XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 726




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Chiunque è stato riconosciuto colpevole, con sentenza passata in giudicato, dei reati di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-sexies del codice penale commessi su minori, è sottoposto al trattamento del blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci analoghi all'LH-RH ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.
        2. Il trattamento del blocco androgenico totale è adottato in luogo delle pene previste negli articoli del codice penale di cui al comma 1 che possono essere comunque comminate qualora il giudice ritenga particolarmente grave il fatto commesso.
        3. La pena prevista al comma 1 è applicata, per le varie fattispecie di reato, per un tempo corrispondente a quello indicato negli articoli del codice penale di cui al medesimo comma 1.


Art. 2.

        1. Nel provvedimento che dispone l'obbligo di sottoporsi al trattamento del blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale è eseguito il trattamento stesso.
        2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 il giudice individua l'ufficio di polizia giudiziaria ove il condannato deve recarsi, entro il giorno successivo a quello di ciascuna somministrazione delle sostanze di cui all'articolo 1, comma 1, per dimostrare l'avvenuto intervento.
        3. Il giudice fissa i giorni di presentazione all'ufficio di cui al comma 2, tenendo conto delle modalità del trattamento, dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione del condannato.

Art. 3.

        1. La sottrazione alla esecuzione della pena o la mancata presentazione all'ufficio di cui al comma 2 dell'articolo 2, sono immediatamente notificati dalle competenti autorità di polizia giudiziaria al giudice che, con nuovo provvedimento ai sensi dell'articolo 205 del codice penale, ordina adeguate misure coercitive.
        2. Entro un mese dall'emissione del provvedimento di cui al comma 1, il giudice, valutate le circostanze della inadempienza o della mancata presentazione, può commutare le pene previste dalla presente legge nella reclusione, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-sexies del codice penale, per le varie fattispecie di reato.


Art. 4.

        1. La pena prevista dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-sexies del codice penale si estingue se l'imputato, prima della fine del dibattimento, decide di sottoporsi volontariamente al trattamento del blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.
        2. La sottoposizione volontaria al trattamento del blocco androgenico totale è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 2.



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