XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 726
Onorevoli Colleghi! - Si registrano, sempre più
frequentemente, casi di violenza e di abusi sessuali commessi
sui minori, che permangono alla ribalta delle cronache per
qualche tempo, fornendo lo spunto per animate discussioni,
accesi dibattiti televisivi e non, disamine da parte dei
cosiddetti "addetti ai lavori", al termine dei quali rimane
tuttavia impregiudicata la questione relativa agli interventi
da attuare, anche perché intorno a tali vicende ci sono
fortissimi e consolidati interessi, non solo economici, che
difficilmente possono essere scalfiti. Questi crimini, non
solo "italiani", basti pensare alle recenti vicende di
pedofilia accadute in Belgio o al fenomeno "storico" del
turismo sessuale nei Paesi del sud-est asiatico, generano
nell'opinione pubblica indignazione, che a volte si esprime
nella rabbia e nel disgusto, altre volte spinge a gesti
estremi che denunciano l'inesistenza di strumenti adeguati, la
mancanza di soluzioni efficaci.
Riteniamo del tutto insufficienti le pene che il codice
penale prescrive e ancor meno validi i regimi sanzionatori
contro le violenze e gli abusi sessuali sui minori che si
sentono echeggiare nelle aule del Parlamento durante le
discussioni di progetti di legge in materia.
Non è con la legge sulla violenza sessuale (legge 15
febbraio 1996, n. 66) e tanto meno con l'insediamento di una
Commissione ministeriale di inchiesta che è possibile porre
fine a siffatta piaga.
Lontano da facili demagogie e da ancora più facili
soluzioni giustizialiste che non risolverebbero alcuno dei
problemi, finanche antropologici, che stanno alla radice di
questi fenomeni e consapevoli della loro gravità, si avanza la
proposta di un'azione "clinica" su coloro che si rendono
colpevoli di reati sessuali sui minori. Siamo convinti,
infatti, che un intervento medico rappresenti una misura nel
contempo deterrente e risolutiva, costituendo insieme la
prevenzione e la pena per un crimine così efferato. E questo
non può essere confuso con misure demagogiche o addirittura
giustizialiste, spesso invocate dall'opinione pubblica; non è
espressione di intolleranza bensì volontà di eliminare la
possibilità che coloro che si sono macchiati di tali reati
possano ripeterli. Del resto, procedure in tal senso sono già
previste dagli ordinamenti di Paesi e Stati considerati ad
alto tasso di democrazia quali, ad esempio, la California, la
Germania o addirittura la Danimarca.
L'articolo 1 della presente proposta di legge stabilisce
che i soggetti resisi colpevoli di violenza sessuale sui
minori devono essere sottoposti al trattamento del blocco
androgenico totale e precisa le modalità di applicazione della
pena, che si realizzano attraverso la somministrazione di
farmaci tipo LH-RH o di metodi chimici o farmacologici
equivalenti. Sono sottoposti al trattamento coloro che si sono
macchiati dei delitti di violenza carnale, o di atti di
libidine violenti, o di ratto a fine di libidine, commessi su
minori e che sono stati riconosciuti colpevoli con sentenza
passata in giudicato. Al giudice è riconosciuta la facoltà,
qualora ritenga particolarmente grave il reato, di comminare
comunque le pene allo scopo previste dagli articoli
609-bis, 609-ter, 609-quater,
609-quinquies e 609-sexies del codice penale.
L'articolo 2 prevede che sia il giudice, nella sentenza, a
disporre la sottoposizione al trattamento, a stabilire il
metodo da applicare, ad indicare la struttura sanitaria
pubblica che dovrà eseguire l'intervento, nonché ad
individuare l'ufficio di polizia giudiziaria che deve, in un
certo senso, "certificare" l'avvenuta somministrazione dei
farmaci.
Nell'ipotesi in cui il condannato si sottragga
all'esecuzione della pena ovvero non si presenti presso
l'ufficio di polizia giudiziaria, l'articolo 3 prevede che le
competenti autorità devono immediatamente notificare
l'accaduto al giudice, il quale ordinerà, a norma
dell'articolo 205 del codice penale, le opportune misure di
sicurezza.
Infine, all'articolo 4 è prevista la possibilità che
l'imputato, prima della fine del processo possa decidere di
sottoporsi volontariamente al trattamento previsto dalla
legge, facendo in tal modo estinguere la pena.