XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 709




PROPOSTA DI LEGGE


CAPO I.

AMBITO DI APPLICAZIONE.


Art. 1.

(Definizione).

        1. Ai fini della presente legge, per fitofarmaci e prodotti assimilati si intendono tutte le sostanze usate in agricoltura o in veterinaria allo scopo di combattere gli organismi dannosi alle piante.
        2. Ai sensi del comma 1, in particolare, sono considerate fitofarmaci e prodotti assimilati le seguenti famiglie di prodotti: anticrittogamici, insetticidi, acaricidi, molluschicidi, nematocidi, rodenticidi, diserbanti, fitoregolatori, integratori nutritivi e biostimolanti, fisiofarmaci, coadiuvanti e loro miscele o derivati.


Art. 2.

(Obbligo di autorizzazione).

        1. E' fatto divieto su tutto il territorio nazionale di fabbricare, formulare, trasportare, detenere, commercializzare per l'uso, vendere nonché cedere a qualsiasi titolo, anche a Paesi terzi, sostanze chimiche impiegabili in agricoltura come fitofarmaci non registrate ai sensi della presente legge.
        2. Il divieto di cessione e vendita a Paesi terzi si applica altresì ad ogni fitofarmaco per il quale sia disposta cautelativamente l'interdizione all'uso o al commercio in Italia.


Art. 3.

(Prodotti esclusi).

        1. La presente legge non si applica alle sostanze di cui all'allegato A annesso alla medesima, le quali possono essere prodotte, vendute e utilizzate senza restrizione alcuna, salvo prescrizioni riguardanti i tempi di carenza, l'impiego e le eventuali precauzioni all'uso.
        2. L'elenco delle sostanze di cui all'allegato A annesso alla presente legge può essere modificato con decreto del Ministro della sanità, da emanare di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'Agenzia italiana fitofarmaci di cui all'articolo 5.


Art. 4.

(Residui di fitofarmaci negli alimenti).

            1. Al fine di tutelare la salute dei consumatori, i residui nelle derrate alimentari di fitofarmaci e prodotti assimilati, loro metaboliti e altre sostanze facenti parte dei formulati commerciali non possono superare, per ogni singola sostanza, il limite determinato dalla tossicità acuta e dall'accumulo e persistenza nell'organismo, con l'adozione degli abituali fattori di sicurezza.
        2. La sommatoria fra i diversi residui non può in ogni caso superare quella ottenuta dalla somma dei residui previsti per cinque sostanze diverse.
        3. I limiti di tolleranza dei residui per ciascun prodotto sono fissati dall'Agenzia italiana fitofarmaci di cui all'articolo 5 e riportati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 2, che ne ordina la registrazione.


CAPO II.

REGIME AUTORIZZATORIO.


Art. 5.

(Istituzione dell'Agenzia italiana
fitofarmaci).

            1. E' istituita l'Agenzia italiana fitofarmaci.
        2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana le norme relative alla organizzazione, alla struttura funzionale, alla dotazione organica del personale e a quant'altro risulti necessario per il funzionamento dell'Agenzia italiana fitofarmaci, nell'ambito dei compiti previsti all'articolo 6.


Art. 6.

(Compiti dell'Agenzia italiana fitofarmaci).

            1. L'Agenzia italiana fitofarmaci è centro di ricerca permanente nel campo dei fitofarmaci e prodotti assimilati con il compito di:

                a) acquisire ed esaminare la documentazione di cui all'allegato 1 annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, integrato dai dati sulla assenza di genotossicità;

                b) procedere all'eventuale controllo analitico e tossicologico del fitofarmaco o assimilato per il quale si richiede la registrazione o il rinnovo, tenendo conto delle eventuali trasformazioni del fitofarmaco in altre sostanze con possibile azione tossica;

                c) proporre sperimentazioni in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali ed il Ministero della sanità, d'intesa con l'Istituto superiore di sanità, allo scopo di accertare l'efficacia del prodotto, la fitotossicità, nonché l'entità e la persistenza dei residui dei rispettivi princìpi attivi e dei loro metaboliti nei prodotti agricoli e nelle derrate alimentari;

                d) stabilire eventuali variazioni del limite legale di tolleranza dei residui dei fitofarmaci o prodotti assimilati;

                e) fissare per ciascun principio, o per associazioni di princìpi attivi, i limiti di tolleranza nei diversi prodotti agricoli e derrate alimentari e l'intervallo minimo di tempo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta. Qualora siano conosciuti o individuati metaboliti specifici di un determinato fitofarmaco devono essere stabiliti i limiti di tolleranza anche per tali metaboliti;

                f) scegliere e proporre i metodi d'analisi, sia per il controllo dei princìpi attivi nei fitofarmaci, sia per la determinazione dei residui dei princìpi attivi e dei loro eventuali metaboliti nocivi nei prodotti alimentari, nonché i rispettivi aggiornamenti;

                g) stabilire la dose giornaliera potenziale di fitofarmaci che un soggetto può assorbire attraverso gli alimenti o con cui può venire a contatto nell'ambiente, considerando la tolleranza massima di residui negli alimenti e nell'ambiente sulla base dei soggetti più a rischio;

                h) richiedere, ove lo ritenga necessario, il parere del Consiglio superiore di sanità anche in casi non previsti dalla presente legge;

                i) esprimere parere sulla destinazione per uso alimentare delle derrate provenienti dalle sperimentazioni tendenti ad estendere l'impiego dei formulati contenenti princìpi attivi già noti e pronunziarsi su ogni altra questione attribuita alla propria competenza dalla presente legge o in tutti i casi in cui sia avanzata richiesta da parte del Ministero della sanità;

                l) esprimere parere obbligatorio e vincolante su ogni richiesta di registrazione di fitofarmaci e sui relativi rinnovi;

                m) raccogliere la documentazione scientifica, nazionale e internazionale, relativa ai rischi nocivi e ambientali derivanti dall'uso dei fitofarmaci, con particolare riferimento alla documentazione prodotta dall'Agenzia internazionale per le ricerche sul cancro, con sede a Lione;

                n) studiare i rischi della nocività, diretta e indiretta, dei fitofarmaci e dei loro metaboliti nei riguardi dell'uomo e degli animali, nel breve, medio e lungo termine, nonché tutti i pericoli di alterazione dei cicli biologici dell'ecosistema;
                o) ricercare e definire le sinergie fra le diverse sostanze presenti nei formulati commerciali dei fitofarmaci e prodotti assimilati, i metaboliti e altri agenti esterni anche già presenti in natura;

                p) suggerire eventuali variazioni ai valori limite della sommatoria dei diversi princìpi attivi che possono essere contenuti in una derrata alimentare;

                q) pubblicare un rapporto annuale, da rendere pubblico, sull'uso dei fitofarmaci in Italia e sugli effetti che questi hanno sull'uomo e sull'ambiente;

                r) proporre l'aggiornamento dell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge, in collaborazione con le associazioni dei produttori biologici.

        2. Su designazione dei Ministri della sanità, delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio, sono chiamati a fare parte dell'Agenzia italiana fitofarmaci ricercatori ed esperti nel campo della medicina del lavoro, della chimica ambientale, della biologia, della tossicologia, dell'oncologia, nonché ricercatori ed esperti dei collegi ed ordini nazionali degli agronomi, agrotecnici e periti agrari nei settori dell'agronomia, entomologia e fitopatologia, e quanti altri si ritenga possano contribuire al perseguimento dei compiti di cui al comma 1.
        3. I ricercatori ed i funzionari che comunque prestino la loro opera alle dipendenze dell'Agenzia italiana fitofarmaci non possono, nello stesso periodo, stipulare contratti di lavoro o di prestazione d'opera, anche se di sola consulenza non continuativa, con aziende produttrici o distributrici di fitofarmaci o prodotti assimilati.


Art. 7.

(Registrazione dei fitofarmaci).

            1. Chi intende richiedere la registrazione come fitofarmaco dei prodotti di cui all'articolo 1, deve presentare domanda al Ministero della sanità.
        2. La produzione, la commercializzazione del prodotto e la sua registrazione come fitofarmaco sono autorizzati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, previo parere obbligatorio e vincolante dell'Agenzia italiana fitofarmaci.
        3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può essere subordinata a limiti e condizioni di impiego del prodotto e deve essere rinnovata almeno ogni cinque anni.
        4. I soggetti che intendono richiedere il rinnovo dell'autorizzazione alla produzione e commercializzazione di un determinato fitofarmaco, devono presentare una nuova domanda almeno dodici mesi prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.
        5. Il rinnovo dell'autorizzazione avviene, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con le medesime modalità di cui al comma 2.
        6. Al fine del rilascio o del rinnovo della autorizzazione, il Ministro della sanità può richiedere all'impresa interessata l'invio di campioni dei fitofarmaci o prodotti assimilati da sottoporre a controllo da parte dell'Istituto superiore di sanità, nonché ulteriori prove di efficacia e fitotossicità da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali.
        7. Non possono essere in ogni caso registrati fitofarmaci per i quali non sia sufficientemente provata l'assenza di genotossicità o per i quali sussista il sospetto di mutagenesi, teratogenesi o cancerogenesi.
        8. Ogni domanda di registrazione o di rinnovo dell'autorizzazione alla produzione di un nuovo fitofarmaco o prodotto assimilato, è soggetta alla tassa di concessione di cui all'articolo 32.


Art. 8.

(Riapertura dell'istruttoria, sospensione
e ritiro dell'autorizzazione).

            1. Nel caso in cui un fitofarmaco o un principio attivo sia vietato per motivi di salute pubblica o ambientale anche in uno solo dei Paesi aderenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), l'Agenzia italiana fitofarmaci ha l'obbligo di riaprire immediatamente l'istruttoria al fine di verificare la rispondenza del prodotto ai requisiti prescritti dalla presente legge mediante l'acquisizione della nuova documentazione e l'effettuazione di nuove e specifiche ricerche.
        2. In caso di persistenti dubbi sulla tossicità del prodotto, l'autorizzazione alla produzione ed alla commercializzazione è sospesa con ordinanza del Ministro della sanità sino a comprovati esiti negativi riguardanti la tossicità stessa.
        3. In caso di conferma dei risultati di tossicità o di pericolo ambientale, il prodotto è immediatamente ritirato dal commercio con ordinanza del Ministro della sanità e sono revocate le autorizzazioni alla produzione ed al commercio.


Art. 9.

(Uso sperimentale dei fitofarmaci).

            1. Chiunque intenda impiegare a scopo sperimentale prodotti non registrati o registrati per applicazioni diverse da quelle per le quali il prodotto è stato registrato ai sensi dell'articolo 7, deve chiedere apposita autorizzazione al Ministro della sanità, precisando la località, l'epoca in cui la sperimentazione viene effettuata, le caratteristiche della sperimentazione nonché le sostanze e le tecniche impiegate.
        2. L'autorizzazione all'impiego sperimentale è concessa dal Ministro della sanità, su parere dell'Agenzia italiana fitofarmaci, la quale può acquisire dal richiedente ogni informazione necessaria.
        3. Le derrate alimentari provenienti dai trattamenti con prodotti non registrati non devono essere destinate all'alimentazione dell'uomo e degli animali.
        4. Il Ministro della sanità, su richiesta degli interessati e sentito il parere dell'Agenzia italiana fitofarmaci, può consentire che siano destinate al consumo alimentare le derrate provenienti da trattamenti effettuati con fitofarmaci registrati, ma sperimentalmente impiegati per usi diversi da quelli per i quali furono registrati.


Art. 10.

(Divieto di sperimentazione su animali).

            1. Le sperimentazioni di fitofarmaci e di prodotti assimilati non possono essere effettuate su animali vivi nel caso in cui queste possano essere sostituite da altre tecniche sperimentali riconosciute valide a livello internazionale.


CAPO III.

IMBALLAGGIO E CONFEZIONAMENTO.


Art. 11.

(Caratteristiche minime necessarie).

            1. I fitofarmaci possono essere immessi in commercio soltanto con una confezione o con un imballaggio rispondenti ai seguenti requisiti minimi:

                a) devono essere progettati e realizzati in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto, con chiusure ermetiche doppie o triple;

                b) non devono essere manomissibili;

                c) i materiali che li costituiscono e la loro chiusura non devono essere intaccati dal contenuto e al fine di evitare il rischio di combinazioni nocive o pericolose;

                d) gli imballaggi e le confezioni devono essere realizzati in materiale idoneo al riuso, anche se dopo appositi trattamenti.

Art. 12.

(Riconsegna dei contenitori).

            1. I rivenditori di fitofarmaci sono tenuti a fare pagare per ogni confezione una cauzione equivalente o superiore al 10 per cento del prezzo commerciale del prodotto, per un importo comunque non inferiore alle 10.000 lire e fino ad un massimo di 100.000 lire di cauzione per ogni acquisto.
        2. L'utilizzatore di fitofarmaci è tenuto a riconsegnare al venditore presso il quale è stato effettuato l'acquisto, il contenitore vuoto del fitofarmaco, anche se tale contenitore risulta gravemente danneggiato.
        3. Il venditore di fitofarmaci è tenuto a ritirare dai compratori i contenitori dei fitofarmaci, anche qualora questi non siano più riutilizzabili, ed a restituire la cauzione trattenuta al momento della vendita del prodotto.
        4. Il venditore deve conferire i contenitori di cui al comma 3 all'azienda che ha prodotto, formulato o comunque commercializzato i fitofarmaci originariamente contenuti nell'imballaggio suddetto.
        5. L'impresa produttrice, formulatrice o, comunque, che ha commercializzato i fitofarmaci è tenuta a ritirare dai venditori i contenitori vuoti e a riutilizzarli, dopo opportuni trattamenti, per nuovi confezionamenti.
        6. Qualora gli imballaggi non siano più utilizzabili, questi vanno comunque ritenuti rifiuti tossici e nocivi e trattati secondo le norme vigenti in materia.


CAPO IV.

VENDITA DEI FITOFARMACI, IDONEITA'
ALLA VENDITA E ISTITUZIONE DELLE
FARMACIE AGRARIE.


Art. 13.

(Farmacia agraria).

            1. Sono istituite le farmacie agrarie che costituiscono le uniche rivendite autorizzate al commercio dei fitofarmaci e prodotti assimilati, sotto ogni forma e quantità.
        2. Chiunque voglia accedere alla titolarità di una farmacia agraria deve essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 14 e 15 ed essere autorizzato dall'amministrazione provinciale competente, previa presentazione di una domanda contenente i seguenti dati:

                a) cognome, nome e dati anagrafici del richiedente;

                b) sede dei locali adibiti al deposito e alla vendita dei fitofarmaci e prodotti assimilati;

                c) titolo di studio tra quelli previsti all'articolo 14.

        3. Alle domande di cui al comma 3 devono inoltre essere allegati in originale o in copia autentica il titolo di studio e il certificato di idoneità alla vendita dei fitofarmaci.
        4. Alla domanda di cui al comma 3 deve essere acclusa una pianta dei locali adibiti a deposito e alla vendita in scala non inferiore a 1:500.
        5. La provincia, previo parere favorevole della azienda sanitaria locale competente, rilascia l'autorizzazione alla apertura della farmacia agraria.


Art. 14.
(Requisiti dei venditori).

        1. Chiunque voglia ottenere l'autorizzazione al commercio dei fitofarmaci deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in scienze agrarie o forestali, diploma di agrotecnico o di perito agrario; deve inoltre essere in possesso del certificato di idoneità di cui all'articolo 15, conseguito da non più di cinque anni.


Art. 15.

(Certificato di idoneità alla vendita
di fitofarmaci).

        1. Le province, in collaborazione con le aziende sanitarie locali, le associazioni professionali degli agricoltori ed i collegi e gli ordini provinciali interessati, organizzano annualmente un corso di almeno cento ore avente per oggetto i seguenti argomenti:

                a) elementi fondamentali sull'impiego in agricoltura dei fitofarmaci;

                b) elementi sulla tossicità e sul corretto uso dei fitofarmaci;

                c) norme per la prevenzione della tossicità cronica e acuta dei fitofarmaci;

                d) elementi di legislazione in materia di fitofarmaci;

                e) pratiche agronomiche alternative all'uso di fitofarmaci.

        2. L'ammissione al corso di cui al comma 1 è riservata a coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio previsti dall'articolo 14, senza limitazioni nel numero degli iscritti.
        3. Alla fine del corso è previsto un esame con prova scritta e orale sulle discipline di cui al comma 1, con votazione espressa in decimi. L'esame si intende superato quando il candidato raggiunge una votazione di almeno sei decimi.
        4. La provincia rilascia a coloro che hanno superato l'esame finale il certificato di idoneità alla vendita dei fitofarmaci e prodotti assimilati.


Art. 16.

(Prodotti vendibili nelle farmacie agrarie).

            1. Sono assolutamente vietati la detenzione, il deposito anche provvisorio e la vendita di prodotti diversi dai fitofarmaci e dai prodotti assimilati all'interno degli stessi locali delle farmacie agrarie, fatta eccezione per il deposito e la vendita di attrezzature destinate alla distribuzione e all'immagazzinamento dei fitofarmaci.

CAPO V.

PRESCRIZIONE, ACQUISTO ED USO
DEI FITOFARMACI.


Art. 17.

(Patente per l'acquisto e l'uso
di fitofarmaci).

            1. I soggetti interessati all'acquisto ed all'uso di fitofarmaci necessari per la conduzione dei fondi agricoli devono essere provvisti della apposita patente di acquisto.
        2. La patente che abilita all'acquisto o all'uso dei fitofarmaci si consegue dopo la frequenza di un apposito corso di almeno cento ore e il superamento del relativo esame finale.
        3. Al corso non sono ammessi soggetti di età inferiore ai diciotto anni.
        4. La provincia organizza, con la collaborazione dei servizi di sviluppo agricolo, degli ex osservatori per le malattie delle piante, delle aziende sanitarie locali e delle organizzazioni di categoria, il corso di cui al comma 2 che deve trattare oltre alle materie di cui al comma 1 dell'articolo 15, le seguenti materie:

                a) agronomia;

                b) coltivazioni erbacee;

                c) coltivazioni arboree;

                d) patologia vegetale;

                e) entomologia agraria;

                f) tecnologie di conservazione delle derrate agricole con mezzi fisici.

        5. Alla fine del corso i partecipanti, che per esservi ammessi devono dimostrare di essere conduttori di un fondo agricolo e abituali utilizzatori di fitofarmaci, devono superare un esame orale sulle discipline oggetto del corso; non sono ammessi all'esame finale i partecipanti che hanno superato le venticinque ore di assenza.
        6. Se l'esame finale è superato con profitto la provincia competente provvede al rilascio di una patente per l'acquisto e l'uso dei fitofarmaci.
        7. La patente deve essere rinnovata ogni cinque anni, previa frequenza ulteriore del corso e superamento dell'esame finale.


Art. 18.

(Ricetta e soggetti abilitati al rilascio).


            1. L'acquisto dei fitofarmaci da parte del titolare della patente di cui all'articolo 17 è comunque subordinato al possesso della ricetta rilasciata dai soggetti abilitati di cui al comma 2.
        2. La ricetta di cui al comma 1 deve essere rilasciata da un laureato in scienze agrarie o forestali, da un agrotecnico o da un perito agrario iscritti nei relativi albi professionali, che certifichino sotto la propria responsabilità la necessità dell'uso dei fitofarmaci nella quantità e nei modi in essa prescritti.


Art. 19.

(Ricettario).

            1. L'acquisto dei fitofarmaci ed il loro uso sono subordinati alla prescrizione di cui all'articolo 18, da effettuare su apposito ricettario "madre-figlia" debitamente numerato e conforme a un modello predisposto dal Ministero della sanità.
        2. La ricetta di cui al comma 1, composta da un originale e da due copie, deve contenere le seguenti indicazioni:

                a) cognome, nome e indirizzo del compilatore;

                b) la malattia, gli attacchi parassitari o le infestanti che si intendono combattere, o su quanto altro si voglia intervenire;

                c) la dose del fitofarmaco o prodotto assimilato prescritto;

                d) il tempo di carenza;

                e) la coltura alla quale è destinato il prodotto;

                f) l'epoca, la quantità e le modalità di distribuzione del prodotto.
        3. In ogni ricetta non possono essere prescritti più di tre prodotti.
        4. La ricetta madre insieme a due ricette figlia sono consegnate al titolare della patente per l'acquisto, il quale, conservata una delle figlie, consegna le rimanenti al titolare della farmacia agraria che provvede a trasmettere la ricetta madre ai competenti uffici della regione e ad allegare la ricetta rimanente al proprio registro di carico e scarico di cui all'articolo 21.
        5. Le regioni, sulla base delle copie delle ricette acquisite, predispongono un apposito servizio di rilevazione ed elaborazione dei dati inerenti l'uso dei fitofarmaci sul proprio territorio.
        6. I dati acquisiti ed elaborati dalle regioni ai sensi del comma 5 sono pubblici; fatto salvo il diritto di accesso di ogni cittadino, sono predisposte, in collaborazione con l'Agenzia italiana fitofarmaci, apposite forme di divulgazione con cadenza almeno annuale.


Art. 20.

(Responsabilità del professionista).

            1. Nel caso dell'emissione di ricette incomplete delle indicazioni di cui all'articolo 19, il soggetto abilitato di cui all'articolo 18 può essere deferito all'ordine o collegio professionale al quale è iscritto, fatte salve le sanzioni previste dalla presente legge.


Art. 21.

(Registro di carico e scarico di fitofarmaci).

            1. Il titolare della farmacia agraria deve obbligatoriamente compilare un apposito registro di carico e scarico dei fitofarmaci, vidimato in ogni sua pagina dal servizio competente per l'igiene pubblica e del territorio dell'azienda sanitaria locale. A tale registro vanno allegate le ricette-figlie rilasciate dall'agronomo ai sensi del comma 2 dell'articolo 18, sulle quali il titolare della farmacia agraria deve registrare il numero della patente di autorizzazione all'acquisto che deve essere esibita dal titolare insieme ad un documento di riconoscimento.


CAPO VI.

INFORMAZIONE E PUBBLICITA'.


Art. 22.

(Informatori scientifici e rappresentanti).

        1. L'attività di informatore scientifico o di rappresentante di aziende produttrici di fitofarmaci o prodotti assimilati è consentita esclusivamente ai laureati in scienze agrarie o forestali, agli agrotecnici ed ai periti agrari, nonché ai laureati in chimica o chimica industriale, ingegneria chimica, farmacia o chimica e tecnologie farmaceutiche, regolarmente iscritti in appositi albi professionali.
        2. L'attività di informazione scientifica sui fitofarmaci e prodotti assimilati deve essere volta ad assicurare il corretto impiego degli stessi, anche con riferimento alla esigenza del contenimento dei relativi consumi.
        3. Il materiale informativo sui fitofarmaci e prodotti assimilati di cui si avvale il rappresentante di aziende produttrici e venditrici deve riferirsi esclusivamente ai testi degli stampati approvati dal Ministero della sanità, alla documentazione in base alla quale è stata concessa l'autorizzazione, nonché alle monografie pubblicate dal medesimo Ministero.
        4. Non è consentito pubblicare testi di informazione o di divulgazione scientifica relativa a fitofarmaci o a prodotti assimilati, su pubblicazioni che non abbiano esclusivo carattere tecnico-scientifico.
        5. L'attività del rappresentante di imprese produttrici e venditrici di fitofarmaci e di prodotti assimilati è limitata esclusivamente alla presentazione dei prodotti ai soggetti abilitati al rilascio delle ricette e ai commercianti al dettaglio in regola con le norme di cui alla presente legge.

Art. 23.

(Divieto di pubblicità).

            1. La pubblicità dei fitofarmaci è consentita soltanto su pubblicazioni che abbiano carattere tecnico-scientifico.

        2. E' vietata ogni altra forma di pubblicità diretta e indiretta di fitofarmaci in luoghi pubblici o aperti al pubblico o su pubblicazioni diverse da quelle di cui al comma 1.


CAPO VII.

RESTRIZIONI ALL'USO
DEI FITOFARMACI.


Art. 24.

(Aree di divieto assoluto).

            1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non dispongano già di una propria e specifica normativa in materia, sulla base delle indicazioni e dei parametri tecnici forniti dall'Agenzia italiana fitofarmaci provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare apposite norme o ad adeguare quelle vigenti al fine di delimitare le aree regionali di divieto assoluto di uso dei fitofarmaci.
        2. La delimitazione delle aree di cui al comma 1 deve essere altresì finalizzata ad impedire la trasmigrazione dei prodotti verso i luoghi indicati come esenti, qualunque siano le condizioni meteorologiche, idriche e pedologiche.
        3. Le aree da individuare a livello regionale si riferiscono a centri abitati, aree limitrofe a corsi d'acqua, invasi, sorgenti o pozzi, parchi, riserve ed aree protette nazionali e regionali, zone di ripopolamento di selvaggina.
        4. Nelle zone di cui al comma 3 è comunque vietato l'uso di fitofarmaci, fatte salve speciali deroghe concesse dagli organi regionali o delle province autonome con appositi atti amministrativi.
        5. Nel caso siano autorizzati trattamenti nelle aree di cui al presente articolo, deve essere obbligatoriamente avvertita la popolazione, se necessario attraverso gli uffici del Dipartimento della protezione civile.
        6. E' vietato l'uso di velivoli per l'irrorazione con fitofarmaci sull'intero territorio nazionale.


Art. 25.

(Aree interdette all'uso degli erbicidi).

            1. E' vietato l'impiego di erbicidi per il diserbo degli argini stradali, ferroviari, fluviali e lacustri, nei parchi pubblici, nei boschi e in prossimità di siepi e in genere nelle aree agrarie non utilizzate ai fini della coltivazione.
        2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a delimitare con proprio atto le zone di divieto d'uso degli erbicidi.


Art. 26.

(Tutela degli insetti impollinatori).

            1. Al fine di proteggere l'attività pronuba degli insetti impollinatori, è assolutamente vietato l'uso di fitofarmaci su piante in fioritura, anche se spontanee e situate sotto la coltura principale.
        2. I trattamenti con fitofarmaci possono aver luogo fino a tre giorni prima dell'inizio della fioritura e dopo la caduta dei petali, oppure procedendo al taglio delle specie spontanee in fioritura che si trovano sotto le colture da trattare.
        3. E' compito dell'Agenzia italiana fitofarmaci stabilire la tossicità dei diversi fitofarmaci relativamente agli insetti impollinatori, con particolare riferimento alle api.


CAPO VIII.

NORME SANZIONATORIE.


Art. 27.

(Violazioni all'obbligo di conferimento
dei contenitori).

            1. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 2 è punito, per ogni infrazione, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000.
        2. Il venditore e l'impresa che non ottemperino agli obblighi di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 12 sono puniti, per ogni infrazione, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.


Art. 28.

(Emissione di ricette non conformi).

            1. Ogni soggetto abilitato al rilascio di ricette per l'acquisto di fitofarmaci, ai sensi dell'articolo 18, che effettui prescrizioni non conformi, nel contenuto o nelle modalità di rilascio, a quanto previsto dalla presente legge è punito, per ogni infrazione, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000.
        2. In casi di particolare gravità, l'autorità amministrativa può sospendere la facoltà di rilasciare ricette per un periodo da sei mesi a due anni.


Art. 29.

(Uso ed induzione all'uso errato
di fitofarmaci).

            1. Chiunque faccia od induca altri a fare uso di fitofarmaci o di prodotti assimilati, sulle colture agrarie o sulle derrate alimentari, in maniera difforme da quanto previsto dalla presente legge o da quanto prescritto dalla apposita ricetta è punito con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 e con l'arresto da sei mesi a tre anni.
        2. Chiunque acquisti o usi fitofarmaci senza essere in possesso della patente prescritta dall'articolo 17 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 12.000.000 a lire 20.000.000.

Art. 30.

(Violazione di norme
in materia di vendita).

            1. Chiunque, titolare di farmacia agraria o comunque addetto alla vendita ai sensi della presente legge, al fine di consentire l'acquisto o il procacciamento illecito di fitofarmaci o prodotti assimilati violi le disposizioni di cui al capo V, è punito con la multa da lire 5.000.000 a lire 10.000.000 e con la reclusione da sei mesi a due anni.
        2. Il giudice può disporre la sospensione da un mese ad un anno dell'autorizzazione alla vendita di fitofarmaci.
        3. Alla stessa pena prevista dal comma 1 soggiace chiunque, privo dei previsti titoli ed autorizzazioni, ponga in vendita o comunque procuri ad altri a fini di lucro o di interesse personale fitofarmaci o prodotti assimilati.


Art. 31.

(Violazione delle norme in materia
di informazione e pubblicità).

            1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 22, con esclusione di quanto previsto al comma 4, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.
        2. La violazione del divieto di pubblicità di cui all'articolo 23 nonché del divieto di pubblicazione di testi tecnico-scientifici su pubblicazioni diverse da quelle previste dall'articolo 22, comma 4, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 50.000.000.


CAPO IX.

NORME FINANZIARIE.


Art. 32.

(Tassa di concessione governativa).

            1. Dopo l'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, è inserito il seguente:

... (omissis) ...

        2. Per l'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge le tasse annuali devono essere corrisposte entro due mesi dalla medesima data.


Art. 33.

(Imposta speciale sul consumo
di fitofarmaci).

            1. E' istituita una imposta speciale sul consumo di fitofarmaci nella misura del 5 per cento sul prezzo al consumo di ogni prodotto rientrante in tale categoria.
        2. I proventi derivanti dall'imposta di cui al comma 1 sono devoluti al fondo di cui all'articolo 34.


Art. 34.

(Fondo speciale).

            1. I proventi della tassa di concessione governativa nonché dell'imposta speciale di cui rispettivamente agli articoli 32 e 33 sono devoluti ad apposito fondo da istituire presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e destinato alla copertura finanziaria di progetti realizzati dallo stesso Ministero, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzati ai seguenti obiettivi:

                a) tutela della salute degli operatori agricoli, realizzata anche mediante l'attuazione di misure di indagine epidemiologica nonché controllo sulle condizioni di lavoro e per il miglioramento delle stesse;

                b) realizzazione di servizi agrometeorologici nell'ambito di programmi regionali di lotta guidata ed integrata;

                c) realizzazione di centri pubblici o associati per l'allevamento di insetti destinati alla lotta biologica denominati "biofabbriche".

        2. Le domande di finanziamento dei progetti di cui al presente articolo sono inoltrate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano direttamente al Ministero delle politiche agricole e forestali, che provvede all'approvazione ed al finanziamento dei progetti reputati idonei, sentita l'Agenzia italiana fitofarmaci.


CAPO X.

NORME TRANSITORIE E FINALI.


Art. 35.

(Registrazione dei fitofarmaci
in commercio).

            1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge tutti i fitofarmaci in commercio devono essere adeguati alle disposizioni della medesima.
        2. Ove non sia rispettato il termine di cui al comma 1, il fitofarmaco è ritirato dal mercato sino alla completa regolarizzazione ai sensi del medesimo comma 1.


Art. 36.

(Autorizzazione alla vendita, all'acquisto
ed all'uso).

            1. I titolari di punti vendita di fitofarmaci hanno l'obbligo di ottenere le autorizzazioni previste dalla presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.
        2. Le province, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono organizzare i corsi di cui agli articoli 15 e 17, relativi al rilascio delle autorizzazioni al commercio e alla patente necessaria per l'acquisto dei fitofarmaci.
        3. I soggetti interessati all'acquisto o all'uso di fitofarmaci necessari per la conduzione dei fondi agricoli, devono ottenere il rilascio della apposita patente, secondo le norme di cui all'articolo 17, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 37.

(Ricettario).

            1. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i fitofarmaci non possono essere posti in vendita senza la presentazione della ricetta di cui all'articolo 18.


Art. 38.

(Divieto dell'uso dei fitofarmaci
per il trattamento successivo alla raccolta).

            1. Decorso il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietato l'uso dei fitofarmaci e prodotti assimilati per il trattamento successivo alla raccolta sulle derrate alimentari.


Art. 39.

(Modificazione di norme).

            1. Il secondo periodo della lettera h) dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è soppresso.


Art. 40.

(Norme regolamentari).

            1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le norme per adeguare alle disposizioni da essa previste il regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presìdi delle derrate alimentari immagazzinate, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, e successive modificazioni.



Allegato A
(articolo 3)


ELENCO DEI PRODOTTI PER I QUALI NON E' NECESSARIA LA PATENTE
PER L'ACQUISTO E LA REGISTRAZIONE



SOLFATO DI RAME

ZOLFO

PIRETRINE NATURALI

QUASSINE NATURALI

BACILLUS THURINGENSIS

FEROMONI (per lotta confusionale, monitoraggio o catture di massa)

BENTONITI

FARINE DI ROCCIA

FARINE DI ALGHE

SILICATO DI SODIO

TRAPPOLE (cromotropiche, luminose, alimentari non avvelenate con fitofarmaci)

PROPOLI (soluzione idroalcolica).



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