XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 717
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 17 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 17. (Pene principali: specie).- Le pene
principali stabilite per i delitti sono:
1) l'ergastolo;
2) la reclusione;
3) la semireclusione;
4) la multa.
5) i lavori socialmente utili.
6) le attività finalizzate al risarcimento del danno.
Le pene principali stabilite per le contravvenzioni
sono:
1) la detenzione;
2) l'ammenda".
Art. 2.
1. L'articolo 18 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 18. (Denominazione e classificazione delle pene
principali).- Sotto la denominazione di "pene detentive" o
"restrittive della libertà personale" la legge comprende:
l'ergastolo, la reclusione, la semireclusione, la detenzione,
i lavori socialmente utili e le attività finalizzate al
risarcimento del danno.
Sotto la denominazione di "pene pecuniarie" la legge
comprende: la multa e l'ammenda".
Art. 3.
1. L'articolo 22 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 22. (Ergastolo).- La pena dell'ergastolo è
perpetua ed è scontata, con l'obbligo del lavoro, in uno degli
istituti a ciò destinati.
L'obbligo del lavoro, che può essere eseguito anche
all'esterno, è disciplinato dalla legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni".
Art. 4.
1. L'articolo 23 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 23. (Reclusione).- La pena della reclusione
si estende da quattro anni, intesi come pena edittale massima,
a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli istituti a ciò
destinati.
Il lavoro del condannato è disciplinato dalla legge 26
luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni".
Art. 5.
1. Dopo l'articolo 23 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 23-bis. (Semireclusione).- La pena
della semireclusione si estende a tutti i delitti per i quali
è stabilita la pena edittale massima di quattro anni, senza
giudizio di equivalenza o di prevalenza tra circostanze e
comunque a tutti i delitti colposi.
La pena della semireclusione viene espiata per almeno
dieci ore al giorno negli istituti o nelle sezioni indicati
nel secondo comma dell'articolo 48 della legge 26 luglio 1975,
n. 354, situati nel comune di residenza del condannato o in un
comune vicino. La determinazione delle ore e l'indicazione
dell'istituto sono effettuate in relazione alle comprovate
esigenze di lavoro o di studio del condannato.
La semireclusione comporta altresì i divieti e gli
obblighi di cui ai numeri 1), 3) e 4) del secondo comma
dell'articolo 55 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Durante il periodo di permanenza negli istituti o nelle
sezioni indicati nel secondo comma, il condannato è sottoposto
alle norme della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, e del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto
applicabili".
Art. 6.
1. L'articolo 25 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 25. (Detenzione).- La pena della detenzione
si estende a tutte le contravvenzioni per le quali le leggi
vigenti prevedono la pena dell'arresto.
Alla pena della detenzione si applica la disciplina
prevista dall'articolo 23-bis, commi secondo, terzo e
quarto".
Art. 7.
1. All'articolo 385 del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma è inserito il
seguente:
"Nelle ipotesi previste dal primo e dal secondo comma, non
si applica l'articolo 23-bis";
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche al condannato alla semireclusione o alla detenzione che
si allontani dall'istituto di pena; nonché allo stesso, quando
non si presenti per l'inizio dell'esecuzione della
semireclusione o della detenzione all'istituto indicato e nei
termini stabiliti nell'ordine di esecuzione notificatogli".
Art. 8.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 676 del codice procedura
penale è inserito il seguente:
"1-bis. Il giudice dell'esecuzione è altresì
competente a decidere le controversie in ordine agli obblighi
e ai divieti, come specificati nell'ordine di carcerazione di
cui all'articolo 656, comma 5. In tali casi il giudice
dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667,
comma 4".