XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 691




        Onorevoli Deputati! - E' da tempo assai avvertita, presso ampi settori della società, l'esigenza di una migliore tutela degli interessi delle persone che a causa di gravi malattie e menomazioni permanenti o temporanee, legate ai più diversi fattori (stati comatosi, handicap psichici, età avanzata, eccetera), non siano in grado di provvedervi personalmente; l'urgente necessità di un intervento è stata ripetutamente segnalata, anche in qualificate sedi scientifiche, da associazioni che operano nei settori della tutela delle persone con handicap, in particolare psichici, e degli anziani ed è certamente condivisa dagli operatori (magistrati, psichiatri, medici, assistenti sociali, eccetera), che più spesso, nelle rispettive competenze, si trovano di fronte al problema.
        Emerge, pur nella generale portata del problema, con speciale evidenza la necessità di un sollecito intervento in favore di soggetti quali le persone con handicap psichici e gli anziani, le cui problematiche sono da tempo al centro di molteplici iniziative sul piano normativo ed amministrativo, iniziative che con la presente proposta di legge trovano un significativo sviluppo.
        Ciò premesso, va sottolineato, in via generale, che gli strumenti predisposti al riguardo dal codice civile e dalle altre leggi appaiono del tutto insufficienti.
        Per quanto concerne il codice civile gli istituti astrattamente utilizzabili, cioè quelli dell'interdizione e dell'inabilitazione, costituiscono rimedi che solo parzialmente possono sopperire alle necessità di salvaguardia della grande maggioranza dei soggetti impossibilitati a curare i propri interessi.
        L'interdizione, infatti, può talvolta apparire un provvedimento eccessivamente severo, frutto di concezioni ormai superate in sede psichiatrica, funzionale prevalentemente agli interessi dei familiari o dei terzi, che finisce per comprimere o per annullare alcuni tra i diritti fondamentali della persona, sottraendo la capacità di agire.
        L'inabilitazione, in quanto è volta ad integrare la manifestazione di volontà del soggetto parzialmente incapace nel caso in cui si debbano compiere atti di straordinaria amministrazione, può avere una sua funzione limitata e settoriale nei casi di prodigalità, ma non risulta efficace per risolvere molte situazioni dei soggetti incapaci.
        A ciò si aggiunge che i procedimenti in sede giurisdizionale volti all'emanazione dei citati provvedimenti appaiono lunghi, complessi e talvolta anche estremamente dispendiosi.
        Né ulteriori efficaci soluzioni vengono offerte da altre norme; attualmente quindi la situazione giuridica delle persone impossibilitate a curare i propri interessi che non siano sottoposte ad interdizione o a inabilitazione non è disciplinata da alcuna norma, salvo, quando ne ricorrono gli estremi, l'applicazione delle disposizioni relative ai negozi giuridici compiuti da incapaci naturali (articolo 428 del codice civile). Unica disposizione (in particolare per quanto concerne le persone con handicap psichici) relativamente recente che soccorre è quella di cui all'articolo 35, sesto comma, della legge n. 833 del 1978, che consente al giudice tutelare di adottare provvedimenti urgenti per l'amministrazione e la conservazione del patrimonio del soggetto sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio; va sottolineato che, comunque, tale norma risulta in concreto inapplicabile tutte le volte in cui non sia in corso un trattamento sanitario obbligatorio.
        Dunque, è apparso necessario intervenire in tutte le ipotesi di gravi malattie o menomazioni fisiche o mentali, anche non riconducibili a situazioni di handicap in senso stretto, che rendono impossibile la tutela dei propri interessi, neanche mediante la predisposizione di valida procura.
        Con la presente proposta di legge si vuol tentare, quindi, di colmare il ricordato vuoto normativo, introducendo una disciplina che comprime al minimo i diritti e le possibilità di iniziativa della persona disabile o temporaneamente incapace alla quale si garantiscono, con procedure semplificate e tempi ridotti, tutti gli strumenti di assistenza o di sostituzione necessari nei momenti più o meno lunghi di crisi, di inerzia o di inettitudine; il tutto senza modificare preesistenti istituti di diritto civile (interdizione, inabilitazione, annullabilità degli atti compiuti da persona incapace di intendere e di volere) che conservano la propria vigenza ed applicabilità.
        Si è quindi ritenuto opportuno, anche considerata la positiva esperienza di altri Paesi europei (ad esempio, la Francia), ove esistono analoghi istituti, creare la figura dell'"amministratore di sostegno", prevedendo che possa compiere solo gli specifici atti indicati dal giudice nei propri provvedimenti e ciò senza che il beneficiario dell'amministrazione perda la capacità di agire; si tratta di caratteristiche che segnano in modo netto la differenza dell'istituto rispetto all'interdizione.
        Si ritiene, infatti, che l'istituto dell'amministrazione di sostegno, avente le salienti caratteristiche testé segnalate, possa costituire, in sostanza, un efficace rimedio per tutti i casi di incapacità, tipologicamente assai variegati, nei quali non si possa o, comunque, non si ritenga opportuno ricorrere all'interdizione o all'inabilitazione; esso, si pone, quindi, come strumento di integrazione dei preesistenti istituti di tutela giuridica degli incapaci.
        Va posto in luce, tra l'altro, che, per quanto concerne l'ambito di persone entro il quale può essere nominato l'amministratore di sostegno, si è inteso valorizzare il ruolo della famiglia del beneficiato, giacché i primi soggetti indicati sono proprio, a parte la persona eventualmente designata dal genitore superstite, il coniuge non legalmente separato, la persona stabilmente convivente, la madre, il padre, il figlio, il fratello e i parenti entro il quarto grado.
        All'istituto in esame è stata data una formulazione improntata alla più ampia facoltà di iniziativa, alla massima snellezza e celerità della procedura, unitamente alla più rigorosa garanzia di controllo sull'operato dell'amministratore, al fine di soddisfare le opposte esigenze di libertà e di protezione del soggetto interessato; si è cercato di assicurare a costui la più ampia sfera di libertà, offrendogli tutta la protezione necessaria, ma evitandogli quella protezione che potrebbe risultare di volta in volta superflua, dannosa o ingiusta.
        Ciò giustifica la scelta in favore della competenza del giudice tutelare e della forma del decreto motivato, nonché delle possibilità che tale decreto prefiguri la soluzione più adatta al singolo caso concreto, semplificando e controllando l'attività dell'amministratore di sostegno.
        Nel capo I, l'articolo 1 individua come primaria finalità della legge quella di garantire la qualità della vita, la dignità, i bisogni e gli interessi delle persone in tutto o in parte prive di autonomia.
        Il capo II apporta una serie di modifiche al codice civile.
        Più in particolare, l'articolo 2 sostituisce la attuale rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile ("Dell'infermità di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione"), con una più ampia e atta a ricomprendere, al suo interno, la nuova figura dell'amministratore di sostegno ("Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia").
        L'articolo 3 disciplina la figura dell'amministratore di sostegno, creando un apposito capo da introdurre nel codice civile. Si definiscono le condizioni personali che possono rendere opportuna la nomina di un amministratore di sostegno da parte del giudice tutelare (articolo 413-bis). Si determinano il contenuto del decreto di nomina dell'amministratore, le modalità per la sua adozione (articolo 413-ter) e le forme di pubblicità prescritte per lo stesso (articolo 413-quater). Si individuano i soggetti che possono chiedere l'istituzione dell'amministratore (articolo 413-quinquies). Si delinea l'iter del procedimento di nomina, sottolineando i poteri del giudice tutelare, che può intervenire in qualsiasi momento a modificare o a integrare le decisioni assunte precedentemente (articolo 413-sexies). Sono individuati i soggetti tra i quali il giudice tutelare è chiamato a scegliere l'amministratore di sostegno con riguardo esclusivo alla cura e agli interessi del beneficiario di tale provvedimento (articolo 413-septies). Si definiscono gli effetti dell'amministrazione di sostegno, precisando che, a differenza di quanto avviene con l'interdizione e l'inabilitazione, il beneficiario conserva la capacità di agire e può compiere personalmente gli atti necessari a soddisfare le proprie necessità (articolo 413-octies). Si chiarisce che i bisogni e le aspirazioni del beneficiario devono costituire un costante punto di riferimento per l'amministratore di sostegno, su cui grava un obbligo di informazione verso il beneficiario circa gli atti da compiere nel corso della gestione, obbligo funzionale all'eventuale ricorso al giudice tutelare in caso di atti o scelte in contrasto con gli interessi del beneficiario (articolo 413-nonies). Si richiamano, inoltre, come applicabili all'amministratore di sostegno una serie di disposizioni codicistiche relative al tutore (articolo 413-decies), prevedendosi espressamente l'annullabilità degli atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice (articolo 413-undecies). Si dispone, infine, la possibilità di revoca dell'amministrazione di sostegno, su istanza motivata del giudice tutelare o d'ufficio, da parte di quest'ultimo, a seconda, rispettivamente, che si ritengano venuti meno i presupposti della stessa o che l'istituto si sia rivelato inidoneo alla piena tutela del beneficiario, con possibilità, in tale ultimo caso, di informare il pubblico ministero della necessità di promuovere un giudizio di interdizione o di inabilitazione (articolo 413-duodecies).
        L'articolo 4 prevede l'introduzione del capo I-bis ("Dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'incapacità naturale") del titolo XII e introduce una modifica sostanziale nell'istituto dell'interdizione (articolo 414) che diviene una forma residuale, e non più necessaria, di tutela dell'incapace.
        L'articolo 5, modificando l'articolo 417 del codice civile, conferisce la legittimazione a promuovere il giudizio di interdizione e di inabilitazione, oltre che al coniuge, anche alla persona stabilmente convivente con l'incapace, nonché allo stesso interdicendo o inabilitando.
        Gli articoli da 6 a 9 si muovono nell'ottica di un coordinamento del nuovo istituto con quelli dell'interdizione e dell'inabilitazione.
        L'articolo 6 amplia il testo dell'articolo 418 del codice civile, prevedendo l'attivazione del giudice tutelare, d'ufficio o ad istanza di parte, qualora l'opportunità di ricorrere all'amministratore di sostegno emerga nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione ovvero nel corso della tutela o della curatela.
        L'articolo 7, intervenendo sul testo dell'articolo 424 del codice civile, estende anche alla scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato i criteri individuati per la scelta dell'amministratore di sostegno.
        L'articolo 8, ampliando la previsione dell'articolo 427 del codice civile, dispone che l'autorità giudiziaria possa autorizzare l'interdetto e l'inabilitato al compimento di alcuni atti senza l'intervento del tutore e senza l'assistenza del curatore.
        L'articolo 9, in un comma aggiuntivo all'articolo 429 del codice civile, prevede la possibilità di attivazione del giudice tutelare, d'ufficio o ad istanza di parte, qualora nel corso di un giudizio di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione, emerga l'opportunità di ricorrere all'amministratore di sostegno per il periodo successivo alla revoca.
        Il capo III della proposta di legge, recante "Norme di attuazione, di coordinamento e finali", adegua le disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie relative alla tutela e alla curatela e le norme dell'ordinamento giudiziario al nuovo istituto dell'amministratore di sostegno.




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