XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 724




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati di minore allarme sociale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) previsione, per i reati previsti dal libro III del codice penale, per le contravvenzioni previste da leggi speciali e per i delitti di minore allarme sociale per i quali è prevista la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, non attribuiti alla competenza del giudice di pace, in luogo della pena detentiva, della pena pecuniaria per un importo non superiore a lire 20 milioni e, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, delle sanzioni della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività o finalizzata al risarcimento del danno, all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze del reato per un periodo non superiore a un anno; dell'obbligo di permanenza in casa con eventuale autorizzazione allo svolgimento di attività lavorative per un periodo non superiore a sei mesi; della detenzione domiciliare nel corso di determinati giorni della settimana per un periodo non superiore a un anno, ovvero di sanzioni interdittive; previsione che il giudice determini il tipo e la durata della sanzione tenendo conto delle modalità e della gravità della condotta, dell'attività lavorativa, dei rapporti familiari e sociali e delle condizioni economiche dell'imputato;

            b) previsione, in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria, della conversione di tale pena in un'altra sanzione non carceraria, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi, nonché dell'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 102, quarto comma, e 108, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

            c) previsione di uno specifico delitto, punito con pena detentiva fino ad un anno, non sostituibile, in caso di inosservanza grave o di violazione reiterata degli obblighi connessi alle sanzioni alternative alla detenzione, da attribuire alla competenza del tribunale.

        2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno due mesi prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere entro un mese dalla data di trasmissione dello schema medesimo.
        3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 entra in vigore dopo 6 mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Art. 2.

        1. Dopo l'articolo 444 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        "Art. 444-bis. (Applicazione su richiesta di pena detentiva superiore a due anni).- 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicate, di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino ad un terzo, non supera tre anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.

            2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice decide sulla relativa domanda e condanna l'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile. Il giudice condanna altresì l'imputato al pagamento delle spese del procedimento e dispone l'applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza previste dalla legge".


Art. 3.

        1. Nel comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: "quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quando ritiene di dover irrogare la pena detentiva entro il limite di cinque anni" e le parole: "per un periodo non inferiore a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non inferiore a dieci anni".
        2. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 del testo unico emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

        "1-bis. Il magistrato di sorveglianza, su richiesta del condannato, può ordinare la sospensione dell'esecuzione della pena e l'espulsione per un periodo non inferiore a dieci anni nei confronti dello straniero detenuto che debba scontare una pena residua non superiore a cinque anni. Se durante tale periodo lo straniero fa ingresso nel territorio nazionale, la sospensione dell'esecuzione della pena è revocata".



Frontespizio Relazione