XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 692




        Onorevoli Colleghi! - Il problema abitativo, assieme a quello occupazionale, rappresenta il principale ostacolo alla formazione di nuove famiglie.
        La situazione del mercato delle abitazioni del nostro Paese rende particolarmente difficile e costosa, nelle aree ad alta tensione abitativa, l'acquisizione di immobili in proprietà o in affitto da parte di giovani.
        Ne derivano alcune gravi distorsioni di carattere demografico e sociale, come il ritardo dell'autonomia e dell'indipendenza dei giovani rispetto alla famiglia di origine, nonché il rinvio di importanti scelte, come quella di generare dei figli.
        La presente proposta di legge ha la finalità di facilitare l'acquisizione in proprietà o in affitto di una casa di abitazione per i nuovi nuclei familiari, composti da giovani di età inferiore a trentadue anni, per le famiglie monoparentali con uno o più figli a carico - che costituiscono la fascia più debole nell'ambito delle famiglie di fatto - nonché per i coniugi in caso di nascita di un figlio (o di adozione di un minore). In attesa di una auspicata disciplina delle unioni di fatto, che costituisce il presupposto per l'estensione dei benefìci in questione anche alle giovani coppie conviventi, la proposta di legge si propone i seguenti obiettivi diretti e indiretti:

            sostenere un'ampia platea di giovani, eliminando complesse procedure burocratiche e la formazione di graduatorie, con un limitato impegno economico dello Stato nel sostegno alla politica abitativa;

            potenziare la mobilità lavorativa, favorendo lo scambio e la redistribuzione del parco alloggi;

            sollecitare il rientro degli alloggi inoccupati nel mercato delle abitazioni.

        L'articolo 2 dispone che potranno beneficiare delle agevolazioni i giovani che contraggono matrimonio civile o concordatario entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di accesso ai benefìci o della stipula del contratto di locazione; le famiglie monoparentali - anche se costituite da soggetti celibi o nubili - e i coniugi in caso di nascita di un figlio, ovvero in caso di adozione, anche internazionale.
        Per essere ammessi ai benefìci previsti dalla legge, tali soggetti, di età inferiore ai trentadue anni, non devono aver fruito di altre agevolazioni previste da leggi statali o regionali o da provvedimenti di enti locali dirette all'acquisizione dell'abitazione e non devono essere proprietari di altro immobile sul territorio nazionale.
        Il limite di reddito per ottenere i benefìci è di 36 milioni di lire per leagevolazioni relative alla locazione e di 48 milioni di lire per quelle relative all'acquisto, aumentati di 2,5 milioni di lire per ogni figlio a carico e di 5 milioni di lire nel caso in cui il figlio versi in condizioni di disabilità. Tali limiti di reddito sono adeguati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce, tra l'altro, il recupero del fiscal drug.
        La proposta di legge dispone specifiche agevolazioni in caso di locazione o di acquisto.
        In particolare, l'articolo 3, che riguarda le locazioni, prevede la deducibiità dell'importo del canone del contratto di locazione, stipulato nei diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte del conduttore.
        Per i proprietari degli immobili, al fine di incentivare la disponibilità a concedere in locazione ai giovani, il reddito derivante dai contratti stessi è soggetto a una riduzione per un ammontare pari al 25 per cento ai soli fini delle imposte sui redditi. I benefìci hanno comunque durata limitata ai quattro periodi di imposta successivi alla data di entrata in vigore della legge.
        Per l'acquisizione in proprietà, l'articolo 4 istituisce presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale, destinato a finanziare l'erogazione di mutui agevolati a favore dei giovani, da parte di banche aderenti ad un' apposita convenzione, predisposta dalla Cassa depositi e prestiti e approvata dal Ministero dell'economia e delle finanze.
        I mutui agevolati dovranno avere le seguenti caratteristiche:

            a) durata massima ventennale;

            b) tasso di ammortamento applicato sui mutui ordinari della Cassa depositi e prestiti alla data di entrata in vigore della legge, maggiorato degli oneri di commissione a favore delle banche eroganti;

            c) contributo statale in conto interessi pari all'1,50 per cento, che potrà essere annualmente modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
        L'importo del mutuo agevolato non potrà essere superiore al 70 per cento del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare e comunque a 105 milioni di lire.
        All'attuazione della legge si provvederà con un regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.




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