XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 692
Onorevoli Colleghi! - Il problema abitativo, assieme a
quello occupazionale, rappresenta il principale ostacolo alla
formazione di nuove famiglie.
La situazione del mercato delle abitazioni del nostro
Paese rende particolarmente difficile e costosa, nelle aree ad
alta tensione abitativa, l'acquisizione di immobili in
proprietà o in affitto da parte di giovani.
Ne derivano alcune gravi distorsioni di carattere
demografico e sociale, come il ritardo dell'autonomia e
dell'indipendenza dei giovani rispetto alla famiglia di
origine, nonché il rinvio di importanti scelte, come quella di
generare dei figli.
La presente proposta di legge ha la finalità di facilitare
l'acquisizione in proprietà o in affitto di una casa di
abitazione per i nuovi nuclei familiari, composti da giovani
di età inferiore a trentadue anni, per le famiglie
monoparentali con uno o più figli a carico - che costituiscono
la fascia più debole nell'ambito delle famiglie di fatto -
nonché per i coniugi in caso di nascita di un figlio (o di
adozione di un minore). In attesa di una auspicata disciplina
delle unioni di fatto, che costituisce il presupposto per
l'estensione dei benefìci in questione anche alle giovani
coppie conviventi, la proposta di legge si propone i seguenti
obiettivi diretti e indiretti:
sostenere un'ampia platea di giovani, eliminando
complesse procedure burocratiche e la formazione di
graduatorie, con un limitato impegno economico dello Stato nel
sostegno alla politica abitativa;
potenziare la mobilità lavorativa, favorendo lo scambio
e la redistribuzione del parco alloggi;
sollecitare il rientro degli alloggi inoccupati nel
mercato delle abitazioni.
L'articolo 2 dispone che potranno beneficiare delle
agevolazioni i giovani che contraggono matrimonio civile o
concordatario entro sei mesi dalla data di presentazione della
domanda di accesso ai benefìci o della stipula del contratto
di locazione; le famiglie monoparentali - anche se costituite
da soggetti celibi o nubili - e i coniugi in caso di nascita
di un figlio, ovvero in caso di adozione, anche
internazionale.
Per essere ammessi ai benefìci previsti dalla legge, tali
soggetti, di età inferiore ai trentadue anni, non devono aver
fruito di altre agevolazioni previste da leggi statali o
regionali o da provvedimenti di enti locali dirette
all'acquisizione dell'abitazione e non devono essere
proprietari di altro immobile sul territorio nazionale.
Il limite di reddito per ottenere i benefìci è di 36
milioni di lire per leagevolazioni relative alla locazione e
di 48 milioni di lire per quelle relative all'acquisto,
aumentati di 2,5 milioni di lire per ogni figlio a carico e di
5 milioni di lire nel caso in cui il figlio versi in
condizioni di disabilità. Tali limiti di reddito sono adeguati
annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri che stabilisce, tra l'altro, il recupero del
fiscal drug.
La proposta di legge dispone specifiche agevolazioni in
caso di locazione o di acquisto.
In particolare, l'articolo 3, che riguarda le locazioni,
prevede la deducibiità dell'importo del canone del contratto
di locazione, stipulato nei diciotto mesi successivi alla data
di entrata in vigore della legge, ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche da parte del conduttore.
Per i proprietari degli immobili, al fine di incentivare
la disponibilità a concedere in locazione ai giovani, il
reddito derivante dai contratti stessi è soggetto a una
riduzione per un ammontare pari al 25 per cento ai soli fini
delle imposte sui redditi. I benefìci hanno comunque durata
limitata ai quattro periodi di imposta successivi alla data di
entrata in vigore della legge.
Per l'acquisizione in proprietà, l'articolo 4 istituisce
presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale,
destinato a finanziare l'erogazione di mutui agevolati a
favore dei giovani, da parte di banche aderenti ad un'
apposita convenzione, predisposta dalla Cassa depositi e
prestiti e approvata dal Ministero dell'economia e delle
finanze.
I mutui agevolati dovranno avere le seguenti
caratteristiche:
a) durata massima ventennale;
b) tasso di ammortamento applicato sui mutui
ordinari della Cassa depositi e prestiti alla data di entrata
in vigore della legge, maggiorato degli oneri di commissione a
favore delle banche eroganti;
c) contributo statale in conto interessi pari
all'1,50 per cento, che potrà essere annualmente modificato
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
L'importo del mutuo agevolato non potrà essere superiore
al 70 per cento del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare
e comunque a 105 milioni di lire.
All'attuazione della legge si provvederà con un
regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.