XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 707




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).


        1. Finalità della presente legge è quella di realizzare un piano organico di interventi, su tutto il territorio nazionale, riferiti alla salvaguardia dei diritti degli animali nonché di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo della tutela dei diritti degli animali, attraverso forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali.


Art. 2.

(Garante per i diritti degli animali).

        1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge è istituito, con sede in Roma, il Garante per i diritti degli animali, di seguito denominato "Garante".
        2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta formulata dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, tra coloro che abbiano ricoperto la carica di giudice della Corte costituzionale ovvero che ricoprono o abbiano ricoperto la carica di presidente di sezione della Corte di cassazione o equiparati, tra i professori universitari ordinari nelle discipline giuridiche, scientifiche, nonché esperti di riconosciuta competenza nel settore dei diritti degli animali.
        3. Il Garante dura in carica quattro anni e non può essere confermato per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratore di enti pubblici o privati né ricoprire cariche elettive.
        4. All'atto dell'accettazione della nomina il Garante, se dipendente dello Stato, è collocato fuori ruolo; se professore universitario, è collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
        5. Al Garante compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione.


Art. 3.

(Compiti del Garante).

        1. Il Garante ha il compito di:

                a) ricevere le segnalazioni ed i reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali, nonché delle associazioni, enti e istituzioni che operano nel campo della tutela dei diritti degli animali;

                b) denunciare o segnalare all'autorità giudiziaria fatti o comportamenti relativi agli animali configurabili come reati, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;

                c) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme statali, regionali, dell'Unione europea ed internazionali, che regolano la materia della tutela dei diritti degli animali e delle relative finalità;

                d) segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall'osservazione e dalla valutazione delle reali condizioni degli animali, anche alla luce dell'adeguamento alle norme dettate dall'Unione europea;

                e) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle regioni e dagli enti locali, la mappa dei servizi pubblici e privati, compresi quelli a livello sanitario, e delle risorse destinate alla tutela, al benessere e alla salvaguardia dei diritti degli animali, sia a livello nazionale che a livello regionale e locale;

                f) analizzare le condizioni degli animali, ivi comprese quelle degli animali provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri Paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettività e dell'impatto della legislazione, anche non direttamente destinata agli animali (Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione - CITES, circhi, allevamenti, sperimentazione animale, zoo, trasporto, macellazione, negozi di animali, rifugi-canili);

                g) intraprendere tutte le iniziative necessarie affinché nelle gare e nelle competizioni sportive che impiegano animali non sia fatto uso sugli stessi di sostanze, metodologie o tecniche che ne possano alterare le capacità o le prestazioni e mettere in pericolo la loro integrità fisica o biologica, nonché vigilare sulle loro condizioni di vita e di allevamento, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, nei cinodromi, ippodromi, maneggi, e luoghi similari;

                h) formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progetti-pilota intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali;

                i) promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche svolti a tutela dei diritti degli animali, collaborando anche con gli organismi titolari di competenza in materia di protezione degli animali, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente e degli animali;

                l) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sulle condizioni degli animali in Italia nonché sull'attuazione dei relativi diritti, da trasmettere al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

        2. Nello svolgimento dei compiti previsti dal comma 1, il Garante può intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi europei ed internazionali operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia dei diritti degli animali.


Art. 4.

(Costituzione di parte civile).

        1. Il Garante, nei giudizi concernenti il maltrattamento di animali, è legittimato a costituirsi parte civile nei modi e nelle forme previsti dalla legge.


Art. 5.

(Rapporti con le regioni).

        1. Al fine di garantire al Garante un costante, regolare ed omogeneo afflusso di informazioni sulle condizioni degli animali, nonché di rendere coordinata l'azione in materia di tutela dei diritti degli animali tra lo Stato e le regioni, le regioni, in accordo con le amministrazioni provinciali, e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevedono, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, idonee misure di coordinamento degli interventi di raccolta e di elaborazione di tutti i dati relativi alle condizioni degli animali in ambito regionale. In particolare devono essere acquisiti tutti i dati relativi a:

            a) la condizione degli animali in zootecnia, in allevamenti ed in ogni altra situazione;

                b) la condizione degli animali di affezione e gli interventi volti alla prevenzione del randagismo in attuazione delle leggi regionali di recepimento della legge 14 agosto 1991, n. 281;

                c) le risorse finanziarie stanziate a favore degli animali e la loro destinazione per aree di intervento;

                d) la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai privati.
        2. Le regioni trasmettono al Garante, entro il 15 aprile di ciascun anno, i dati raccolti e le proposte formulate ai sensi del comma 1.


Art. 6.

(Ufficio del Garante).

        1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto da dipendenti dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso l'ufficio del Garante è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore ad otto unità, su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica. Il decreto è emanato entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria dell'ufficio del Garante è soggetto al controllo della Corte dei conti.
        3. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze.
        4. La sede dell'ufficio del Garante deve essere individuata nell'ambito del patrimonio immobiliare della pubblica amministrazione.
        5. Nei casi in cui lo ritenga opportuno, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti, esperti nel settore della tutela dei diritti degli animali.


Art. 7.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 989 milioni per l'anno 2001 ed in lire 986 milioni annue a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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