XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 725




        Onorevoli Colleghi! - Il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro è purtroppo più vasto di quanto comunemente si creda o di quanto emerga a seguito di fatti clamorosi che danno luogo all'intervento dei sindacati o dell'autorità giudiziaria. Molte volte avviene che, per ragioni inerenti la conservazione del posto di lavoro o, comunque, per non rendere invivibile l'ambiente di lavoro medesimo, la vittima di molestie anche pesanti scelga di tacere e di non reagire ai torti ed alle pressioni indebite ricevuti.
        Del problema si è ampiamente occupata la Comunità europea con la risoluzione del Consiglio del 29 maggio 1990 sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro e con la raccomandazione della Commissione del 27 novembre 1991 di identico titolo.
        La presente proposta di legge riprende fedelmente i due documenti della Comunità europea al fine di tutelare in modo efficace ed equilibrato i lavoratori che possono essere vittime di molestie sessuali e soprattutto per prevenire e scoraggiare il fenomeno.
        La proposta di legge all'articolo 1 definisce innanzitutto quali comportamenti possono essere considerati molestie sessuali nei luoghi di lavoro e definisce in particolare la fattispecie delle molestie sessuali aggravate quando queste siano accompagnate da ricatti riguardanti la costituzione o l'estinzione del rapporto di lavoro oppure la progressione di carriera e la retribuzione.
        L'articolo 2 fissa particolari obblighi a carico del datore di lavoro che deve garantire le condizioni di lavoro tali da assicurare l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori e deve adottare, di intesa con le organizzazioni sindacali, le iniziative più opportune di natura informativa per prevenire il fenomeno delle molestie sessuali in ambito lavorativo.
        L'articolo 3 valorizza la figura dei consiglieri di parità, prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, al fine di assistere e fornire consulenze ai lavoratori dipendenti che subiscono molestie sessuali.
        L'articolo 4 stabilisce che i progetti di azioni positive previsti all'articolo 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, possono comprendere interventi di prevenzione nei confronti delle molestie di natura sessuale nei luoghi di lavoro.
        L'articolo 5 stabilisce che le vittime di molestie o ricatti sessuali nei luoghi di lavoro possono ricorrere in giudizio per ottenere il risarcimento del danno.
        L'articolo 6 dà la possibilità ai lavoratori vittime di molestie o ricatti sessuali di recedere dal contratto di lavoro per giusta causa usufruendo in tal caso di una indennità di importo compreso fra le sei e le ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione in rapporto alla gravità della molestia o del ricatto sessuale subìto.
        L'articolo 7 prevede che in caso di false denunce di molestie sessuali sul luogo di lavoro il responsabile è tenuto al risarcimento del danno.




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