XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 717




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 17 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 17. (Pene principali: specie).- Le pene principali stabilite per i delitti sono:

            1) l'ergastolo;

            2) la reclusione;

            3) la semireclusione;

            4) la multa.

            5) i lavori socialmente utili.

            6) le attività finalizzate al risarcimento del danno.

        Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

            1) la detenzione;

            2) l'ammenda".


Art. 2.

        1. L'articolo 18 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 18. (Denominazione e classificazione delle pene principali).- Sotto la denominazione di "pene detentive" o "restrittive della libertà personale" la legge comprende: l'ergastolo, la reclusione, la semireclusione, la detenzione, i lavori socialmente utili e le attività finalizzate al risarcimento del danno.
        Sotto la denominazione di "pene pecuniarie" la legge comprende: la multa e l'ammenda".

Art. 3.

        1. L'articolo 22 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 22. (Ergastolo).- La pena dell'ergastolo è perpetua ed è scontata, con l'obbligo del lavoro, in uno degli istituti a ciò destinati.
        L'obbligo del lavoro, che può essere eseguito anche all'esterno, è disciplinato dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni".


Art. 4.

        1. L'articolo 23 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 23. (Reclusione).- La pena della reclusione si estende da quattro anni, intesi come pena edittale massima, a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli istituti a ciò destinati.
        Il lavoro del condannato è disciplinato dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni".


Art. 5.

        1. Dopo l'articolo 23 del codice penale è inserito il seguente:

        "Art. 23-bis. (Semireclusione).- La pena della semireclusione si estende a tutti i delitti per i quali è stabilita la pena edittale massima di quattro anni, senza giudizio di equivalenza o di prevalenza tra circostanze e comunque a tutti i delitti colposi.
        La pena della semireclusione viene espiata per almeno dieci ore al giorno negli istituti o nelle sezioni indicati nel secondo comma dell'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, situati nel comune di residenza del condannato o in un comune vicino. La determinazione delle ore e l'indicazione dell'istituto sono effettuate in relazione alle comprovate esigenze di lavoro o di studio del condannato.
        La semireclusione comporta altresì i divieti e gli obblighi di cui ai numeri 1), 3) e 4) del secondo comma dell'articolo 55 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
        Durante il periodo di permanenza negli istituti o nelle sezioni indicati nel secondo comma, il condannato è sottoposto alle norme della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto applicabili".


Art. 6.

        1. L'articolo 25 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 25. (Detenzione).- La pena della detenzione si estende a tutte le contravvenzioni per le quali le leggi vigenti prevedono la pena dell'arresto.
        Alla pena della detenzione si applica la disciplina prevista dall'articolo 23-bis, commi secondo, terzo e quarto".


Art. 7.

        1. All'articolo 385 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

        "Nelle ipotesi previste dal primo e dal secondo comma, non si applica l'articolo 23-bis";

            b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al condannato alla semireclusione o alla detenzione che si allontani dall'istituto di pena; nonché allo stesso, quando non si presenti per l'inizio dell'esecuzione della semireclusione o della detenzione all'istituto indicato e nei termini stabiliti nell'ordine di esecuzione notificatogli".

Art. 8.

        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 676 del codice procedura penale è inserito il seguente:

        "1-bis. Il giudice dell'esecuzione è altresì competente a decidere le controversie in ordine agli obblighi e ai divieti, come specificati nell'ordine di carcerazione di cui all'articolo 656, comma 5. In tali casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667, comma 4".



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