XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 725




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Molestie sessuali nei luoghi di lavoro).

        1. Costituisce molestia sessuale ogni atto o comportamento di inequivoca connotazione sessuale, di datori di lavoro, superiori, colleghi e subordinati, che sia evidentemente indesiderato od offensivo della dignità della persona che lo subisce.
        2. Costituisce molestia sessuale aggravata il comportamento di cui al comma 1, qualora il rifiuto o l'accettazione di tale comportamento sia motivo esplicito o implicito di discriminazione all'accesso al lavoro, alla formazione, al mantenimento del posto di lavoro, alla promozione, alla retribuzione o comunque di intimidazione e utilità nell'ambiente stesso di lavoro.


Art. 2.

(Obblighi del datore di lavoro).

        1. I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile, ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative più opportune di natura informativa e formativa al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro.


Art. 3.

(Consiglieri di parità).

        1. I consiglieri di parità previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, svolgono anche funzioni di assistenza e consulenza a favore dei dipendenti che subiscono atti di molestia sessuale garantendo la riservatezza quando richiesta dagli interessati.
        2. Il consigliere di parità si attiva, ove richiesto, al fine di promuovere i tentativi di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile su istanza della persona che ha subìto molestie sessuali e che intende agire in giudizio.


Art. 4.

(Azioni positive).

        1. I progetti di azioni positive che comprendono espressamente interventi di prevenzione, formazione ed informazione sulle molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono ammessi ai benefìci di cui all'articolo 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.


Art. 5.

(Azioni in giudizio).

        1. La persona che ha subito molestie o ricatti sessuali nel luogo di lavoro può ricorrere in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, che deve essere liquidato dal giudice in forma equitativa.


Art. 6.

(Dimissioni per giusta causa).

        1. I lavoratori vittime di molestie o di ricatti sessuali da parte del datore di lavoro o dei superiori gerarchici hanno il diritto di recedere dal contratto di lavoro per giusta causa. In tale caso, il datore di lavoro è obbligato alla corresponsione di un indennizzo determinato dal giudice di importo variabile da sei a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione complessiva, ferme restando le norme vigenti che disciplinano la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 7.

(False denunce).

        1. Qualora il lavoratore abbia ingiustamente e falsamente denunciato di avere subìto molestie sessuali sul luogo di lavoro, è tenuto al risarcimento del danno nei confronti della persona accusata.
        2. Il giudice adito liquida il danno di cui al comma 1 secondo i princìpi e le norme dell'ordinamento giuridico.



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