XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 715
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Discriminazioni sul lavoro).
1. All'articolo 15, secondo comma, della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni, le parole: "o di
sesso" sono sostituite dalle seguenti: ", motivata
dall'identitā di genere o dall'orientamento sessuale".
2. All'articolo 1, primo comma, della legge 9 dicembre
1977, n. 903, le parole: "sul sesso" sono sostituite dalle
seguenti: "sull'identitā di genere o sull'orientamento
sessuale" e al quarto comma, dopo la parola: "soltanto" sono
inserite le seguenti: ", per quel che riguarda le
lavoratrici,".
3. All'articolo 3, primo comma, della legge 9 dicembre
1977, n. 903, dopo le parole: "uomini e donne" sono inserite
le seguenti: "o qualsiasi discriminazione fondata
sull'orientamento sessuale".
4. All'articolo 4, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n.
125, le parole: "del sesso" sono sostituite dalle seguenti:
"della loro identitā di genere o del loro orientamento
sessuale".
Art. 2.
(Delitti motivati dall'odio).
1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: "o
religiosi" sono sostituite dalle seguenti: ", religiosi,
relativi all'identitā di genere o all'orientamento
sessuale";
b) al comma 1, lettera b), le parole: "o
religiosi" sono sostituite dalle seguenti: ", religiosi, di
identitā di genere o relativi all'orientamento sessuale";
c) al comma 3, le parole: "o religiosi" sono
sostituite dalle seguenti: ", religiosi, di identitā di genere
o relativi all'orientamento sessuale".
2. All'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n.
122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
1993, n. 205, la rubrica č sostituita dalla seguente:
"Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici,
nazionali, religiosi o relativi all'identitā di genere o
all'orientamento sessuale".
3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile
1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
giugno 1993, n. 205, le parole: "o religioso" sono sostituite
dalle seguenti: ", religioso o motivato dall'identitā di
genere o dall'orientamento sessuale".
Art. 3.
(Diritto alla riservatezza).
1. La Repubblica garantisce il diritto alla riservatezza
sessuale. Al di fuori dei casi e delle condizioni previsti
dall'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni, č fatto divieto a qualsiasi autoritā
pubblica di indagare, senza ordine dell'autoritā giudiziaria,
sulla vita sessuale e sull'orientamento sessuale dei
cittadini.
2. Tutti gli archivi, fascicoli, elenchi o documentazioni
relativi ai dati di cui al comma 1, eventualmente esistenti
alla data di entrata in vigore della presente legge, devono
essere distrutti entro il termine di un mese dalla medesima
data, ad esclusione degli archivi delle associazioni o dei
gruppi volti alla tutela dei diritti di persone caratterizzate
da un particolare orientamento sessuale, funzionali
all'attivitā associativa, culturale, ricreativa o economica
degli stessi iscritti, previo loro consenso.
3. All'articolo 17, primo comma, della legge 11 luglio
1978, n. 382, come sostituito all'articolo 26 della legge 24
dicembre 1986, n. 958, dopo le parole: "o sindacali" sono
inserite le seguenti: "e all'orientamento sessuale".
Art. 4.
(Convivenze more uxorio).
1. La condizione del convivente more uxorio
omosessuale č parificata ad ogni effetto a quella del
convivente more uxorio eterosessuale.
Art. 5.
(Educazione al rispetto delle diversitā).
1. Nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito dei
corsi di informazione o educazione sessuale che si svolgano
anche a titolo sperimentale, e nello svolgimento della normale
attivitā didattica, č vietata ogni manifestazione di
intolleranza, dileggio, disprezzo, discriminazione,
colpevolizzazione o disapprovazione che possa risultare
traumatica, o sia in grado di turbare lo sviluppo della
personalitā di scolari o studenti omosessuali, o che favorisca
comunque il perpetuarsi di pratiche e di atteggiamenti
discriminatori o intolleranti.
Art. 6.
(Assicurazioni sanitarie).
1. Nell'offerta di contratti di assicurazione sanitaria,
nell'invito a proporre la loro stipulazione e nella loro
negoziazione e conclusione sono vietati tutti i riferimenti,
anche indiretti, e ogni indagine relativi all'orientamento
sessuale dell'assicurando o dell'assicurato.
2. Sono nulle le clausole dei contratti di assicurazione
sanitaria che facciano dipendere, anche indirettamente,
dall'orientamento sessuale dell'assicurato un aumento
dell'entitā dei premi o una limitazione delle prestazioni
assicurative rispetto al trattamento generalmente praticato.
La nullitā di tali clausole non comporta l'invaliditā dei
contratti che le contengono, la cui durata č prorogata di
diritto a tempo indeterminato, salvo recesso o disdetta da
parte dell'assicurato. La prescrizione dell'azione per la
ripetizione di quanto corrisposto in eccesso dall'assicurato
per l'intera durata del rapporto rimane sospesa fino al
momento della cessazione del rapporto o fino alla
presentazione della domanda di accertamento giudiziale della
nullitā delle clausole discriminatorie.