XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 729
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. Le disposizioni della presente legge disciplinano lo
stato giuridico dei professionisti dipendenti delle pubbliche
amministrazioni e degli enti pubblici anche economici, degli
enti di gestione di forme obbligatorie di previdenza ed
assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, delle aziende erogatrici di servizi pubblici e di beni
essenziali, delle aziende regionalizzate, provincializzate e
municipalizzate esercenti pubblici trasporti, delle Ferrovie
dello Stato Spa e delle gestioni commissariali governative,
dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, lettera a),
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, degli enti ed aziende indicati al comma 4
dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nonché l'esercizio delle rispettive attività
professionali per le quali sono richieste l'abilitazione
all'esercizio della professione e l'iscrizione negli albi
professionali.
Art. 2.
(Istituzione del ruolo unico professionale).
1. Per l'esercizio di attività professionali, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso
ciascuna delle amministrazioni, enti e aziende di cui
all'articolo 1 è istituito il ruolo unico professionale.
2. Appartengono al ruolo unico professionale i dipendenti
i quali, nell'esercizio del rapporto d'opera professionale
svolto nell'ambito dei compiti istituzionali della
amministrazione cui appartengono, si assumono, a norma di
legge, una personale responsabilità di natura professionale e
per svolgere le loro mansioni devono essere iscritti negli
albi professionali. Gli appartenenti al ruolo unico
professionale sono soggetti per l'esercizio della professione
alla disciplina dell'ordine o del collegio di appartenenza e
dei singoli mandati professionali rispondono direttamente al
legale rappresentante dell'amministrazione. Il ruolo unico
professionale si articola in due qualifiche professionali.
Alla prima appartengono gli iscritti negli albi professionali
per i quali è richiesto il diploma di laurea; alla seconda
appartengono gli iscritti negli albi professionali per i quali
è richiesto il possesso di altri titoli di studio.
3. Sono, altresì, inquadrati nel ruolo unico professionale
di cui al comma 1, anche in soprannumero, con la decorrenza
prevista al medesimo comma 1, i dipendenti di ruolo delle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo,
assunti per l'esercizio delle corrispondenti attività
tecnico-professionali per le quali è richiesto il possesso di
apposito diploma di abilitazione professionale, anche se
conseguito successivamente alla data di assunzione. Il
requisito della iscrizione all'albo professionale è accertato
nei confronti del personale in servizio con riferimento alla
data di inquadramento nel ruolo unico professionale.
4. Il personale di cui ai commi 2 e 3 conserva l'anzianità
di servizio maturata nella qualifica ricoperta alla data
dell'inquadramento in ruolo.
Art. 3.
(Corpo dei professionisti dello Stato).
1. Con ordinamento autonomo è istituito, alla data di
entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Corpo dei
professionisti dello Stato, di seguito denominato "Corpo".
2. Costituiscono il Corpo gli appartenenti al ruolo unico
professionale di cui all'articolo 2.
3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge e secondo i princìpi e criteri direttivi dalla medesima
stabiliti, sentite le organizzazioni sindacali professionali
rappresentative in esclusiva delle categorie professionali
interessate, uno o più decreti legislativi, intesi a
determinare:
a) i criteri di organizzazione, l'ordinamento, il
funzionamento e, previa ricognizione e rilevazione presso le
varie amministrazioni della consistenza complessiva del
personale assunto per l'esercizio delle corrispondenti
attività tecnico-professionali, la determinazione della
dotazione organica di ciascuna delle categorie professionali
appartenenti al Corpo, che è articolato in settori omogenei di
professionalità e del personale tecnico ed amministrativo di
supporto, nonché le modalità per l'utilizzazione degli
appartenenti al Corpo presso le varie amministrazioni ed
aziende dello Stato;
b) i compiti, le funzioni e le attribuzioni del
consiglio di amministrazione del Corpo, nonché le modalità di
elezione dei membri del consiglio di amministrazione di cui
alla lettera d) del comma 4 eletti dagli appartenenti al
Corpo.
4. Il consiglio di amministrazione del Corpo è composto
da:
a) l'ingegnere coordinatore generale dello Stato,
che lo presiede;
b) un professionista coordinatore vicario per
ciascuna delle categorie professionali in servizio;
c) un rappresentante, rispettivamente, del
Consiglio di Stato, della Corte dei conti e del Ministero
dell'economia e delle finanze;
d) un numero di membri eletti a scrutinio segreto
dagli appartenenti a ciascuna delle categorie professionali in
servizio, tale da assicurare la rappresentanza dei
professionisti laureati e diplomati.
5. L'ingegnere coordinatore generale dello Stato ed i
coordinatori vicari sono scelti in base ai titoli di servizio
ed alle attitudini professionali, tra gli appartenenti al
Corpo, con una anzianità di almeno quindici anni di servizio
effettivo e sono nominati con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il
consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.
Art. 4.
(Organizzazione).
1. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentite le organizzazioni
sindacali professionali rappresentative in esclusiva delle
categorie professionali, sono disciplinate:
a) le modalità di accesso, la determinazione delle
dotazioni organiche e la loro consistenza per ciascuna
professione, con l'esclusione di quelle di cui alla lettera
a) del comma 3 dell'articolo 3;
b) la utilizzazione e la mobilità nell'ambito
delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e
da queste alle altre amministrazioni e viceversa;
c) l'organizzazione delle attività
professionali;
d) l'individuazione delle strutture
professionali;
e) la definizione degli incarichi di
coordinamento, nel rispetto delle esigenze specifiche delle
singole professioni e fatto salvo il principio della
rotazione;
f) i rapporti dei professionisti con i dirigenti,
nel rigoroso rispetto degli ambiti di autonomia anche sul
piano della gestione finanziaria e tecnica, compresa
l'adozione degli atti che impegnano la gestione professionale
e le singole strutture professionali verso l'esterno, nonché i
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e
strumentali e di controllo connessi alla gestione e alle
strutture professionali medesime. Di tali poteri rispondono
direttamente i professionisti ai quali vengono affidati. Al
fine di garantire la migliore tutela dell'interesse pubblico
cui l'attività istituzionale è finalizzata, i rapporti con i
dirigenti si raccordano ai vari livelli di coordinamento
professionale per la individuazione di obiettivi e priorità,
sulla base della autonomia del ruolo unico professionale e
delle rispettive responsabilità.
2. Allo scopo di assicurare l'efficienza delle proprie
strutture professionali, le amministrazioni di enti e le
aziende di cui all'articolo 1 devono garantire la dotazione di
idonei mezzi strumentali e di adeguati sussidi conseguenti
allo sviluppo ed all'evoluzione delle tecnologie e delle
metodologie di ricerca e di applicazione, nonché del
necessario personale amministrativo e tecnico di supporto
funzionalmente dipendente dalle strutture professionali
medesime.
3. Ai fini della migliore qualificazione dei
professionisti dipendenti, le amministrazioni, enti e aziende
di cui all'articolo 1 promuovono e favoriscono l'aggiornamento
permanente degli appartenenti al ruolo unico professionale
nonché, con onere e spese a proprio carico, la partecipazione
a convegni di studio, a corsi ed attività scientifiche, a
visite di specializzazione e, previo accordo con gli
interessati che ne hanno avanzata richiesta, la concessione
dell'anno sabbatico con comando presso altre amministrazioni,
industrie, enti di ricerca, istituzioni universitarie
nazionali ed estere, prevedendo le relative condizioni.
4. Gli incarichi professionali di docenza, limitati ai
singoli corsi organizzati dalle amministrazioni, enti e
aziende di cui all'articolo 1, anche in comune con altre
amministrazioni, vengono conferiti a professionisti dipendenti
ed esterni e a docenti, esperti nelle discipline del corso,
dal competente organo dell'amministrazione promotrice che, in
accordo con le amministrazioni interessate, determina anche i
relativi compensi e spese, da ripartire proporzionalmente al
numero dei propri dipendenti appartenenti al ruolo unico
professionale iscritti al corso.
5. Le amministrazioni, enti e aziende di cui all'articolo
1 sono tenute a stipulare in favore dei propri dipendenti
appartenenti al ruolo unico professionale apposita polizza
assicurativa di responsabilità civile e professionale per i
rischi e i danni derivanti dallo svolgimento delle attività
professionali di propria competenza, incluse le attività di
progettazione, di direzione dei lavori e di collaudo. Il
pagamento del premio assicurativo è posto a carico delle
amministrazioni medesime.
6. Nel caso in cui i professionisti dipendenti siano
sottoposti a procedimenti giudiziari per fatti connessi
all'esercizio delle attività professionali loro affidate, le
amministrazioni di appartenenza assumono a proprio carico ogni
onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo
assistere il dipendente da un legale e da un eventuale
consulente di comune gradimento. In caso di sentenza di
condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa
grave, l'amministrazione esercita nei confronti del dipendente
l'azione di rivalsa per tutti gli oneri sostenuti per la sua
difesa in ogni grado di giudizio.
Art. 5.
(Area di contrattazione).
1. Il rapporto di lavoro ed il trattamento economico
fondamentale ed accessorio degli appartenenti al ruolo unico
professionale istituito presso le amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, con esclusione del personale indicato
all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, così come gli
istituti normativi non contemplati nella presente legge, sono
definiti in una unica, autonoma area intercompartimentale di
contrattazione, alle cui trattative partecipano l'Agenzia per
la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(ARAN), con delegati in rappresentanza delle pubbliche
amministrazioni dei vari comparti ove è istituito il ruolo
unico professionale e delegati delle confederazioni sindacali
professionali rappresentative in esclusiva della categoria dei
professionisti dipendenti, individuate come associazioni
sindacali ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 marzo 1970,
n. 300, e successive modificazioni, e non meno di un delegato
delle organizzazioni sindacali professionali di comparto
individuate ai sensi del comma 6 del presente articolo, in
rappresentanza esclusiva del personale appartenente al ruolo
unico professionale in ciascun comparto del pubblico impiego.
Il rapporto di lavoro è costituito e regolato dai contratti
individuali di lavoro, secondo le disposizioni di legge e le
normative comunitarie ed è disciplinato, in base a criteri
uniformi, dagli accordi decentrati per ogni singolo comparto.
Il trattamento economico, anche di carattere accessorio, degli
appartenenti alla seconda qualifica professionale è
parametrato al trattamento economico, anche di carattere
accessorio, della prima qualifica professionale ed è
disciplinato con le medesime procedure. Gli accordi sindacali
stabiliscono la misura percentuale del trattamento economico
anche di carattere accessorio attribuito agli appartenenti
alla seconda qualifica professionale.
2. Le materie della contrattazione decentrata da stipulare
tra le parti di cui al comma 1 per ogni singolo comparto,
vengono stabilite dal contratto collettivo nazionale unico per
i vari comparti.
3. In ogni singolo omogeneo settore di lavoro individuato
dai contratti di lavoro riferiti alle amministrazioni ed enti
pubblici economici, agli enti di gestione di forme
obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, alle aziende erogatrici di
servizi pubblici e di beni essenziali, alle aziende
regionalizzate, provincializzate e municipalizzate, esercenti
pubblici trasporti, alle Ferrovie dello Stato Spa e alle
gestioni commissariali governative, ai soggetti individuati
alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 2 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e agli enti ed aziende indicati al
comma 4 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, il rapporto di lavoro ed il trattamento
economico fondamentale ed accessorio degli appartenenti al
ruolo unico professionale, così come gli istituti normativi
non contemplati nella presente legge, sono definiti in una
autonoma e separata area di contrattazione. Alle trattative
partecipano rappresentanti delegati dalle amministrazioni ove
è istituito il ruolo unico professionale o dalle associazioni
che le rappresentano nelle contrattazioni e da rappresentanti
delle organizzazioni sindacali professionali rappresentative
in esclusiva della categoria dei professionisti dipendenti in
ciascun settore omogeneo di lavoro individuato dai contratti
di lavoro stessi.
4. Il primo contratto collettivo nazionale di lavoro
definisce le tabelle di equiparazione degli appartenenti al
ruolo unico professionale con riferimento alle qualifiche
equipollenti nel pregresso ordinamento, nonché i criteri di
inquadramento presso le amministrazioni di cui all'articolo 1,
tenendo conto delle posizioni giuridiche raggiunte alla data
di entrata in vigore della presente legge e facendo salvi i
trattamenti economici di miglior favore.
5. In ogni struttura professionale delle amministrazioni
ricomprese in ciascuno dei comparti del pubblico impiego di
cui al comma 1 od in ciascuna struttura professionale delle
amministrazioni, enti o aziende dei settori omogenei di lavoro
di cui al comma 3, individuati dai contratti di lavoro, i
professionisti dipendenti possono costituire proprie
rappresentanze sindacali professionali, alle quali spettano i
diritti e le prerogative di cui al titolo III della legge 20
maggio 1970, n. 300; possono promuovere la costituzione ed il
rinnovo di tali rappresentanze sindacali professionali, gli
iscritti alle organizzazioni sindacali professionali presenti
presso ciascuna delle amministrazioni di appartenenza.
6. Sono riconosciute organizzazioni sindacali
professionali rappresentative sul piano nazionale le
organizzazioni sindacali di categoria che rappresentano in
ciascun comparto del pubblico impiego esclusivamente la
categoria dei professionisti dipendenti aderenti alle
confederazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo
nazionale unico di lavoro applicato nelle strutture
professionali dei vari comparti del pubblico impiego ai sensi
dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, o che abbiano in ciascun settore
omogeneo di lavoro un numero di iscritti appartenenti al ruolo
unico professionale non inferiore al 10 per cento degli
appartenenti al ruolo unico professionale medesimo
complessivamente iscritti alle organizzazioni sindacali
professionali nell'ambito di ciascun settore omogeneo di
lavoro di cui al comma 3.
7. In relazione all'onere relativo all'aggiornamento
professionale obbligatorio, agli appartenenti al ruolo unico
professionale, unitamente al trattamento fondamentale annuo
lordo, è attribuita una indennità professionale per dodici
mesi quale trattamento economico accessorio, la cui misura è
stabilita in sede di accordo sindacale nazionale.
8. La progressione del trattamento economico del personale
appartenente alla prima qualifica del ruolo unico
professionale, che al livello d'ingresso non deve essere
inferiore a quello della dirigenza, è articolata in tre
livelli economici: livello d'ingresso, primo livello
differenziato e secondo livello differenziato. L'accesso al
primo e al secondo livello differenziato avviene, con cadenza
annuale, rispettivamente dopo sei anni e sedici anni di
permanenza nel livello inferiore senza demerito professionale
valutato dall'ente professionale, risultante dal fascicolo
personale. L'accesso al secondo livello economico
differenziato avviene per ciascuna categoria professionale
sulla base di obiettivi criteri di valutazione da determinare
in sede di contrattazione nazionale ai sensi del comma 1 del
presente articolo, garantendo trasparenza nelle procedure
attuative. L'accesso al secondo livello economico
differenziato viene comunque garantito dopo venti anni di
permanenza in ruolo senza demerito professionale. L'ammontare
del trattamento stipendiale annuo lordo dei due livelli
economici differenziati e gli altri emolumenti retributivi
sono definiti in sede di contrattazione nazionale. Il
trattamento stipendiale del livello d'ingresso è pari all'80
per cento di quello spettante al primo livello economico
differenziato.
9. I trattamenti di pensione del personale di cui alla
presente legge sono riliquidati, a seguito delle variazioni
delle retribuzioni degli appartenenti al ruolo unico
professionale in servizio, assumendo come base la nuova
retribuzione prevista per la qualifica professionale e per la
posizione in cui l'appartenente al ruolo unico professionale
si trovava all'atto di cessazione dal servizio, ferme
restando, ove previste, le condizioni di miglior favore in
godimento.
Art. 6.
(Incentivi per incarichi professionali).
1. La progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,
la direzione dei lavori, l'alta sorveglianza, il collaudo
statico, il collaudo tecnico-amministrativo, sono affidati con
assoluta priorità, nei limiti delle specifiche competenze, a
professionisti dipendenti delle strutture professionali delle
amministrazioni e degli enti e aziende che curano l'esecuzione
delle opere, ovvero anche a professionisti degli organismi
tecnici di cui, per legge, possono avvalersi. Ai fini della
valorizzazione della professionalità, per le rispettive
competenze e specializzazioni professionali deve essere
assicurato, in ogni caso, il criterio della rotazione degli
incarichi professionali che devono essere annotati in ordine
cronologico a cura delle amministrazioni, enti e aziende
interessati in un apposito registro.
2. Gli incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva
e la direzione dei lavori di cui al comma 1 possono essere
conferiti, su segnalazione di una terna di iscritti esterni da
parte degli ordini e dei collegi professionali interessati, ai
quali viene inoltrata la richiesta dalle amministrazioni
appaltanti, in via eccezionale e previa motivata verifica
sottoscritta in sede istruttoria, sotto la diretta
responsabilità del coordinatore della struttura professionale
interessata, limitatamente a situazioni in cui sia stata
accertata l'impossibilità di far ricorso a specifiche
professionalità e specializzazioni di iscritti agli albi, non
altrimenti rinvenibili all'interno delle strutture
professionali interessate, sia delle amministrazioni del
comparto, sia delle amministrazioni degli altri comparti
settori di lavoro. Verifiche possono essere disposte dal
Ministero dell'economia e delle finanze a mezzo dei servizi
ispettivi della Ragioneria generale dello Stato.
3. Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo e di
collaudo statico sono affidati, a rotazione, dalla
amministrazione interessata a professionisti in servizio od in
quiescenza delle pubbliche amministrazioni con almeno dieci
anni di anzianità di iscrizione all'albo professionale, fatto
salvo il criterio della rotazione degli incarichi
professionali secondo le modalità indicate al comma 1.
4. Per la valutazione degli onorari relativi agli
incarichi di cui al comma 1, conferiti agli appartenenti al
ruolo unico professionale, nonché per le perizie e le
verifiche, le singole amministrazioni, enti e aziende
applicano le tariffe in vigore proprie di ciascuna professione
ridotte del 30 per cento. Per le prestazioni professionali di
cui al comma 1, nonché per i lavori di conservazione,
trasformazione di opere e di impianti, nonché per le perizie e
le verifiche, eseguiti dai professionisti dipendenti dalle
amministrazioni, enti e aziende di cui all'articolo 1, le
somme dei compensi ridotti per le prestazioni professionali,
compresi i compensi, le indennità e gli incentivi previsti per
legge, sono destinate dalle amministrazioni di appartenenza
alla costituzione di un fondo interno e sono ripartite in
misura percentuale e proporzionale fra i professionisti
laureati e diplomati che hanno svolto direttamente l'incarico
professionale di collaboratori tecnici della struttura
professionale che hanno partecipato direttamente con capacità
ed esperienza nell'esercizio dell'incarico professionale,
secondo criteri di obiettiva trasparenza concordati da
ciascuna amministrazione interessata con le organizzazioni
sindacali professionali rappresentative in esclusiva delle
categorie professionali appartenenti al ruolo unico
professionale.
5. Le somme occorrenti ai fini delle attività di cui al
comma 3 fanno carico sugli stanziamenti annui previsti per la
realizzazione dei singoli interventi negli stati di previsione
della spesa e nei bilanci delle amministrazioni, enti e
aziende di cui all'articolo 1, ed assegnate ad apposito
capitolo degli stati di previsione della spesa o ad apposita
voce dei bilanci di previsione.
6. Gli accordi sindacali di cui al comma 2 dell'articolo 5
prevedono, altresì, l'attribuzione e la misura percentuale
delle competenze e degli onorari giudizialmente liquidati o
comunque recuperati a favore della amministrazione di
appartenenza, per l'attività svolta dagli appartenenti al
ruolo unico professionale.
Art. 7.
(Accesso).
1. Ai sensi della lettera a) del comma 1
dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, l'accesso alle due qualifiche professionali del ruolo
unico professionale avviene per concorso pubblico indetto
dalle amministrazioni, che ne informano la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
per titoli e concorso di selezione, mediante lo svolgimento di
prove selettive volte all'accertamento della pratica
professionale ed alle quali sono ammessi gli iscritti da
almeno cinque anni ai relativi albi professionali indicati nei
bandi di concorso, unitamente ai titoli di studio accademici
richiesti ed eventuali pubblicazioni, ovvero per
corso-concorso per prestazioni professionali specializzate
richieste dalle amministrazioni, enti e aziende di cui
all'articolo 1 e per le quali possono essere altresì richiesti
titoli di specializzazione accademici ove necessari.
2. Il concorso pubblico di cui al comma 1 deve svolgersi
con modalità che ne garantiscono l'imparzialità, la
tempestività e l'economicità.
3. L'accesso nel ruolo unico professionale per i medici di
cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 15 luglio 1986, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 170 del 24 luglio 1986 e al decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 18 aprile 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile
1996 avviene presso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) con contratto di lavoro a tempo determinato, a
tempo indeterminato o in posizione di fuori ruolo.
4. Possono accedere agli impieghi i soggetti in possesso
degli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
5. La composizione delle commissioni esaminatrici deve
comprendere due professionisti dipendenti, di cui uno con
l'incarico di coordinatore, interno all'amministrazione che ha
bandito il concorso pubblico, con funzioni di presidente, e da
un esterno iscritto all'albo professionale esperto nelle
materie oggetto delle prove d'esame, designati dal competente
organo dell'amministrazione sede del concorso; le funzioni di
segretario sono svolte da un laureato dipendente
amministrativo.
6. I compensi da corrispondere al presidente, ai membri ed
al segretario delle commissioni esaminatrici, nonché agli
impiegati addetti alla vigilanza scelti tra il personale in
servizio nella sede di esame, sono determinati dalle
amministrazioni che hanno bandito il pubblico concorso.
7. Per gli appartenenti al ruolo unico professionale
l'onere annuo della iscrizione agli albi è a carico della
amministrazione.
8. Per quanto non previsto nel presente articolo si
applicano le disposizioni previste dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487.
Art. 8.
(Comitato consultivo nazionale
per le attività professionali).
1. Al fine di assicurare, presso le amministrazioni, enti
e aziende di cui all'articolo 1, l'uniformità di indirizzo e
di applicazione del rapporto d'opera professionale ai fini
della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, della
perequazione e trasparenza dei trattamenti economici e
dell'efficienza professionale degli appartenenti al ruolo
unico professionale, è istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri il Comitato consultivo nazionale per le
attività professionali (CCNAP), di seguito denominato
"Comitato", presieduto dal Presidente del Consiglio dei
ministri ovvero da un suo delegato. Il Comitato è organo
collegiale a carattere paritetico, opera in piena autonomia e
con indipendenza di giudizio, ha durata quadriennale ed è
costituito da membri legali rappresentanti delle pubbliche
amministrazioni, nonché da membri legali rappresentanti
delegati di ciascun settore omogeneo di lavoro di cui al comma
3 dell'articolo 5, designati in ciascun comparto del pubblico
impiego ed in ciascun settore omogeneo di lavoro ove è
istituito il ruolo unico professionale, dai propri organi
rappresentativi e da un eguale numero di membri rappresentanti
le categorie professionali appartenenti al ruolo unico
professionale eletti presso gli enti professionali nazionali
di categoria, secondo norme e modalità fissate in accordo con
le organizzazioni sindacali professionali rappresentative in
esclusiva delle categorie professionali dipendenti, dal
regolamento di funzionamento del Comitato che detta, altresì,
norme sulla propria organizzazione e funzionamento. Deve
essere, in ogni caso, assicurata la presenza di almeno un
membro delegato in rappresentanza, per ciascun comparto o
settore omogeneo di lavoro, delle categorie professionali
appartenenti al ruolo unico professionale, in modo che sia
garantita la pluralità delle esperienze, delle conoscenze e la
presenza di tutte le categorie professionali. I membri del
Comitato possono essere rieletti per non più di due quadrienni
consecutivi.
2. L'indirizzo generale, l'individuazione dei fabbisogni,
il controllo dell'efficienza e della produttività
dell'attività professionale, la trattazione di singole materie
ed affari omogenei, il conferimento degli incarichi esterni
all'attività professionale espletata dai dipendenti per conto
e nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza, la
promozione e lo studio di attività, progetti e programmi
speciali che richiedono l'integrazione di differenti
competenze professionali ed esperienze, le infrazioni
lamentate dalle amministrazioni nell'ambito dell'esercizio
professionale da deferire agli ordini ed ai collegi
professionali ed ogni altro provvedimento attinente l'attività
professionale sono adottati a maggioranza dal Comitato,
mediante pareri obbligatori ed istruzioni emanate
periodicamente diretti alle amministrazioni, enti e aziende di
cui all'articolo 1. Il Comitato esprime pareri e formula norme
di interpretazione e di indirizzo generale anche sugli affari
e provvedimenti deferiti dai gruppi consultivi per le attività
professionali, costituiti con regolamento interno presso le
singole amministrazioni, enti e aziende e composti da un
rappresentante eletto da ciascuna delle categorie
professionali presenti nel ruolo unico professionale istituito
presso ciascuna amministrazione, dai coordinatori generali
delle singole strutture professionali e dal direttore generale
e presieduti dal legale rappresentante dell'amministrazione
medesima. Il Comitato può, altresì, prevedere, in accordo con
gli enti professionali nazionali e sentite le confederazioni
sindacali professionali maggiormente rappresentative su base
nazionale, codici di comportamento professionale e formulare
proposte al Governo su argomenti attinenti l'attività
professionale pubblica e l'organizzazione delle strutture
professionali ai fini di una maggiore efficienza ed efficacia
delle medesime.
Art. 9.
(Incarichi di funzioni dirigenziali).
1. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "avvocati e procuratori
dello Stato" sono aggiunte le seguenti: "nonché a
professionisti laureati appartenenti al ruolo unico
professionale".
Art. 10.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.