XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 707




        Onorevoli Colleghi! - L'obiettivo che si intende perseguire con la presente proposta di legge è quello di realizzare una politica organica per la salvaguardia dei diritti degli animali attraverso un'incisiva azione di potenziamento e di coordinamento degli interventi svolti sia dalle amministrazioni pubbliche centrali e dagli enti locali che dalle numerose organizzazioni di volontariato che operano nel settore della protezione degli animali. A tale scopo è stato individuato, quale soggetto in grado di garantire su tutto il territorio nazionale una reale azione di indirizzo, di promozione e di sviluppo delle politiche per la tutela e la salvaguardia degli animali, il Garante per i diritti degli animali.
        I compiti istituzionali del Garante, disciplinati all'articolo 3, attengono innanzitutto a tutte quelle attività connesse ad una azione di sensibilizzazione dei cittadini nei confronti della tutela degli animali, in particolare accrescendo la coscienza della società civile nel rispetto degli animali.
        L'incisività dell'azione del Garante è data dal potere di denuncia all'autorità giudiziaria dei reati commessi nei confronti degli animali su segnalazioni ricevute da semplici cittadini, ovvero da enti ed associazioni che operano a tutela degli animali, attuando così quel collegamento indispensabile tra istituzioni e mondo animalista. Pertanto, nell'ipotesi di giudizio per maltrattamenti di animali, ovvero di altri reati commessi nei loro confronti, il Garante sarà legittimato a costituirsi parte civile poiché al Garante stesso è riconosciuto l'interesse alla tutela di beni che le norme penali proteggono. Ne deriva pertanto che ad esso spetta la legittimazione a far valere l'eventuale danno prodotto dalla lesione di tali interessi.
        Per una efficace azione di indirizzo nei confronti del Governo e del Parlamento, il Garante proporrà l'adozione di provvedimenti normativi dettati sia dall'osservazione e dalla valutazione delle condizioni degli animali, sia alla luce dell'adeguamento del nostro sistema legislativo con le normative comunitarie. A tale proposito, tra le competenze del Garante assume un certo rilievo quella che concerne la realizzazione di una mappa dei servizi pubblici e privati, compresi quelli a carattere sanitario, nonché delle risorse stanziate per la tutela e il benessere degli animali su base nazionale e regionale ed, ancora, lo svolgimento di una analisi compiuta delle condizioni degli animali nei circhi, negli allevamenti, negli zoo, durante i trasporti, nei negozi, nei rifugi e nei canili, durante la macellazione, ed infine nell'ambito della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate da estinzione (CITES) e nell'ambito della sperimentazione animale.
        Altrettanto importante è la facoltà attribuita al Garante di intraprendere tutte le iniziative necessarie ai fini del controllo e della tutela degli animali impiegati in gare e competizioni sportive in maniera da verificare che su di essi non venga fatto uso di sostanze, metodologie o tecniche che ne possano alterare le capacità e le prestazioni e quindi mettere in pericolo la loro integrità fisica o biologica.
        Avrà inoltre una importante funzione di stimolo nei confronti delle istituzioni l'attività prestata dal Garante, anche su richiesta degli enti locali, relativa alla elaborazione di progetti-pilota volti a migliorare le condizioni di vita degli animali.
        Infine, si prevede che allo scopo di dare massima diffusione alle informazioni raccolte dal Garante in merito alle condizioni degli animali in Italia e di portare a conoscenza di tutti i risultati del proprio lavoro, il Garante stesso provveda annualmente alla presentazione di una relazione sull'attività svolta e sulle azioni intraprese per la tutela degli animali.
        Di fondamentale importanza, anche al fine di dare più incisività alle azioni intraprese dal Garante, è l'articolo 3, comma 2, che prevede la facoltà di intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con altri organismi europei ed internazionali operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia dei diritti degli animali.
        Con l'articolo 5 si prevede che le regioni, in raccordo con le amministrazioni provinciali, provvedano entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ad individuare le misure idonee a consentire il coordinamento degli interventi di raccolta e di elaborazione di tutti i dati relativi alle condizioni degli animali in ambito locale, al fine di garantire al Garante un costante ed omogeneo afflusso di dati e di notizie sulle condizioni degli animali. In particolare, le regioni dovranno trasmettere al Garante i dati relativi alla condizione degli animali di affezione e degli interventi attuati per la prevenzione del randagismo, le risorse stanziate a favore degli animali e la loro destinazione per aree di intervento, infine, la mappa dei servizi territoriali e le rispettive risorse impegnate.
        Entro il 15 aprile di ciascun anno le regioni provvederanno a trasmettere al Garante i dati raccolti e le proposte formulate.
        Al fine di consentire al Garante lo svolgimento dei propri compiti è posto alle sue dipendenze un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo, il cui servizio presso l'ufficio del Garante è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza.
        In base a quanto disposto dall'articolo 6, si è provveduto alla creazione di una struttura snella, di dimensioni ridotte (si tratta infatti di appena otto unità) in modo tale da limitare al massimo le spese a carico dello Stato ed, allo stesso tempo, di ottimizzare i risultati dell'azione del Garante. E' demandato ad un regolamento, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il compito di stabilire le norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante anche in relazione alla gestione delle spese necessarie.
        Così come prevede il comma 5 dell'articolo 6, ogni volta che il Garante lo ritenga opportuno, per lo svolgimento della propria attività, potrà avvalersi dell'opera di consulenti esperti (quali ad esempio veterinari, etologi, biologi, studiosi del comportamento degli animali e dell'ambiente ad essi circostante, eccetera) nel settore della tutela dei diritti e della salute degli animali.
        Infine, con l'articolo 7 sono dettate le norme relative alla copertura dell'onere finanziario derivante allo Stato per l'attuazione della legge, e stimato, per il primo anno di attuazione della stessa, in lire 989 milioni ed in lire 986 milioni per gli anni successivi. Tale onere è, qui di seguito, dettagliatamente esaminato nelle sue diverse componenti: oneri per il personale, oneri di funzionamento ed oneri accessori vari.

Oneri per il personale.

        Per la quantificazione degli oneri per emolumenti al personale dell'ufficio del Garante è stato seguito il seguente processo logico contabile: è stato preso a riferimento il personale dirigenziale, direttivo e impiegatizio dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche per calcolare l'onere del contingente.
        Per il Garante è stata ipotizzata una indennità di funzione onnicomprensiva lorda annua di circa lire 300 milioni, ragguagliata alla retribuzione spettante al presidente della Corte di cassazione. Il totale, pari a lire 600 milioni circa, è stato aumentato dell'importo relativo alla quota del 14 per cento per straordinari ed altre eventuali competenze accessorie, nonché dell'indennità di funzione analoga a quella percepita dal personale dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali.

Oneri di funzionamento.

        Relativamente ai beni mobili, arredi ed attrezzature per ufficio, tali oneri possono essere quantificati in lire 73 milioni per il primo anno e lire 10 milioni per gli anni successivi. Le spese generali ed amministrative per l'ordinario funzionamento dell'ufficio del Garante (cancelleria, stampa, pubblicazioni, spese postali, telegrafiche e telefoniche) possono prevedersi in lire 40 milioni per il primo anno e lire 50 milioni per gli anni successivi. Per l'ufficio del Garante è prevista poi la possibilità di avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica, di strumenti telematici, nonché di apparecchiature fax. Il costo complessivo, comprensivo delle spese di manutenzione e gestione, tiene conto delle spese di impiantistica, quali l'aria condizionata, l'insonorizzazione degli ambienti, una rete interna di trasmissione dati ed altri accessori. Detti oneri possono essere valutati in lire 30 milioni annue.

Altri oneri.

        Per gli oneri connessi alle consulenze, di cui all'articolo 6, comma 5, si può prevedere una spesa di lire 150 milioni per il primo anno e di lire 210 milioni per gli anni successivi.




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