XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 692
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. Al fine di agevolare la formazione di nuclei familiari,
i soggetti di cui all'articolo 2 possono fruire dei benefìci
previsti dalla presente legge per la locazione o l'acquisto in
proprietà di unità immobiliari da adibire ad abitazione
principale.
2. Ai fini della presente legge l'unità immobiliare deve
avere i requisiti di edilizia economica e popolare di cui
all'articolo 48 del testo unico di cui al regio decreto 28
aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, e deve
essere ubicata nei comuni capoluogo di provincia o in altri
comuni con popolazione residente non inferiore a 50 mila
abitanti, secondo i dati risultanti dall'ultimo censimento
dell'Istituto nazionale di statistica, ovvero nei comuni
compresi nelle aree metropolitane previste dall'articolo 22
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.
3. Le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, possono individuare, ai fini
della medesima legge, ulteriori comuni che, pur non rientrando
nelle fattispecie di cui al comma 2, presentino gravi
problematiche abitative. In ogni caso la popolazione dei
comuni così individuati non deve superare il 5 per cento della
popolazione residente nella regione.
Art. 2.
(Requisiti per l'accesso ai benefìci).
1. Possono accedere ai benefìci di cui alla presente legge
i soggetti:
a) che contraggono matrimonio civile o
concordatario entro sei mesi dalla data di presentazione della
domanda di cui all'articolo 4, comma 9, o della stipula del
contratto di locazione di cui all'articolo 3; l'erogazione del
mutuo é subordinata all'effettiva registrazione del
matrimonio;
b) celibi o nubili, separati legalmente,
divorziati, vedovi, con uno o più figli a carico;
c) che abbiano già contratto matrimonio alla data
di entrata in vigore della presente legge, in caso di nascita
di un figlio ovvero nel caso in cui abbiano ottenuto
l'affidamento preadottivo anche se relativo all'adozione
internazionale.
2. Per fruire dei benefìci di cui alla presente legge i
soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) non avere superato, alla data di presentazione
della domanda di cui all'articolo 4, comma 9, o della stipula
del contratto di locazione di cui all'articolo 3, il
trentaduesimo anno di età;
b) non essere proprietari di altro immobile
sull'intero territorio nazionale;
c) non fruire di agevolazioni previste da leggi
regionali o da provvedimenti di enti locali per l'acquisizione
della medesima abitazione;
d) non avere percepito, singolarmente o
cumulativamente, nel periodo di imposta precedente a quello in
corso alla data di concessione del beneficio, un reddito
complessivo annuo imponibile ai fini IRPEF superiore a 36
milioni di lire per il beneficio di cui all'articolo 3, e a 48
milioni di lire per il beneficio di cui all'articolo 4.
3. I limiti di reddito di cui al comma 2, lettera d),
sono aumentati di 2,5 milioni di lire per ciascun figlio a
carico alla data di presentazione della domanda di cui
all'articolo 4, comma 9, o della stipula del contratto di
locazione di cui all'articolo 3. Detto ammontare è aumentato a
5 milioni di lire qualora il figlio si trovi nelle condizioni
di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e del
lavoro e delle politiche sociali, possono essere adeguati
annualmente i limiti di reddito di cui alla lettera d)
del comma 2.
Art. 3.
(Benefìci in caso di locazione).
1. I soggetti di cui all'articolo 2 che stipulino, nei
diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, un contratto di locazione per unità
immobiliari da adibire ad abitazione principale hanno diritto
a portare in deduzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF
l'ammontare del canone annuo di locazione, in misura comunque
non superiore a 5 milioni di lire.
2. Il reddito derivante dai contratti stipulati ai sensi
del comma 1 è soggetto ad una riduzione per un ammontare pari
al 25 per cento ai soli fini delle imposte sui redditi. Tale
riduzione è cumulabile con quelle previste ad altro titolo.
3. I benefìci di cui ai commi 1 e 2 si applicano per
quattro periodi di imposta a decorrere da quello in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e del
lavoro e delle politiche sociali, potranno essere prorogati i
termini di cui ai commi 1 e 3.
Art. 4.
(Benefìci in caso di acquisto
di unità abitative).
1. E' istituito presso la Cassa depositi e prestiti un
fondo speciale con gestione autonoma e dotazione di 1.500
miliardi di lire, per consentire la concessione di mutui ai
soggetti di cui all'articolo 2 per l'acquisto in proprietà di
unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.
2. Le banche, avvalendosi delle disponibilità del fondo
speciale di cui al comma 1, possono concedere i mutui di cui
al medesimo comma previa adesione ad apposita convenzione
predisposta dalla Cassa depositi e prestiti ed approvata dal
Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Nella convenzione di cui al comma 2 sono stabiliti le
modalità e i termini per il rimborso alla Cassa depositi e
prestiti, da parte della banca mutuante, delle somme del fondo
speciale di cui al comma 1 utilizzate per l'erogazione di
mutui.
4. I mutui di cui al comma 1 sono concessi alle seguenti
condizioni:
a) durata massima ventennale;
b) tasso di ammortamento applicato alla data di
entrata in vigore della presente legge sui mutui ordinari
della Cassa depositi e prestiti, maggiorato degli oneri di
commissione a favore delle banche eroganti;
c) contributo statale in conto interessi pari
all'1,50 per cento; tale contributo può essere annualmente
modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
5. L'importo dei mutui non può essere superiore al 70 per
cento del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare e comunque
a 105 milioni di lire. Tale importo può essere annualmente
modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
6. Le spese complessive di accensione del mutuo e gli
oneri di preammortamento sono posti ad esclusivo carico del
mutuatario.
7. I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado
sull'immobile a favore delle banche mutuanti. La garanzia può
essere costituita da ipoteca anche di grado successivo quando
il valore dell'immobile assicuri comunque il soddisfacimento
del credito.
8. La parte mutuataria può estinguere il mutuo di cui al
presente articolo versando il capitale residuo e gli interessi
maturati, nonché le penalità per l'anticipata estinzione
previsti nel contratto di mutuo. La estinzione non può
comunque avvenire se non sono decorsi cinque anni dalla data
di contrazione del mutuo stesso. L'immobile ipotecato non può
essere alienato prima dell'integrale estinzione del mutuo,
pena la risoluzione dello stesso.
9. Le domande per la concessione dei mutui di cui al
presente articolo sono presentate dai soggetti interessati
alle banche, corredate da idonea documentazione attestante il
possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
Art. 5.
(Norme regolamentari).
1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e del
lavoro e delle politiche sociali, sono adottate le
disposizioni di attuazione della presente legge.
Art. 6.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, valutati in lire 30 miliardi per l'anno 2001 e in lire
100 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per il 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.