XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 707
Onorevoli Colleghi! - L'obiettivo che si intende
perseguire con la presente proposta di legge è quello di
realizzare una politica organica per la salvaguardia dei
diritti degli animali attraverso un'incisiva azione di
potenziamento e di coordinamento degli interventi svolti sia
dalle amministrazioni pubbliche centrali e dagli enti locali
che dalle numerose organizzazioni di volontariato che operano
nel settore della protezione degli animali. A tale scopo è
stato individuato, quale soggetto in grado di garantire su
tutto il territorio nazionale una reale azione di indirizzo,
di promozione e di sviluppo delle politiche per la tutela e la
salvaguardia degli animali, il Garante per i diritti degli
animali.
I compiti istituzionali del Garante, disciplinati
all'articolo 3, attengono innanzitutto a tutte quelle attività
connesse ad una azione di sensibilizzazione dei cittadini nei
confronti della tutela degli animali, in particolare
accrescendo la coscienza della società civile nel rispetto
degli animali.
L'incisività dell'azione del Garante è data dal potere di
denuncia all'autorità giudiziaria dei reati commessi nei
confronti degli animali su segnalazioni ricevute da semplici
cittadini, ovvero da enti ed associazioni che operano a tutela
degli animali, attuando così quel collegamento indispensabile
tra istituzioni e mondo animalista. Pertanto, nell'ipotesi di
giudizio per maltrattamenti di animali, ovvero di altri reati
commessi nei loro confronti, il Garante sarà legittimato a
costituirsi parte civile poiché al Garante stesso è
riconosciuto l'interesse alla tutela di beni che le norme
penali proteggono. Ne deriva pertanto che ad esso spetta la
legittimazione a far valere l'eventuale danno prodotto dalla
lesione di tali interessi.
Per una efficace azione di indirizzo nei confronti del
Governo e del Parlamento, il Garante proporrà l'adozione di
provvedimenti normativi dettati sia dall'osservazione e dalla
valutazione delle condizioni degli animali, sia alla luce
dell'adeguamento del nostro sistema legislativo con le
normative comunitarie. A tale proposito, tra le competenze del
Garante assume un certo rilievo quella che concerne la
realizzazione di una mappa dei servizi pubblici e privati,
compresi quelli a carattere sanitario, nonché delle risorse
stanziate per la tutela e il benessere degli animali su base
nazionale e regionale ed, ancora, lo svolgimento di una
analisi compiuta delle condizioni degli animali nei circhi,
negli allevamenti, negli zoo, durante i trasporti, nei negozi,
nei rifugi e nei canili, durante la macellazione, ed infine
nell'ambito della Convenzione sul commercio internazionale
delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate da
estinzione (CITES) e nell'ambito della sperimentazione
animale.
Altrettanto importante è la facoltà attribuita al Garante
di intraprendere tutte le iniziative necessarie ai fini del
controllo e della tutela degli animali impiegati in gare e
competizioni sportive in maniera da verificare che su di essi
non venga fatto uso di sostanze, metodologie o tecniche che ne
possano alterare le capacità e le prestazioni e quindi mettere
in pericolo la loro integrità fisica o biologica.
Avrà inoltre una importante funzione di stimolo nei
confronti delle istituzioni l'attività prestata dal Garante,
anche su richiesta degli enti locali, relativa alla
elaborazione di progetti-pilota volti a migliorare le
condizioni di vita degli animali.
Infine, si prevede che allo scopo di dare massima
diffusione alle informazioni raccolte dal Garante in merito
alle condizioni degli animali in Italia e di portare a
conoscenza di tutti i risultati del proprio lavoro, il Garante
stesso provveda annualmente alla presentazione di una
relazione sull'attività svolta e sulle azioni intraprese per
la tutela degli animali.
Di fondamentale importanza, anche al fine di dare più
incisività alle azioni intraprese dal Garante, è l'articolo 3,
comma 2, che prevede la facoltà di intrattenere rapporti di
scambio, di studio e di ricerca con altri organismi europei ed
internazionali operanti nell'ambito della tutela e della
salvaguardia dei diritti degli animali.
Con l'articolo 5 si prevede che le regioni, in raccordo
con le amministrazioni provinciali, provvedano entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ad
individuare le misure idonee a consentire il coordinamento
degli interventi di raccolta e di elaborazione di tutti i dati
relativi alle condizioni degli animali in ambito locale, al
fine di garantire al Garante un costante ed omogeneo afflusso
di dati e di notizie sulle condizioni degli animali. In
particolare, le regioni dovranno trasmettere al Garante i dati
relativi alla condizione degli animali di affezione e degli
interventi attuati per la prevenzione del randagismo, le
risorse stanziate a favore degli animali e la loro
destinazione per aree di intervento, infine, la mappa dei
servizi territoriali e le rispettive risorse impegnate.
Entro il 15 aprile di ciascun anno le regioni
provvederanno a trasmettere al Garante i dati raccolti e le
proposte formulate.
Al fine di consentire al Garante lo svolgimento dei propri
compiti è posto alle sue dipendenze un ufficio composto da
dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche,
collocati fuori ruolo, il cui servizio presso l'ufficio del
Garante è equiparato ad ogni effetto di legge a quello
prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza.
In base a quanto disposto dall'articolo 6, si è provveduto
alla creazione di una struttura snella, di dimensioni ridotte
(si tratta infatti di appena otto unità) in modo tale da
limitare al massimo le spese a carico dello Stato ed, allo
stesso tempo, di ottimizzare i risultati dell'azione del
Garante. E' demandato ad un regolamento, emanato entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il compito
di stabilire le norme sull'organizzazione e il funzionamento
dell'ufficio del Garante anche in relazione alla gestione
delle spese necessarie.
Così come prevede il comma 5 dell'articolo 6, ogni volta
che il Garante lo ritenga opportuno, per lo svolgimento della
propria attività, potrà avvalersi dell'opera di consulenti
esperti (quali ad esempio veterinari, etologi, biologi,
studiosi del comportamento degli animali e dell'ambiente ad
essi circostante, eccetera) nel settore della tutela dei
diritti e della salute degli animali.
Infine, con l'articolo 7 sono dettate le norme relative
alla copertura dell'onere finanziario derivante allo Stato per
l'attuazione della legge, e stimato, per il primo anno di
attuazione della stessa, in lire 989 milioni ed in lire 986
milioni per gli anni successivi. Tale onere è, qui di seguito,
dettagliatamente esaminato nelle sue diverse componenti: oneri
per il personale, oneri di funzionamento ed oneri accessori
vari.
Oneri per il personale.
Per la quantificazione degli oneri per emolumenti al
personale dell'ufficio del Garante è stato seguito il seguente
processo logico contabile: è stato preso a riferimento il
personale dirigenziale, direttivo e impiegatizio dello Stato e
di altre amministrazioni pubbliche per calcolare l'onere del
contingente.
Per il Garante è stata ipotizzata una indennità di
funzione onnicomprensiva lorda annua di circa lire 300
milioni, ragguagliata alla retribuzione spettante al
presidente della Corte di cassazione. Il totale, pari a lire
600 milioni circa, è stato aumentato dell'importo relativo
alla quota del 14 per cento per straordinari ed altre
eventuali competenze accessorie, nonché dell'indennità di
funzione analoga a quella percepita dal personale dell'ufficio
del Garante per la protezione dei dati personali.
Oneri di funzionamento.
Relativamente ai beni mobili, arredi ed attrezzature per
ufficio, tali oneri possono essere quantificati in lire 73
milioni per il primo anno e lire 10 milioni per gli anni
successivi. Le spese generali ed amministrative per
l'ordinario funzionamento dell'ufficio del Garante
(cancelleria, stampa, pubblicazioni, spese postali,
telegrafiche e telefoniche) possono prevedersi in lire 40
milioni per il primo anno e lire 50 milioni per gli anni
successivi. Per l'ufficio del Garante è prevista poi la
possibilità di avvalersi di sistemi automatizzati ad
elaborazione informatica, di strumenti telematici, nonché di
apparecchiature fax. Il costo complessivo, comprensivo delle
spese di manutenzione e gestione, tiene conto delle spese di
impiantistica, quali l'aria condizionata, l'insonorizzazione
degli ambienti, una rete interna di trasmissione dati ed altri
accessori. Detti oneri possono essere valutati in lire 30
milioni annue.
Altri oneri.
Per gli oneri connessi alle consulenze, di cui
all'articolo 6, comma 5, si può prevedere una spesa di lire
150 milioni per il primo anno e di lire 210 milioni per gli
anni successivi.