XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 702
Onorevoli Colleghi! - L'allevamento degli animali
cosiddetti da pelliccia è un fenomeno emerso in particolare
nel corso degli anni novanta come risposta meno faticosa e più
redditizia all'uccisione degli animali selvatici per lo
sfruttamento a fini commerciali delle pellicce animali.
Si tratta di un fenomeno localizzato soprattutto nel nord
Europa ed in netta recessione, come testimoniato da un
rapporto commissionato dall'Unione europea. In Italia gli
allevamenti di questo genere non sono più di cento, mentre non
quantificabili sono i piccoli e piccolissimi impianti a
gestione familiare.
Gli animali sono pertanto costretti a sopravvivere in
condizioni che non ricordano neppure lontanamente il loro
habitat naturale. Volpi, cincillà, visoni, ed altre
specie abituate a territori enormi, sono reclusi in
piccolissime gabbie dove non hanno libertà di movimento, le
condizioni igieniche sono disastrose, l'inquinamento causato
dalle concentrazioni di animali è notevole, gli animali
vengono uccisi senza alcuna regolamentazione, poiché non sono
considerati nella legge sulla macellazione 14 ottobre 1985, n.
623, che ha dato attuazione alle convenzioni adottate a
Strasburgo il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979. Fra i metodi
più usati c'è la penetrazione nel cervello con strumenti a
funzionamento meccanico, l'iniezione di un veleno,
l'elettronarcosi, l'insufflazione di anidride carbonica o di
cloroformio, il colpo in testa con una mazza metallica. La
stessa legge n. 623 del 1985 prescrive un'ispezione
giornaliera degli allevamenti al fine di appurare le
condizioni e lo stato di salute degli animali, disposizione
mai rispettata e che, in caso di violazioni, non prevede
sanzioni.
L'allevamento di animali da pelliccia è quindi un
esercizio gratuito di crudeltà a cui un Paese civile deve
porre la parola fine.
Per questo abbiamo presentato una proposta di legge che
prevede nel capo I, all'articolo 1, il divieto di detenzione e
allevamento di animali cosiddetti da pelliccia sul territorio
nazionale; all'articolo 2, la definizione di animale da
pelliccia; agli articoli 3 e 4 le sanzioni; all'articolo 5, la
possibilità di costituirsi parte civile, nei procedimenti per
la repressione dei reati previsti, per le associazioni e gli
enti aventi finalità di tutela degli animali nel proprio
statuto.
Nel capo II, agli articoli 6 e 7, sono contenute le
disposizioni finali.