XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 706




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, è sostituito dal seguente:

        "3. Sono vietati gli esperimenti su animali vivi e su animali o loro parti, nonché l'utilizzo di animali, o loro parti, uccisi per scopo didattico".

        2. Ai fini della realizzazione di corsi alternativi di studio, previsti dall'articolo 4, comma 3, della legge 12 ottobre 1993, n. 413, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2001, in prosecuzione dell'impegno di spesa già previsto dall'articolo 4-bis del decreto-legge 1^ dicembre 1995, n. 509, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, la spesa annua di lire 2 mila milioni alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 2.

        1. I metodi alternativi di studio che non impiegano animali, se praticati da più di cinque facoltà universitarie, sono adottati dal Ministro della sanità, con proprio decreto, in attuazione dell'articolo 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.


Art. 3.

        1. Al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, le parole: "commi I e III" sono sostituite dalle seguenti: "comma I".


Art. 4.

        1. Non sono soggette alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, le pratiche diagnostiche e terapeutiche eseguite nell'interesse della sanità e della salute degli animali.
        2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, è consentito l'utilizzo dei preparati anatomici, istologici e cellulari, nonché dei filmati e delle fotografie già disponibili e in uso alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 5.

        1. Le violazioni alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, sono punite ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 116 del 1992.



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