XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 717




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dall'intento di affermare un'idea e una pratica della sanzione penale diverse da quelle oggi dominanti. Nel senso comune, nella prassi giudiziaria, nei codici e nella mentalità diffusa domina l'idea che la detenzione in cella sia l'unica forma di sanzione possibile e - addirittura - pensabile. Nonostante che "solo nel secolo scorso la pena carceraria è divenuta la pena principale, spodestando progressivamente tutte le altre" (Luigi Ferrajoli).
        Questo ha fatto sì che anche la legge 26 luglio 1975, n. 354 ("legge Gozzini"), come modificata dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 e dal decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296 (sulle misure alternative), nonché la legge 24 novembre 1981, n. 689 (sulle sanzioni sostitutive) e, per certi versi, lo stesso nuovo codice di procedura penale - che, pure, intendevano valorizzare forme diverse di pena - non abbiano raggiunto lo scopo. Le misure alternative e le sanzioni sostitutive sono sottoposte a una così ampia (e opinabile) discrezionalità - e hanno subìto tali e tante modifiche e limitazioni - da risultare, nei fatti, scarsamente utilizzate, poco efficaci e, soprattutto, incapaci di invertire (o, anche solo, di contrastare) la prassi consolidata e la mentalità dominante. Da qui, la scelta che motiva la presente proposta di legge: incidere, innovando le pene principali, sul sistema sanzionatorio complessivo; ciò, a partire dalla considerazione della fase di stallo in cui si trova la tradizionale controversia tra chi valorizza il concetto di predeterminazione legale e di determinazione giudiziale della pena e chi privilegia quello di flessibilità della stessa in fase esecutiva. Le due diverse posizioni si ritrovano "a sinistra" come "a destra", tra i "garantisti" e i "sostanzialisti" e presso culture e tradizioni assai diverse. Da una parte, si sostiene la necessità di una pena certa e immodificabile, inflitta dal giudice all'atto della sentenza; dall'altra, si ribadisce la necessità e l'utilità - anche "economica": dal punto di vista della produttività del sistema della giustizia - di una pena flessibile in sede di esecuzione.
        Paradossalmente, tale controversia e lo stesso sviluppo delle misure alternative e delle sanzioni sostitutive - che pure rappresentano, forse, la principale innovazione di questo secolo in tema di tecniche penali - è un segno della resistenza del paradigma carcerario (cui non sfugge, va detto, anche la presente proposta di legge). Resta, anche nella cultura che ha ispirato quelle misure e quelle sanzioni, l'idea che la pena principale - ovvero da applicare sempre e comunque - sia la detenzione in cella; altre pene vengono considerate, sì, ma solo in posizione subalterna e secondaria. Dunque, sanzioni diverse da quelle detentive, all'interno di questa impostazione, vengono ridotte al rango, appunto di "misure sostitutive". Al fine di invertire tale tendenza, è necessario pensare alla formulazione di un nuovo sistema di pene da porre accanto a quelle oggi previste dal codice penale: pene diverse, idonee a soddisfare, in qualità di "pene principali", il duplice scopo del diritto penale - proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità dei reati ed efficacia delle stesse ai fini della prevenzione dei delitti - entro una prospettiva di razionalizzazione e di minimizzazione del sistema sanzionatorio (pena minima necessaria).
        In altri termini, per cambiare davvero mentalità, si deve tendere all'obiettivo che le pene non detentive - ovvero le sanzioni che rinunciano interamente o parzialmente alla reclusione in cella - siano non "alternative e discrezionali" (e irrogate in fase esecutiva), bensì pene principali: rientrino dunque, tra quelle indicate e tassativamente previste dall'articolo 17 del codice penale, e applicate dal giudice, in sede di condanna, per una fascia determinata di reati.
        Si è scelto di indicare come limite per l'applicazione di tali misure il tetto dei quattro anni, selezionato secondo criteri di politica criminale e, quindi, nel rispetto del principio di proporzione (all'articolo 23-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 5, si legge: "La pena della semireclusione si estende a tutti i delitti per i quali è stabilita la pena edittale massima di quattro anni, senza giudizio di equivalenza o di prevalenza tra circostanze e comunque a tutti i delitti colposi"). Il nodo della proposta di legge riguarda, pertanto, l'esecuzione delle pene brevi e medie, che producono, per lo più, effetti negativi largamente superiori alla loro eventuale utilità.
        D'altra parte, si è lasciato immodificato il sistema delle misure alternative contemplato dall'ordinamento penitenziario (pur con le restrizioni previste per la criminalità organizzata) e il sistema delle sanzioni sostitutive previsto dalla legge n. 689 del 1981 e ampliato dal citato decreto-legge n. 187 del 1993: ciò al fine di preservare il necessario carattere di flessibilità della pena, in vista di una riforma complessiva dell'intero sistema sanzionatorio.
        Il contenuto delle nuove pene è tale da limitare l'afflizione fisica e l'afflizione psicologica (solitudine, isolamento, assoggettamento disciplinare, perdita di socialità e di affettività e, quindi, di identità). E tuttavia, quel contenuto non arriva a escludere il carattere privativo della pena (che è, scrive Ferrajoli, "condizione della sua certezza, legalità e determinatezza"): ma alla privazione integrale della libertà personale viene sostituita una sua limitazione parziale. Come si legge sempre all'articolo 23-bis del codice penale, "La pena della semireclusione viene espiata per almeno dieci ore al giorno negli istituti o nelle sezioni indicati nel secondo comma dell'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, situati nel comune di residenza del condannato o in un comune vicino. La determinazione delle ore e l'indicazione dell'istituto sono effettuate in relazione alle comprovate esigenze di lavoro o di studio del condannato".
        Gli articoli 1 e 2 della proposta di legge modificano gli articoli 17 e 18 del codice penale e introducono, tra le pene principali stabilite per i delitti, la semireclusione, i lavori socialmente utili e le attività finalizzate al risarcimento del danno.
        L'articolo 3 modifica la disciplina relativa alla misura (obbligo del lavoro, che può essere eseguito anche all'esterno) collegata alla pena dell'ergastolo, e sottopone anch'essa alle condizioni e alle garanzie previste dall'ordinamento penitenziario.
        L'articolo 5 indica le modalità di espiazione della semireclusione e gli obblighi connessi; l'articolo 7 prevede le pene per il condannato che violi quegli obblighi.
        L'articolo 6 prevede una ulteriore innovazione per il regime delle pene principali, in quanto contempla la nuova sanzione denominata "detenzione". Questa comporta, per tutte le contravvenzioni, una misura che nulla ha che vedere con il significato che quella parola assume nell'uso corrente. Laddove le norme vigenti prevedono la pena dell'arresto, l'articolo 6 della presente proposta di legge prevede una pena il cui contenuto sostanziale è uguale a quello della semireclusione (come indicato nell'articolo 5). Un esempio assai significativo è quello della sanzione prevista per la guida senza patente, oggi punita con l'arresto e l'ammenda: la nuova normativa prevede, appunto, per tale contravvenzione la pena della "detenzione", negli stessi termini e alle stesse condizioni della semireclusione.
        Alla stesura della proposta di legge, che riproduce il testo già presentato nella XIII legislatura (atto Camera n. 1505) ha collaborato il dottor Francesco Maisto, magistrato in Milano.




Frontespizio Testo articoli