XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 694
Onorevoli Deputati! - La proposta di legge recante "Norme
sul servizio civile volontario delle persone anziane e sulla
promozione della loro partecipazione alla vita civica" intende
promuovere una nuova dimensione della cittadinanza, partecipe,
responsabile e solidale, valorizzando le risorse umane,
affettive e cognitive che le persone anziane hanno accumulato
nel corso della loro vita.
La Relazione biennale sulla condizione dell'anziano (1998)
predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal
Dipartimento per gli affari sociali aveva rilevato che la
durata media della vita in Italia dagli anni sessanta agli
anni novanta, per i maschi era passata da 67 anni a 74 anni di
età, per le donne era passata, nello stesso periodo, dai 72
agli 81 anni di età. L'Istituto nazionale di statistica ha
stimato che la popolazione dai 65 agli 80 anni di età è stata
quasi di 8 milioni nel 1998 e nel 2005 supererà gli 11
milioni. Aumenta cioè il numero delle persone anziane e si
allunga il tempo della vita per tante donne e tanti uomini.
L'invecchiamento della popolazione pone le istituzioni e
la società di fronte ad inediti problemi.
L'allungamento del tempo di vita fa sì che la terza età,
da età residuale, diventi fase importante della vita;
pertanto, si pongono alla singola persona ed alla società il
problema e l'opportunità di ripensare questa età, sia sul
piano dell'organizzazione concreta della vita quotidiana che
della qualità delle relazioni sociali.
Gli anziani possono configurarsi il presente come
rimpianto per le scelte mancate o per i momenti belli vissuti
o come ciclo della vita che offre opportunità inedite per il
tempo che si libera e permette loro di pensare alla propria
realizzazione. Possono accontentarsi dei modelli acquisiti e
delle conoscenze sedimentate, oppure riprogettare il proprio
tempo, la propria formazione, scegliere nuove modalità di
divertimento e di impegno.
Per questo è molto importante che le istituzioni creino le
opportunità per promuovere una "cittadinanza attiva" degli
anziani e per valorizzare le loro peculiari "risorse", che
sono: il tempo, gli affetti ed i sentimenti, la solidarietà,
le competenze acquisite.
Il male che affligge molti anziani attivi è sentirsi soli
ed inutili. Non c'è niente di naturale nella solitudine degli
anziani, non è nella loro natura rinunciare all'incontro con
l'altro ed allo scambio. L'isolamento degli anziani non è il
frutto di una loro inclinazione ma è il portato di barriere
sociali che possiamo e dobbiamo impegnarci a rimuovere.
Soprattutto il tempo, che gli anziani possiedono in
abbondanza, questo bene prezioso che si può condividere senza
impoverirsi, occorre che sia messo a frutto come motore capace
di moltiplicare le opportunità per tutti.
Una società che non vede o - peggio - che spreca questa
risorsa, non è sana, non è saggia.
In base alle stime della Fondazione italiana per il
volontariato, sono oltre 450 mila gli anziani dediti al
volontariato; 160 mila hanno un'età compresa tra i 60 e i 65
anni, 250 mila tra i 65 e i 74 anni, ben 40 mila sono sopra i
75 anni di età. Si assiste, quindi, ad una forte crescita
dell'associazionismo delle persone anziane, impegnate in
ambiti e campi diversi, che le istituzioni devono incentivare
e sostenere.
Allo stesso tempo è, però, importante offrire anche alle
singole persone anziane che scelgono di non associarsi
l'opportunità di essere coinvolte in attività utili a tutta la
comunità.
Dalla percezione di queste risorse collettive e
individuali e dalla domanda di cittadinanza attiva che da esse
promana prende le mosse il contenuto della presente proposta
di legge.
L'articolo 1 individua le finalità, l'oggetto della legge
ed i soggetti interessati agli interventi di promozione.
L'articolo 2 individua i soggetti pubblici e privati che
promuovono, progettano e realizzano gli interventi; stabilisce
alcuni dei criteri generali a cui gli enti competenti devono
ispirarsi nella disciplina, nella programmazione e nella
realizzazione degli interventi. Elenca, poi, a titolo
esemplificativo, alcune iniziative che possono essere
sostenute dagli interventi delle amministrazioni competenti.
Definisce il ruolo promozionale dello Stato per la diffusione
degli interventi sul territorio nazionale e richiama, infine,
il metodo della concertazione per la valutazione delle
priorità di intervento.
L'articolo 3 stabilisce, in via generale, cosa debba
intendersi per "attività volontarie" ai fini della legge;
abilita le amministrazioni alla messa a disposizione di
strutture e mezzi per realizzarle; stabilisce, infine,
obblighi assicurativi contro gli infortuni connessi allo
svolgimento delle attività volontarie e la responsabilità
civile verso terzi da parte delle amministrazioni
pubbliche.
Gli articoli da 4 a 6 si occupano di alcuni interventi
che, per la loro rilevanza e novità, necessitano di una più
ampia specificazione. Si tratta in parte di norme
immediatamente applicabili (come l'articolo 5) e, in generale,
di disposizioni di principio sulle quali potrà operare la
legislazione regionale. E' utile ricordare che si tratta di
interventi su cui sono già in corso esperienze da parte dei
comuni, che tuttavia si trovano ad operare su un tessuto
normativo non sufficientemente definito. L'idea è di offrire
una base normativa nuova a queste esperienze e di
generalizzarne lo sviluppo sul territorio nazionale.
L'articolo 4 introduce una novità nell'organizzazione
delle attività volontarie su scala locale: prevede, infatti,
che i comuni, anche in collaborazione con altre
amministrazioni, possano istituire e organizzare un servizio
civile volontario delle persone anziane. A titolo
esemplificativo, sono elencate alcune delle possibili attività
che potranno essere organizzate. Tra queste, si segnalano
quelle di sorveglianza in favore dell'infanzia (scuole,
percorsi scuola-abitazione), quelle di aiuto e compagnia alle
persone in condizione di difficoltà, di aiuto al disbrigo di
piccoli compiti giornalieri per chi è temporaneamente impedito
(la spesa, il disbrigo di pratiche burocratiche, l'accesso ai
pubblici servizi, eccetera), di comunicazione con le famiglie
nei casi in cui vi sia un disagio temporaneo da conoscere per
tempo (un intervento sul traffico, lavori in corso,
eccetera).
L'articolo prevede che i comuni assicurino il
coordinamento e la direzione delle attività, nonché la
partecipazione attiva delle persone anziane volontarie alla
predisposizione e alla verifica delle medesime. Sulla base del
tempo offerto dai volontari, i comuni potranno disporre a loro
favore opportunità culturali e ricreative, fornite anche
gratuitamente o a costi ridotti, anche in convenzione con
soggetti privati.
Il servizio civile dell'età matura avrà dunque carattere
volontario, interverrà a sostegno di attività istituzionali e
non in loro sostituzione, soprattutto per migliorare, sulla
base dell'esperienza dei volontari, i rapporti umani ed
incentivare la cultura dell'aiuto reciproco nella comunità;
consentirà agli anziani che lo desiderano di usufruire di
ulteriori opportunità culturali e ricreative, non come
corrispettivo dell'attività svolta ma come riconoscimento
sociale di questa. Infine, i comuni assicurano la
partecipazione al servizio civile di singole persone
anziane.
L'articolo 5 si occupa delle attività di gestione di
terreni pubblici comunali, consentendo ai comuni di affidarli
a gruppi di persone anziane che intendono svolgere attività di
giardinaggio, di orticoltura e comunque di cura dell'ambiente.
Il comune dovrà provvedere alle opere necessarie
all'affidamento, dovrà fornire gli strumenti per lo
svolgimento delle attività e garantire la vigilanza periodica
a tutela delle attività medesime. Potrà anche stabilire che i
frutti dell'attività siano utilizzati dalle persone anziane o
anche venduti per costituire un fondo da utilizzare in
acquisti per l'attività stessa o per il finanziamento di altre
iniziative sociali.
L'articolo 6 intende sollecitare la relazione e il
reciproco aiuto tra generazioni diverse in direzione di forme
innovative dell'abitare, che i comuni potranno incentivare per
favorire lo scambio intergenerazionale e affrontare i problemi
delle persone anziane che vivono da sole (comma 1). Allo
stesso tempo, si prevede (comma 2) che le regioni possano
disciplinare specifici "servizi di alloggio familiare",
semplificando gli adempimenti amministrativi delle persone
anziane che intendono svolgere, nella propria abitazione, una
piccola attività di natura turistica.
L'articolo 7 prevede una delega al Governo per
l'emanazione di decreti legislativi volti ad introdurre un
trattamento fiscale specifico per gli anziani pensionati che
svolgono attività lavorative in organizzazione del terzo
settore.
L'articolo 8 tratta del sostegno statale alla
sperimentazione degli interventi per un periodo (tre anni)
sufficiente alla loro diffusione sul territorio nazionale.
L'articolo 9 prevede l'istituzione di una Consulta
nazionale degli organismi e delle associazioni delle persone
anziane, per l'esame e la formulazione di proposte sulle
politiche in materia. L'opportunità di istituire questo
strumento di raccordo delle istituzioni con l'associazionismo
degli anziani deriva dalle scelte che nella proposta di legge
vengono operate, in direzione della promozione di più elevati
livelli di partecipazione delle persone anziane alla vita
civica. Si tratta, come è evidente, di un organismo
consultivo; ciò nonostante i momenti di consultazione che
potranno realizzarsi consentiranno di portare all'attenzione
generale, e anzitutto del Governo, le esperienze innovative
che si andranno a sperimentare nel territorio nazionale. Tra
l'altro, la realizzazione di detti momenti di raccordo su
scala nazionale completa un quadro già ricco di occasioni
costruite su scala locale, sollecitando così un maggiore
ascolto a tutti i livelli delle problematiche delle persone
anziane.