XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 725
Onorevoli Colleghi! - Il fenomeno delle molestie
sessuali nei luoghi di lavoro è purtroppo più vasto di quanto
comunemente si creda o di quanto emerga a seguito di fatti
clamorosi che danno luogo all'intervento dei sindacati o
dell'autorità giudiziaria. Molte volte avviene che, per
ragioni inerenti la conservazione del posto di lavoro o,
comunque, per non rendere invivibile l'ambiente di lavoro
medesimo, la vittima di molestie anche pesanti scelga di
tacere e di non reagire ai torti ed alle pressioni indebite
ricevuti.
Del problema si è ampiamente occupata la Comunità europea
con la risoluzione del Consiglio del 29 maggio 1990 sulla
tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del
lavoro e con la raccomandazione della Commissione del 27
novembre 1991 di identico titolo.
La presente proposta di legge riprende fedelmente i due
documenti della Comunità europea al fine di tutelare in modo
efficace ed equilibrato i lavoratori che possono essere
vittime di molestie sessuali e soprattutto per prevenire e
scoraggiare il fenomeno.
La proposta di legge all'articolo 1 definisce innanzitutto
quali comportamenti possono essere considerati molestie
sessuali nei luoghi di lavoro e definisce in particolare la
fattispecie delle molestie sessuali aggravate quando queste
siano accompagnate da ricatti riguardanti la costituzione o
l'estinzione del rapporto di lavoro oppure la progressione di
carriera e la retribuzione.
L'articolo 2 fissa particolari obblighi a carico del
datore di lavoro che deve garantire le condizioni di lavoro
tali da assicurare l'integrità fisica e morale e la dignità
dei lavoratori e deve adottare, di intesa con le
organizzazioni sindacali, le iniziative più opportune di
natura informativa per prevenire il fenomeno delle molestie
sessuali in ambito lavorativo.
L'articolo 3 valorizza la figura dei consiglieri di
parità, prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 196, al fine di assistere e fornire consulenze
ai lavoratori dipendenti che subiscono molestie sessuali.
L'articolo 4 stabilisce che i progetti di azioni positive
previsti all'articolo 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125,
possono comprendere interventi di prevenzione nei confronti
delle molestie di natura sessuale nei luoghi di lavoro.
L'articolo 5 stabilisce che le vittime di molestie o
ricatti sessuali nei luoghi di lavoro possono ricorrere in
giudizio per ottenere il risarcimento del danno.
L'articolo 6 dà la possibilità ai lavoratori vittime di
molestie o ricatti sessuali di recedere dal contratto di
lavoro per giusta causa usufruendo in tal caso di una
indennità di importo compreso fra le sei e le ventiquattro
mensilità dell'ultima retribuzione in rapporto alla gravità
della molestia o del ricatto sessuale subìto.
L'articolo 7 prevede che in caso di false denunce di
molestie sessuali sul luogo di lavoro il responsabile è tenuto
al risarcimento del danno.