XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 724
Onorevoli Colleghi! - L'attenzione del mondo politico e
dell'opinione pubblica in materia di giustizia penale si è
concentrata, lo scorso anno, sul dibattito circa l'opportunità
o meno di adottare un provvedimento di amnistia e/o di
indulto.
La condizione perché un provvedimento di clemenza abbia
realmente effetti positivi sull'amministrazione della
giustizia, e non si risolva dunque in un intervento di
emergenza, è che esso sia accompagnato da interventi
strutturali, volti ad impedire il riproporsi nel giro di pochi
anni degli stessi problemi cui si intende porre rimedio.
A tale obiettivo risponde la presente proposta di legge,
che - nel prendere atto che il Parlamento non ha inteso
approvare un provvedimento di clemenza - parte da una
constatazione largamente condivisa: le condizioni delle
carceri italiane sono inaccettabili, in quanto da un lato in
esse non viene garantito il rispetto della dignità delle
persone (e ciò vale sia per i detenuti che per gli operatori
dell'amministrazione penitenziaria) e dall'altro il sistema
penitenziario non appare idoneo a rispondere né all'esigenza
di rieducazione del condannato né a quella di tutela della
collettività. Nella maggior parte dei casi, infatti, i
detenuti, una volta usciti dal carcere, tornano a delinquere:
basti pensare ai tossicodipendenti che, durante la detenzione,
non hanno alcuna possibilità di seguire un programma di
disintossicazione e che dunque, una volta scontata la pena,
tornano a commettere reati connessi allo stato di
tossicomania.
L'articolo 1 parte dalla considerazione che il carcere non
può essere l'unica risposta dello Stato nei confronti dei
reati: il ricorso alla pena detentiva deve costituire
un'extrema ratio riservata ai reati di maggiore allarme
sociale, mentre negli altri casi deve essere ripensato
l'intero sistema sanzionatorio, con la previsione di sanzioni
diverse dalla detenzione, quali la prestazione di attività non
retribuite in favore della collettività, l'obbligo di
permanenza in casa, misure interdittive specifiche. Si propone
pertanto il conferimento di una delega al Governo per la
riforma della disciplina sanzionatoria, sul modello di quanto
previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1999, n.
468, per i reati attribuiti alla competenza del giudice di
pace.
L'articolo 2 prevede la possibilità, oltre a quanto
previsto dall'articolo 444 del codice di procedura penale, che
l'imputato e il pubblico ministero possano richiedere
l'applicazione di una pena concordata fino a tre anni. In tale
caso tuttavia, contrariamente a quanto previsto attualmente
per il cosiddetto "patteggiamento", si applicherebbero le pene
accessorie e le misure di sicurezza e il giudice, qualora vi
sia costituzione di parte civile, deciderebbe anche sul
risarcimento del danno.
L'articolo 3 prevede l'estensione dei casi in cui può
essere ordinata l'espulsione dello straniero quale sanzione
sostitutiva della detenzione.
Solo se accompagnati da tali interventi, nonché da
rigorose condizioni (come la revoca del beneficio per chi
commette ulteriori reati), l'amnistia condizionata e l'indulto
revocabile, che già di per sé avrebbero una notevole efficacia
deterrente rispetto ai rischi di recidiva, non si
risolverebbero in un provvedimento di emergenza. Potrebbero
così essere superate le perplessità e le diffidenze
dell'opinione pubblica: si inciderebbe infatti positivamente
sia sui tempi vergognosamente lunghi della giustizia e sulla
certezza della pena (non carceraria) - senza rompere il
rapporto tra condannato e attività lavorativa, sociale e
familiare - sia sulle condizioni delle carceri e sulla tutela
della sicurezza dei cittadini.