XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 709
PROPOSTA DI LEGGE
CAPO I.
AMBITO DI APPLICAZIONE.
Art. 1.
(Definizione).
1. Ai fini della presente legge, per fitofarmaci e
prodotti assimilati si intendono tutte le sostanze usate in
agricoltura o in veterinaria allo scopo di combattere gli
organismi dannosi alle piante.
2. Ai sensi del comma 1, in particolare, sono considerate
fitofarmaci e prodotti assimilati le seguenti famiglie di
prodotti: anticrittogamici, insetticidi, acaricidi,
molluschicidi, nematocidi, rodenticidi, diserbanti,
fitoregolatori, integratori nutritivi e biostimolanti,
fisiofarmaci, coadiuvanti e loro miscele o derivati.
Art. 2.
(Obbligo di autorizzazione).
1. E' fatto divieto su tutto il territorio nazionale di
fabbricare, formulare, trasportare, detenere, commercializzare
per l'uso, vendere nonché cedere a qualsiasi titolo, anche a
Paesi terzi, sostanze chimiche impiegabili in agricoltura come
fitofarmaci non registrate ai sensi della presente legge.
2. Il divieto di cessione e vendita a Paesi terzi si
applica altresì ad ogni fitofarmaco per il quale sia disposta
cautelativamente l'interdizione all'uso o al commercio in
Italia.
Art. 3.
(Prodotti esclusi).
1. La presente legge non si applica alle sostanze di cui
all'allegato A annesso alla medesima, le quali possono essere
prodotte, vendute e utilizzate senza restrizione alcuna, salvo
prescrizioni riguardanti i tempi di carenza, l'impiego e le
eventuali precauzioni all'uso.
2. L'elenco delle sostanze di cui all'allegato A annesso
alla presente legge può essere modificato con decreto del
Ministro della sanità, da emanare di concerto con i Ministri
delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della
tutela del territorio, su proposta dell'Agenzia italiana
fitofarmaci di cui all'articolo 5.
Art. 4.
(Residui di fitofarmaci negli alimenti).
1. Al fine di tutelare la salute dei consumatori, i
residui nelle derrate alimentari di fitofarmaci e prodotti
assimilati, loro metaboliti e altre sostanze facenti parte dei
formulati commerciali non possono superare, per ogni singola
sostanza, il limite determinato dalla tossicità acuta e
dall'accumulo e persistenza nell'organismo, con l'adozione
degli abituali fattori di sicurezza.
2. La sommatoria fra i diversi residui non può in ogni
caso superare quella ottenuta dalla somma dei residui previsti
per cinque sostanze diverse.
3. I limiti di tolleranza dei residui per ciascun prodotto
sono fissati dall'Agenzia italiana fitofarmaci di cui
all'articolo 5 e riportati nel decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 2, che ne
ordina la registrazione.
CAPO II.
REGIME AUTORIZZATORIO.
Art. 5.
(Istituzione dell'Agenzia italiana
fitofarmaci).
1. E' istituita l'Agenzia italiana fitofarmaci.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto,
da adottare di concerto con il Ministro delle politiche
agricole e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, emana le norme relative alla
organizzazione, alla struttura funzionale, alla dotazione
organica del personale e a quant'altro risulti necessario per
il funzionamento dell'Agenzia italiana fitofarmaci,
nell'ambito dei compiti previsti all'articolo 6.
Art. 6.
(Compiti dell'Agenzia italiana fitofarmaci).
1. L'Agenzia italiana fitofarmaci è centro di ricerca
permanente nel campo dei fitofarmaci e prodotti assimilati con
il compito di:
a) acquisire ed esaminare la documentazione di cui
all'allegato 1 annesso al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, integrato
dai dati sulla assenza di genotossicità;
b) procedere all'eventuale controllo analitico e
tossicologico del fitofarmaco o assimilato per il quale si
richiede la registrazione o il rinnovo, tenendo conto delle
eventuali trasformazioni del fitofarmaco in altre sostanze con
possibile azione tossica;
c) proporre sperimentazioni in collaborazione con
il Ministero delle politiche agricole e forestali ed il
Ministero della sanità, d'intesa con l'Istituto superiore di
sanità, allo scopo di accertare l'efficacia del prodotto, la
fitotossicità, nonché l'entità e la persistenza dei residui
dei rispettivi princìpi attivi e dei loro metaboliti nei
prodotti agricoli e nelle derrate alimentari;
d) stabilire eventuali variazioni del limite
legale di tolleranza dei residui dei fitofarmaci o prodotti
assimilati;
e) fissare per ciascun principio, o per
associazioni di princìpi attivi, i limiti di tolleranza nei
diversi prodotti agricoli e derrate alimentari e l'intervallo
minimo di tempo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento
e la raccolta. Qualora siano conosciuti o individuati
metaboliti specifici di un determinato fitofarmaco devono
essere stabiliti i limiti di tolleranza anche per tali
metaboliti;
f) scegliere e proporre i metodi d'analisi, sia
per il controllo dei princìpi attivi nei fitofarmaci, sia per
la determinazione dei residui dei princìpi attivi e dei loro
eventuali metaboliti nocivi nei prodotti alimentari, nonché i
rispettivi aggiornamenti;
g) stabilire la dose giornaliera potenziale di
fitofarmaci che un soggetto può assorbire attraverso gli
alimenti o con cui può venire a contatto nell'ambiente,
considerando la tolleranza massima di residui negli alimenti e
nell'ambiente sulla base dei soggetti più a rischio;
h) richiedere, ove lo ritenga necessario, il
parere del Consiglio superiore di sanità anche in casi non
previsti dalla presente legge;
i) esprimere parere sulla destinazione per uso
alimentare delle derrate provenienti dalle sperimentazioni
tendenti ad estendere l'impiego dei formulati contenenti
princìpi attivi già noti e pronunziarsi su ogni altra
questione attribuita alla propria competenza dalla presente
legge o in tutti i casi in cui sia avanzata richiesta da parte
del Ministero della sanità;
l) esprimere parere obbligatorio e vincolante su
ogni richiesta di registrazione di fitofarmaci e sui relativi
rinnovi;
m) raccogliere la documentazione scientifica,
nazionale e internazionale, relativa ai rischi nocivi e
ambientali derivanti dall'uso dei fitofarmaci, con particolare
riferimento alla documentazione prodotta dall'Agenzia
internazionale per le ricerche sul cancro, con sede a
Lione;
n) studiare i rischi della nocività, diretta e
indiretta, dei fitofarmaci e dei loro metaboliti nei riguardi
dell'uomo e degli animali, nel breve, medio e lungo termine,
nonché tutti i pericoli di alterazione dei cicli biologici
dell'ecosistema;
o) ricercare e definire le sinergie fra le diverse
sostanze presenti nei formulati commerciali dei fitofarmaci e
prodotti assimilati, i metaboliti e altri agenti esterni anche
già presenti in natura;
p) suggerire eventuali variazioni ai valori limite
della sommatoria dei diversi princìpi attivi che possono
essere contenuti in una derrata alimentare;
q) pubblicare un rapporto annuale, da rendere
pubblico, sull'uso dei fitofarmaci in Italia e sugli effetti
che questi hanno sull'uomo e sull'ambiente;
r) proporre l'aggiornamento dell'elenco di cui
all'allegato A annesso alla presente legge, in collaborazione
con le associazioni dei produttori biologici.
2. Su designazione dei Ministri della sanità, delle
politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela
del territorio, sono chiamati a fare parte dell'Agenzia
italiana fitofarmaci ricercatori ed esperti nel campo della
medicina del lavoro, della chimica ambientale, della biologia,
della tossicologia, dell'oncologia, nonché ricercatori ed
esperti dei collegi ed ordini nazionali degli agronomi,
agrotecnici e periti agrari nei settori dell'agronomia,
entomologia e fitopatologia, e quanti altri si ritenga possano
contribuire al perseguimento dei compiti di cui al comma 1.
3. I ricercatori ed i funzionari che comunque prestino la
loro opera alle dipendenze dell'Agenzia italiana fitofarmaci
non possono, nello stesso periodo, stipulare contratti di
lavoro o di prestazione d'opera, anche se di sola consulenza
non continuativa, con aziende produttrici o distributrici di
fitofarmaci o prodotti assimilati.
Art. 7.
(Registrazione dei fitofarmaci).
1. Chi intende richiedere la registrazione come
fitofarmaco dei prodotti di cui all'articolo 1, deve
presentare domanda al Ministero della sanità.
2. La produzione, la commercializzazione del prodotto e la
sua registrazione come fitofarmaco sono autorizzati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della sanità, previo parere obbligatorio e
vincolante dell'Agenzia italiana fitofarmaci.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può essere
subordinata a limiti e condizioni di impiego del prodotto e
deve essere rinnovata almeno ogni cinque anni.
4. I soggetti che intendono richiedere il rinnovo
dell'autorizzazione alla produzione e commercializzazione di
un determinato fitofarmaco, devono presentare una nuova
domanda almeno dodici mesi prima della scadenza
dell'autorizzazione stessa.
5. Il rinnovo dell'autorizzazione avviene, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, con le medesime
modalità di cui al comma 2.
6. Al fine del rilascio o del rinnovo della
autorizzazione, il Ministro della sanità può richiedere
all'impresa interessata l'invio di campioni dei fitofarmaci o
prodotti assimilati da sottoporre a controllo da parte
dell'Istituto superiore di sanità, nonché ulteriori prove di
efficacia e fitotossicità da parte del Ministero delle
politiche agricole e forestali.
7. Non possono essere in ogni caso registrati fitofarmaci
per i quali non sia sufficientemente provata l'assenza di
genotossicità o per i quali sussista il sospetto di
mutagenesi, teratogenesi o cancerogenesi.
8. Ogni domanda di registrazione o di rinnovo
dell'autorizzazione alla produzione di un nuovo fitofarmaco o
prodotto assimilato, è soggetta alla tassa di concessione di
cui all'articolo 32.
Art. 8.
(Riapertura dell'istruttoria, sospensione
e ritiro dell'autorizzazione).
1. Nel caso in cui un fitofarmaco o un principio attivo
sia vietato per motivi di salute pubblica o ambientale anche
in uno solo dei Paesi aderenti all'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), l'Agenzia
italiana fitofarmaci ha l'obbligo di riaprire immediatamente
l'istruttoria al fine di verificare la rispondenza del
prodotto ai requisiti prescritti dalla presente legge mediante
l'acquisizione della nuova documentazione e l'effettuazione di
nuove e specifiche ricerche.
2. In caso di persistenti dubbi sulla tossicità del
prodotto, l'autorizzazione alla produzione ed alla
commercializzazione è sospesa con ordinanza del Ministro della
sanità sino a comprovati esiti negativi riguardanti la
tossicità stessa.
3. In caso di conferma dei risultati di tossicità o di
pericolo ambientale, il prodotto è immediatamente ritirato dal
commercio con ordinanza del Ministro della sanità e sono
revocate le autorizzazioni alla produzione ed al commercio.
Art. 9.
(Uso sperimentale dei fitofarmaci).
1. Chiunque intenda impiegare a scopo sperimentale
prodotti non registrati o registrati per applicazioni diverse
da quelle per le quali il prodotto è stato registrato ai sensi
dell'articolo 7, deve chiedere apposita autorizzazione al
Ministro della sanità, precisando la località, l'epoca in cui
la sperimentazione viene effettuata, le caratteristiche della
sperimentazione nonché le sostanze e le tecniche impiegate.
2. L'autorizzazione all'impiego sperimentale è concessa
dal Ministro della sanità, su parere dell'Agenzia italiana
fitofarmaci, la quale può acquisire dal richiedente ogni
informazione necessaria.
3. Le derrate alimentari provenienti dai trattamenti con
prodotti non registrati non devono essere destinate
all'alimentazione dell'uomo e degli animali.
4. Il Ministro della sanità, su richiesta degli
interessati e sentito il parere dell'Agenzia italiana
fitofarmaci, può consentire che siano destinate al consumo
alimentare le derrate provenienti da trattamenti effettuati
con fitofarmaci registrati, ma sperimentalmente impiegati per
usi diversi da quelli per i quali furono registrati.
Art. 10.
(Divieto di sperimentazione su animali).
1. Le sperimentazioni di fitofarmaci e di prodotti
assimilati non possono essere effettuate su animali vivi nel
caso in cui queste possano essere sostituite da altre tecniche
sperimentali riconosciute valide a livello internazionale.
CAPO III.
IMBALLAGGIO E CONFEZIONAMENTO.
Art. 11.
(Caratteristiche minime necessarie).
1. I fitofarmaci possono essere immessi in commercio
soltanto con una confezione o con un imballaggio rispondenti
ai seguenti requisiti minimi:
a) devono essere progettati e realizzati in modo
da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto, con chiusure
ermetiche doppie o triple;
b) non devono essere manomissibili;
c) i materiali che li costituiscono e la loro
chiusura non devono essere intaccati dal contenuto e al fine
di evitare il rischio di combinazioni nocive o pericolose;
d) gli imballaggi e le confezioni devono essere
realizzati in materiale idoneo al riuso, anche se dopo
appositi trattamenti.
Art. 12.
(Riconsegna dei contenitori).
1. I rivenditori di fitofarmaci sono tenuti a fare
pagare per ogni confezione una cauzione equivalente o
superiore al 10 per cento del prezzo commerciale del prodotto,
per un importo comunque non inferiore alle 10.000 lire e fino
ad un massimo di 100.000 lire di cauzione per ogni
acquisto.
2. L'utilizzatore di fitofarmaci è tenuto a riconsegnare
al venditore presso il quale è stato effettuato l'acquisto, il
contenitore vuoto del fitofarmaco, anche se tale contenitore
risulta gravemente danneggiato.
3. Il venditore di fitofarmaci è tenuto a ritirare dai
compratori i contenitori dei fitofarmaci, anche qualora questi
non siano più riutilizzabili, ed a restituire la cauzione
trattenuta al momento della vendita del prodotto.
4. Il venditore deve conferire i contenitori di cui al
comma 3 all'azienda che ha prodotto, formulato o comunque
commercializzato i fitofarmaci originariamente contenuti
nell'imballaggio suddetto.
5. L'impresa produttrice, formulatrice o, comunque, che ha
commercializzato i fitofarmaci è tenuta a ritirare dai
venditori i contenitori vuoti e a riutilizzarli, dopo
opportuni trattamenti, per nuovi confezionamenti.
6. Qualora gli imballaggi non siano più utilizzabili,
questi vanno comunque ritenuti rifiuti tossici e nocivi e
trattati secondo le norme vigenti in materia.
CAPO IV.
VENDITA DEI FITOFARMACI, IDONEITA'
ALLA VENDITA E ISTITUZIONE DELLE
FARMACIE AGRARIE.
Art. 13.
(Farmacia agraria).
1. Sono istituite le farmacie agrarie che costituiscono
le uniche rivendite autorizzate al commercio dei fitofarmaci e
prodotti assimilati, sotto ogni forma e quantità.
2. Chiunque voglia accedere alla titolarità di una
farmacia agraria deve essere in possesso dei requisiti di cui
agli articoli 14 e 15 ed essere autorizzato
dall'amministrazione provinciale competente, previa
presentazione di una domanda contenente i seguenti dati:
a) cognome, nome e dati anagrafici del
richiedente;
b) sede dei locali adibiti al deposito e alla
vendita dei fitofarmaci e prodotti assimilati;
c) titolo di studio tra quelli previsti
all'articolo 14.
3. Alle domande di cui al comma 3 devono inoltre essere
allegati in originale o in copia autentica il titolo di studio
e il certificato di idoneità alla vendita dei fitofarmaci.
4. Alla domanda di cui al comma 3 deve essere acclusa una
pianta dei locali adibiti a deposito e alla vendita in scala
non inferiore a 1:500.
5. La provincia, previo parere favorevole della azienda
sanitaria locale competente, rilascia l'autorizzazione alla
apertura della farmacia agraria.
Art. 14.
(Requisiti dei venditori).
1. Chiunque voglia ottenere l'autorizzazione al commercio
dei fitofarmaci deve essere in possesso di uno dei seguenti
titoli di studio: laurea in scienze agrarie o forestali,
diploma di agrotecnico o di perito agrario; deve inoltre
essere in possesso del certificato di idoneità di cui
all'articolo 15, conseguito da non più di cinque anni.
Art. 15.
(Certificato di idoneità alla vendita
di fitofarmaci).
1. Le province, in collaborazione con le aziende sanitarie
locali, le associazioni professionali degli agricoltori ed i
collegi e gli ordini provinciali interessati, organizzano
annualmente un corso di almeno cento ore avente per oggetto i
seguenti argomenti:
a) elementi fondamentali sull'impiego in
agricoltura dei fitofarmaci;
b) elementi sulla tossicità e sul corretto uso dei
fitofarmaci;
c) norme per la prevenzione della tossicità
cronica e acuta dei fitofarmaci;
d) elementi di legislazione in materia di
fitofarmaci;
e) pratiche agronomiche alternative all'uso di
fitofarmaci.
2. L'ammissione al corso di cui al comma 1 è riservata a
coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio
previsti dall'articolo 14, senza limitazioni nel numero degli
iscritti.
3. Alla fine del corso è previsto un esame con prova
scritta e orale sulle discipline di cui al comma 1, con
votazione espressa in decimi. L'esame si intende superato
quando il candidato raggiunge una votazione di almeno sei
decimi.
4. La provincia rilascia a coloro che hanno superato
l'esame finale il certificato di idoneità alla vendita dei
fitofarmaci e prodotti assimilati.
Art. 16.
(Prodotti vendibili nelle farmacie agrarie).
1. Sono assolutamente vietati la detenzione, il
deposito anche provvisorio e la vendita di prodotti diversi
dai fitofarmaci e dai prodotti assimilati all'interno degli
stessi locali delle farmacie agrarie, fatta eccezione per il
deposito e la vendita di attrezzature destinate alla
distribuzione e all'immagazzinamento dei fitofarmaci.
CAPO V.
PRESCRIZIONE, ACQUISTO ED USO
DEI FITOFARMACI.
Art. 17.
(Patente per l'acquisto e l'uso
di fitofarmaci).
1. I soggetti interessati all'acquisto ed all'uso di
fitofarmaci necessari per la conduzione dei fondi agricoli
devono essere provvisti della apposita patente di acquisto.
2. La patente che abilita all'acquisto o all'uso dei
fitofarmaci si consegue dopo la frequenza di un apposito corso
di almeno cento ore e il superamento del relativo esame
finale.
3. Al corso non sono ammessi soggetti di età inferiore ai
diciotto anni.
4. La provincia organizza, con la collaborazione dei
servizi di sviluppo agricolo, degli ex osservatori per le
malattie delle piante, delle aziende sanitarie locali e delle
organizzazioni di categoria, il corso di cui al comma 2 che
deve trattare oltre alle materie di cui al comma 1
dell'articolo 15, le seguenti materie:
a) agronomia;
b) coltivazioni erbacee;
c) coltivazioni arboree;
d) patologia vegetale;
e) entomologia agraria;
f) tecnologie di conservazione delle derrate
agricole con mezzi fisici.
5. Alla fine del corso i partecipanti, che per esservi
ammessi devono dimostrare di essere conduttori di un fondo
agricolo e abituali utilizzatori di fitofarmaci, devono
superare un esame orale sulle discipline oggetto del corso;
non sono ammessi all'esame finale i partecipanti che hanno
superato le venticinque ore di assenza.
6. Se l'esame finale è superato con profitto la provincia
competente provvede al rilascio di una patente per l'acquisto
e l'uso dei fitofarmaci.
7. La patente deve essere rinnovata ogni cinque anni,
previa frequenza ulteriore del corso e superamento dell'esame
finale.
Art. 18.
(Ricetta e soggetti abilitati al rilascio).
1. L'acquisto dei fitofarmaci da parte del titolare
della patente di cui all'articolo 17 è comunque subordinato al
possesso della ricetta rilasciata dai soggetti abilitati di
cui al comma 2.
2. La ricetta di cui al comma 1 deve essere rilasciata da
un laureato in scienze agrarie o forestali, da un agrotecnico
o da un perito agrario iscritti nei relativi albi
professionali, che certifichino sotto la propria
responsabilità la necessità dell'uso dei fitofarmaci nella
quantità e nei modi in essa prescritti.
Art. 19.
(Ricettario).
1. L'acquisto dei fitofarmaci ed il loro uso sono
subordinati alla prescrizione di cui all'articolo 18, da
effettuare su apposito ricettario "madre-figlia" debitamente
numerato e conforme a un modello predisposto dal Ministero
della sanità.
2. La ricetta di cui al comma 1, composta da un originale
e da due copie, deve contenere le seguenti indicazioni:
a) cognome, nome e indirizzo del compilatore;
b) la malattia, gli attacchi parassitari o le
infestanti che si intendono combattere, o su quanto altro si
voglia intervenire;
c) la dose del fitofarmaco o prodotto assimilato
prescritto;
d) il tempo di carenza;
e) la coltura alla quale è destinato il
prodotto;
f) l'epoca, la quantità e le modalità di
distribuzione del prodotto.
3. In ogni ricetta non possono essere prescritti più di
tre prodotti.
4. La ricetta madre insieme a due ricette figlia sono
consegnate al titolare della patente per l'acquisto, il quale,
conservata una delle figlie, consegna le rimanenti al titolare
della farmacia agraria che provvede a trasmettere la ricetta
madre ai competenti uffici della regione e ad allegare la
ricetta rimanente al proprio registro di carico e scarico di
cui all'articolo 21.
5. Le regioni, sulla base delle copie delle ricette
acquisite, predispongono un apposito servizio di rilevazione
ed elaborazione dei dati inerenti l'uso dei fitofarmaci sul
proprio territorio.
6. I dati acquisiti ed elaborati dalle regioni ai sensi
del comma 5 sono pubblici; fatto salvo il diritto di accesso
di ogni cittadino, sono predisposte, in collaborazione con
l'Agenzia italiana fitofarmaci, apposite forme di divulgazione
con cadenza almeno annuale.
Art. 20.
(Responsabilità del professionista).
1. Nel caso dell'emissione di ricette incomplete delle
indicazioni di cui all'articolo 19, il soggetto abilitato di
cui all'articolo 18 può essere deferito all'ordine o collegio
professionale al quale è iscritto, fatte salve le sanzioni
previste dalla presente legge.
Art. 21.
(Registro di carico e scarico di fitofarmaci).
1. Il titolare della farmacia agraria deve
obbligatoriamente compilare un apposito registro di carico e
scarico dei fitofarmaci, vidimato in ogni sua pagina dal
servizio competente per l'igiene pubblica e del territorio
dell'azienda sanitaria locale. A tale registro vanno allegate
le ricette-figlie rilasciate dall'agronomo ai sensi del comma
2 dell'articolo 18, sulle quali il titolare della farmacia
agraria deve registrare il numero della patente di
autorizzazione all'acquisto che deve essere esibita dal
titolare insieme ad un documento di riconoscimento.
CAPO VI.
INFORMAZIONE E PUBBLICITA'.
Art. 22.
(Informatori scientifici e rappresentanti).
1. L'attività di informatore scientifico o di
rappresentante di aziende produttrici di fitofarmaci o
prodotti assimilati è consentita esclusivamente ai laureati in
scienze agrarie o forestali, agli agrotecnici ed ai periti
agrari, nonché ai laureati in chimica o chimica industriale,
ingegneria chimica, farmacia o chimica e tecnologie
farmaceutiche, regolarmente iscritti in appositi albi
professionali.
2. L'attività di informazione scientifica sui fitofarmaci
e prodotti assimilati deve essere volta ad assicurare il
corretto impiego degli stessi, anche con riferimento alla
esigenza del contenimento dei relativi consumi.
3. Il materiale informativo sui fitofarmaci e prodotti
assimilati di cui si avvale il rappresentante di aziende
produttrici e venditrici deve riferirsi esclusivamente ai
testi degli stampati approvati dal Ministero della sanità,
alla documentazione in base alla quale è stata concessa
l'autorizzazione, nonché alle monografie pubblicate dal
medesimo Ministero.
4. Non è consentito pubblicare testi di informazione o di
divulgazione scientifica relativa a fitofarmaci o a prodotti
assimilati, su pubblicazioni che non abbiano esclusivo
carattere tecnico-scientifico.
5. L'attività del rappresentante di imprese produttrici e
venditrici di fitofarmaci e di prodotti assimilati è limitata
esclusivamente alla presentazione dei prodotti ai soggetti
abilitati al rilascio delle ricette e ai commercianti al
dettaglio in regola con le norme di cui alla presente
legge.
Art. 23.
(Divieto di pubblicità).
1. La pubblicità dei fitofarmaci è consentita soltanto
su pubblicazioni che abbiano carattere tecnico-scientifico.
2. E' vietata ogni altra forma di pubblicità diretta e
indiretta di fitofarmaci in luoghi pubblici o aperti al
pubblico o su pubblicazioni diverse da quelle di cui al comma
1.
CAPO VII.
RESTRIZIONI ALL'USO
DEI FITOFARMACI.
Art. 24.
(Aree di divieto assoluto).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano che non dispongano già di una propria e specifica
normativa in materia, sulla base delle indicazioni e dei
parametri tecnici forniti dall'Agenzia italiana fitofarmaci
provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ad emanare apposite norme o ad adeguare
quelle vigenti al fine di delimitare le aree regionali di
divieto assoluto di uso dei fitofarmaci.
2. La delimitazione delle aree di cui al comma 1 deve
essere altresì finalizzata ad impedire la trasmigrazione dei
prodotti verso i luoghi indicati come esenti, qualunque siano
le condizioni meteorologiche, idriche e pedologiche.
3. Le aree da individuare a livello regionale si
riferiscono a centri abitati, aree limitrofe a corsi d'acqua,
invasi, sorgenti o pozzi, parchi, riserve ed aree protette
nazionali e regionali, zone di ripopolamento di selvaggina.
4. Nelle zone di cui al comma 3 è comunque vietato l'uso
di fitofarmaci, fatte salve speciali deroghe concesse dagli
organi regionali o delle province autonome con appositi atti
amministrativi.
5. Nel caso siano autorizzati trattamenti nelle aree di
cui al presente articolo, deve essere obbligatoriamente
avvertita la popolazione, se necessario attraverso gli uffici
del Dipartimento della protezione civile.
6. E' vietato l'uso di velivoli per l'irrorazione con
fitofarmaci sull'intero territorio nazionale.
Art. 25.
(Aree interdette all'uso degli erbicidi).
1. E' vietato l'impiego di erbicidi per il diserbo
degli argini stradali, ferroviari, fluviali e lacustri, nei
parchi pubblici, nei boschi e in prossimità di siepi e in
genere nelle aree agrarie non utilizzate ai fini della
coltivazione.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, a delimitare con proprio atto le
zone di divieto d'uso degli erbicidi.
Art. 26.
(Tutela degli insetti impollinatori).
1. Al fine di proteggere l'attività pronuba degli
insetti impollinatori, è assolutamente vietato l'uso di
fitofarmaci su piante in fioritura, anche se spontanee e
situate sotto la coltura principale.
2. I trattamenti con fitofarmaci possono aver luogo fino a
tre giorni prima dell'inizio della fioritura e dopo la caduta
dei petali, oppure procedendo al taglio delle specie spontanee
in fioritura che si trovano sotto le colture da trattare.
3. E' compito dell'Agenzia italiana fitofarmaci stabilire
la tossicità dei diversi fitofarmaci relativamente agli
insetti impollinatori, con particolare riferimento alle
api.
CAPO VIII.
NORME SANZIONATORIE.
Art. 27.
(Violazioni all'obbligo di conferimento
dei contenitori).
1. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui
all'articolo 2 è punito, per ogni infrazione, con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a
lire 5.000.000.
2. Il venditore e l'impresa che non ottemperino agli
obblighi di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 12 sono
puniti, per ogni infrazione, con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire
20.000.000.
Art. 28.
(Emissione di ricette non conformi).
1. Ogni soggetto abilitato al rilascio di ricette per
l'acquisto di fitofarmaci, ai sensi dell'articolo 18, che
effettui prescrizioni non conformi, nel contenuto o nelle
modalità di rilascio, a quanto previsto dalla presente legge è
punito, per ogni infrazione, con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire
5.000.000.
2. In casi di particolare gravità, l'autorità
amministrativa può sospendere la facoltà di rilasciare ricette
per un periodo da sei mesi a due anni.
Art. 29.
(Uso ed induzione all'uso errato
di fitofarmaci).
1. Chiunque faccia od induca altri a fare uso di
fitofarmaci o di prodotti assimilati, sulle colture agrarie o
sulle derrate alimentari, in maniera difforme da quanto
previsto dalla presente legge o da quanto prescritto dalla
apposita ricetta è punito con l'ammenda da lire 1.000.000 a
lire 5.000.000 e con l'arresto da sei mesi a tre anni.
2. Chiunque acquisti o usi fitofarmaci senza essere in
possesso della patente prescritta dall'articolo 17 è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 12.000.000 a lire 20.000.000.
Art. 30.
(Violazione di norme
in materia di vendita).
1. Chiunque, titolare di farmacia agraria o comunque
addetto alla vendita ai sensi della presente legge, al fine
di consentire l'acquisto o il procacciamento illecito di
fitofarmaci o prodotti assimilati violi le disposizioni di cui
al capo V, è punito con la multa da lire 5.000.000 a lire
10.000.000 e con la reclusione da sei mesi a due anni.
2. Il giudice può disporre la sospensione da un mese ad un
anno dell'autorizzazione alla vendita di fitofarmaci.
3. Alla stessa pena prevista dal comma 1 soggiace
chiunque, privo dei previsti titoli ed autorizzazioni, ponga
in vendita o comunque procuri ad altri a fini di lucro o di
interesse personale fitofarmaci o prodotti assimilati.
Art. 31.
(Violazione delle norme in materia
di informazione e pubblicità).
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo
22, con esclusione di quanto previsto al comma 4, è punita con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
1.000.000 a lire 10.000.000.
2. La violazione del divieto di pubblicità di cui
all'articolo 23 nonché del divieto di pubblicazione di testi
tecnico-scientifici su pubblicazioni diverse da quelle
previste dall'articolo 22, comma 4, è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a
lire 50.000.000.
CAPO IX.
NORME FINANZIARIE.
Art. 32.
(Tassa di concessione governativa).
1. Dopo l'articolo 8 della tariffa annessa al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come
sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30
dicembre 1995, è inserito il seguente:
... (omissis) ...
2. Per l'anno in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge le tasse annuali devono essere
corrisposte entro due mesi dalla medesima data.
Art. 33.
(Imposta speciale sul consumo
di fitofarmaci).
1. E' istituita una imposta speciale sul consumo di
fitofarmaci nella misura del 5 per cento sul prezzo al consumo
di ogni prodotto rientrante in tale categoria.
2. I proventi derivanti dall'imposta di cui al comma 1
sono devoluti al fondo di cui all'articolo 34.
Art. 34.
(Fondo speciale).
1. I proventi della tassa di concessione governativa
nonché dell'imposta speciale di cui rispettivamente agli
articoli 32 e 33 sono devoluti ad apposito fondo da istituire
presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e
destinato alla copertura finanziaria di progetti realizzati
dallo stesso Ministero, dalle regioni o dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, finalizzati ai seguenti
obiettivi:
a) tutela della salute degli operatori agricoli,
realizzata anche mediante l'attuazione di misure di indagine
epidemiologica nonché controllo sulle condizioni di lavoro e
per il miglioramento delle stesse;
b) realizzazione di servizi agrometeorologici
nell'ambito di programmi regionali di lotta guidata ed
integrata;
c) realizzazione di centri pubblici o associati
per l'allevamento di insetti destinati alla lotta biologica
denominati "biofabbriche".
2. Le domande di finanziamento dei progetti di cui al
presente articolo sono inoltrate dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano direttamente al
Ministero delle politiche agricole e forestali, che provvede
all'approvazione ed al finanziamento dei progetti reputati
idonei, sentita l'Agenzia italiana fitofarmaci.
CAPO X.
NORME TRANSITORIE E FINALI.
Art. 35.
(Registrazione dei fitofarmaci
in commercio).
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge tutti i fitofarmaci in commercio
devono essere adeguati alle disposizioni della medesima.
2. Ove non sia rispettato il termine di cui al comma 1, il
fitofarmaco è ritirato dal mercato sino alla completa
regolarizzazione ai sensi del medesimo comma 1.
Art. 36.
(Autorizzazione alla vendita, all'acquisto
ed all'uso).
1. I titolari di punti vendita di fitofarmaci hanno
l'obbligo di ottenere le autorizzazioni previste dalla
presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in
vigore.
2. Le province, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, devono organizzare i corsi di cui
agli articoli 15 e 17, relativi al rilascio delle
autorizzazioni al commercio e alla patente necessaria per
l'acquisto dei fitofarmaci.
3. I soggetti interessati all'acquisto o all'uso di
fitofarmaci necessari per la conduzione dei fondi agricoli,
devono ottenere il rilascio della apposita patente, secondo le
norme di cui all'articolo 17, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 37.
(Ricettario).
1. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i fitofarmaci non possono essere posti
in vendita senza la presentazione della ricetta di cui
all'articolo 18.
Art. 38.
(Divieto dell'uso dei fitofarmaci
per il trattamento successivo alla raccolta).
1. Decorso il termine di due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, è vietato l'uso dei
fitofarmaci e prodotti assimilati per il trattamento
successivo alla raccolta sulle derrate alimentari.
Art. 39.
(Modificazione di norme).
1. Il secondo periodo della lettera h)
dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è
soppresso.
Art. 40.
(Norme regolamentari).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono emanate le norme per adeguare alle
disposizioni da essa previste il regolamento concernente la
disciplina della produzione, del commercio e della vendita di
fitofarmaci e dei presìdi delle derrate alimentari
immagazzinate, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, e successive
modificazioni.
Allegato A
(articolo 3)
ELENCO DEI PRODOTTI PER I QUALI NON E' NECESSARIA LA PATENTE
PER L'ACQUISTO E LA REGISTRAZIONE
SOLFATO DI RAME
ZOLFO
PIRETRINE NATURALI
QUASSINE NATURALI
BACILLUS THURINGENSIS
FEROMONI (per lotta confusionale, monitoraggio o catture di
massa)
BENTONITI
FARINE DI ROCCIA
FARINE DI ALGHE
SILICATO DI SODIO
TRAPPOLE (cromotropiche, luminose, alimentari non avvelenate
con fitofarmaci)
PROPOLI (soluzione idroalcolica).