XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 702




        Onorevoli Colleghi! - L'allevamento degli animali cosiddetti da pelliccia è un fenomeno emerso in particolare nel corso degli anni novanta come risposta meno faticosa e più redditizia all'uccisione degli animali selvatici per lo sfruttamento a fini commerciali delle pellicce animali.
        Si tratta di un fenomeno localizzato soprattutto nel nord Europa ed in netta recessione, come testimoniato da un rapporto commissionato dall'Unione europea. In Italia gli allevamenti di questo genere non sono più di cento, mentre non quantificabili sono i piccoli e piccolissimi impianti a gestione familiare.
        Gli animali sono pertanto costretti a sopravvivere in condizioni che non ricordano neppure lontanamente il loro habitat naturale. Volpi, cincillà, visoni, ed altre specie abituate a territori enormi, sono reclusi in piccolissime gabbie dove non hanno libertà di movimento, le condizioni igieniche sono disastrose, l'inquinamento causato dalle concentrazioni di animali è notevole, gli animali vengono uccisi senza alcuna regolamentazione, poiché non sono considerati nella legge sulla macellazione 14 ottobre 1985, n. 623, che ha dato attuazione alle convenzioni adottate a Strasburgo il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979. Fra i metodi più usati c'è la penetrazione nel cervello con strumenti a funzionamento meccanico, l'iniezione di un veleno, l'elettronarcosi, l'insufflazione di anidride carbonica o di cloroformio, il colpo in testa con una mazza metallica. La stessa legge n. 623 del 1985 prescrive un'ispezione giornaliera degli allevamenti al fine di appurare le condizioni e lo stato di salute degli animali, disposizione mai rispettata e che, in caso di violazioni, non prevede sanzioni.
        L'allevamento di animali da pelliccia è quindi un esercizio gratuito di crudeltà a cui un Paese civile deve porre la parola fine.
        Per questo abbiamo presentato una proposta di legge che prevede nel capo I, all'articolo 1, il divieto di detenzione e allevamento di animali cosiddetti da pelliccia sul territorio nazionale; all'articolo 2, la definizione di animale da pelliccia; agli articoli 3 e 4 le sanzioni; all'articolo 5, la possibilità di costituirsi parte civile, nei procedimenti per la repressione dei reati previsti, per le associazioni e gli enti aventi finalità di tutela degli animali nel proprio statuto.
        Nel capo II, agli articoli 6 e 7, sono contenute le disposizioni finali.




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