XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 726
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Chiunque è stato riconosciuto colpevole, con sentenza
passata in giudicato, dei reati di cui agli articoli
609-bis, 609-ter, 609-quater,
609-quinquies e 609-sexies del codice penale
commessi su minori, è sottoposto al trattamento del blocco
androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci
analoghi all'LH-RH ovvero di metodi chimici o farmacologici
equivalenti.
2. Il trattamento del blocco androgenico totale è adottato
in luogo delle pene previste negli articoli del codice penale
di cui al comma 1 che possono essere comunque comminate
qualora il giudice ritenga particolarmente grave il fatto
commesso.
3. La pena prevista al comma 1 è applicata, per le varie
fattispecie di reato, per un tempo corrispondente a quello
indicato negli articoli del codice penale di cui al medesimo
comma 1.
Art. 2.
1. Nel provvedimento che dispone l'obbligo di sottoporsi
al trattamento del blocco androgenico totale, il giudice deve
indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria
pubblica nella quale è eseguito il trattamento stesso.
2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 il
giudice individua l'ufficio di polizia giudiziaria ove il
condannato deve recarsi, entro il giorno successivo a quello
di ciascuna somministrazione delle sostanze di cui
all'articolo 1, comma 1, per dimostrare l'avvenuto
intervento.
3. Il giudice fissa i giorni di presentazione all'ufficio
di cui al comma 2, tenendo conto delle modalità del
trattamento, dell'attività lavorativa e del luogo di
abitazione del condannato.
Art. 3.
1. La sottrazione alla esecuzione della pena o la mancata
presentazione all'ufficio di cui al comma 2 dell'articolo 2,
sono immediatamente notificati dalle competenti autorità di
polizia giudiziaria al giudice che, con nuovo provvedimento ai
sensi dell'articolo 205 del codice penale, ordina adeguate
misure coercitive.
2. Entro un mese dall'emissione del provvedimento di cui
al comma 1, il giudice, valutate le circostanze della
inadempienza o della mancata presentazione, può commutare le
pene previste dalla presente legge nella reclusione, ai sensi
di quanto stabilito dagli articoli 609-bis,
609-ter, 609-quater, 609-quinquies e
609-sexies del codice penale, per le varie fattispecie
di reato.
Art. 4.
1. La pena prevista dagli articoli 609-bis,
609-ter, 609-quater, 609-quinquies e
609-sexies del codice penale si estingue se l'imputato,
prima della fine del dibattimento, decide di sottoporsi
volontariamente al trattamento del blocco androgenico totale
attraverso la somministrazione di farmaci di cui all'articolo
1, comma 1, ovvero di metodi chimici o farmacologici
equivalenti.
2. La sottoposizione volontaria al trattamento del blocco
androgenico totale è disciplinata dalle disposizioni di cui
all'articolo 2.