XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 694




        Onorevoli Deputati! - La proposta di legge recante "Norme sul servizio civile volontario delle persone anziane e sulla promozione della loro partecipazione alla vita civica" intende promuovere una nuova dimensione della cittadinanza, partecipe, responsabile e solidale, valorizzando le risorse umane, affettive e cognitive che le persone anziane hanno accumulato nel corso della loro vita.
        La Relazione biennale sulla condizione dell'anziano (1998) predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Dipartimento per gli affari sociali aveva rilevato che la durata media della vita in Italia dagli anni sessanta agli anni novanta, per i maschi era passata da 67 anni a 74 anni di età, per le donne era passata, nello stesso periodo, dai 72 agli 81 anni di età. L'Istituto nazionale di statistica ha stimato che la popolazione dai 65 agli 80 anni di età è stata quasi di 8 milioni nel 1998 e nel 2005 supererà gli 11 milioni. Aumenta cioè il numero delle persone anziane e si allunga il tempo della vita per tante donne e tanti uomini.
        L'invecchiamento della popolazione pone le istituzioni e la società di fronte ad inediti problemi.
        L'allungamento del tempo di vita fa sì che la terza età, da età residuale, diventi fase importante della vita; pertanto, si pongono alla singola persona ed alla società il problema e l'opportunità di ripensare questa età, sia sul piano dell'organizzazione concreta della vita quotidiana che della qualità delle relazioni sociali.
        Gli anziani possono configurarsi il presente come rimpianto per le scelte mancate o per i momenti belli vissuti o come ciclo della vita che offre opportunità inedite per il tempo che si libera e permette loro di pensare alla propria realizzazione. Possono accontentarsi dei modelli acquisiti e delle conoscenze sedimentate, oppure riprogettare il proprio tempo, la propria formazione, scegliere nuove modalità di divertimento e di impegno.
        Per questo è molto importante che le istituzioni creino le opportunità per promuovere una "cittadinanza attiva" degli anziani e per valorizzare le loro peculiari "risorse", che sono: il tempo, gli affetti ed i sentimenti, la solidarietà, le competenze acquisite.
        Il male che affligge molti anziani attivi è sentirsi soli ed inutili. Non c'è niente di naturale nella solitudine degli anziani, non è nella loro natura rinunciare all'incontro con l'altro ed allo scambio. L'isolamento degli anziani non è il frutto di una loro inclinazione ma è il portato di barriere sociali che possiamo e dobbiamo impegnarci a rimuovere. Soprattutto il tempo, che gli anziani possiedono in abbondanza, questo bene prezioso che si può condividere senza impoverirsi, occorre che sia messo a frutto come motore capace di moltiplicare le opportunità per tutti.
        Una società che non vede o - peggio - che spreca questa risorsa, non è sana, non è saggia.
        In base alle stime della Fondazione italiana per il volontariato, sono oltre 450 mila gli anziani dediti al volontariato; 160 mila hanno un'età compresa tra i 60 e i 65 anni, 250 mila tra i 65 e i 74 anni, ben 40 mila sono sopra i 75 anni di età. Si assiste, quindi, ad una forte crescita dell'associazionismo delle persone anziane, impegnate in ambiti e campi diversi, che le istituzioni devono incentivare e sostenere.
        Allo stesso tempo è, però, importante offrire anche alle singole persone anziane che scelgono di non associarsi l'opportunità di essere coinvolte in attività utili a tutta la comunità.
        Dalla percezione di queste risorse collettive e individuali e dalla domanda di cittadinanza attiva che da esse promana prende le mosse il contenuto della presente proposta di legge.
        L'articolo 1 individua le finalità, l'oggetto della legge ed i soggetti interessati agli interventi di promozione.
        L'articolo 2 individua i soggetti pubblici e privati che promuovono, progettano e realizzano gli interventi; stabilisce alcuni dei criteri generali a cui gli enti competenti devono ispirarsi nella disciplina, nella programmazione e nella realizzazione degli interventi. Elenca, poi, a titolo esemplificativo, alcune iniziative che possono essere sostenute dagli interventi delle amministrazioni competenti. Definisce il ruolo promozionale dello Stato per la diffusione degli interventi sul territorio nazionale e richiama, infine, il metodo della concertazione per la valutazione delle priorità di intervento.
        L'articolo 3 stabilisce, in via generale, cosa debba intendersi per "attività volontarie" ai fini della legge; abilita le amministrazioni alla messa a disposizione di strutture e mezzi per realizzarle; stabilisce, infine, obblighi assicurativi contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività volontarie e la responsabilità civile verso terzi da parte delle amministrazioni pubbliche.
        Gli articoli da 4 a 6 si occupano di alcuni interventi che, per la loro rilevanza e novità, necessitano di una più ampia specificazione. Si tratta in parte di norme immediatamente applicabili (come l'articolo 5) e, in generale, di disposizioni di principio sulle quali potrà operare la legislazione regionale. E' utile ricordare che si tratta di interventi su cui sono già in corso esperienze da parte dei comuni, che tuttavia si trovano ad operare su un tessuto normativo non sufficientemente definito. L'idea è di offrire una base normativa nuova a queste esperienze e di generalizzarne lo sviluppo sul territorio nazionale.
        L'articolo 4 introduce una novità nell'organizzazione delle attività volontarie su scala locale: prevede, infatti, che i comuni, anche in collaborazione con altre amministrazioni, possano istituire e organizzare un servizio civile volontario delle persone anziane. A titolo esemplificativo, sono elencate alcune delle possibili attività che potranno essere organizzate. Tra queste, si segnalano quelle di sorveglianza in favore dell'infanzia (scuole, percorsi scuola-abitazione), quelle di aiuto e compagnia alle persone in condizione di difficoltà, di aiuto al disbrigo di piccoli compiti giornalieri per chi è temporaneamente impedito (la spesa, il disbrigo di pratiche burocratiche, l'accesso ai pubblici servizi, eccetera), di comunicazione con le famiglie nei casi in cui vi sia un disagio temporaneo da conoscere per tempo (un intervento sul traffico, lavori in corso, eccetera).
        L'articolo prevede che i comuni assicurino il coordinamento e la direzione delle attività, nonché la partecipazione attiva delle persone anziane volontarie alla predisposizione e alla verifica delle medesime. Sulla base del tempo offerto dai volontari, i comuni potranno disporre a loro favore opportunità culturali e ricreative, fornite anche gratuitamente o a costi ridotti, anche in convenzione con soggetti privati.
        Il servizio civile dell'età matura avrà dunque carattere volontario, interverrà a sostegno di attività istituzionali e non in loro sostituzione, soprattutto per migliorare, sulla base dell'esperienza dei volontari, i rapporti umani ed incentivare la cultura dell'aiuto reciproco nella comunità; consentirà agli anziani che lo desiderano di usufruire di ulteriori opportunità culturali e ricreative, non come corrispettivo dell'attività svolta ma come riconoscimento sociale di questa. Infine, i comuni assicurano la partecipazione al servizio civile di singole persone anziane.
        L'articolo 5 si occupa delle attività di gestione di terreni pubblici comunali, consentendo ai comuni di affidarli a gruppi di persone anziane che intendono svolgere attività di giardinaggio, di orticoltura e comunque di cura dell'ambiente. Il comune dovrà provvedere alle opere necessarie all'affidamento, dovrà fornire gli strumenti per lo svolgimento delle attività e garantire la vigilanza periodica a tutela delle attività medesime. Potrà anche stabilire che i frutti dell'attività siano utilizzati dalle persone anziane o anche venduti per costituire un fondo da utilizzare in acquisti per l'attività stessa o per il finanziamento di altre iniziative sociali.
        L'articolo 6 intende sollecitare la relazione e il reciproco aiuto tra generazioni diverse in direzione di forme innovative dell'abitare, che i comuni potranno incentivare per favorire lo scambio intergenerazionale e affrontare i problemi delle persone anziane che vivono da sole (comma 1). Allo stesso tempo, si prevede (comma 2) che le regioni possano disciplinare specifici "servizi di alloggio familiare", semplificando gli adempimenti amministrativi delle persone anziane che intendono svolgere, nella propria abitazione, una piccola attività di natura turistica.
        L'articolo 7 prevede una delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi volti ad introdurre un trattamento fiscale specifico per gli anziani pensionati che svolgono attività lavorative in organizzazione del terzo settore.
        L'articolo 8 tratta del sostegno statale alla sperimentazione degli interventi per un periodo (tre anni) sufficiente alla loro diffusione sul territorio nazionale.
        L'articolo 9 prevede l'istituzione di una Consulta nazionale degli organismi e delle associazioni delle persone anziane, per l'esame e la formulazione di proposte sulle politiche in materia. L'opportunità di istituire questo strumento di raccordo delle istituzioni con l'associazionismo degli anziani deriva dalle scelte che nella proposta di legge vengono operate, in direzione della promozione di più elevati livelli di partecipazione delle persone anziane alla vita civica. Si tratta, come è evidente, di un organismo consultivo; ciò nonostante i momenti di consultazione che potranno realizzarsi consentiranno di portare all'attenzione generale, e anzitutto del Governo, le esperienze innovative che si andranno a sperimentare nel territorio nazionale. Tra l'altro, la realizzazione di detti momenti di raccordo su scala nazionale completa un quadro già ricco di occasioni costruite su scala locale, sollecitando così un maggiore ascolto a tutti i livelli delle problematiche delle persone anziane.




Frontespizio Testo articoli