XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 691




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

FINALITA' DELLA LEGGE


Art. 1.

        1. La presente legge ha la finalità di assicurare, mediante interventi di supporto temporaneo o permanente nella sfera individuale ed in quella di relazione, la migliore tutela della qualità della vita, della dignità, dei bisogni e degli interessi delle persone in tutto od in parte prive di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana.


Capo II

MODIFICHE AL CODICE CIVILE


Art. 2.

        1. La rubrica dei titolo XII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: "Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia".


Art. 3.

        1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è premesso il seguente capo:

        "Capo I - Dell'amministrazione di sostegno.

        Art. 413-bis. - (Amministrazione di sostegno). - La persona, che per effetto di una grave malattia o menomazione fisica o psichica o a causa dell'età avanzata, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere adeguatamente alla cura della propria persona o dei propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

        Art. 413-ter. - (Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno). - Il giudice tutelare provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 413-quinquies.
        Il decreto che riguarda un minore può essere emesso solo nei sei mesi anteriori al compimento della maggiore età; esso diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.
        Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.
        Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Egli può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.
        Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

                1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;

                2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;

                3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in luogo del beneficiario;

                4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;

                5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;

                6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
        Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarla con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

        Art. 413-quater. - (Pubblicità). - Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno deve essere immediatamente annotato a cura del cancelliere nell'apposito registro delle amministrazioni di sostegno, nel quale devono essere altresì annotati il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno.
        Se la durata dell'incarico è a tempo indeterminato il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e quello di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario.

        Art. 413-quinquies. - (Soggetti). - Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.

        Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.
        I soggetti indicati nel primo comma nonché i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 413-sexies o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

        Art. 413-sexies. - (Procedimento).- Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dall'istante, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.
        Ai ricorso deve essere allegata la certificazione degli accertamenti effettuati ovvero una certificazione medica rilasciata da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o dal medico convenzionato per l'assistenza di base, attestante la natura della malattia o menomazione e gli effetti ostativi o limitativi sulle capacità dell'interessato.
        Il giudice tutelare deve sentire direttamente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tenere conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.
        Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 413-quinquies; in caso di mancata comparizione provvede comunque sull'istanza. Dispone altresì, anche d'ufficio, tutti i mezzi istruttori utili ai fini della decisione.
        Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.
        In ogni caso, nel procedimento di nomina dell' amministratore di sostegno, interviene il pubblico ministero.

        Art. 413-septies. - (Scelta dell'amministratore di sostegno).- La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. Nella scelta, il giudice tutelare deve, ove possibile, preferire il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello, il parente entro il quarto grado.
        Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previsti nel presente capo.

        Art. 413-octies. - (Effetti dell'amministrazione di sostegno).- Per tutti gli atti che non formano oggetto dell' amministrazione di sostegno, il beneficiario conserva la capacità di agire.
        Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere personalmente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

        Art. 413-nonies. - (Doveri dell'amministratore di sostegno).- Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.
        L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nel corso della gestione. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 413-quinquies possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

        Art. 413-decies. - (Norme applicabili all'amministrazione di sostegno).- Salvo che il giudice tutelare abbia diversamente disposto, si applicano all'amministratore di sostegno le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 387. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.
        All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 596. E' nulla in ogni caso qualsiasi convenzione stipulata, anche indirettamente, tra l'amministratore di sostegno ed il beneficiario prima che sia decorso almeno un anno dalla cessazione dell'amministrazione di sostegno e, se prescritta, dall'approvazione del conto finale.
        Art. 413-undecies. - (Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice).- Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice possono essere annullati su istanza del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.
        Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, o degli eredi ed aventi causa, del beneficiario, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.
        Le azioni relative agli atti di cui ai commi primo e secondo si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto è stato compiuto.
        Resta ferma la disposizione del secondo comma dell'articolo 413-octies.

        Art. 413-duodecies. - (Revoca dell'amministrazione di sostegno). - Quando il beneficiario, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 413-quinquies, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.
        L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.
        Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.
        Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione".


Art. 4.

        1. Dopo il capo I del titolo XII del libro primo del codice civile, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente;

        "Capo I-bis.- Dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'incapacità naturale".

        2. L'articolo 414 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 414. - (Persone che possono essere interdette). - Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione".


Art. 5.

        1. Nel primo comma dell'articolo 417 del codice civile, le parole: "possono essere promosse dal coniuge" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente".


Art. 6.

        1. All'articolo 418 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione, ovvero nel corso della tutela o della curatela, appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare".

Art. 7.

        1. Il terzo comma dell'articolo 424 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 413-septies".


Art. 8.

        1. All'articolo 427 del codice civile, al primo comma è premesso il seguente:

        "Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può essere stabilito che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore".


Art. 9.

        1. All'articolo 429 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare".


Capo III

NORME DI ATTUAZIONE, DI
COORDINAMENTO E FINALI


Art. 10.

        1. L'articolo 44 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

        "Art. 44. - Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell' amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario".


Art. 11.

        1. Dopo l'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

        "Art. 46-bis.- Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo previsto dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1999, n. 488".

        2. Le disposizioni introdotte dal comma 1, relativamente ai procedimenti previsti dal capo I-bis del titolo XII del libro primo del codice civile, si applicano a decorrere dal 1^ gennaio 2002.
        3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 7.200 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

        1. L'articolo 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

        "Art. 47. - Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno".


Art. 13.

        1. Dopo l'articolo 49 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

        "Art. 49-bis.- Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:

            1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 413-ter del codice;

            2) le complete generalità della persona beneficiaria;

            3) le complete generalità dell' amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;

            4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno".

Art. 14.

        1. Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo le parole: "ai procedimenti cautelari," sono inserite le seguenti: ", ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti".


Art. 15.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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