XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 718
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
prevede alcune possibili soluzioni, eque e garantiste, capaci
di contribuire a ridurre lo stato disastroso in cui versa il
sistema della giustizia; stato disastroso di cui fanno le
spese, quotidianamente, le vittime dei reati, gli imputati, i
cittadini tutti.
I tempi spaventosamente lunghi della giustizia penale e il
conseguente ingorgo delle cause e dei dibattimenti; il mancato
riconoscimento dei diritti delle vittime e la diffusione di un
sentimento di sfiducia nella possibilità di ottenere
giustizia, tutela e risarcimento; i costi crescenti e gli
sprechi incontrollabili di energie, risorse, competenze: tutto
ciò esige interventi razionali e urgenti. La presente proposta
di legge intende contribuire ad affrontare tale situazione,
attraverso una normativa finalizzata a estendere le
possibilità di riti alternativi, introducendo una nuova figura
di rito alternativo denominato "conciliazione penale".
Dall'introduzione del nuovo codice di procedura penale (24
ottobre 1989) fino al 30 giugno 1993, le richieste di rito
abbreviato sono state solo 8.561; 29.850 i patteggiamenti
davanti al giudice per le indagini preliminari e 24.898 quelli
davanti al tribunale. Nello stesso periodo, ben 203.330 sono
stati i rinvii a giudizio, che comportano - come si sa -
percorsi processuali assai lunghi. Se è vero che si deve
operare sull'insieme della macchina giudiziaria, per
accelerarne i tempi e renderne più agili, efficaci, equi i
meccanismi - tutelando, al contempo, la complessità
dell'iter processuale e le garanzie offerte agli
indagati e alle parti lese - è altresì necessario intervenire
da subito per trovare soluzioni efficaci nel breve periodo.
L'ampliamento delle possibilità di ricorso ai riti
alternativi offre numerosi vantaggi:
a) permette alle vittime del reato di poter avere,
in tempi certamente più brevi, il risarcimento dei danni
subìti;
b) permette una condanna più mite per l'imputato
che si trovi di fronte a una realtà processuale e sostanziale
sfavorevole e sia consapevole che il dibattimento non potrà
migliorare la propria posizione. Il rito alternativo eviterà a
quell'imputato l'iter, spesso traumatico, di tre gradi
di giudizio; e d'altra parte - e ciò è assai importante - la
eventuale sospensione condizionale della pena, o le pene
alternative al carcere, sarebbero un deterrente efficace
affinché chi ne beneficia non commetta nuovi fatti
illeciti;
c) permette al giudice - che ha il dovere di
controllare la legalità e la congruità dell'accordo tra
pubblico ministero e difesa - di non accogliere la richiesta
qualora non ne ravvisi i presupposti, in ordine
all'accertamento della responsabilità o all'entità della pena;
e consente di rendere più celeri i processi nei confronti di
chi intenda affrontare il dibattimento, in modo da arrivare,
in tempi ragionevoli, alla condanna del colpevole e
all'assoluzione dell'innocente;
d) permette al sistema della giustizia di
risparmiare risorse economiche e umane, utilizzabili per
rendere più efficaci le indagini e più rapidi i processi, al
fine di rendere la giustizia più mite, ma anche più efficace e
celere.