XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 706




        Onorevoli Colleghi! - Le normative che permettono e regolamentano l'attuazione e la pubblica espressione di libertà politiche, religiose o di coscienza rappresentano un indice di democrazia e di cultura.
        L'Italia è l'unico Paese al mondo che regolamenta in maniera specifica il diritto all'obiezione di coscienza alla sperimentazione su animali.
        La legge 12 ottobre 1993, n. 413, recante norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale, permette ai cittadini che lo desiderano di non compiere esperimenti su animali.
        I principali interessati all'applicazione di questo diritto sono sicuramente gli studenti universitari delle facoltà scientifiche.
        Prima di affrontare, nella tesi di laurea, la loro prima esperienza di lavori di ricerca, gli studenti devono infatti compiere una serie di attività di laboratorio, variabili in funzione della tipologia del corso e della facoltà, comunemente definite attività di laboratorio didattico-dimostrativa, in alcune delle quali sono inserite delle prove con animali.
        In seguito alla entrata in vigore della citata legge n. 413 del 1993, gli istituti universitari sono obbligati a fornire agli studenti altre metodologie che non facciano uso di animali (articolo 4, comma 3), per lo svolgimento dell'attività di laboratorio e la preparazione all'esame.
        Data anche la difficoltà di organizzare, all'interno dello stesso laboratorio, due serie differenti di sperimentazioni, la quasi totalità degli istituti universitari risulta tuttora completamente inadempiente; agli studenti che vengono a conoscenza per canali propri di questo loro diritto (malgrado l'articolo 3, comma 5, della citata legge n. 413 del 1993 lo richieda, normalmente gli studenti non vengono informati dalle apposite strutture universitarie) e desiderano dichiarare obiezione di coscienza viene soltanto permesso di non compiere la prova con l'animale.
        Anche in questo caso, come è successo per ogni altra direttiva che riguardi obiezioni di coscienza, la legge n. 413 del 1993 ha creato delle impreviste ripercussioni sul tessuto sociale del Paese e sulle altre direttive che lo regolamentano.
        In Italia, l'utilizzo degli animali a fini sperimentali è regolamentato dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, che recepisce la direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986. Tale direttiva esclude espressamente l'insegnamento fra gli ambiti regolamentati, ma i singoli Paesi possono introdurre leggi più restrittive a tutela degli animali.
        La didattica è regolamentata quindi in Italia dall'articolo 8, comma 3, del citato decreto legislativo n. 116 del 1992, che recita: "In deroga all'articolo 3, comma 1, il Ministro della sanità autorizza gli esperimenti a semplice scopo didattico soltanto in caso di inderogabile necessità e non sia possibile ricorrere ad altri sistemi dimostrativi".
        La legge n. 413 del 1993 obbliga le strutture a fornire allo studente modalità di insegnamento che non prevedano l'utilizzo di animali ma, in caso di esistenza di metodi sostitutivi utilizzabili, lo stesso utilizzo di animali non dovrebbe essere permesso in quanto, secondo il decreto legislativo n. 116 del 1992, cade il caso di "inderogabile necessità", data appunto la possibilità di ricorrere ad alternative.
        Inoltre, il caso di inderogabile necessità viene automaticamente a cadere dal momento in cui (anche attualmente), tutti gli studenti obiettori hanno la possibilità di compiere attività di laboratorio e di superare l'esame universitario.
        In un recente rapporto preparato da studenti e da dottorandi di ricerca italiani, in collaborazione con docenti, ricercatori e gruppi studenteschi di università italiane e straniere, sono stati presentati:

                a) una serie di alternative all'uso dell'animale per gli esperimenti didattico-dimostrativi;

                b) una analisi dei costi dalla quale si ricava il risparmio economico che si avrebbe sostituendo le prove su animali;

                c) alcuni esempi di validazioni ottenute confrontando i risultati degli esami di studenti che avevano testato le nuove metodologie con quelli di studenti che avevano svolto le tradizionali sperimentazioni su animali;

            d) alcuni esempi di già avvenuta sostituzione degli animali in università straniere;

                e) dichiarazioni di docenti italiani e stranieri sulla possibilità di sostituire gli animali nelle esercitazioni didattico-dimostrative.

        Per risolvere quindi i problemi organizzativi e giuridici delle università italiane è stata redatta la presente proposta di legge.




Frontespizio Testo articoli