n.
1171), il disegno di legge sulla istituzione del ruolo unico
professionale, il cui iter legislativo, iniziato presso
la Commissione lavoro della Camera dei deputati (relatore
onorevole Orazio Sapienza), non ebbe seguito per la prematura
fine della legislatura.
Ripetuti disegni di legge sulla istituzione del ruolo
unico professionale furono presentati nelle successive
legislature, ma sebbene avviata alla Camera dei deputati la
loro discussione, la fine anticipata delle legislature non
consentiva di completare l'iter legislativo.
Sorge, quindi, la necessità di completare l'impegno
assunto dal Parlamento con l'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59, recante delega al Governo ad emanare uno o più
decreti legislativi, tra i quali quelli relativi al comma 4,
lettera d), diretti a "prevedere che i decreti
legislativi e la contrattazione possano distinguere la
disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le
specifiche tipologie professionali (omissis) e
stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri
dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività
professionali (omissis)".
La presente proposta di legge integra, in conclusione,
l'organica normativa nella materia, prevedendo per le
specifiche tipologie professionali concernenti i
professionisti laureati dei vari comparti del pubblico impiego
e per i professionisti diplomati, la disciplina ripetutamente
rinviata dell'esercizio della professione nell'ambito del
rapporto d'opera professionale espletato nell'ambito dei
compiti istituzionali delle amministrazioni di
appartenenza.
Ciò premesso si espongono, di seguito, i contenuti del
testo della presente proposta di legge.
All'articolo 1 sono indicate le finalità della legge per
l'organica disciplina dello stato giuridico delle categorie
professionali dipendenti dalle amministrazioni ivi elencate,
mentre all'articolo 2 si disciplina l'istituzione del ruolo
unico professionale nelle amministrazioni, nel rispetto dei
princìpi dettati dal legislatore per gli appartenenti al ruolo
professionale degli enti pubblici non economici; l'articolo 3,
in armonia con il comma 4, lettera a), dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, prevede la costituzione del
corpo dei professionisti dello Stato, incardinato nell'ambito
del ruolo unico professionale, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri e posto a servizio di tutte le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
alla stregua dell'Avvocatura dello Stato e dei sistemi
adottati in altri Paesi, come il Technical Civil Service
inglese.
Gli articoli 4 e 5 riprendono di massima e integrano, per
la migliore attuazione, la normativa dettata agli articoli 13
e 20 del disegno di legge del Governo sulla riforma della
dirigenza (atto Camera n. 3464), approvati da questo ramo del
Parlamento nella X legislatura, senza poter proseguire
l'iter legislativo per la fine anticipata della
legislatura. In particolare, si affianca un parallelo
necessario intervento di riordino delle strutture
professionali, definendo, nel rigoroso rispetto degli ambiti
di autonomia sul piano tecnico-professionale e gestionale
delle rispettive strutture, il rapporto dei professionisti con
la dirigenza, raccordandosi ai diversi livelli di
coordinamento professionale con i dirigenti delle strutture
amministrative per l'individuazione di obiettivi e priorità al
fine di garantire la migliore tutela dell'interesse pubblico
cui l'attività istituzionale è finalizzata, favorendo
l'aggiornamento permanente degli appartenenti al ruolo unico
professionale anche mediante la concessione dell'anno
sabbatico e stabilendo norme di garanzia relative ai rischi
connessi all'assunzione personale delle responsabilità di
natura professionale nell'esercizio dell'attività svolta
nell'interesse delle amministrazioni di appartenenza.
Considerato che il regime normativo e retributivo delle
categorie professionali, anche agli effetti della mobilità e
della perequazione dei trattamenti economici del personale con
riguardo all'esercizio di funzioni analoghe, così come
indicato all'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, deve essere regolato nel rigoroso rispetto
dell'esercizio della professione regolamentata
legislativamente in maniera univoca per gli iscritti agli
albi, viene previsto all'articolo 5 che il rapporto di lavoro,
concordato tra le parti mediante un accordo sindacale unico
per tutti i comparti, viene definito, nell'ambito di una
apposita area di contrattazione autonoma, distinta da quelle
della dirigenza, alle cui trattative partecipano l'ARAN in
rappresentanza della parte pubblica dei vari comparti e
rappresentanti delle confederazioni sindacali professionali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale e delle
organizzazioni sindacali professionali rappresentative in
esclusiva degli appartenenti al ruolo unico professionale
(così come già previsto dal disegno di legge governativo n.
3464 del 19 dicembre 1988, sul riordinamento della dirigenza
statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali
ed istituzionali).
Infine, viene stabilito che le rappresentanze sindacali
delle organizzazioni sindacali professionali rappresentative
delle categorie professionali continuano ad essere regolate
dall'articolo 19 (e seguenti) dello statuto dei lavoratori di
cui alla legge n. 300 del 1970. La norma si fonda sulla
indiscutibile peculiarità del rapporto di lavoro dei
professionisti, peculiarità che giustifica il mantenimento
della possibilità di costituire una rappresentanza sindacale
aziendale differenziata rispetto a quella della generalità dei
lavoratori.
L'articolo 6 assicura incentivi per particolari
prestazioni professionali con la espressa consapevolezza,
sottolineata anche nel documento conclusivo dell'indagine
conoscitiva in materia di esecuzione di opere pubbliche,
approvato il 29 ottobre 1992 dalle competenti Commissioni
della Camera e del Senato in sede congiunta, di prevedere la
corresponsione di compensi a tariffa professionale ridotta del
30 per cento, per incarichi di progettazione, direzione lavori
e collaudo, espletati dai professionisti tecnici dipendenti
delle amministrazioni appaltanti opere e impianti di
manutenzione, trasformazione, ampliamenti, costruzione e
trasformazione del territorio e verifiche, al fine di non
trascurare le aspettative delle categorie professionali
dipendenti che esplicano prestazioni professionali di
rilevante interesse, rese in rappresentanza e per conto delle
amministrazioni di appartenenza.
L'efficiente espletamento di attività professionali cui è
corollario il riconoscimento del diritto al compenso quando
rivestono aspetti di complessità e delicatezza e per le quali
ai soggetti utilizzati vengono riconosciute doti di capacità
professionali e di esperienza, oltre che di probità, escludono
che esse trovino fondamento nella carica ricoperta e che
possano rientrare, data la loro particolare natura, tra i
normali compiti d'ufficio. E' necessario, infatti, un apposito
provvedimento di conferimento dell'incarico, effettuato
intuitu personae e non ratione officii cui si
accompagna un atto di adesione da parte del soggetto
investito, che conserva piena potestà di non accettare o di
rinunciare all'incarico medesimo.
Nè si può affermare, nel caso di specie, il principio
dell'onnicomprensività, tenuto conto che già il quarto comma
dell'articolo 62 del regolamento di cui al regio decreto 23
ottobre 1925, n. 2537, prevedeva che fosse riservata alle
singole amministrazioni dello Stato la facoltà di liquidare ai
propri funzionari i corrispettivi per le prestazioni
"compiute" per pubbliche amministrazioni sulla base delle
tariffe professionali ridotte del 30 per cento. Numerose
sentenze della magistratura nell'affrontare l'argomento hanno
poi osservato che il quadro normativo delineato dall'articolo
62 sopra citato, consente alle amministrazioni di erogare un
compenso per le prestazioni professionali rese ad enti diversi
e anche a favore dell'amministrazione di appartenenza, in
relazione ad un particolare incarico professionale conferito
con esplicito mandato dal legale rappresentante della
amministrazione di appartenenza.
L'articolo 18 della legge n. 109 del 1994 prevede ora che
una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a
base di un'opera o di un lavoro sia ripartito tra i dipendenti
incaricati della progettazione, della direzione dei lavori,
dei collaudi; si prevede altresì che il 30 per cento della
tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di
pianificazione sia ripartito tra i dipendenti che lo hanno
redatto.
Nei casi di specie il principio dell'onnicomprensività, va
ricordato, non trova applicazione in quanto quest'ultimo non
può prevalere su di un atto di legislazione primaria, e,
conseguentemente, non può incidere, in danno dei
professionisti tecnici dipendenti delle amministrazioni, su
posizioni soggettive direttamente disciplinate da norma di
legge.
In materia di onorari e diritti dovuti sulle spese
giudiziali, inoltre, la legge forense (regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 gennaio 1934, n. 36) all'uopo non pone alcuna
distinzione tra professionisti iscritti al libero foro e
iscritti all'elenco speciale annessi all'albo
professionale.
Ciò non di meno, per costante giurisprudenza,
l'attribuzione degli onorari e dei diritti a favore dei
professionisti dipendenti deriva dal loro status
professionale e viene riconosciuta nei casi in cui l'attività
professionale risulta prestata con effettivo vantaggio della
amministrazione di appartenenza, anche nel caso frequente del
giudizio favorevole alla amministrazione con la compensazione
delle spese o a vantaggio dell'amministrazione da una
transazione che ne accolga le pretese senza pronuncia sulle
spese, ovvero che la condanna alle spese della soccombente
parte avversa alla amministrazione, non è necessariamente
seguita dall'effettivo recupero delle spese.
L'articolo 7 prevede le modalità per l'accesso al ruolo
unico professionale mediante concorso pubblico di selezione e
titoli o corso-concorso per prestazioni professionali
specializzate richieste dalle amministrazioni, ai quali sono
ammessi gli iscritti da almeno cinque anni agli albi
professionali, nonché la composizione delle commissioni
esaminatrici.
Il periodo di attività professionale degli iscritti agli
albi svolto all'esterno della amministrazione che bandisce il
concorso pubblico per selezione basato su prove attitudinali e
di esperienze applicate alla pratica professionale, evita i
tempi morti del training formativo e l'alta incidenza di
questi costi fissi, introducendo, viceversa, un elemento
completamente nuovo nella strutturazione dell'attività
professionale, poiché l'esperienza professionale acquisita
all'esterno consente sin dall'inizio quell'elevato necessario
rendimento produttivo e di efficienza e il ricorso a tutta una
serie di sussidi tecnici e di tecnologie avanzate, potendo
attirare in servizio le energie professionali migliori
presenti nel mondo del lavoro, con l'offrire loro posizioni
decorose e competitive con le leggi di mercato e sviluppi di
carriera orizzontali con elevati livelli retributivi
equiparati sin dall'ingresso a quelli della dirigenza.
Pretendere, d'altra parte, di sottoporre gli iscritti agli
albi professionali a verifiche d'esame selettive di tipo
scolastico ovvero a test aziendali per l'accesso in
ruolo e lo sviluppo delle carriere professionali a nulla
serve, poiché le scienze sociologiche del lavoro hanno
ampiamente dimostrato che soltanto la pratica professionale di
"mestiere" espletata nel corso dell'attività professionale
arricchisce la conoscenza e l'esperienza del professionista a
tutto vantaggio dell'efficienza del servizio professionale
dipendente.
L'articolo 8 prevede l'istituzione di un organo nazionale
consultivo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri al
fine di rispondere all'ulteriore fondamentale esigenza di
garantire l'uniformità di indirizzo e di applicazione del
rapporto d'opera professionale nell'ambito delle
amministrazioni, poiché l'esperienza ha dimostrato le serie
difficoltà incontrate dalle amministrazioni che hanno
istituito per legge il ruolo unico professionale, sia in sede
di applicazione delle norme relative, sia in relazione al
corretto svolgimento delle attività professionali dipendenti,
di non semplice attuazione e che hanno prodotto l'emergere di
situazioni di incongruenza e di sostanziale irregolarità
sanate dall'intervento, su ricorso degli interessati, del
giudice amministrativo dopo un lungo contenzioso tra le parti
in causa. Al comitato consultivo nazionale possono rivolgersi
le amministrazioni perché esprima pareri e norme di
interpretazione e di indirizzo generale sui quesiti posti dai
gruppi consultivi costituiti presso le singole
amministrazioni, alla stregua di quelli già costituiti
nell'ambito degli enti pubblici non economici.
Tale comitato serve altresì a definire codici di
comportamento professionale consentendo un autocontrollo di
comportamento nell'esercizio delle attività professionali da
parte degli interessati.
L'organo nazionale consultivo adempie, inoltre, agli oneri
di pubblicità e di informazione su argomenti concernenti
l'attività professionale dipendente finalizzata alla maggiore
efficienza e al conseguimento di una effettiva trasparenza
dell'azione pubblica e può proporre al Governo iniziative per
la migliore efficacia e produttività dell'attività e della
qualificazione professionale medesima.
Con l'articolo 10, infine, è stabilita l'immediata entrata
in vigore della legge.