XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 706
Onorevoli Colleghi! - Le normative che permettono e
regolamentano l'attuazione e la pubblica espressione di
libertà politiche, religiose o di coscienza rappresentano un
indice di democrazia e di cultura.
L'Italia è l'unico Paese al mondo che regolamenta in
maniera specifica il diritto all'obiezione di coscienza alla
sperimentazione su animali.
La legge 12 ottobre 1993, n. 413, recante norme
sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale,
permette ai cittadini che lo desiderano di non compiere
esperimenti su animali.
I principali interessati all'applicazione di questo
diritto sono sicuramente gli studenti universitari delle
facoltà scientifiche.
Prima di affrontare, nella tesi di laurea, la loro prima
esperienza di lavori di ricerca, gli studenti devono infatti
compiere una serie di attività di laboratorio, variabili in
funzione della tipologia del corso e della facoltà,
comunemente definite attività di laboratorio
didattico-dimostrativa, in alcune delle quali sono inserite
delle prove con animali.
In seguito alla entrata in vigore della citata legge n.
413 del 1993, gli istituti universitari sono obbligati a
fornire agli studenti altre metodologie che non facciano uso
di animali (articolo 4, comma 3), per lo svolgimento
dell'attività di laboratorio e la preparazione all'esame.
Data anche la difficoltà di organizzare, all'interno dello
stesso laboratorio, due serie differenti di sperimentazioni,
la quasi totalità degli istituti universitari risulta tuttora
completamente inadempiente; agli studenti che vengono a
conoscenza per canali propri di questo loro diritto (malgrado
l'articolo 3, comma 5, della citata legge n. 413 del 1993 lo
richieda, normalmente gli studenti non vengono informati dalle
apposite strutture universitarie) e desiderano dichiarare
obiezione di coscienza viene soltanto permesso di non compiere
la prova con l'animale.
Anche in questo caso, come è successo per ogni altra
direttiva che riguardi obiezioni di coscienza, la legge n. 413
del 1993 ha creato delle impreviste ripercussioni sul tessuto
sociale del Paese e sulle altre direttive che lo
regolamentano.
In Italia, l'utilizzo degli animali a fini sperimentali è
regolamentato dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116,
che recepisce la direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24
novembre 1986. Tale direttiva esclude espressamente
l'insegnamento fra gli ambiti regolamentati, ma i singoli
Paesi possono introdurre leggi più restrittive a tutela degli
animali.
La didattica è regolamentata quindi in Italia
dall'articolo 8, comma 3, del citato decreto legislativo n.
116 del 1992, che recita: "In deroga all'articolo 3, comma 1,
il Ministro della sanità autorizza gli esperimenti a semplice
scopo didattico soltanto in caso di inderogabile necessità e
non sia possibile ricorrere ad altri sistemi dimostrativi".
La legge n. 413 del 1993 obbliga le strutture a fornire
allo studente modalità di insegnamento che non prevedano
l'utilizzo di animali ma, in caso di esistenza di metodi
sostitutivi utilizzabili, lo stesso utilizzo di animali non
dovrebbe essere permesso in quanto, secondo il decreto
legislativo n. 116 del 1992, cade il caso di "inderogabile
necessità", data appunto la possibilità di ricorrere ad
alternative.
Inoltre, il caso di inderogabile necessità viene
automaticamente a cadere dal momento in cui (anche
attualmente), tutti gli studenti obiettori hanno la
possibilità di compiere attività di laboratorio e di superare
l'esame universitario.
In un recente rapporto preparato da studenti e da
dottorandi di ricerca italiani, in collaborazione con docenti,
ricercatori e gruppi studenteschi di università italiane e
straniere, sono stati presentati:
a) una serie di alternative all'uso dell'animale
per gli esperimenti didattico-dimostrativi;
b) una analisi dei costi dalla quale si ricava il
risparmio economico che si avrebbe sostituendo le prove su
animali;
c) alcuni esempi di validazioni ottenute
confrontando i risultati degli esami di studenti che avevano
testato le nuove metodologie con quelli di studenti che
avevano svolto le tradizionali sperimentazioni su animali;
d) alcuni esempi di già avvenuta sostituzione
degli animali in università straniere;
e) dichiarazioni di docenti italiani e stranieri
sulla possibilità di sostituire gli animali nelle
esercitazioni didattico-dimostrative.
Per risolvere quindi i problemi organizzativi e giuridici
delle università italiane è stata redatta la presente proposta
di legge.