XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 702




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I.

REPRESSIONE
DELLE ATTIVITA' ILLECITE


Art. 1.

(Attività illecite).

        1. Sono vietati la detenzione e l'allevamento di animali cosiddetti da pelliccia sul territorio nazionale.


Art. 2.

(Definizioni).

        1. Ai fini della presente legge, per "pelliccia" si intendono le spoglie di animali sottoposte ad un trattamento di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterate le caratteristiche naturali delle fibre, nonché gli articoli con esse fabbricati.
        2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle spoglie di animali di razza bovina, equina e suina.


Art. 3.

(Sanzioni).

        1. Chiunque contravviene al divieto di cui all'articolo 1 è punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 5 milioni.
        2. La pena è aumentata se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro.
        3. Se i fatti sono commessi da pubblici esercenti la condanna comporta di diritto la revoca delle licenze di commercio.


Art. 4.

(Reato associativo).

        1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di porre in essere le attività previste dall'articolo 1, coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 50 milioni a lire 100 milioni.
        2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione sino ad un anno e della multa da lire 5 milioni a lire 10 milioni.
        3. Coloro che sono a capo dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.


Art. 5.

(Costituzione di parte civile).

        1. Nei procedimenti per la repressione dei reati di cui alla presente legge possono costituirsi parte civile, per il risarcimento dei danni morali subìti, le associazioni e gli enti aventi nel proprio statuto finalità di protezione degli animali o degli ambienti naturali.


Capo II.

DISPOSIZIONI FINALI


Art. 6.

(Abrogazione di norme).

        1. Gli articoli 2 e 3, secondo comma, della legge 16 dicembre 1966, n. 1112, sono abrogati.


Art. 7.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il 1^ gennaio 2002. A decorrere da tale data nessun animale da pelliccia deve essere più detenuto in strutture di allevamento o a fini commerciali.



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