XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 707
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. Finalità della presente legge è quella di realizzare un
piano organico di interventi, su tutto il territorio
nazionale, riferiti alla salvaguardia dei diritti degli
animali nonché di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo
della tutela dei diritti degli animali, attraverso forme di
potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle
pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti
locali.
Art. 2.
(Garante per i diritti degli animali).
1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge
è istituito, con sede in Roma, il Garante per i diritti degli
animali, di seguito denominato "Garante".
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza
di giudizio e di valutazione ed è nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta formulata dai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati, d'intesa tra loro, tra coloro che abbiano ricoperto
la carica di giudice della Corte costituzionale ovvero che
ricoprono o abbiano ricoperto la carica di presidente di
sezione della Corte di cassazione o equiparati, tra i
professori universitari ordinari nelle discipline giuridiche,
scientifiche, nonché esperti di riconosciuta competenza nel
settore dei diritti degli animali.
3. Il Garante dura in carica quattro anni e non può essere
confermato per più di una volta; per tutta la durata
dell'incarico non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna
attività professionale o di consulenza, né essere
amministratore di enti pubblici o privati né ricoprire cariche
elettive.
4. All'atto dell'accettazione della nomina il Garante, se
dipendente dello Stato, è collocato fuori ruolo; se professore
universitario, è collocato in aspettativa senza assegni ai
sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può
essere sostituito.
5. Al Garante compete una indennità di funzione non
eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo
presidente della Corte di cassazione.
Art. 3.
(Compiti del Garante).
1. Il Garante ha il compito di:
a) ricevere le segnalazioni ed i reclami di
chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei
diritti degli animali, nonché delle associazioni, enti e
istituzioni che operano nel campo della tutela dei diritti
degli animali;
b) denunciare o segnalare all'autorità giudiziaria
fatti o comportamenti relativi agli animali configurabili come
reati, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa
delle sue funzioni;
c) curare la conoscenza tra il pubblico delle
norme statali, regionali, dell'Unione europea ed
internazionali, che regolano la materia della tutela dei
diritti degli animali e delle relative finalità;
d) segnalare al Governo l'opportunità di
provvedimenti normativi richiesti dall'osservazione e dalla
valutazione delle reali condizioni degli animali, anche alla
luce dell'adeguamento alle norme dettate dall'Unione
europea;
e) realizzare, sulla base delle indicazioni che
pervengono dalle regioni e dagli enti locali, la mappa dei
servizi pubblici e privati, compresi quelli a livello
sanitario, e delle risorse destinate alla tutela, al benessere
e alla salvaguardia dei diritti degli animali, sia a livello
nazionale che a livello regionale e locale;
f) analizzare le condizioni degli animali, ivi
comprese quelle degli animali provenienti, permanentemente o
per periodi determinati, da altri Paesi, anche attraverso
l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione
dell'effettività e dell'impatto della legislazione, anche non
direttamente destinata agli animali (Convenzione sul commercio
internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche
minacciate di estinzione - CITES, circhi, allevamenti,
sperimentazione animale, zoo, trasporto, macellazione, negozi
di animali, rifugi-canili);
g) intraprendere tutte le iniziative necessarie
affinché nelle gare e nelle competizioni sportive che
impiegano animali non sia fatto uso sugli stessi di sostanze,
metodologie o tecniche che ne possano alterare le capacità o
le prestazioni e mettere in pericolo la loro integrità fisica
o biologica, nonché vigilare sulle loro condizioni di vita e
di allevamento, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche
ed etologiche, nei cinodromi, ippodromi, maneggi, e luoghi
similari;
h) formulare proposte, anche su richiesta delle
istituzioni locali, per la elaborazione di progetti-pilota
intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali;
i) promuovere la conoscenza degli interventi delle
amministrazioni pubbliche svolti a tutela dei diritti degli
animali, collaborando anche con gli organismi titolari di
competenza in materia di protezione degli animali, in
particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela
e la salvaguardia dell'ambiente e degli animali;
l) predisporre annualmente una relazione
sull'attività svolta e sulle condizioni degli animali in
Italia nonché sull'attuazione dei relativi diritti, da
trasmettere al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile
dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
2. Nello svolgimento dei compiti previsti dal comma 1, il
Garante può intrattenere rapporti di scambio, di studio e di
ricerca con organismi europei ed internazionali operanti
nell'ambito della tutela e della salvaguardia dei diritti
degli animali.
Art. 4.
(Costituzione di parte civile).
1. Il Garante, nei giudizi concernenti il
maltrattamento di animali, è legittimato a costituirsi parte
civile nei modi e nelle forme previsti dalla legge.
Art. 5.
(Rapporti con le regioni).
1. Al fine di garantire al Garante un costante,
regolare ed omogeneo afflusso di informazioni sulle condizioni
degli animali, nonché di rendere coordinata l'azione in
materia di tutela dei diritti degli animali tra lo Stato e le
regioni, le regioni, in accordo con le amministrazioni
provinciali, e le province autonome di Trento e di Bolzano,
prevedono, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, idonee misure di coordinamento degli
interventi di raccolta e di elaborazione di tutti i dati
relativi alle condizioni degli animali in ambito regionale. In
particolare devono essere acquisiti tutti i dati relativi
a:
a) la condizione degli animali in zootecnia, in
allevamenti ed in ogni altra situazione;
b) la condizione degli animali di affezione e gli
interventi volti alla prevenzione del randagismo in attuazione
delle leggi regionali di recepimento della legge 14 agosto
1991, n. 281;
c) le risorse finanziarie stanziate a favore degli
animali e la loro destinazione per aree di intervento;
d) la mappa dei servizi territoriali e le risorse
attivate dai privati.
2. Le regioni trasmettono al Garante, entro il 15 aprile
di ciascun anno, i dati raccolti e le proposte formulate ai
sensi del comma 1.
Art. 6.
(Ufficio del Garante).
1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio
composto da dipendenti dello Stato e delle altre
amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso
l'ufficio del Garante è equiparato ad ogni effetto di legge a
quello prestato nelle rispettive amministrazioni di
provenienza. Il relativo contingente è determinato, in misura
non superiore ad otto unità, su proposta del Garante medesimo,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti
i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione
pubblica. Il decreto è emanato entro e non oltre tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono
poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio
dello Stato e iscritto in apposita unità previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria dell'ufficio
del Garante è soggetto al controllo della Corte dei conti.
3. Le norme concernenti l'organizzazione e il
funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette
a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono
adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze.
4. La sede dell'ufficio del Garante deve essere
individuata nell'ambito del patrimonio immobiliare della
pubblica amministrazione.
5. Nei casi in cui lo ritenga opportuno, il Garante può
avvalersi dell'opera di consulenti, esperti nel settore della
tutela dei diritti degli animali.
Art. 7.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 989 milioni per l'anno 2001 ed in lire
986 milioni annue a decorrere dal 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.