XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 709




        Onorevoli Colleghi! - La legislazione vigente che regola la produzione, il commercio e l'uso dei fitofarmaci, oggi chiamati "presìdi sanitari", ha un riferimento principale nella legge 30 aprile 1962, n. 283, che dedica la lettera h) dell'articolo 5 e l'articolo 6 proprio ai "fitofarmaci e presìdi delle derrate alimentari immagazzinate".
        Poco tempo dopo l'approvazione della suddetta legge n. 283 del 1962 fu approvata la legge 26 febbraio 1963, n. 441, che sostituiva l'articolo 6 della precedente, istituendo contestualmente presso il Ministero della sanità la Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione, competente in materia, ed un ruolo di ispettori sanitari con funzioni di controllo, in seguito sostituiti, con la legge 6 dicembre 1965, n. 1367, da funzionari tecnici della sanità.
        La principale novità apportata da queste modifiche all'articolo 6 della citata legge n. 283 del 1962 è rappresentata dal fatto che i fitofarmaci sono soggetti a registrazione come presìdi sanitari e non più come presìdi medico-chirurgici.
        La legge n. 283 del 1962 e le successive modificazioni dettano norme di carattere generale, demandando ad altri atti la regolamentazione specifica.
        Il fatto che la normativa oggi in vigore per una materia così complessa e delicata sia principalmente di grado subordinato, e la vetustà stessa delle norme originarie in un settore che nel frattempo si è evoluto enormemente, sono i due principali difetti della vigente legislazione in materia.
        Dal 1962 ad oggi l'uso dei fitofarmaci si è diffuso in modo capillare su tutto il territorio nazionale, i consumi sono aumentati di varie volte raggiungendo negli anni ottanta le 200.000 tonnellate con un fatturato annuo di circa 900 miliardi di lire.
        Contemporaneamente si è avuta una specializzazione dei fitofarmaci in commercio con l'ingresso, per esempio, dei sistemici e la diffusione dell'uso dei diserbanti (o erbicidi), ormai ampiamente noti per gli effetti inquinanti sulle acque di falda. Anche la ricerca sulla tossicità di questi prodotti si è notevolmente approfondita, al punto che dal 1962 ad oggi numerosi sono stati i fitofarmaci ritirati dal mercato o severamente limitati nell'uso per comprovati effetti tossici in particolare teratogeni, mutageni e cancerogeni.
        Molti dei prodotti ancora in commercio, fra i quali diversi possono essere acquistati liberamente da chiunque, sono stati riconosciuti da più di un test scientifico come genotossici (fonte: banca dati Bethesda University). Queste constatazioni, unite alla numerosa documentazione che riporta dati relativi alla presenza sul mercato di percentuali variabili di derrate alimentari con residui di fitofarmaci più alti di quelli stabiliti dalla normativa vigente, rendono ineluttabile la convinzione che sia necessaria in tempi brevissimi una completa revisione della legislazione in materia, che definisca in maniera scientificamente inconfutabile, ma anche nel più grande rispetto della tutela della salute dei cittadini, un nuovo sistema di regolamentazione nella produzione, vendita e uso dei fitofarmaci.
        A questo scopo è stata predisposta la presente proposta di legge, la quale detta una nuova disciplina della materia. Essa inserisce alcuni princìpi del tutto nuovi, che forniscono serie e precise garanzie per una severa regolamentazione di queste sostanze così altamente pericolose per la salute umana, animale e per l'ambiente in generale.
        I princìpi generali possono così essere sintetizzati:

                a) definizione dei limiti di tolleranza dei residui dei fitofarmaci negli alimenti che verranno determinati dall'istituenda Agenzia italiana fitofarmaci sulla base della tossicità acuta e dell'accumulo e persistenza nell'organismo, con l'adozione degli abituali fattori di sicurezza. E' comunque in assoluto negata la possibilità di registrazione, e quindi la presenza residuale nei cibi, di fitofarmaci che siano sospetti di mutagenesi, teratogenesi o cancerogenesi;

                b) viene introdotto il concetto di sommatoria dei residui, che non può essere superiore al limite massimo di residuo di cinque sostanze diverse presenti contemporaneamente nel prodotto alimentare;

                c) viene istituita l'Agenzia italiana fitofarmaci, come organo con compiti di ricerca, controllo e documentazione sui fitofarmaci. All'Agenzia è demandato il compito di esprimere parere vincolante sull'uso, i residui, la messa in commercio (autorizzazioni e registrazioni) di tutti i fitofarmaci. Dette registrazioni sono valide per cinque anni;

                d) vengono stabilite norme precise per la produzione dei fitofarmaci in stabilimenti allo scopo autorizzati;

                e) si applica il concetto dell'obbligo di restituzione dei vuoti dei contenitori dei fitofarmaci, previo il pagamento di una cauzione;

                f) sono stabiliti i requisiti per la vendita, che è consentita solo ai laureati in scienze agrarie o forestali, agli agrotecnici ed ai periti agrari che abbiano frequentato un apposito corso;

                g) viene istituita la farmacia agraria, che è l'unico luogo dove possono essere venduti i fitofarmaci;

                h) si dispone che per l'acquisto e l'uso di tutti i fitofarmaci è necessario che l'acquirente sia in possesso di un patentino conseguito dopo il superamento di un esame al termine di uno specifico corso. Detto patentino deve essere rinnovato ogni cinque anni;

                i) viene istituito il ricettario per l'acquisto dei fitofarmaci. Sono abilitati al rilascio delle relative ricette i laureati in scienze agrarie o forestali, gli agrotecnici ed i periti agrari iscritti nei relativi albi professionali;

                l) viene prevista la responsabilità civile e penale per l'emissione di ricette incomplete o in contrasto con le norme previste nella legge;

                m) è istituito il registro di carico e scarico dei fitofarmaci per le farmacie agrarie;

                n) è vietata la pubblicità dei fitofarmaci in luoghi pubblici o aperti al pubblico e sulle riviste non specializzate;

                o) vengono previste restrizioni all'uso di fitofarmaci in alcune aree di particolare pregio ambientale;

                p) sono previste norme a tutela degli insetti impollinatori;

                q) è prevista l'istituzione di una tassa di concessione governativa sulla produzione di fitofarmaci e di un'imposta sulla vendita degli stessi, i cui fondi saranno destinati a progetti di tutela della salute degli operatori agricoli, nonché alla realizzazione di servizi agrometereologici e di centri pubblici di allevamento di insetti utili per la lotta biologica.

        Sono infine previste alcune norme transitorie per consentire l'applicazione della legge con tempi diversificati e progressivi.




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