XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 725
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Molestie sessuali nei luoghi di lavoro).
1. Costituisce molestia sessuale ogni atto o comportamento
di inequivoca connotazione sessuale, di datori di lavoro,
superiori, colleghi e subordinati, che sia evidentemente
indesiderato od offensivo della dignità della persona che lo
subisce.
2. Costituisce molestia sessuale aggravata il
comportamento di cui al comma 1, qualora il rifiuto o
l'accettazione di tale comportamento sia motivo esplicito o
implicito di discriminazione all'accesso al lavoro, alla
formazione, al mantenimento del posto di lavoro, alla
promozione, alla retribuzione o comunque di intimidazione e
utilità nell'ambiente stesso di lavoro.
Art. 2.
(Obblighi del datore di lavoro).
1. I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell'articolo
2087 del codice civile, ad assicurare condizioni di lavoro
tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei
lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali
dei lavoratori le iniziative più opportune di natura
informativa e formativa al fine di prevenire il fenomeno delle
molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
Art. 3.
(Consiglieri di parità).
1. I consiglieri di parità previsti dall'articolo 1 del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, svolgono anche
funzioni di assistenza e consulenza a favore dei dipendenti
che subiscono atti di molestia sessuale garantendo la
riservatezza quando richiesta dagli interessati.
2. Il consigliere di parità si attiva, ove richiesto, al
fine di promuovere i tentativi di conciliazione ai sensi
dell'articolo 410 del codice di procedura civile su istanza
della persona che ha subìto molestie sessuali e che intende
agire in giudizio.
Art. 4.
(Azioni positive).
1. I progetti di azioni positive che comprendono
espressamente interventi di prevenzione, formazione ed
informazione sulle molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono
ammessi ai benefìci di cui all'articolo 2 della legge 10
aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.
Art. 5.
(Azioni in giudizio).
1. La persona che ha subito molestie o ricatti sessuali
nel luogo di lavoro può ricorrere in giudizio per ottenere il
risarcimento del danno, che deve essere liquidato dal giudice
in forma equitativa.
Art. 6.
(Dimissioni per giusta causa).
1. I lavoratori vittime di molestie o di ricatti sessuali
da parte del datore di lavoro o dei superiori gerarchici hanno
il diritto di recedere dal contratto di lavoro per giusta
causa. In tale caso, il datore di lavoro è obbligato alla
corresponsione di un indennizzo determinato dal giudice di
importo variabile da sei a ventiquattro mensilità dell'ultima
retribuzione complessiva, ferme restando le norme vigenti che
disciplinano la risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 7.
(False denunce).
1. Qualora il lavoratore abbia ingiustamente e falsamente
denunciato di avere subìto molestie sessuali sul luogo di
lavoro, è tenuto al risarcimento del danno nei confronti della
persona accusata.
2. Il giudice adito liquida il danno di cui al comma 1
secondo i princìpi e le norme dell'ordinamento giuridico.