XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 729




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. Le disposizioni della presente legge disciplinano lo stato giuridico dei professionisti dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici anche economici, degli enti di gestione di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, delle aziende erogatrici di servizi pubblici e di beni essenziali, delle aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate esercenti pubblici trasporti, delle Ferrovie dello Stato Spa e delle gestioni commissariali governative, dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, degli enti ed aziende indicati al comma 4 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché l'esercizio delle rispettive attività professionali per le quali sono richieste l'abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione negli albi professionali.


Art. 2.

(Istituzione del ruolo unico professionale).

        1. Per l'esercizio di attività professionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ciascuna delle amministrazioni, enti e aziende di cui all'articolo 1 è istituito il ruolo unico professionale.
        2. Appartengono al ruolo unico professionale i dipendenti i quali, nell'esercizio del rapporto d'opera professionale svolto nell'ambito dei compiti istituzionali della amministrazione cui appartengono, si assumono, a norma di legge, una personale responsabilità di natura professionale e per svolgere le loro mansioni devono essere iscritti negli albi professionali. Gli appartenenti al ruolo unico professionale sono soggetti per l'esercizio della professione alla disciplina dell'ordine o del collegio di appartenenza e dei singoli mandati professionali rispondono direttamente al legale rappresentante dell'amministrazione. Il ruolo unico professionale si articola in due qualifiche professionali. Alla prima appartengono gli iscritti negli albi professionali per i quali è richiesto il diploma di laurea; alla seconda appartengono gli iscritti negli albi professionali per i quali è richiesto il possesso di altri titoli di studio.
        3. Sono, altresì, inquadrati nel ruolo unico professionale di cui al comma 1, anche in soprannumero, con la decorrenza prevista al medesimo comma 1, i dipendenti di ruolo delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, assunti per l'esercizio delle corrispondenti attività tecnico-professionali per le quali è richiesto il possesso di apposito diploma di abilitazione professionale, anche se conseguito successivamente alla data di assunzione. Il requisito della iscrizione all'albo professionale è accertato nei confronti del personale in servizio con riferimento alla data di inquadramento nel ruolo unico professionale.
        4. Il personale di cui ai commi 2 e 3 conserva l'anzianità di servizio maturata nella qualifica ricoperta alla data dell'inquadramento in ruolo.


Art. 3.

(Corpo dei professionisti dello Stato).

        1. Con ordinamento autonomo è istituito, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Corpo dei professionisti dello Stato, di seguito denominato "Corpo".
        2. Costituiscono il Corpo gli appartenenti al ruolo unico professionale di cui all'articolo 2.
        3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i princìpi e criteri direttivi dalla medesima stabiliti, sentite le organizzazioni sindacali professionali rappresentative in esclusiva delle categorie professionali interessate, uno o più decreti legislativi, intesi a determinare:

                a) i criteri di organizzazione, l'ordinamento, il funzionamento e, previa ricognizione e rilevazione presso le varie amministrazioni della consistenza complessiva del personale assunto per l'esercizio delle corrispondenti attività tecnico-professionali, la determinazione della dotazione organica di ciascuna delle categorie professionali appartenenti al Corpo, che è articolato in settori omogenei di professionalità e del personale tecnico ed amministrativo di supporto, nonché le modalità per l'utilizzazione degli appartenenti al Corpo presso le varie amministrazioni ed aziende dello Stato;

                b) i compiti, le funzioni e le attribuzioni del consiglio di amministrazione del Corpo, nonché le modalità di elezione dei membri del consiglio di amministrazione di cui alla lettera d) del comma 4 eletti dagli appartenenti al Corpo.

        4. Il consiglio di amministrazione del Corpo è composto da:

                a) l'ingegnere coordinatore generale dello Stato, che lo presiede;

                b) un professionista coordinatore vicario per ciascuna delle categorie professionali in servizio;

                c) un rappresentante, rispettivamente, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e del Ministero dell'economia e delle finanze;

                d) un numero di membri eletti a scrutinio segreto dagli appartenenti a ciascuna delle categorie professionali in servizio, tale da assicurare la rappresentanza dei professionisti laureati e diplomati.
        5. L'ingegnere coordinatore generale dello Stato ed i coordinatori vicari sono scelti in base ai titoli di servizio ed alle attitudini professionali, tra gli appartenenti al Corpo, con una anzianità di almeno quindici anni di servizio effettivo e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.


Art. 4.

(Organizzazione).

        1. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali professionali rappresentative in esclusiva delle categorie professionali, sono disciplinate:

                a) le modalità di accesso, la determinazione delle dotazioni organiche e la loro consistenza per ciascuna professione, con l'esclusione di quelle di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 3;

                b) la utilizzazione e la mobilità nell'ambito delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e da queste alle altre amministrazioni e viceversa;

                c) l'organizzazione delle attività professionali;

                d) l'individuazione delle strutture professionali;

                e) la definizione degli incarichi di coordinamento, nel rispetto delle esigenze specifiche delle singole professioni e fatto salvo il principio della rotazione;

                f) i rapporti dei professionisti con i dirigenti, nel rigoroso rispetto degli ambiti di autonomia anche sul piano della gestione finanziaria e tecnica, compresa l'adozione degli atti che impegnano la gestione professionale e le singole strutture professionali verso l'esterno, nonché i poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo connessi alla gestione e alle strutture professionali medesime. Di tali poteri rispondono direttamente i professionisti ai quali vengono affidati. Al fine di garantire la migliore tutela dell'interesse pubblico cui l'attività istituzionale è finalizzata, i rapporti con i dirigenti si raccordano ai vari livelli di coordinamento professionale per la individuazione di obiettivi e priorità, sulla base della autonomia del ruolo unico professionale e delle rispettive responsabilità.
        2. Allo scopo di assicurare l'efficienza delle proprie strutture professionali, le amministrazioni di enti e le aziende di cui all'articolo 1 devono garantire la dotazione di idonei mezzi strumentali e di adeguati sussidi conseguenti allo sviluppo ed all'evoluzione delle tecnologie e delle metodologie di ricerca e di applicazione, nonché del necessario personale amministrativo e tecnico di supporto funzionalmente dipendente dalle strutture professionali medesime.
        3. Ai fini della migliore qualificazione dei professionisti dipendenti, le amministrazioni, enti e aziende di cui all'articolo 1 promuovono e favoriscono l'aggiornamento permanente degli appartenenti al ruolo unico professionale nonché, con onere e spese a proprio carico, la partecipazione a convegni di studio, a corsi ed attività scientifiche, a visite di specializzazione e, previo accordo con gli interessati che ne hanno avanzata richiesta, la concessione dell'anno sabbatico con comando presso altre amministrazioni, industrie, enti di ricerca, istituzioni universitarie nazionali ed estere, prevedendo le relative condizioni.
        4. Gli incarichi professionali di docenza, limitati ai singoli corsi organizzati dalle amministrazioni, enti e aziende di cui all'articolo 1, anche in comune con altre amministrazioni, vengono conferiti a professionisti dipendenti ed esterni e a docenti, esperti nelle discipline del corso, dal competente organo dell'amministrazione promotrice che, in accordo con le amministrazioni interessate, determina anche i relativi compensi e spese, da ripartire proporzionalmente al numero dei propri dipendenti appartenenti al ruolo unico professionale iscritti al corso.
        5. Le amministrazioni, enti e aziende di cui all'articolo 1 sono tenute a stipulare in favore dei propri dipendenti appartenenti al ruolo unico professionale apposita polizza assicurativa di responsabilità civile e professionale per i rischi e i danni derivanti dallo svolgimento delle attività professionali di propria competenza, incluse le attività di progettazione, di direzione dei lavori e di collaudo. Il pagamento del premio assicurativo è posto a carico delle amministrazioni medesime.
        6. Nel caso in cui i professionisti dipendenti siano sottoposti a procedimenti giudiziari per fatti connessi all'esercizio delle attività professionali loro affidate, le amministrazioni di appartenenza assumono a proprio carico ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale e da un eventuale consulente di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'amministrazione esercita nei confronti del dipendente l'azione di rivalsa per tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.


Art. 5.

(Area di contrattazione).

        1. Il rapporto di lavoro ed il trattamento economico fondamentale ed accessorio degli appartenenti al ruolo unico professionale istituito presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale indicato all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, così come gli istituti normativi non contemplati nella presente legge, sono definiti in una unica, autonoma area intercompartimentale di contrattazione, alle cui trattative partecipano l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), con delegati in rappresentanza delle pubbliche amministrazioni dei vari comparti ove è istituito il ruolo unico professionale e delegati delle confederazioni sindacali professionali rappresentative in esclusiva della categoria dei professionisti dipendenti, individuate come associazioni sindacali ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 marzo 1970, n. 300, e successive modificazioni, e non meno di un delegato delle organizzazioni sindacali professionali di comparto individuate ai sensi del comma 6 del presente articolo, in rappresentanza esclusiva del personale appartenente al ruolo unico professionale in ciascun comparto del pubblico impiego. Il rapporto di lavoro è costituito e regolato dai contratti individuali di lavoro, secondo le disposizioni di legge e le normative comunitarie ed è disciplinato, in base a criteri uniformi, dagli accordi decentrati per ogni singolo comparto. Il trattamento economico, anche di carattere accessorio, degli appartenenti alla seconda qualifica professionale è parametrato al trattamento economico, anche di carattere accessorio, della prima qualifica professionale ed è disciplinato con le medesime procedure. Gli accordi sindacali stabiliscono la misura percentuale del trattamento economico anche di carattere accessorio attribuito agli appartenenti alla seconda qualifica professionale.
        2. Le materie della contrattazione decentrata da stipulare tra le parti di cui al comma 1 per ogni singolo comparto, vengono stabilite dal contratto collettivo nazionale unico per i vari comparti.
        3. In ogni singolo omogeneo settore di lavoro individuato dai contratti di lavoro riferiti alle amministrazioni ed enti pubblici economici, agli enti di gestione di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, alle aziende erogatrici di servizi pubblici e di beni essenziali, alle aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate, esercenti pubblici trasporti, alle Ferrovie dello Stato Spa e alle gestioni commissariali governative, ai soggetti individuati alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e agli enti ed aziende indicati al comma 4 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il rapporto di lavoro ed il trattamento economico fondamentale ed accessorio degli appartenenti al ruolo unico professionale, così come gli istituti normativi non contemplati nella presente legge, sono definiti in una autonoma e separata area di contrattazione. Alle trattative partecipano rappresentanti delegati dalle amministrazioni ove è istituito il ruolo unico professionale o dalle associazioni che le rappresentano nelle contrattazioni e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali professionali rappresentative in esclusiva della categoria dei professionisti dipendenti in ciascun settore omogeneo di lavoro individuato dai contratti di lavoro stessi.
        4. Il primo contratto collettivo nazionale di lavoro definisce le tabelle di equiparazione degli appartenenti al ruolo unico professionale con riferimento alle qualifiche equipollenti nel pregresso ordinamento, nonché i criteri di inquadramento presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, tenendo conto delle posizioni giuridiche raggiunte alla data di entrata in vigore della presente legge e facendo salvi i trattamenti economici di miglior favore.
        5. In ogni struttura professionale delle amministrazioni ricomprese in ciascuno dei comparti del pubblico impiego di cui al comma 1 od in ciascuna struttura professionale delle amministrazioni, enti o aziende dei settori omogenei di lavoro di cui al comma 3, individuati dai contratti di lavoro, i professionisti dipendenti possono costituire proprie rappresentanze sindacali professionali, alle quali spettano i diritti e le prerogative di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300; possono promuovere la costituzione ed il rinnovo di tali rappresentanze sindacali professionali, gli iscritti alle organizzazioni sindacali professionali presenti presso ciascuna delle amministrazioni di appartenenza.
        6. Sono riconosciute organizzazioni sindacali professionali rappresentative sul piano nazionale le organizzazioni sindacali di categoria che rappresentano in ciascun comparto del pubblico impiego esclusivamente la categoria dei professionisti dipendenti aderenti alle confederazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale unico di lavoro applicato nelle strutture professionali dei vari comparti del pubblico impiego ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, o che abbiano in ciascun settore omogeneo di lavoro un numero di iscritti appartenenti al ruolo unico professionale non inferiore al 10 per cento degli appartenenti al ruolo unico professionale medesimo complessivamente iscritti alle organizzazioni sindacali professionali nell'ambito di ciascun settore omogeneo di lavoro di cui al comma 3.
        7. In relazione all'onere relativo all'aggiornamento professionale obbligatorio, agli appartenenti al ruolo unico professionale, unitamente al trattamento fondamentale annuo lordo, è attribuita una indennità professionale per dodici mesi quale trattamento economico accessorio, la cui misura è stabilita in sede di accordo sindacale nazionale.
        8. La progressione del trattamento economico del personale appartenente alla prima qualifica del ruolo unico professionale, che al livello d'ingresso non deve essere inferiore a quello della dirigenza, è articolata in tre livelli economici: livello d'ingresso, primo livello differenziato e secondo livello differenziato. L'accesso al primo e al secondo livello differenziato avviene, con cadenza annuale, rispettivamente dopo sei anni e sedici anni di permanenza nel livello inferiore senza demerito professionale valutato dall'ente professionale, risultante dal fascicolo personale. L'accesso al secondo livello economico differenziato avviene per ciascuna categoria professionale sulla base di obiettivi criteri di valutazione da determinare in sede di contrattazione nazionale ai sensi del comma 1 del presente articolo, garantendo trasparenza nelle procedure attuative. L'accesso al secondo livello economico differenziato viene comunque garantito dopo venti anni di permanenza in ruolo senza demerito professionale. L'ammontare del trattamento stipendiale annuo lordo dei due livelli economici differenziati e gli altri emolumenti retributivi sono definiti in sede di contrattazione nazionale. Il trattamento stipendiale del livello d'ingresso è pari all'80 per cento di quello spettante al primo livello economico differenziato.
        9. I trattamenti di pensione del personale di cui alla presente legge sono riliquidati, a seguito delle variazioni delle retribuzioni degli appartenenti al ruolo unico professionale in servizio, assumendo come base la nuova retribuzione prevista per la qualifica professionale e per la posizione in cui l'appartenente al ruolo unico professionale si trovava all'atto di cessazione dal servizio, ferme restando, ove previste, le condizioni di miglior favore in godimento.


Art. 6.

(Incentivi per incarichi professionali).

        1. La progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori, l'alta sorveglianza, il collaudo statico, il collaudo tecnico-amministrativo, sono affidati con assoluta priorità, nei limiti delle specifiche competenze, a professionisti dipendenti delle strutture professionali delle amministrazioni e degli enti e aziende che curano l'esecuzione delle opere, ovvero anche a professionisti degli organismi tecnici di cui, per legge, possono avvalersi. Ai fini della valorizzazione della professionalità, per le rispettive competenze e specializzazioni professionali deve essere assicurato, in ogni caso, il criterio della rotazione degli incarichi professionali che devono essere annotati in ordine cronologico a cura delle amministrazioni, enti e aziende interessati in un apposito registro.
        2. Gli incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva e la direzione dei lavori di cui al comma 1 possono essere conferiti, su segnalazione di una terna di iscritti esterni da parte degli ordini e dei collegi professionali interessati, ai quali viene inoltrata la richiesta dalle amministrazioni appaltanti, in via eccezionale e previa motivata verifica sottoscritta in sede istruttoria, sotto la diretta responsabilità del coordinatore della struttura professionale interessata, limitatamente a situazioni in cui sia stata accertata l'impossibilità di far ricorso a specifiche professionalità e specializzazioni di iscritti agli albi, non altrimenti rinvenibili all'interno delle strutture professionali interessate, sia delle amministrazioni del comparto, sia delle amministrazioni degli altri comparti settori di lavoro. Verifiche possono essere disposte dal Ministero dell'economia e delle finanze a mezzo dei servizi ispettivi della Ragioneria generale dello Stato.
        3. Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo e di collaudo statico sono affidati, a rotazione, dalla amministrazione interessata a professionisti in servizio od in quiescenza delle pubbliche amministrazioni con almeno dieci anni di anzianità di iscrizione all'albo professionale, fatto salvo il criterio della rotazione degli incarichi professionali secondo le modalità indicate al comma 1.
        4. Per la valutazione degli onorari relativi agli incarichi di cui al comma 1, conferiti agli appartenenti al ruolo unico professionale, nonché per le perizie e le verifiche, le singole amministrazioni, enti e aziende applicano le tariffe in vigore proprie di ciascuna professione ridotte del 30 per cento. Per le prestazioni professionali di cui al comma 1, nonché per i lavori di conservazione, trasformazione di opere e di impianti, nonché per le perizie e le verifiche, eseguiti dai professionisti dipendenti dalle amministrazioni, enti e aziende di cui all'articolo 1, le somme dei compensi ridotti per le prestazioni professionali, compresi i compensi, le indennità e gli incentivi previsti per legge, sono destinate dalle amministrazioni di appartenenza alla costituzione di un fondo interno e sono ripartite in misura percentuale e proporzionale fra i professionisti laureati e diplomati che hanno svolto direttamente l'incarico professionale di collaboratori tecnici della struttura professionale che hanno partecipato direttamente con capacità ed esperienza nell'esercizio dell'incarico professionale, secondo criteri di obiettiva trasparenza concordati da ciascuna amministrazione interessata con le organizzazioni sindacali professionali rappresentative in esclusiva delle categorie professionali appartenenti al ruolo unico professionale.
        5. Le somme occorrenti ai fini delle attività di cui al comma 3 fanno carico sugli stanziamenti annui previsti per la realizzazione dei singoli interventi negli stati di previsione della spesa e nei bilanci delle amministrazioni, enti e aziende di cui all'articolo 1, ed assegnate ad apposito capitolo degli stati di previsione della spesa o ad apposita voce dei bilanci di previsione.
        6. Gli accordi sindacali di cui al comma 2 dell'articolo 5 prevedono, altresì, l'attribuzione e la misura percentuale delle competenze e degli onorari giudizialmente liquidati o comunque recuperati a favore della amministrazione di appartenenza, per l'attività svolta dagli appartenenti al ruolo unico professionale.


Art. 7.

(Accesso).

        1. Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'accesso alle due qualifiche professionali del ruolo unico professionale avviene per concorso pubblico indetto dalle amministrazioni, che ne informano la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per titoli e concorso di selezione, mediante lo svolgimento di prove selettive volte all'accertamento della pratica professionale ed alle quali sono ammessi gli iscritti da almeno cinque anni ai relativi albi professionali indicati nei bandi di concorso, unitamente ai titoli di studio accademici richiesti ed eventuali pubblicazioni, ovvero per corso-concorso per prestazioni professionali specializzate richieste dalle amministrazioni, enti e aziende di cui all'articolo 1 e per le quali possono essere altresì richiesti titoli di specializzazione accademici ove necessari.
        2. Il concorso pubblico di cui al comma 1 deve svolgersi con modalità che ne garantiscono l'imparzialità, la tempestività e l'economicità.
        3. L'accesso nel ruolo unico professionale per i medici di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 luglio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 1986 e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 18 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1996 avviene presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) con contratto di lavoro a tempo determinato, a tempo indeterminato o in posizione di fuori ruolo.
        4. Possono accedere agli impieghi i soggetti in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
        5. La composizione delle commissioni esaminatrici deve comprendere due professionisti dipendenti, di cui uno con l'incarico di coordinatore, interno all'amministrazione che ha bandito il concorso pubblico, con funzioni di presidente, e da un esterno iscritto all'albo professionale esperto nelle materie oggetto delle prove d'esame, designati dal competente organo dell'amministrazione sede del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un laureato dipendente amministrativo.
        6. I compensi da corrispondere al presidente, ai membri ed al segretario delle commissioni esaminatrici, nonché agli impiegati addetti alla vigilanza scelti tra il personale in servizio nella sede di esame, sono determinati dalle amministrazioni che hanno bandito il pubblico concorso.
        7. Per gli appartenenti al ruolo unico professionale l'onere annuo della iscrizione agli albi è a carico della amministrazione.
        8. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 8.

(Comitato consultivo nazionale
per le attività professionali).

        1. Al fine di assicurare, presso le amministrazioni, enti e aziende di cui all'articolo 1, l'uniformità di indirizzo e di applicazione del rapporto d'opera professionale ai fini della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, della perequazione e trasparenza dei trattamenti economici e dell'efficienza professionale degli appartenenti al ruolo unico professionale, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato consultivo nazionale per le attività professionali (CCNAP), di seguito denominato "Comitato", presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero da un suo delegato. Il Comitato è organo collegiale a carattere paritetico, opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio, ha durata quadriennale ed è costituito da membri legali rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, nonché da membri legali rappresentanti delegati di ciascun settore omogeneo di lavoro di cui al comma 3 dell'articolo 5, designati in ciascun comparto del pubblico impiego ed in ciascun settore omogeneo di lavoro ove è istituito il ruolo unico professionale, dai propri organi rappresentativi e da un eguale numero di membri rappresentanti le categorie professionali appartenenti al ruolo unico professionale eletti presso gli enti professionali nazionali di categoria, secondo norme e modalità fissate in accordo con le organizzazioni sindacali professionali rappresentative in esclusiva delle categorie professionali dipendenti, dal regolamento di funzionamento del Comitato che detta, altresì, norme sulla propria organizzazione e funzionamento. Deve essere, in ogni caso, assicurata la presenza di almeno un membro delegato in rappresentanza, per ciascun comparto o settore omogeneo di lavoro, delle categorie professionali appartenenti al ruolo unico professionale, in modo che sia garantita la pluralità delle esperienze, delle conoscenze e la presenza di tutte le categorie professionali. I membri del Comitato possono essere rieletti per non più di due quadrienni consecutivi.
        2. L'indirizzo generale, l'individuazione dei fabbisogni, il controllo dell'efficienza e della produttività dell'attività professionale, la trattazione di singole materie ed affari omogenei, il conferimento degli incarichi esterni all'attività professionale espletata dai dipendenti per conto e nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza, la promozione e lo studio di attività, progetti e programmi speciali che richiedono l'integrazione di differenti competenze professionali ed esperienze, le infrazioni lamentate dalle amministrazioni nell'ambito dell'esercizio professionale da deferire agli ordini ed ai collegi professionali ed ogni altro provvedimento attinente l'attività professionale sono adottati a maggioranza dal Comitato, mediante pareri obbligatori ed istruzioni emanate periodicamente diretti alle amministrazioni, enti e aziende di cui all'articolo 1. Il Comitato esprime pareri e formula norme di interpretazione e di indirizzo generale anche sugli affari e provvedimenti deferiti dai gruppi consultivi per le attività professionali, costituiti con regolamento interno presso le singole amministrazioni, enti e aziende e composti da un rappresentante eletto da ciascuna delle categorie professionali presenti nel ruolo unico professionale istituito presso ciascuna amministrazione, dai coordinatori generali delle singole strutture professionali e dal direttore generale e presieduti dal legale rappresentante dell'amministrazione medesima. Il Comitato può, altresì, prevedere, in accordo con gli enti professionali nazionali e sentite le confederazioni sindacali professionali maggiormente rappresentative su base nazionale, codici di comportamento professionale e formulare proposte al Governo su argomenti attinenti l'attività professionale pubblica e l'organizzazione delle strutture professionali ai fini di una maggiore efficienza ed efficacia delle medesime.

Art. 9.

(Incarichi di funzioni dirigenziali).

        1. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "avvocati e procuratori dello Stato" sono aggiunte le seguenti: "nonché a professionisti laureati appartenenti al ruolo unico professionale".


Art. 10.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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