XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 706
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 116, è sostituito dal seguente:
"3. Sono vietati gli esperimenti su animali vivi e
su animali o loro parti, nonché l'utilizzo di animali, o loro
parti, uccisi per scopo didattico".
2. Ai fini della realizzazione di corsi alternativi di
studio, previsti dall'articolo 4, comma 3, della legge 12
ottobre 1993, n. 413, è autorizzata, a decorrere dall'anno
2001, in prosecuzione dell'impegno di spesa già previsto
dall'articolo 4-bis del decreto-legge 1^ dicembre 1995,
n. 509, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio
1996, n. 34, la spesa annua di lire 2 mila milioni alla quale
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 2.
1. I metodi alternativi di studio che non impiegano
animali, se praticati da più di cinque facoltà universitarie,
sono adottati dal Ministro della sanità, con proprio decreto,
in attuazione dell'articolo 16, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.
Art. 3.
1. Al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 116, le parole: "commi I e III" sono
sostituite dalle seguenti: "comma I".
Art. 4.
1. Non sono soggette alle disposizioni del comma 3
dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
116, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della presente
legge, le pratiche diagnostiche e terapeutiche eseguite
nell'interesse della sanità e della salute degli animali.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3
dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
116, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della presente
legge, è consentito l'utilizzo dei preparati anatomici,
istologici e cellulari, nonché dei filmati e delle fotografie
già disponibili e in uso alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 5.
1. Le violazioni alle disposizioni di cui al comma 3
dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
116, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della presente
legge, sono punite ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del
citato decreto legislativo n. 116 del 1992.