XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 694
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e oggetto).
1. La Repubblica riconosce il ruolo e la funzione che le
persone anziane svolgono nella società, ne promuove la
partecipazione alla vita sociale, civile e culturale della
comunità, valorizzando le risorse umane, affettive e cognitive
accumulate nel corso della loro vita.
2. La presente legge stabilisce i princìpi e gli indirizzi
per la disciplina, la programmazione e la realizzazione degli
interventi in favore delle persone anziane, detta norme volte
a favorire il perseguimento delle finalità di cui al comma 1
del presente articolo, individua le modalità di partecipazione
dello Stato al sostegno degli interventi, nel rispetto delle
competenze stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e successive modificazioni. Le regioni a statuto speciale
e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad
adeguare la propria legislazione alle norme fondamentali
contenute nella presente legge, secondo le previsioni dei
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
3. Ai fini della presente legge, sono persone anziane le
persone che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente
legislazione per la pensione di vecchiaia.
Art. 2.
(Princìpi).
1. Le regioni, nella disciplina e nella programmazione del
servizio civile volontario delle persone anziane di cui
all'articolo 4 e degli altri interventi previsti dalla
presente legge, si ispirano ai seguenti princìpi e criteri
generali:
a) cooperazione tra Stato, regioni, comuni e altre
pubbliche amministrazioni;
b) integrazione degli interventi con la rete dei
servizi sociali locali;
c) valorizzazione della volontarietà dell'apporto
individuale e collettivo delle persone anziane;
d) valorizzazione del rapporto tra generazioni
diverse.
2. Gli interventi in favore delle persone anziane sono
promossi, progettati e realizzati nelle realtà locali dai
comuni, anche in collaborazione con altre amministrazioni
pubbliche, nonché dalle persone anziane singole o associate;
sono altresì promossi, progettati e realizzati da
associazioni, organizzazioni di volontariato, organismi di
utilità sociale e soggetti privati che perseguono le finalità
di cui all'articolo 1.
3. Gli interventi di cui al comma 2 consistono nella
promozione delle attività specificamente previste dalla
presente legge, e in ogni altra attività idonea a perseguire
le finalità di cui all'articolo 1; in particolare, essi
possono consistere in iniziative volte:
a) all'inserimento, anche attraverso le modalità
nelle quali si esplica l'autonomia scolastica, delle persone
anziane in attività culturali, civili e sociali, di animazione
sociale e ricreativa e in generale in attività di educazione
degli adulti anche nell'ambito delle università della terza
età;
b) alla prevenzione dell'isolamento e alla tutela
della sicurezza delle persone;
c) allo sviluppo dell'integrazione sociale e
multietnica;
d) alla valorizzazione delle competenze acquisite
e allo sviluppo di esperienze di reciprocità tra le
generazioni, anche come sostegno, aiuto e tutoraggio per
l'inserimento scolastico e lavorativo dei giovani;
e) al sostegno ad attività editoriali promosse
dalle persone anziane e dalle loro associazioni;
f) al miglioramento della comunicazione tra
persone anziane e istituzioni per la fruizione di spazi e
attrezzature pubblici;
g) alla raccolta, alla conservazione, alla
valorizzazione e alla diffusione delle memorie di vita e delle
opere della creatività delle persone anziane.
4. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano
e i comuni, nello svolgimento delle funzioni previste dalla
presente legge, concorrono con il contributo dello Stato alla
promozione e al sostegno degli interventi, al fine di
promuovere in maniera organica, per il triennio 2001-2003, la
loro diffusione sul territorio nazionale.
5. Lo Stato, le regioni e i comuni, nello svolgimento
delle funzioni previste dalla presente legge, attuano il
metodo della concertazione con le forze sociali, al fine di
valutare le priorità di intervento per l'attivazione delle
politiche pubbliche in favore delle persone anziane.
Art. 3.
(Attività volontarie).
1. Ai fini della presente legge sono attività volontarie
le attività delle persone anziane prestate in modo personale,
spontaneo e gratuito.
2. Gli enti competenti nelle materie di cui alla presente
legge, ove intendano attivare gli interventi ivi previsti,
assicurano alle persone anziane che svolgono un'attività
volontaria, le strutture e i mezzi per realizzarla, sulla base
delle priorità e dei requisiti professionali e attitudinali
individuati dagli enti stessi.
3. Gli enti di cui al comma 2 provvedono alle garanzie
assicurative per le persone anziane che prestano l'attività
volontaria, contro gli infortuni connessi allo svolgimento
dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso
terzi.
4. Alle attività volontarie svolte tramite le
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, e successive modificazioni, si applicano le
disposizioni previste dalla legge medesima.
Art. 4.
(Servizio civile volontario
delle persone anziane).
1. I comuni, singoli o associati, possono istituire ed
organizzare, anche in collaborazione con altre amministrazioni
operanti sul territorio, un servizio civile volontario delle
persone anziane, volto a realizzare le finalità di cui
all'articolo 1, comma 1, e a perseguire il miglioramento della
qualità della vita e delle relazioni della comunità.
2. Il servizio civile dell'età matura è aperto a tutte le
persone anziane che spontaneamente intendono svolgere
un'attività volontaria in favore di singole persone e della
comunità locale e che abbiano le professionalità e i requisiti
attitudinali necessari.
3. Al fine del raggiungimento delle finalità di cui al
comma 1, le attività del servizio civile possono, tra l'altro,
riguardare:
a) la sorveglianza presso le scuole per
l'infanzia, in collaborazione con le famiglie, le istituzioni
scolastiche e la polizia municipale;
b) la sorveglianza dei percorsi scuola-abitazione
per i bambini;
c) la sorveglianza dei parchi e dei giardini
pubblici, dei monumenti e dei beni culturali, in
collaborazione con le amministrazioni interessate;
d) l'aiuto alle persone temporaneamente non in
grado di svolgere piccoli compiti giornalieri;
e) la compagnia ad altri anziani e alle persone
che si trovano in condizione di isolamento;
f) la diffusione della conoscenza, da parte dei
cittadini, delle opportunità offerte dai servizi comunali e
dalle altre amministrazioni locali;
g) l'aiuto ai cittadini in condizione di
impedimento temporaneo per l'accesso ai servizi pubblici;
h) la diffusione della conoscenza di particolari
situazioni temporanee di disagio urbano e delle misure
approntate per farvi fronte;
i) la ricognizione presso le famiglie delle
esigenze derivanti da interventi programmati sulla viabilità e
sul tessuto urbano, con particolare riferimento alla
condizione degli anziani e dei bambini.
4. I comuni che istituiscono il servizio civile assicurano
lo svolgimento, da parte degli uffici competenti, dei compiti
di coordinamento e di direzione delle attività, nonché la
partecipazione delle persone anziane volontarie alla
predisposizione e alla verifica delle attività medesime.
5. Sulla base del tempo offerto alla comunità, le persone
anziane che partecipano alle attività del servizio civile
possono essere destinatarie di opportunità culturali,
formative, ricreative, fornite, anche gratuitamente o a costi
ridotti, dal comune, dalle altre amministrazioni interessate
al servizio civile, ovvero da privati convenzionati.
6. I comuni assicurano la partecipazione al servizio
civile da parte di singole persone anziane e predispongono, a
tale fine, l'organizzazione necessaria per rendere effettiva
la partecipazione.
Art. 5.
(Attività di gestione di terreni pubblici).
1. I comuni possono affidare a persone anziane, singole o
associate, la gestione gratuita di terreni comunali nei quali
svolgere attività volontarie di giardinaggio, orticoltura, e
in generale di cura dell'ambiente naturale, al fine di
consentirne la migliore tutela e la fruibilità per i
cittadini.
2. Il comune provvede:
a) a realizzare le opere necessarie a consentire
l'affidamento;
b) a fornire gli strumenti per eseguire le
attività;
c) a garantire una vigilanza periodica a tutela
delle attività volontarie;
d) a stabilire gli orari di accesso dei terreni al
pubblico, anche dedicando alcuni di essi all'accesso alle
famiglie, ai bambini e agli anziani.
3. Il comune stabilisce i criteri generali, le modalità e
i requisiti dell'affidamento di cui al comma 1. Essi
prevedono, tra l'altro, l'affidamento sulla base della
dichiarazione di disponibilità a svolgere l'attività
volontaria, definiscono i doveri di comportamento dei
volontari, individuano la struttura comunale di riferimento
per il coordinamento dell'attività. L'affidamento può essere
revocato in ogni tempo per sopravvenute esigenze pubbliche.
4. Il comune può stabilire che i frutti dell'attività
siano gestiti dalle persone anziane volontarie, che possono
utilizzarli per le proprie necessità o anche venderli
destinando i proventi agli acquisti di beni e di servizi utili
per l'attività medesima ovvero al finanziamento di altre
attività di rilevanza sociale.
Art. 6.
(Ospitalità familiare).
1. Al fine di favorire la relazione e il reciproco aiuto
tra generazioni diverse, i comuni possono sostenere forme
innovative dell'abitare, incentivando l'ospitalità che può
essere resa alle persone anziane o da queste a giovani, adulti
e a nuclei familiari che sono presenti nel luogo di residenza
delle persone anziane.
2. Le regioni disciplinano servizi di alloggio familiare,
offerti, con carattere saltuario o per periodi stagionali
anche ricorrenti, da persone anziane nella casa di abitazione,
per un numero limitato di camere e posti letto, assicurati
avvalendosi della normale organizzazione familiare. Per lo
svolgimento di tale attività, le persone anziane non sono
tenute a richiedere l'autorizzazione amministrativa; devono in
ogni caso comunicarne preventivamente l'inizio, dichiarando la
sussistenza dei requisiti igienico-sanitari ed edilizi,
previsti dai regolamenti comunali per i locali di civile
abitazione, nonché la sussistenza nell'abitazione dei
dispositivi di sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni.
Restano ferme le disposizioni vigenti concernenti
l'identificazione e la comunicazione all'autorità di pubblica
sicurezza delle persone alloggiate.
Art. 7.
(Delega al Governo in materia fiscale).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi recanti l'introduzione di una particolare
disciplina fiscale concernente i compensi di cui all'articolo
47, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
percepiti dagli anziani di cui all'articolo 1, comma 3, della
presente legge, sulla base dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) previsione dell'assoggettamento dei compensi di
cui all'alinea ad una ritenuta a titolo d'imposta, maggiorata
delle addizionali vigenti;
b) i compensi di cui alla lettera a) non
possono superare complessivamente nel periodo d'imposta la
somma di lire 6 milioni;
c) il regime di cui alle lettere a) e
b) compete a condizione che l'anziano possieda soltanto
trattamenti pensionistici di importo complessivamente non
superiore a lire 18 milioni ed, eventualmente, il reddito
dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.
2. L'attuazione della delega di cui al presente articolo
deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato.
Art. 8.
(Sostegno dello Stato
alla sperimentazione degli interventi).
1. Lo Stato concorre al finanziamento delle iniziative
previste dalla presente legge promosse dalle regioni, dalle
province autonome di Trento e di Bolzano e dai comuni, al fine
di realizzare sul territorio nazionale una diffusa
sperimentazione di interventi in favore delle persone
anziane.
2. Per il finanziamento delle iniziative di cui al comma 1
del presente articolo, nell'ambito del Fondo nazionale per le
politiche sociali, istituito ai sensi dell'articolo 59, comma
44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, è destinata una quota fino a lire 80 miliardi
per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
3. La quota del Fondo nazionale per le politiche sociali
di cui al comma 2 del presente articolo è ripartita
annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentiti i Ministri interessati e la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
intesa con la Conferenza unificata di cui al comma 3,
stabilisce i criteri per la ripartizione delle risorse di cui
al comma 2, sulla base dei seguenti princìpi:
a) numero di persone anziane presenti sul
territorio;
b) cofinanziamento degli interventi in sede
locale;
c) finanziamento in via prioritaria di progetti
per l'istituzione e lo sviluppo del servizio civile volontario
delle persone anziane.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano trasmettono, entro il 30 aprile di ciascun anno, al
Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione
sullo stato di attuazione degli interventi finanziati ai sensi
del presente articolo, sulla loro efficacia e sugli obiettivi
conseguiti. Qualora, entro un anno dall'assegnazione delle
somme di cui al comma 3, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano non abbiano provveduto all'impegno
contabile delle quote di competenza, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di
cui al comma 3, provvede alla ridestinazione dei fondi alle
regioni e alle province autonome.
6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
presenta alla Conferenza unificata di cui al comma 3, a
conclusione del periodo di sperimentazione di cui al presente
articolo, una relazione sui risultati conseguiti.
Art. 9.
(Consulta nazionale degli organismi
e delle associazioni delle persone anziane).
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - Dipartimento per le politiche sociali e
previdenziali, è istituita, con decreto del Ministro stesso,
una Consulta nazionale degli organismi e delle associazioni
maggiormente rappresentativi delle persone anziane, di seguito
denominata "Consulta". La Consulta è convocata almeno una
volta l'anno dal Ministro per l'esame e la formulazione di
proposte sulle politiche rivolte alle persone anziane, per la
ricognizione delle esperienze innovative che si realizzano nel
territorio nazionale, nonché per l'esame e la comparazione
delle politiche e dei progetti sociali definiti o in via di
definizione nei Paesi dell'Unione europea.
2. La partecipazione alla Consulta è gratuita. Ai
componenti della Consulta è assicurato il rimborso delle spese
di viaggio e di soggiorno, nella misura corrispondente a
quella corrisposta ai dirigenti in servizio presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, determinato in lire 300 milioni annue a decorrere
dall'anno 2002, si provvede nell'ambito del Fondo nazionale
per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.