XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 709
Onorevoli Colleghi! - La legislazione vigente che
regola la produzione, il commercio e l'uso dei fitofarmaci,
oggi chiamati "presìdi sanitari", ha un riferimento principale
nella legge 30 aprile 1962, n. 283, che dedica la lettera
h) dell'articolo 5 e l'articolo 6 proprio ai
"fitofarmaci e presìdi delle derrate alimentari
immagazzinate".
Poco tempo dopo l'approvazione della suddetta legge n.
283 del 1962 fu approvata la legge 26 febbraio 1963, n. 441,
che sostituiva l'articolo 6 della precedente, istituendo
contestualmente presso il Ministero della sanità la Direzione
generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione,
competente in materia, ed un ruolo di ispettori sanitari con
funzioni di controllo, in seguito sostituiti, con la legge 6
dicembre 1965, n. 1367, da funzionari tecnici della sanità.
La principale novità apportata da queste modifiche
all'articolo 6 della citata legge n. 283 del 1962 è
rappresentata dal fatto che i fitofarmaci sono soggetti a
registrazione come presìdi sanitari e non più come presìdi
medico-chirurgici.
La legge n. 283 del 1962 e le successive modificazioni
dettano norme di carattere generale, demandando ad altri atti
la regolamentazione specifica.
Il fatto che la normativa oggi in vigore per una materia
così complessa e delicata sia principalmente di grado
subordinato, e la vetustà stessa delle norme originarie in un
settore che nel frattempo si è evoluto enormemente, sono i due
principali difetti della vigente legislazione in materia.
Dal 1962 ad oggi l'uso dei fitofarmaci si è diffuso in
modo capillare su tutto il territorio nazionale, i consumi
sono aumentati di varie volte raggiungendo negli anni ottanta
le 200.000 tonnellate con un fatturato annuo di circa 900
miliardi di lire.
Contemporaneamente si è avuta una specializzazione dei
fitofarmaci in commercio con l'ingresso, per esempio, dei
sistemici e la diffusione dell'uso dei diserbanti (o
erbicidi), ormai ampiamente noti per gli effetti inquinanti
sulle acque di falda. Anche la ricerca sulla tossicità di
questi prodotti si è notevolmente approfondita, al punto che
dal 1962 ad oggi numerosi sono stati i fitofarmaci ritirati
dal mercato o severamente limitati nell'uso per comprovati
effetti tossici in particolare teratogeni, mutageni e
cancerogeni.
Molti dei prodotti ancora in commercio, fra i quali
diversi possono essere acquistati liberamente da chiunque,
sono stati riconosciuti da più di un test scientifico
come genotossici (fonte: banca dati Bethesda
University). Queste constatazioni, unite alla numerosa
documentazione che riporta dati relativi alla presenza sul
mercato di percentuali variabili di derrate alimentari con
residui di fitofarmaci più alti di quelli stabiliti dalla
normativa vigente, rendono ineluttabile la convinzione che sia
necessaria in tempi brevissimi una completa revisione della
legislazione in materia, che definisca in maniera
scientificamente inconfutabile, ma anche nel più grande
rispetto della tutela della salute dei cittadini, un nuovo
sistema di regolamentazione nella produzione, vendita e uso
dei fitofarmaci.
A questo scopo è stata predisposta la presente proposta di
legge, la quale detta una nuova disciplina della materia. Essa
inserisce alcuni princìpi del tutto nuovi, che forniscono
serie e precise garanzie per una severa regolamentazione di
queste sostanze così altamente pericolose per la salute umana,
animale e per l'ambiente in generale.
I princìpi generali possono così essere sintetizzati:
a) definizione dei limiti di tolleranza dei
residui dei fitofarmaci negli alimenti che verranno
determinati dall'istituenda Agenzia italiana fitofarmaci sulla
base della tossicità acuta e dell'accumulo e persistenza
nell'organismo, con l'adozione degli abituali fattori di
sicurezza. E' comunque in assoluto negata la possibilità di
registrazione, e quindi la presenza residuale nei cibi, di
fitofarmaci che siano sospetti di mutagenesi, teratogenesi o
cancerogenesi;
b) viene introdotto il concetto di sommatoria dei
residui, che non può essere superiore al limite massimo di
residuo di cinque sostanze diverse presenti contemporaneamente
nel prodotto alimentare;
c) viene istituita l'Agenzia italiana fitofarmaci,
come organo con compiti di ricerca, controllo e documentazione
sui fitofarmaci. All'Agenzia è demandato il compito di
esprimere parere vincolante sull'uso, i residui, la messa in
commercio (autorizzazioni e registrazioni) di tutti i
fitofarmaci. Dette registrazioni sono valide per cinque
anni;
d) vengono stabilite norme precise per la
produzione dei fitofarmaci in stabilimenti allo scopo
autorizzati;
e) si applica il concetto dell'obbligo di
restituzione dei vuoti dei contenitori dei fitofarmaci, previo
il pagamento di una cauzione;
f) sono stabiliti i requisiti per la vendita, che
è consentita solo ai laureati in scienze agrarie o forestali,
agli agrotecnici ed ai periti agrari che abbiano frequentato
un apposito corso;
g) viene istituita la farmacia agraria, che è
l'unico luogo dove possono essere venduti i fitofarmaci;
h) si dispone che per l'acquisto e l'uso di tutti
i fitofarmaci è necessario che l'acquirente sia in possesso di
un patentino conseguito dopo il superamento di un esame al
termine di uno specifico corso. Detto patentino deve essere
rinnovato ogni cinque anni;
i) viene istituito il ricettario per l'acquisto
dei fitofarmaci. Sono abilitati al rilascio delle relative
ricette i laureati in scienze agrarie o forestali, gli
agrotecnici ed i periti agrari iscritti nei relativi albi
professionali;
l) viene prevista la responsabilità civile e
penale per l'emissione di ricette incomplete o in contrasto
con le norme previste nella legge;
m) è istituito il registro di carico e scarico dei
fitofarmaci per le farmacie agrarie;
n) è vietata la pubblicità dei fitofarmaci in
luoghi pubblici o aperti al pubblico e sulle riviste non
specializzate;
o) vengono previste restrizioni all'uso di
fitofarmaci in alcune aree di particolare pregio
ambientale;
p) sono previste norme a tutela degli insetti
impollinatori;
q) è prevista l'istituzione di una tassa di
concessione governativa sulla produzione di fitofarmaci e di
un'imposta sulla vendita degli stessi, i cui fondi saranno
destinati a progetti di tutela della salute degli operatori
agricoli, nonché alla realizzazione di servizi
agrometereologici e di centri pubblici di allevamento di
insetti utili per la lotta biologica.
Sono infine previste alcune norme transitorie per
consentire l'applicazione della legge con tempi diversificati
e progressivi.