XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 726




        Onorevoli Colleghi! - Si registrano, sempre più frequentemente, casi di violenza e di abusi sessuali commessi sui minori, che permangono alla ribalta delle cronache per qualche tempo, fornendo lo spunto per animate discussioni, accesi dibattiti televisivi e non, disamine da parte dei cosiddetti "addetti ai lavori", al termine dei quali rimane tuttavia impregiudicata la questione relativa agli interventi da attuare, anche perché intorno a tali vicende ci sono fortissimi e consolidati interessi, non solo economici, che difficilmente possono essere scalfiti. Questi crimini, non solo "italiani", basti pensare alle recenti vicende di pedofilia accadute in Belgio o al fenomeno "storico" del turismo sessuale nei Paesi del sud-est asiatico, generano nell'opinione pubblica indignazione, che a volte si esprime nella rabbia e nel disgusto, altre volte spinge a gesti estremi che denunciano l'inesistenza di strumenti adeguati, la mancanza di soluzioni efficaci.
        Riteniamo del tutto insufficienti le pene che il codice penale prescrive e ancor meno validi i regimi sanzionatori contro le violenze e gli abusi sessuali sui minori che si sentono echeggiare nelle aule del Parlamento durante le discussioni di progetti di legge in materia.
        Non è con la legge sulla violenza sessuale (legge 15 febbraio 1996, n. 66) e tanto meno con l'insediamento di una Commissione ministeriale di inchiesta che è possibile porre fine a siffatta piaga.
        Lontano da facili demagogie e da ancora più facili soluzioni giustizialiste che non risolverebbero alcuno dei problemi, finanche antropologici, che stanno alla radice di questi fenomeni e consapevoli della loro gravità, si avanza la proposta di un'azione "clinica" su coloro che si rendono colpevoli di reati sessuali sui minori. Siamo convinti, infatti, che un intervento medico rappresenti una misura nel contempo deterrente e risolutiva, costituendo insieme la prevenzione e la pena per un crimine così efferato. E questo non può essere confuso con misure demagogiche o addirittura giustizialiste, spesso invocate dall'opinione pubblica; non è espressione di intolleranza bensì volontà di eliminare la possibilità che coloro che si sono macchiati di tali reati possano ripeterli. Del resto, procedure in tal senso sono già previste dagli ordinamenti di Paesi e Stati considerati ad alto tasso di democrazia quali, ad esempio, la California, la Germania o addirittura la Danimarca.
        L'articolo 1 della presente proposta di legge stabilisce che i soggetti resisi colpevoli di violenza sessuale sui minori devono essere sottoposti al trattamento del blocco androgenico totale e precisa le modalità di applicazione della pena, che si realizzano attraverso la somministrazione di farmaci tipo LH-RH o di metodi chimici o farmacologici equivalenti. Sono sottoposti al trattamento coloro che si sono macchiati dei delitti di violenza carnale, o di atti di libidine violenti, o di ratto a fine di libidine, commessi su minori e che sono stati riconosciuti colpevoli con sentenza passata in giudicato. Al giudice è riconosciuta la facoltà, qualora ritenga particolarmente grave il reato, di comminare comunque le pene allo scopo previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-sexies del codice penale.
        L'articolo 2 prevede che sia il giudice, nella sentenza, a disporre la sottoposizione al trattamento, a stabilire il metodo da applicare, ad indicare la struttura sanitaria pubblica che dovrà eseguire l'intervento, nonché ad individuare l'ufficio di polizia giudiziaria che deve, in un certo senso, "certificare" l'avvenuta somministrazione dei farmaci.
        Nell'ipotesi in cui il condannato si sottragga all'esecuzione della pena ovvero non si presenti presso l'ufficio di polizia giudiziaria, l'articolo 3 prevede che le competenti autorità devono immediatamente notificare l'accaduto al giudice, il quale ordinerà, a norma dell'articolo 205 del codice penale, le opportune misure di sicurezza.
        Infine, all'articolo 4 è prevista la possibilità che l'imputato, prima della fine del processo possa decidere di sottoporsi volontariamente al trattamento previsto dalla legge, facendo in tal modo estinguere la pena.




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