XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 724




        Onorevoli Colleghi! - L'attenzione del mondo politico e dell'opinione pubblica in materia di giustizia penale si è concentrata, lo scorso anno, sul dibattito circa l'opportunità o meno di adottare un provvedimento di amnistia e/o di indulto.
        La condizione perché un provvedimento di clemenza abbia realmente effetti positivi sull'amministrazione della giustizia, e non si risolva dunque in un intervento di emergenza, è che esso sia accompagnato da interventi strutturali, volti ad impedire il riproporsi nel giro di pochi anni degli stessi problemi cui si intende porre rimedio.
        A tale obiettivo risponde la presente proposta di legge, che - nel prendere atto che il Parlamento non ha inteso approvare un provvedimento di clemenza - parte da una constatazione largamente condivisa: le condizioni delle carceri italiane sono inaccettabili, in quanto da un lato in esse non viene garantito il rispetto della dignità delle persone (e ciò vale sia per i detenuti che per gli operatori dell'amministrazione penitenziaria) e dall'altro il sistema penitenziario non appare idoneo a rispondere né all'esigenza di rieducazione del condannato né a quella di tutela della collettività. Nella maggior parte dei casi, infatti, i detenuti, una volta usciti dal carcere, tornano a delinquere: basti pensare ai tossicodipendenti che, durante la detenzione, non hanno alcuna possibilità di seguire un programma di disintossicazione e che dunque, una volta scontata la pena, tornano a commettere reati connessi allo stato di tossicomania.
        L'articolo 1 parte dalla considerazione che il carcere non può essere l'unica risposta dello Stato nei confronti dei reati: il ricorso alla pena detentiva deve costituire un'extrema ratio riservata ai reati di maggiore allarme sociale, mentre negli altri casi deve essere ripensato l'intero sistema sanzionatorio, con la previsione di sanzioni diverse dalla detenzione, quali la prestazione di attività non retribuite in favore della collettività, l'obbligo di permanenza in casa, misure interdittive specifiche. Si propone pertanto il conferimento di una delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria, sul modello di quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1999, n. 468, per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace.
        L'articolo 2 prevede la possibilità, oltre a quanto previsto dall'articolo 444 del codice di procedura penale, che l'imputato e il pubblico ministero possano richiedere l'applicazione di una pena concordata fino a tre anni. In tale caso tuttavia, contrariamente a quanto previsto attualmente per il cosiddetto "patteggiamento", si applicherebbero le pene accessorie e le misure di sicurezza e il giudice, qualora vi sia costituzione di parte civile, deciderebbe anche sul risarcimento del danno.
        L'articolo 3 prevede l'estensione dei casi in cui può essere ordinata l'espulsione dello straniero quale sanzione sostitutiva della detenzione.
        Solo se accompagnati da tali interventi, nonché da rigorose condizioni (come la revoca del beneficio per chi commette ulteriori reati), l'amnistia condizionata e l'indulto revocabile, che già di per sé avrebbero una notevole efficacia deterrente rispetto ai rischi di recidiva, non si risolverebbero in un provvedimento di emergenza. Potrebbero così essere superate le perplessità e le diffidenze dell'opinione pubblica: si inciderebbe infatti positivamente sia sui tempi vergognosamente lunghi della giustizia e sulla certezza della pena (non carceraria) - senza rompere il rapporto tra condannato e attività lavorativa, sociale e familiare - sia sulle condizioni delle carceri e sulla tutela della sicurezza dei cittadini.




Frontespizio Testo articoli