XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 697
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge ha lo scopo di dettare i princìpi
fondamentali finalizzati a:
a) prevenire e ridurre l'inquinamento luminoso e i
consumi energetici da esso derivanti;
b) tutelare dall'inquinamento luminoso i siti
degli osservatori astronomici e astrofisici professionali e di
quelli non professionali, di rilevanza regionale e
interprovinciale, nonché delle zone loro circostanti.
2. Ai fini dell'applicazione della presente legge si
assume la seguente definizione: inquinamento luminoso è ogni
forma di irradiazione di luce artificiale che eccede in
intensità e in direzione rispetto alle esigenze di
illuminazione, e, in particolare modo, la forma di
irradiazione diretta verso la volta celeste.
Art. 2.
1. Allo Stato competono:
a) la funzione di indirizzo, promozione e
coordinamento generale dell'attività di progettazione,
produzione, installazione ed uso degli impianti di
illuminazione esterna, pubblici e privati, esistenti sul
territorio nazionale;
b) la funzione di diffusione delle problematiche
oggetto della presente legge anche in collaborazione a titolo
gratuito, sotto il profilo promozionale, con l'Ente nazionale
per l'energia elettrica, la Società Astronomica italiana
(SAIt), l'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente, l'Associazione italiana di illuminazione e
l'Associazione nazionale produttori di illuminazione;
c) il controllo periodico aerofotogrammetrico,
anche a mezzo di satelliti, dello stato notturno del
territorio nazionale, con cadenza triennale, per verificare
l'andamento del fenomeno dell'inquinamento luminoso nonché lo
stato di applicazione della presente legge.
2. Le funzioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 sono demandate al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, che si avvale della collaborazione
dell'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300. La funzione di cui alla lettera c)
del medesimo comma 1 è svolta dalla citata agenzia in
collaborazione con la SAIt che riferisce al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio ogni tre anni.
Art. 3.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano:
a) adeguano ai criteri della presente legge o dei
propri provvedimenti legislativi, se più restrittivi, i
regolamenti dei singoli settori edili ed industriali e gli
eventuali capitolati tipo per l'illuminazione pubblica o
esterna di qualsiasi tipo;
b) erogano i contributi in favore di soggetti
pubblici e privati che adottano i criteri stabiliti dalla
presente legge anche in relazione alle leggi 9 gennaio 1991,
n. 9, e 9 gennaio 1991, n. 10, per l'attuazione del Piano
energetico nazionale, nonché in relazione ad eventuali leggi
regionali vigenti in materia;
c) concorrono alla diffusione delle problematiche
oggetto della presente legge, in collaborazione con enti ed
associazioni che per la loro specifica natura e competenza
possono offrire un contributo;
d) promuovono iniziative di informazione ed
aggiornamento tecnico-professionale del personale delle
strutture operative delle amministrazioni pubbliche competenti
nel campo dell'illuminazione;
e) successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge, con provvedimento della giunta regionale
e su proposta delle locali istituzioni astronomiche e
astrofisiche professionali e non professionali, determinano i
nuovi osservatori da sottoporre a tutela e le relative fasce
di protezione.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione di quanto
disposto dal presente articolo con proprie leggi secondo gli
statuti e le relative norme di attuazione.
Art. 4.
1. Le province:
a) esercitano il controllo sul corretto e
razionale uso dell'energia elettrica da illuminazione esterna
da parte dei comuni e degli enti od organismi sovracomunali
ricadenti nel loro territorio e provvedono alla divulgazione
dei princìpi stabiliti dalla presente legge;
b) curano la redazione e la pubblicazione
dell'elenco dei comuni di cui all'articolo 11, comma 1,
qualora esista nel loro territorio un osservatorio astronomico
e astrofisico da tutelare. Tale elenco comprende anche i
comuni al di fuori del territorio provinciale purché ricadenti
nelle fasce di protezione indicate dal medesimo articolo
11.
Art. 5.
1. I comuni:
a) si dotano, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, di piani regolatori
dell'illuminazione che disciplinano le nuove installazioni e
quelle già esistenti secondo i criteri e le modalità previsti
dalla medesima legge, fermo restando il disposto di cui alla
lettera d) del presente comma ed al comma 1
dell'articolo 7;
b) sottopongono al regime dell'autorizzazione da
parte del sindaco tutti gli impianti di illuminazione esterna,
anche a scopo pubblicitario. A questo fine il progetto deve
essere redatto da una delle figure professionali previste per
tale settore impiantistico; dal progetto deve risultare la
rispondenza dell'impianto ai requisiti stabiliti dalla
presente legge e, al termine dei lavori, l'impresa
installatrice rilascia al comune la dichiarazione di
conformità dell'impianto realizzato al progetto ed alle norme
di cui agli articoli 7 e 11, oppure, ove previsto, il
certificato di collaudo in analogia con il disposto della
legge 5 marzo 1990, n. 46, per gli impianti esistenti
all'interno degli edifici. La procedura di cui alla presente
lettera si applica anche agli impianti di illuminazione
pubblica. La cura e gli oneri dei collaudi sono a carico dei
committenti degli impianti;
c) provvedono, tramite controlli periodici
effettuati di propria iniziativa o su richiesta di osservatori
astronomici o astrofisici, a garantire il rispetto e
l'applicazione della presente legge sui territori di propria
competenza da parte di soggetti pubblici e privati; emettono
apposite ordinanze, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, per la migliore
applicazione dei seguenti princìpi stabiliti dalla medesima in
relazione al contenimento sia dell'inquinamento luminoso che
dei consumi energetici derivanti dall'illuminazione esterna,
con specifiche indicazioni ai fini del rilascio delle licenze
edilizie;
d) applicano le sanzioni amministrative di cui
all'articolo 10 impiegandone i relativi proventi per i fini di
cui al medesimo articolo;
e) integrano il regolamento edilizio con le norme
per la progettazione, l'installazione e l'esercizio degli
impianti di illuminazione esterna ai fini della riduzione
dell'inquinamento luminoso.
Art. 6.
1. Gli osservatori astronomici e astrofisici tutelati
dalla presente legge, o le relative sezioni staccate:
a) procedono periodicamente al monitoraggio
dell'inquinamento luminoso dei siti di loro competenza e delle
zone circostanti comprese nella fascia di cui all'articolo 11,
comma 1, e individuano le sorgenti di luce non rispondenti ai
criteri ivi dettati;
b) indicano gli impianti di illuminazione non
rispondenti ai requisiti stabiliti dalla presente legge e
chiedono l'intervento delle autorità territoriali competenti
affinché gli impianti stessi siano modificati o sostituiti, o
comunque uniformati ai criteri stabiliti, entro cinque anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e,
decorso inutilmente tale termine, improrogabilmente entro
sessanta giorni dalla notifica della constatata
inadempienza;
c) collaborano con gli enti territoriali per una
migliore e puntuale applicazione della presente legge anche in
relazione alle concrete esigenze degli stessi.
2. Sono tutelati, oltre gli osservatori astronomici e
astrofisici professionali, gli osservatori astronomici ed
astrofisici non professionali pubblici di rilevanza regionale
o interprovinciale che svolgono lavori di ricerca scientifica
o di divulgazione.
3. L'elenco degli osservatori di cui al comma 2 è tenuto
ed aggiornato dalla SAIt, di concerto con l'Unione astrofili
italiani.
4. Successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, la SAIt indica gli ulteriori osservatori
astronomici e astrofisici da sottoporre alla tutela del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
indicando le misure delle fasce di rispetto ritenute
necessarie. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, con proprio decreto, determina la misura delle
fasce di rispetto e provvede ad inserire tali osservatori
nell'elenco di cui al comma 3.
Art. 7.
1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e
privata, in fase di progettazione o di appalto sono eseguiti a
norma "antinquinamento luminoso e a ridotto consumo
energetico" come definita ai sensi del comma 3. Per gli
impianti del medesimo tipo in fase di esecuzione, ove
possibile, è prevista la sola obbligatorietà di sistemi non
disperdenti luce verso l'alto, secondo i criteri stabiliti dal
presente articolo.
2. A decorrere dal termine di cui al comma 1 è vietata la
diffusione sul mercato nazionale, per uso esterno, da parte
delle case costruttrici, importatrici o fornitrici, di ottiche
e sorgenti di luce non rispondenti ai criteri stabiliti dal
presente articolo.
3. Sono considerati "antinquinamento luminoso e a ridotto
consumo energetico" solo gli impianti aventi un'intensità
luminosa massima di 0 cd per lumen a 90 gradi ed oltre.
Gli stessi impianti devono essere equipaggiati di lampade con
la più alta efficienza possibile in relazione allo stato della
tecnologia ed al tipo di impiego previsto e di appositi
dispositivi in grado di ridurre, dopo le ore 24, l'emissione
di luce degli impianti in misura non inferiore al 30 per cento
e non superiore al 50 per cento rispetto al pieno regime di
operatività. Le disposizioni relative ai dispositivi per la
sola riduzione dei consumi sono facoltative per i soggetti
privati e per le strutture in cui sono esercitate attività
relative all'ordine pubblico, all'amministrazione della
giustizia e della difesa.
4. Tutte le sorgenti di luce altamente inquinanti, come
globi, lanterne e similari, devono essere munite da parte
delle case costruttrici, importatrici o fornitrici, di
appositi dispositivi in grado di limitare al massimo la
dispersione di luce verso l'alto e comunque non oltre 30 cd
per 1000 lumen a 90 gradi ed oltre. E' concessa deroga
per le sorgenti di luce internalizzate e quindi non
inquinanti, per quelle con emissione non superiore a 1200
lumen cadauna per impianti di modesta entità, ovvero
fino a cinque centri con singolo punto luce, per quelle di uso
temporaneo o che vengano spente dopo le ore 20 nel periodo di
ora solare e dopo le ore 22 nel periodo di ora legale. Le
insegne luminose non dotate di illuminazione propria devono
essere illuminate dall'alto verso il basso.
5. Nei diffusori per uso esterno a globo, a lanterna o
similari, i vetri di protezione devono essere realizzati in
materiale trasparente e liscio al fine di ridurre i fenomeni
di diffusione della luce e consentire l'effettivo controllo
del flusso luminoso.
6. L'uso di riflettori, fari e torri-faro deve
uniformarsi, su tutto il territorio nazionale, a quanto
disposto dall'articolo 11; le case costruttrici, importatrici
o fornitrici, devono certificare, tra le caratteristiche
tecniche delle sorgenti di luce commercializzate, la loro
rispondenza ai criteri stabiliti dalla presente legge mediante
apposizione sul prodotto della dicitura: "ottica
antinquinamento luminoso e a ridotto consumo", e allegare le
raccomandazioni per un uso corretto.
7. Nell'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree
di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per
evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di
fuori dei suddetti impianti.
8. Le disposizioni relative alla sola modifica
dell'inclinazione delle sorgenti di luce secondo i valori
indicati dal presente articolo devono essere attuate entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 8.
1. Per gli interventi di cui alla presente legge è
autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 2002, di
lire 1.500 milioni per l'anno 2003 e di lire 1.500 milioni per
l'anno 2004.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei lavori pubblici.
3. Le regioni possono concedere annualmente ai comuni
ulteriori contributi per la predisposizione del piano comunale
regolatore dell'illuminazione pubblica di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera a), e per l'adeguamento degli impianti
pubblici esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, in misura non superiore al 50 per cento della
spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non
superiore a lire 50 milioni.
4. I contributi previsti dal presente articolo sono
concessi sulla base dei seguenti criteri di priorità:
a) comuni ricadenti nelle aree naturali
protette;
b) comuni ricadenti nelle zone di protezione degli
osservatori astronomici e astrofisici tutelati;
c) comuni di cui all'articolo 11, comma 1.
Art. 9.
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, sentiti il Ministro delle attività produttive e il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
promuove lo svolgimento di campagne di informazione e di
educazione ambientale, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n.
349. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni
annue a decorrere dall'anno 2002.
Art. 10.
1. Chiunque, nelle fasce di rispetto dei siti degli
osservatori astronomici e astrofisici tutelati dalla presente
legge, impiega impianti e sorgenti di luce non rispondenti ai
criteri indicati negli articoli 7 e 11 è soggetto, qualora non
modifichi gli stessi entro quarantacinque giorni dall'invito
dei comandi di polizia municipale del comune competente, alla
sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 2 milioni.
2. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1 sono
impiegati dai comuni per l'adeguamento degli impianti di
illuminazione pubblica ai criteri stabiliti dalla presente
legge.
3. I soggetti pubblici stabiliti dalla presente legge, ivi
compresi i comuni, che omettano di uniformarsi ai criteri
entro i periodi di tempo dalla medesima indicati, sono sospesi
dal beneficio di riduzione del costo dell'energia elettrica
impiegata per gli impianti di pubblica illuminazione fino a
quando non si adeguino, comunque entro e non oltre un
quinquennio, alla normativa vigente.
4. Il provvedimento di cui al comma 3 è adottato con
decreto del Ministro delle attività produttive, previa
ispezione e su segnalazione degli osservatori astronomici e
astrofisici territorialmente competenti.
Art. 11.
1. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge tutte le sorgenti di luce non rispondenti
ai criteri stabiliti dalla medesima e ricadenti nei comuni
entro il raggio di 30 chilometri, in linea d'aria, dalla sede
gli osservatori astronomici e astrofisici tutelati dalla
presente legge, devono essere sostituite o modificate in modo
da adeguarsi ai citati criteri.
2. Per la riduzione del consumo energetico, i soggetti
interessati possono procedere, in assenza di regolatori di
flusso luminoso, allo spegnimento del 50 per cento delle
sorgenti di luce dopo le ore 23 nel periodo di ora solare e
dopo le ore 24 nel periodo di ora legale. Le disposizioni
relative alla diminuzione dei consumi energetici sono
facoltative per i soggetti privati e per le strutture in cui
sono esercitate attività relative all'ordine pubblico e
all'amministrazione della giustizia e della difesa.
3. Tutte le sorgenti di luce altamente inquinanti, come
globi, lanterne o similari, devono essere schermate o comunque
dotate di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere
a terra il flusso luminoso comunque non oltre 15 cd per 1000
lumen a 90 gradi ed oltre, nonché di vetri di protezione
trasparenti. E' concessa deroga, secondo specifiche
indicazioni concordate tra i comuni interessati e gli
osservatori astronomici e astrofisici competenti per le
sorgenti di luce internalizzate e non inquinanti, per quelle
con emissione non superiore a 1000 lumen cadauna, fino a
un massimo di cinque punti luminosi, per quelle di uso
temporaneo o che vengano spente normalmente dopo le ore 20 nel
periodo di ora solare e dopo le ore 22 nel periodo di ora
legale, e per quelle di cui sia prevista la sostituzione entro
cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Le insegne luminose non dotate di illuminazione propria
devono essere illuminate dall'alto verso il basso. In ogni
caso tutti i tipi di insegne luminose di non specifico e
indispensabile uso notturno devono essere spente dopo le ore
23.
4. Fari, torri-faro e riflettori illuminanti parcheggi,
piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi
industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono
avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione
alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 10 cd
per 1000 lumen a 90 gradi ed oltre.
5. Nell'illuminazione di edifici e monumenti, devono
essere privilegiati sistemi di illuminazione ad emissione
controllata e dall'alto verso il basso. Solo nel caso in cui
ciò non risulti possibile, e per soggetti di particolare e
comprovato valore architettonico, i fasci di luce devono
rimanere di almeno un metro al di sotto del bordo superiore
della superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro
degli stessi provvedendo allo spegnimento parziale o totale, o
alla diminuzione di potenza impiegata dopo le ore 24.
6. Le disposizioni relative alla sola modifica
dell'inclinazione delle sorgenti di luce, secondo i valori
indicati, devono essere attuate entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
7. E' fatto espresso divieto di utilizzare, per meri fini
pubblicitari, fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi
tipo.
Art. 12.
1. E' concessa facoltà, anche ai comuni non ricadenti nei
territori di cui al comma 1 dell'articolo 11 di adottare
integralmente i criteri previsti dall'articolo medesimo
mediante l'approvazione di appositi regolamenti.
Art. 13.
1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo
la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.