XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 718




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge prevede alcune possibili soluzioni, eque e garantiste, capaci di contribuire a ridurre lo stato disastroso in cui versa il sistema della giustizia; stato disastroso di cui fanno le spese, quotidianamente, le vittime dei reati, gli imputati, i cittadini tutti.
        I tempi spaventosamente lunghi della giustizia penale e il conseguente ingorgo delle cause e dei dibattimenti; il mancato riconoscimento dei diritti delle vittime e la diffusione di un sentimento di sfiducia nella possibilità di ottenere giustizia, tutela e risarcimento; i costi crescenti e gli sprechi incontrollabili di energie, risorse, competenze: tutto ciò esige interventi razionali e urgenti. La presente proposta di legge intende contribuire ad affrontare tale situazione, attraverso una normativa finalizzata a estendere le possibilità di riti alternativi, introducendo una nuova figura di rito alternativo denominato "conciliazione penale".
        Dall'introduzione del nuovo codice di procedura penale (24 ottobre 1989) fino al 30 giugno 1993, le richieste di rito abbreviato sono state solo 8.561; 29.850 i patteggiamenti davanti al giudice per le indagini preliminari e 24.898 quelli davanti al tribunale. Nello stesso periodo, ben 203.330 sono stati i rinvii a giudizio, che comportano - come si sa - percorsi processuali assai lunghi. Se è vero che si deve operare sull'insieme della macchina giudiziaria, per accelerarne i tempi e renderne più agili, efficaci, equi i meccanismi - tutelando, al contempo, la complessità dell'iter processuale e le garanzie offerte agli indagati e alle parti lese - è altresì necessario intervenire da subito per trovare soluzioni efficaci nel breve periodo.
        L'ampliamento delle possibilità di ricorso ai riti alternativi offre numerosi vantaggi:

                a) permette alle vittime del reato di poter avere, in tempi certamente più brevi, il risarcimento dei danni subìti;

                b) permette una condanna più mite per l'imputato che si trovi di fronte a una realtà processuale e sostanziale sfavorevole e sia consapevole che il dibattimento non potrà migliorare la propria posizione. Il rito alternativo eviterà a quell'imputato l'iter, spesso traumatico, di tre gradi di giudizio; e d'altra parte - e ciò è assai importante - la eventuale sospensione condizionale della pena, o le pene alternative al carcere, sarebbero un deterrente efficace affinché chi ne beneficia non commetta nuovi fatti illeciti;

                c) permette al giudice - che ha il dovere di controllare la legalità e la congruità dell'accordo tra pubblico ministero e difesa - di non accogliere la richiesta qualora non ne ravvisi i presupposti, in ordine all'accertamento della responsabilità o all'entità della pena; e consente di rendere più celeri i processi nei confronti di chi intenda affrontare il dibattimento, in modo da arrivare, in tempi ragionevoli, alla condanna del colpevole e all'assoluzione dell'innocente;

                d) permette al sistema della giustizia di risparmiare risorse economiche e umane, utilizzabili per rendere più efficaci le indagini e più rapidi i processi, al fine di rendere la giustizia più mite, ma anche più efficace e celere.




Frontespizio Testo articoli