XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 724
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo recante la riforma della disciplina
sanzionatoria dei reati di minore allarme sociale, secondo i
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione, per i reati previsti dal libro III
del codice penale, per le contravvenzioni previste da leggi
speciali e per i delitti di minore allarme sociale per i quali
è prevista la pena della reclusione non superiore nel massimo
a quattro anni, non attribuiti alla competenza del giudice di
pace, in luogo della pena detentiva, della pena pecuniaria per
un importo non superiore a lire 20 milioni e, nei casi di
maggiore gravità o di recidiva, delle sanzioni della
prestazione di attività non retribuita a favore della
collettività o finalizzata al risarcimento del danno,
all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze del reato
per un periodo non superiore a un anno; dell'obbligo di
permanenza in casa con eventuale autorizzazione allo
svolgimento di attività lavorative per un periodo non
superiore a sei mesi; della detenzione domiciliare nel corso
di determinati giorni della settimana per un periodo non
superiore a un anno, ovvero di sanzioni interdittive;
previsione che il giudice determini il tipo e la durata della
sanzione tenendo conto delle modalità e della gravità della
condotta, dell'attività lavorativa, dei rapporti familiari e
sociali e delle condizioni economiche dell'imputato;
b) previsione, in caso di mancato pagamento della
pena pecuniaria, della conversione di tale pena in un'altra
sanzione non carceraria, per un periodo non inferiore ad un
mese e non superiore a sei mesi, nonché dell'applicabilità
delle disposizioni di cui agli articoli 102, quarto comma, e
108, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
c) previsione di uno specifico delitto, punito con
pena detentiva fino ad un anno, non sostituibile, in caso di
inosservanza grave o di violazione reiterata degli obblighi
connessi alle sanzioni alternative alla detenzione, da
attribuire alla competenza del tribunale.
2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è
trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica almeno due mesi prima della scadenza prevista per
l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari
competenti per materia esprimono il loro parere entro un mese
dalla data di trasmissione dello schema medesimo.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 entra in
vigore dopo 6 mesi dalla data della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 444 del codice di procedura penale è
inserito il seguente:
"Art. 444-bis. (Applicazione su richiesta di pena
detentiva superiore a due anni).- 1. L'imputato e il
pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione,
nella specie e nella misura indicate, di una pena detentiva
quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino
ad un terzo, non supera tre anni di reclusione o di arresto,
soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza
di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice,
sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione
giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle
circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena
indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando
nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi
è costituzione di parte civile, il giudice decide sulla
relativa domanda e condanna l'imputato al pagamento delle
spese sostenute dalla parte civile. Il giudice condanna
altresì l'imputato al pagamento delle spese del procedimento e
dispone l'applicazione delle pene accessorie e delle misure di
sicurezza previste dalla legge".
Art. 3.
1. Nel comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: "quando ritiene
di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due
anni" sono sostituite dalle seguenti: "quando ritiene di dover
irrogare la pena detentiva entro il limite di cinque anni" e
le parole: "per un periodo non inferiore a cinque anni" sono
sostituite dalle seguenti: "per un periodo non inferiore a
dieci anni".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 del testo unico
emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il
seguente:
"1-bis. Il magistrato di sorveglianza, su richiesta
del condannato, può ordinare la sospensione dell'esecuzione
della pena e l'espulsione per un periodo non inferiore a dieci
anni nei confronti dello straniero detenuto che debba scontare
una pena residua non superiore a cinque anni. Se durante tale
periodo lo straniero fa ingresso nel territorio nazionale, la
sospensione dell'esecuzione della pena è revocata".