XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 718




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Se il giudice ritiene non corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti o non congrua la pena invita, con ordinanza, le parti a riformulare la richiesta. La richiesta può essere riproposta sulla base delle indicazioni del giudice".


Art. 2.

        1. Dopo l'articolo 444 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        "Art. 444-bis. - (Applicazione della pena su richiesta per pene superiori ai due anni - Conciliazione penale) - 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice, dopo la richiesta di rinvio a giudizio e fino a che non siano formulate le conclusioni ai sensi degli articoli 421 e 422, l'applicazione di una pena detentiva superiore ai due anni quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non superi tre anni di reclusione, soli o congiunti a pena pecuniaria.
        2. La parte offesa può proporre proprie osservazioni, anche a mezzo di difensore.
            3. Se non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti e l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti e congrua la pena, dispone con sentenza l'applicazione della pena indicata, enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti.
            4. Il giudice, se ritiene di non accogliere la richiesta, può, con ordinanza, invitare le parti a riformularla: questa può essere riproposta sulla base delle indicazioni del giudice. In caso di nuova richiesta formulata solo dall'imputato, il giudice, sentito il pubblico ministero, può accoglierla qualora ritenga la nuova formulazione corretta ai sensi del comma 3.
            5. Il giudice può subordinare l'applicazione della pena al pagamento, a favore della parte offesa, di una somma a titolo di provvisionale sul risarcimento del danno; nella quantificazione di tale somma deve tenere conto delle condizioni sociali ed economiche dell'imputato e della gravità dei fatti allo stesso addebitati.
            6. Nei casi previsti dal presente articolo non si applica l'articolo 445.
            7. Il reato è estinto se nel termine di sette anni l'imputato non commette un reato della stessa indole o un delitto doloso da cui derivi una condanna superiore a mesi sei di reclusione.
            8. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a tutti gli effetti ad una pronuncia di condanna.
            9. Nei procedimenti previsti nei titoli I e II del libro VI, il giudice, qualora presuma che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati, può sostituire l'intera pena o parte della stessa con le misure alternative previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter, 47-quater, 47-quinquies, 47-sexies e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
            10. Se vi è richiesta del pubblico ministero e dell'imputato, il giudice può sostituire l'intera pena o parte della stessa con la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, con altre forme di lavoro sostitutivo o con misure prescrittive specifiche per un periodo pari alla pena inflitta aumentata della metà".


Art. 3.

        1. Il comma 1 dell'articolo 446 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, e dall'articolo 444-bis, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1".


Art. 4.

        1. L'articolo 448 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 448. - (Provvedimento del giudice) - 1. Nell'udienza prevista dall'articolo 447 o nell'udienza preliminare, il giudice, se ne ricorrono le condizioni, pronuncia immediatamente sentenza.
            2. In caso di non accoglimento della richiesta, le parti la possono riproporre prima dell'apertura del dibattimento di primo grado. Il giudice, qualora ritenga che ne ricorrano le condizioni, pronuncia immediatamente sentenza.
            3. Il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero e corretta la richiesta dell'imputato.
            4. In caso di dissenso il pubblico ministero può proporre appello; negli altri casi la sentenza è inappellabile.
            5. Quando la sentenza è pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide sull'azione civile a norma dell'articolo 578".


Art. 5.

        1. Al primo comma dell'articolo 163 del codice penale le parole: "sola o congiunta alla pena detentiva e" e le parole ", nel complesso," sono soppresse.



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