XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 697
Onorevoli Colleghi! - Su tutto il territorio nazionale
vengono quotidianamente sperperate somme ingenti a causa
dell'errata progettazione, realizzazione ed utilizzazione
della maggioranza degli impianti di illuminazione esterna, sia
pubblica che privata.
Dati forniti dalla International Dark-Sky
Association (il massimo organismo mondiale di studio sul
fenomeno dell'inquinamento luminoso, operante a Tucson in
Arizona) e confermati, in ordine al nostro Paese, dalla
Commissione italiana di studio su questo problema, esistente
presso l'osservatorio astronomico di Campo Catino per conto
della Società astronomica italiana, dimostrano che il 30 per
cento dell'energia elettrica impiegata per il funzionamento
degli indicati impianti viene utilizzato erroneamente, e
quindi sprecato, per illuminare il cielo.
Tutto ciò con grave danno per le attività di ricerca
astronomica svolte dagli osservatori ed in dispregio delle
norme dello Stato, oltre che del buon senso, che prevedono ed
impongono l'adozione di criteri e mezzi volti a ridurre il
consumo energetico.
Tali dati quantificano in circa 300-400 miliardi di lire
la somma che ogni anno il nostro Paese potrebbe risparmiare se
venisse adottata una seria politica di consumi intelligenti,
in ordine all'illuminazione esterna pubblica e privata,
articolata sui seguenti punti principali:
1) utilizzazione di lampioni con ottiche non disperdenti
luce lateralmente ed in alto o, comunque, schermati;
2) adozione di dispositivi in grado di ridurre il flusso
di potenza, od il numero di punti luce funzionanti, durante le
ore centrali della notte;
3) impiego di lampade ad alta efficienza come quelle al
sodio ad alta e bassa pressione;
4) divieto di orientare sorgenti di luce verso l'alto,
od in modo errato, al di fuori dei casi e degli scopi in cui
ciò sia realmente necessario e comunque sempre secondo
determinate prescrizioni;
5) adozione di lampade con potenza adeguata, anche in
ordine al numero delle stesse, alle esigenze reali cui sono
destinate e non sovradimensionate, come purtroppo capita
troppo spesso.
La XII legislatura ha consentito l'approvazione della
legge quadro sull'inquinamento acustico (legge 26 ottobre
1995, n. 447). La XIII legislatura ha visto l'approvazione di
quelle sull'inquinamento elettromagnetico (legge 22 febbraio
2001, n. 36). La XIV legislatura può essere quella che
finalmente stabilirà norme chiare di prevenzione e riduzione
dell'inquinamento luminoso.
L'illuminazione eccessiva, "sprecona" e aggressiva delle
città del mondo industrializzato, nei centri come nelle
periferie, ha "oscurato" la visione della volta stellata.
L'uso, pubblico e privato, di lampadine molto economiche come
quella al mercurio da 175 watt, che restano accese
undici ore per notte, producono raggi luminosi con un angolo
di incidenza superiore ai 90 gradi (che quindi si disperdono
nel cielo) e creano un effetto di "plattering"
("spandimento") luminoso e di abbaglio. Lo spreco economico è
enorme.
Questo avviene in parte per motivi economici, cioè per le
pressioni dei fabbricanti di luci e di lampadine al mercurio.
Ma in parte anche per ignoranza, inerzia e per la più diffusa
forma di isteria contemporanea: quella da paura della
criminalità. Più luce uguale più sicurezza, si pensa. Non c'è
nessuna prova invece di una correlazione tra l'inondazione di
luce e una diminuzione della criminalità, la maggior parte dei
delitti avviene durante il giorno o all'interno di edifici. Un
eccesso di illuminazione violenta vuol dire un aumento delle
zone di ombra.
La vera tragedia dell'inquinamento luminoso riguarda i
professionisti dell'astronomia e le migliaia di astronomi
dilettanti, costretti a ore di automobile per poter osservare
senza problemi il cielo notturno.
La situazione sarebbe reversibile, con un investimento
iniziale che pagherebbe nel breve-medio periodo. Con la
diffusione dell'uso di luci al sodio a bassa pressione (Lps),
a bassa pressione (Hps) o a bassa potenza: tutte luci senza
effetti abbaglianti e che impediscono la fuga di luce verso
l'alto. Altro consiglio è quello di generalizzare l'uso di
luci attivate da sensori a raggi infrarossi, che si accendono
solo quando qualcuno è nelle vicinanze. E di privilegiare le
luci "morbide", che creano un contrasto minimo tra luce e
buio. Tutto questo richiede da parte delle città ordinanze che
incentivino o rendano obbligatori sistemi di illuminazione "a
basso inquinamento".
Nella stesura della presente proposta di legge sono stati
presi ad esempio anche provvedimenti simili vigenti in altre
nazioni.
Quasi tutte le società già producono lampade, riduttori di
potenza, schermi ed ottiche; sarà sufficiente renderne
obbligatorio l'uso, come accade, ad esempio, in campo
automobilistico con le marmitte catalitiche.
Non è del resto concepibile che lo Stato italiano investa
centinaia di miliardi di lire nella ricerca astronomica, con
l'impiego di notevoli mezzi e uomini di valore, vanificandola
poi consentendo l'uso irrazionale, indiscriminato ed al di
fuori di ogni regolamentazione di quel bene prezioso che è
l'energia elettrica.
Non è da sottovalutare però che, in un certo senso, questo
provvedimento, auspicato già da due anni, ha modificato
l'atteggiamento di molte pubbliche amministrazioni e di grandi
produttori riguardo al problema dell'inquinamento luminoso.
Pensiamo, fra l'altro, alla operazione effettuata
dell'ACEA di Roma negli ultimi anni novanta per le lampadine a
basso consumo.
Né è da trascurare l'aspetto energetico, se è vero, come è
vero, che un comune medio, con circa 50 mila abitanti, consuma
mediamente qualcosa come 700 milioni di lire l'anno per
l'illuminazione pubblica.
L'applicazione puntuale di quanto indicato nella proposta
di legge darà la possibilità alla maggior parte degli
osservatori astronomici di riprendere un lavoro proficuo di
ricerca ed inoltre contribuirà in misura rilevante a contenere
il consumo di energia derivante dall'utilizzazione di impianti
di illuminazione esterna, sia pubblica che privata. Tutto ciò
senza minimamente influire sulla qualità del servizio e sulla
sicurezza delle strade e delle nostre città. Infatti, quello
che si propone è l'impiego quanto più razionale, efficiente e
mirato, delle sorgenti di luce.
Altri Paesi del mondo (principalmente gli Stati Uniti
d'America), anche per solo rispetto alla ricerca scientifica,
hanno provveduto, o sono in procinto di farlo, ad adeguarsi ai
criteri indicati: si pensi solo alla metropoli di Los Angeles
(con circa 12 milioni di abitanti) che impiegherà quasi
trent'anni per sostituire totalmente il proprio parco
illuminante onde salvaguardare i mitici osservatori di Monte
Palomar e Monte Wilson.
Nell'articolo 1 sono indicate le finalità della legge ed i
compiti dello Stato, approfonditi e specificati poi
nell'articolo 2.
Gli articoli 3, 4, 5 e 6, riguardano principalmente le
funzioni delle regioni, delle province, dei comuni e degli
osservatori astronomici. I primi tre enti hanno già, a titoli
vari, nella normativa vigente (cosiddetto "Piano energetico
nazionale") responsabilità in ordine alla politica di
risparmio.
Per i centri di ricerca, invece, viene delineata una nuova
ed importante funzione, quella del monitoraggio delle zone di
rispetto assoluto previste dall'articolo 11.
L'articolo 7 rappresenta il nucleo e la struttura portante
della proposta di legge, soprattutto sotto il profilo del
risparmio energetico nazionale a media e lunga scadenza.
L'articolo 8 riguarda le norme finanziarie.
Le sanzioni previste, in caso di violazione da parte dei
soggetti interessati, devono, a tutti gli effetti, essere
considerate necessarie per una puntuale ed uniforme
applicazione della legge; esse sono stabilite dall'articolo
10.
L'articolo 11 prevede specifiche forme di tutela per tutte
le zone che si trovino entro il raggio di 30 chilometri dalla
sede degli osservatori astronomici segnalati dalla Società
astronomica italiana per i particolari studi in essi
condotti.
L'articolo 12 prevede la facoltà per i comuni non
ricadenti nei territori di cui al comma 1 dell'articolo 11 di
adottare i criteri di cui al medesimo articolo 11, mediante
appositi regolamenti.
L'articolo 13 reca la data di entrata in vigore della
legge.