XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 718
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura
penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Se il
giudice ritiene non corrette la qualificazione giuridica del
fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze
prospettate dalle parti o non congrua la pena invita, con
ordinanza, le parti a riformulare la richiesta. La richiesta
può essere riproposta sulla base delle indicazioni del
giudice".
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 444 del codice di procedura penale è
inserito il seguente:
"Art. 444-bis. - (Applicazione della pena su richiesta
per pene superiori ai due anni - Conciliazione penale) - 1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice, dopo la richiesta di rinvio a giudizio e fino a che
non siano formulate le conclusioni ai sensi degli articoli 421
e 422, l'applicazione di una pena detentiva superiore ai due
anni quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita
fino a un terzo, non superi tre anni di reclusione, soli o
congiunti a pena pecuniaria.
2. La parte offesa può proporre proprie
osservazioni, anche a mezzo di difensore.
3. Se non deve essere pronunciata sentenza di
proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla
base degli atti, se ritiene corretta la qualificazione dei
fatti e l'applicazione e la comparazione delle circostanze
prospettate dalle parti e congrua la pena, dispone con
sentenza l'applicazione della pena indicata, enunciando nel
dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti.
4. Il giudice, se ritiene di non accogliere la
richiesta, può, con ordinanza, invitare le parti a
riformularla: questa può essere riproposta sulla base delle
indicazioni del giudice. In caso di nuova richiesta formulata
solo dall'imputato, il giudice, sentito il pubblico ministero,
può accoglierla qualora ritenga la nuova formulazione corretta
ai sensi del comma 3.
5. Il giudice può subordinare l'applicazione della
pena al pagamento, a favore della parte offesa, di una somma a
titolo di provvisionale sul risarcimento del danno; nella
quantificazione di tale somma deve tenere conto delle
condizioni sociali ed economiche dell'imputato e della gravità
dei fatti allo stesso addebitati.
6. Nei casi previsti dal presente articolo non si
applica l'articolo 445.
7. Il reato è estinto se nel termine di sette anni
l'imputato non commette un reato della stessa indole o un
delitto doloso da cui derivi una condanna superiore a mesi sei
di reclusione.
8. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza
è equiparata a tutti gli effetti ad una pronuncia di
condanna.
9. Nei procedimenti previsti nei titoli I e II del
libro VI, il giudice, qualora presuma che l'imputato si
asterrà dal commettere ulteriori reati, può sostituire
l'intera pena o parte della stessa con le misure alternative
previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter,
47-quater, 47-quinquies, 47-sexies e 48
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni.
10. Se vi è richiesta del pubblico ministero e
dell'imputato, il giudice può sostituire l'intera pena o parte
della stessa con la prestazione di attività non retribuita a
favore della collettività, con altre forme di lavoro
sostitutivo o con misure prescrittive specifiche per un
periodo pari alla pena inflitta aumentata della metà".
Art. 3.
1. Il comma 1 dell'articolo 446 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"1. Le parti possono formulare la richiesta prevista
dall'articolo 444, comma 1, e dall'articolo 444-bis,
comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli
articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel
giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di
giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine
e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1".
Art. 4.
1. L'articolo 448 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 448. - (Provvedimento del giudice) - 1.
Nell'udienza prevista dall'articolo 447 o nell'udienza
preliminare, il giudice, se ne ricorrono le condizioni,
pronuncia immediatamente sentenza.
2. In caso di non accoglimento della richiesta, le
parti la possono riproporre prima dell'apertura del
dibattimento di primo grado. Il giudice, qualora ritenga che
ne ricorrano le condizioni, pronuncia immediatamente
sentenza.
3. Il giudice provvede dopo la chiusura del
dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione
quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico
ministero e corretta la richiesta dell'imputato.
4. In caso di dissenso il pubblico ministero può
proporre appello; negli altri casi la sentenza è
inappellabile.
5. Quando la sentenza è pronunciata nel giudizio di
impugnazione, il giudice decide sull'azione civile a norma
dell'articolo 578".
Art. 5.
1. Al primo comma dell'articolo 163 del codice penale le
parole: "sola o congiunta alla pena detentiva e" e le parole
", nel complesso," sono soppresse.