XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 702
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I.
REPRESSIONE
DELLE ATTIVITA' ILLECITE
Art. 1.
(Attività illecite).
1. Sono vietati la detenzione e l'allevamento di animali
cosiddetti da pelliccia sul territorio nazionale.
Art. 2.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge, per "pelliccia" si
intendono le spoglie di animali sottoposte ad un trattamento
di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterate
le caratteristiche naturali delle fibre, nonché gli articoli
con esse fabbricati.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano
alle spoglie di animali di razza bovina, equina e suina.
Art. 3.
(Sanzioni).
1. Chiunque contravviene al divieto di cui all'articolo 1
è punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da lire
2 milioni a lire 5 milioni.
2. La pena è aumentata se il fatto è commesso da tre o più
persone in concorso tra loro.
3. Se i fatti sono commessi da pubblici esercenti la
condanna comporta di diritto la revoca delle licenze di
commercio.
Art. 4.
(Reato associativo).
1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di
porre in essere le attività previste dall'articolo 1, coloro
che promuovono, costituiscono, organizzano o finanziano
l'associazione sono puniti, se il fatto non costituisce più
grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la
multa da lire 50 milioni a lire 100 milioni.
2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la
pena è della reclusione sino ad un anno e della multa da lire
5 milioni a lire 10 milioni.
3. Coloro che sono a capo dell'associazione soggiacciono
alla stessa pena stabilita per i promotori.
Art. 5.
(Costituzione di parte civile).
1. Nei procedimenti per la repressione dei reati di cui
alla presente legge possono costituirsi parte civile, per il
risarcimento dei danni morali subìti, le associazioni e gli
enti aventi nel proprio statuto finalità di protezione degli
animali o degli ambienti naturali.
Capo II.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 6.
(Abrogazione di norme).
1. Gli articoli 2 e 3, secondo comma, della legge 16
dicembre 1966, n. 1112, sono abrogati.
Art. 7.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il 1^ gennaio 2002. A
decorrere da tale data nessun animale da pelliccia deve essere
più detenuto in strutture di allevamento o a fini
commerciali.