XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 715
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
propone di estendere ai cittadini omosessuali o transessuali
la medesima protezione, contro possibili discriminazioni o
contro delitti motivati dall'odio nei confronti di determinati
gruppi sociali, che la legge già assicura ad altre categorie
di cittadini oggetto di simili discriminazioni, violenze o
persecuzioni, introducendo così nell'ordinamento italiano un
principio di non discriminazione sulla base dell'orientamento
sessuale suscettibile anche di eventuali applicazioni
analogiche (o meglio: rendendone esplicita così la vigenza),
stabilendo, inoltre, un generale principio di tutela del
diritto alla riservatezza sessuale e dettando norme
antidiscriminatorie a tutela degli omosessuali nella scuola e
in materia di assicurazioni sanitarie. La proposta inoltre
prevede l'inserimento del concetto di identità di genere a
sostituzione dell'indicazione "sesso", prevedendo la
modificazione della normativa che interviene in materia di non
discriminazione basata sul sesso in quanto si ritiene questa
definizione riduttiva e estremamente limitata: il concetto di
appartenenza di sesso infatti sembra troppo legato alla mera
questione fisica e biologica mentre con la definizione
identità di genere si vuole indicare un concetto più ampio e
complessivo di tutti gli aspetti che concorrono alla
formazione dell'identità di ogni singola persona e che ne
costituiscono parte integrante.
La proposta di legge si propone di dare piena attuazione
alle indicazioni contenute nella risoluzione approvata l'8
febbraio 1994 dal Parlamento europeo "Sulla parità di diritti
per gli omosessuali nella Comunità", nonché nelle precedenti
risoluzioni in materia antidiscriminatoria dello stesso
Parlamento, approvate fra il 1984 e il 1990: da quella più
dettagliata ed espressamente rivolta contro le discriminazioni
fondate sull'orientamento sessuale, proposta dall'eurodeputata
italiana Vera Squarcialupi e approvata il 13 marzo 1984, a
tutte quelle che più sinteticamente ribadivano la necessità
che venissero adottate legislazioni antidiscriminatorie in
vari campi negli Stati membri, che tenessero conto, fra le
altre e allo stesso titolo, anche della discriminazione
anti-omosessuale (D'Ancona 1^ giugno 1986, Parodi 26 maggio
1989, Buron 22 novembre 1989, Ford 23 luglio 1990): rimaste
tutte senza seguito in Italia, così come è parimenti rimasta
senza seguito la raccomandazione n. 924 approvata dal
Consiglio d'Europa il 10 ottobre 1981, "Sulla discriminazione
contro gli omosessuali". Queste risoluzioni hanno preceduto
l'inclusione nel Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16
giugno 1998, n. 209, di una disposizione sulla produzione di
norme antidiscriminazione comunitarie (articolo 13), alla luce
della volontà di estendere le normative antidiscriminazione
già fondate su sesso (noi diremmo identità di genere), razza,
origine etnica, religione, opinioni, handicap fisici o
età, anche all'orientamento sessuale. Tali princìpi sono stati
affermati anche nella risoluzione "Sulla parità di diritti per
gli omosessuali nell'Unione europea" approvata dal Parlamento
europeo il 17 settembre 1998 e nelle risoluzioni generali in
materia di diritti umani approvate il 17 settembre 1996 e l'8
aprile 1997.
Queste risoluzioni, insieme alla citata raccomandazione n.
924 approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio
d'Europa il 1^ ottobre 1981 sono rimaste senza seguito in
Italia.
La stessa Assemblea ha approvato infine, il 26 settembre
2000, la raccomandazione n. 1474 rivolta a tutti gli Stati
membri al fine di introdurre una completa legislazione
antidiscriminatoria, di riconoscere la parità di diritti per
le coppie omosessuali e di introdurre il divieto di
discriminazione basata sull'orientamento sessuale nella
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa
esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848. Analoga
raccomandazione era già stata approvata dalla stessa Assemblea
il 6 giugno 2000, invitando gli Stati membri a riconoscere la
persecuzione degli omosessuali come causa del riconoscimento
del diritto d'asilo nel proprio territorio e a riconoscere il
diritto di immigrazione per le coppie dello stesso sesso
binazionali.
La presente proposta di legge si propone di recepire le
risoluzioni e le direttive del Parlamento europeo, seguendo il
passo delle legislazioni già vigenti in numerosi Paesi membri.
Gli articoli 1 e 2 intendono parificare la situazione dei
cittadini omosessuali a quella dei cittadini o appartenenti ad
altri gruppi sociali oggetto di reiterati tentativi di
discriminazione o persecuzione o di campagne di odio. Si
tratta di estendere agli omosessuali, in base al principio
dell'uguaglianza di trattamento di situazioni giuridiche
sostanzialmente fra loro identiche, la stessa protezione già
assicurata ad altri gruppi parimenti a rischio, in casi
sostanzialmente identici di discriminazioni, persecuzioni o
delitti causati dall'odio verso tali gruppi. Le norme in
questione intendono mettere l'Italia al passo con le più
comprensive legislazioni anti-discriminatorie già vigenti da
anni in altri Paesi europei ed extraeuropei (Danimarca,
Francia, Norvegia, Olanda, Svezia, Svizzera, Finlandia,
Islanda, numerosi Lander tedeschi, nuova Costituzione
del Sudafrica).
L'articolo 1 estende al caso della discriminazione causata
dall'orientamento sessuale del lavoratore la protezione
garantita dall'articolo 15, secondo comma, della legge 20
maggio 1970, n. 300, cosiddetto "Statuto dei lavoratori",
contro le discriminazioni causate da motivi politici,
religiosi, razziali, di lingua o di identità di genere.
Estende inoltre a quelle fondate sull'orientamento sessuale il
divieto di discriminazioni fondate sull'identità di genere, in
materia di assunzioni, di attribuzioni di qualifiche e
mansioni e di progressioni di carriera, stabilito dalla legge
9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento tra
uomini e donne in materia di lavoro. Va rilevato come le norme
in questione si applichino sia al rapporto di lavoro privato
sia al pubblico impiego. La modifica proposta al comma 1
dell'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, recante
"Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna
nel lavoro" che ha integrato e specificato il contenuto della
citata legge n. 903 del 1977, oltre a ribadire tale
indirizzo, mira a rendere applicabile il meccanismo
sanzionatorio previsto dal comma 9 dello stesso articolo 4.
L'articolo 2 estende ai delitti motivati dall'odio nei
confronti degli omosessuali la protezione garantita alle
minoranze razziali, etniche, nazionali o religiose dalla legge
recentemente approvata contro le attività aggressive di gruppi
estremisti. A tale proposito va sottolineato come la mancata
previsione degli omosessuali fra i gruppi sociali menzionati
dalla legge vigente potrebbe tradursi in una non voluta
istigazione, rivolta a tali gruppi estremisti, a riversare la
propria aggressività nei confronti dell'unico fra i gruppi
sociali da questi avversati che risulta non garantito da una
specifica tutela penale: l'aggressione nei confronti di
cittadini e organizzazioni omosessuali viene infatti a
configurarsi come l'unico delitto relativamente meno costoso,
in termini di repressione penale, rispetto agli altri
tipizzati dalla legge.
L'articolo 3 stabilisce un principio generale di tutela
del diritto alla riservatezza sessuale. Si propone in tale
senso di esplicitare in riferimento a qualsiasi autorità
pubblica priva dei poteri dell'autorità giudiziaria i vincoli
posti dall'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
in ordine al trattamento dei dati sensibili. A complemento di
tale normativa di carattere generale si prevede la
distruzione, entro il termine di un mese dalla data di entrata
in vigore della legge, degli articoli, fascicoli o elenchi
eventualmente esistenti alla data di entrata in vigore della
legge, fatta eccezione per le associazioni e i gruppi fondati
per il riconoscimento e la tutela dei diritti delle persone
sulla base del loro orientamento sessuale.
Con l'articolo 4 ci si propone di parificare ad ogni
effetto giuridico la condizione del convivente more
uxorio omosessuale a quella del convivente more
uxorio eterosessuale. Si tratta di una norma di natura
transitoria, volta a rendere applicabile, fra l'altro,
l'elaborazione giurisprudenziale fin qui accumulatasi in
materia di convivenza, in attesa che il Parlamento legiferi
sull'intera questione relativa alle famiglie di fatto e al
riconoscimento delle unioni civili.
Con l'articolo 5 ci si propone di evitare che nell'ambito
della scuola si perpetuino e si tramandino pratiche razziste,
"bulliste" o discriminatorie, e soprattutto di tutelare i
giovani omosessuali da ogni intervento "rieducativo"
colpevolizzante o traumatizzante, sia nello svolgimento della
normale attività didattica, sia nell'ambito di corsi di
informazione o di educazione sessuale che dovessero essere
istituiti da eventuali riforme legislative o che già ora si
svolgano a titolo sperimentale. Con la formulazione proposta
si intende indicare che la presenza, in una determinata
classe, di scolari o di studenti omosessuali, è sempre reale
ed anzi statisticamente probabile, indipendentemente da ogni
precoce esercizio di coming out, e che compito della
scuola è quello di educare principalmente al rispetto delle
diversità e del pluralismo.
L'articolo 6 stabilisce l'illiceità di ogni riferimento e
di ogni indagine relativi all'orientamento sessuale
dell'assicurato o dell'assicurando nei contratti di
assicurazione sanitaria e nel loro procedimento di formazione,
e la nullità dei patti tendenti a rendere più oneroso per
l'assicurato il contenuto di tali contratti in dipendenza del
suo orientamento sessuale. E' evidente il rilievo che questa
norma potrebbe assumere in futuro, in considerazione del più
ampio ruolo che sembra destinato ad essere attribuito anche in
Italia alle assicurazioni private in campo sanitario: e ciò
sia in rapporto ad una generale esigenza di tutela della
privacy, sia in relazione alla diffusione dell'AIDS,
ancor oggi, sia pure a torto, ritenuta statisticamente
correlata all'orientamento sessuale anziché all'adozione di
comportamenti a rischio che non ne sono la conseguenza. Tale
norma si preoccupa di introdurre nella regolamentazione del
settore delle assicurazioni sanitarie private un precedente
molto importante in relazione agli sviluppi tecnologici che
renderanno ben presto attuale il problema delle conseguenze
sociali e giuridiche della individualizzazione dei rischi
sanitari resa possibile dalla mappatura del patrimonio
genetico individuale.
La presente proposta di legge è per buona parte frutto di
numerosi contributi, studi e critiche, elaborati nel corso
degli ultimi dieci anni da giuristi/e, e associazioni
gay e lesbiche a cui va il nostro ringraziamento.