XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 691
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
FINALITA' DELLA LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge ha la finalità di assicurare,
mediante interventi di supporto temporaneo o permanente nella
sfera individuale ed in quella di relazione, la migliore
tutela della qualità della vita, della dignità, dei bisogni e
degli interessi delle persone in tutto od in parte prive di
autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita
quotidiana.
Capo II
MODIFICHE AL CODICE CIVILE
Art. 2.
1. La rubrica dei titolo XII del libro primo del codice
civile è sostituita dalla seguente: "Delle misure di
protezione delle persone prive in tutto od in parte di
autonomia".
Art. 3.
1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è
premesso il seguente capo:
"Capo I - Dell'amministrazione di sostegno.
Art. 413-bis. - (Amministrazione di sostegno). - La
persona, che per effetto di una grave malattia o menomazione
fisica o psichica o a causa dell'età avanzata, si trova nella
impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere
adeguatamente alla cura della propria persona o dei propri
interessi, può essere assistita da un amministratore di
sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui
questa ha la residenza o il domicilio.
Art. 413-ter. - (Decreto di nomina dell'amministratore
di sostegno). - Il giudice tutelare provvede alla nomina
dell'amministratore di sostegno con decreto motivato
immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti
indicati nell'articolo 413-quinquies.
Il decreto che riguarda un minore può essere emesso solo
nei sei mesi anteriori al compimento della maggiore età; esso
diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore
età è raggiunta.
Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il
decreto è esecutivo a decorrere dalla data di pubblicazione
della sentenza di revoca dell'interdizione o
dell'inabilitazione.
Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare
adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura
della persona interessata e per la conservazione e
l'amministrazione del suo patrimonio. Egli può procedere alla
nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando
gli atti che è autorizzato a compiere.
Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve
contenere l'indicazione:
1) delle generalità della persona beneficiaria e
dell'amministratore di sostegno;
2) della durata dell'incarico, che può essere
anche a tempo indeterminato;
3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che
l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in luogo
del beneficiario;
4) degli atti che il beneficiario può compiere
solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
5) dei limiti, anche periodici, delle spese che
l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle
somme di cui il beneficiario ha o può avere la
disponibilità;
6) della periodicità con cui l'amministratore di
sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le
condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il
giudice tutelare può prorogarla con decreto motivato
pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del
termine.
Art. 413-quater. - (Pubblicità). - Il decreto di
apertura dell'amministrazione di sostegno deve essere
immediatamente annotato a cura del cancelliere nell'apposito
registro delle amministrazioni di sostegno, nel quale devono
essere altresì annotati il decreto di chiusura ed ogni altro
provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso
dell'amministrazione di sostegno.
Se la durata dell'incarico è a tempo indeterminato il
decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e quello
di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni,
all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine
all'atto di nascita del beneficiario.
Art. 413-quinquies. - (Soggetti). - Il ricorso per
l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere
proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore,
interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati
nell'articolo 417.
Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il
medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca
dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice
competente per quest'ultima.
I soggetti indicati nel primo comma nonché i responsabili
dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella
cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti
tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di
amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice
tutelare il ricorso di cui all'articolo 413-sexies o a
fornirne comunque notizia al pubblico ministero.
Art. 413-sexies. - (Procedimento).- Il ricorso per
l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare
le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le
ragioni per cui si richiede la nomina, il nominativo ed il
domicilio, se conosciuti dall'istante, del coniuge, dei
discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi
del beneficiario.
Ai ricorso deve essere allegata la certificazione degli
accertamenti effettuati ovvero una certificazione medica
rilasciata da un medico dipendente del Servizio sanitario
nazionale o dal medico convenzionato per l'assistenza di base,
attestante la natura della malattia o menomazione e gli
effetti ostativi o limitativi sulle capacità
dell'interessato.
Il giudice tutelare deve sentire direttamente la persona
cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel
luogo in cui questa si trova e deve tenere conto,
compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione
della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.
Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie
informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo
413-quinquies; in caso di mancata comparizione provvede
comunque sull'istanza. Dispone altresì, anche d'ufficio, tutti
i mezzi istruttori utili ai fini della decisione.
Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o
integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il
decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.
In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'
amministratore di sostegno, interviene il pubblico
ministero.
Art. 413-septies. - (Scelta dell'amministratore di
sostegno).- La scelta dell'amministratore di sostegno
avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi
della persona del beneficiario. Nella scelta, il giudice
tutelare deve, ove possibile, preferire il soggetto designato
dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero il coniuge che non sia
separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il
padre, la madre, il figlio o il fratello, il parente entro il
quarto grado.
Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, può
chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche
altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo
II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi
ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio
del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le
facoltà previsti nel presente capo.
Art. 413-octies. - (Effetti dell'amministrazione di
sostegno).- Per tutti gli atti che non formano oggetto
dell' amministrazione di sostegno, il beneficiario conserva la
capacità di agire.
Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in
ogni caso compiere personalmente gli atti necessari a
soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
Art. 413-nonies. - (Doveri dell'amministratore di
sostegno).- Nello svolgimento dei suoi compiti
l'amministratore di sostegno deve tenere conto dei bisogni e
delle aspirazioni del beneficiario.
L'amministratore di sostegno deve tempestivamente
informare il beneficiario circa gli atti da compiere nel corso
della gestione. In caso di contrasto, di scelte o di atti
dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel
soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi,
il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo
413-quinquies possono ricorrere al giudice tutelare, che
adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.
Art. 413-decies. - (Norme applicabili
all'amministrazione di sostegno).- Salvo che il giudice
tutelare abbia diversamente disposto, si applicano
all'amministratore di sostegno le disposizioni di cui agli
articoli da 349 a 353 e da 374 a 387. I provvedimenti di cui
agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.
All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 596. E'
nulla in ogni caso qualsiasi convenzione stipulata, anche
indirettamente, tra l'amministratore di sostegno ed il
beneficiario prima che sia decorso almeno un anno dalla
cessazione dell'amministrazione di sostegno e, se prescritta,
dall'approvazione del conto finale.
Art. 413-undecies. - (Atti compiuti dal beneficiario o
dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di
legge o delle disposizioni del giudice).- Gli atti
compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di
disposizioni di legge od in eccesso rispetto all'oggetto
dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice possono
essere annullati su istanza del pubblico ministero, del
beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.
Possono essere parimenti annullati su istanza
dell'amministratore di sostegno, o degli eredi ed aventi
causa, del beneficiario, gli atti compiuti personalmente dal
beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di
quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione
di sostegno.
Le azioni relative agli atti di cui ai commi primo e
secondo si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno
in cui l'atto è stato compiuto.
Resta ferma la disposizione del secondo comma
dell'articolo 413-octies.
Art. 413-duodecies. - (Revoca dell'amministrazione di
sostegno). - Quando il beneficiario, il pubblico ministero
o taluno dei soggetti di cui all'articolo 413-quinquies,
ritengono che si siano determinati i presupposti per la
cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la
sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata
al giudice tutelare.
L'istanza è comunicata al beneficiario ed
all'amministratore di sostegno.
Il giudice tutelare provvede con decreto motivato,
acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni
mezzi istruttori.
Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio,
alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di
sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare
la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene
che si debba promuovere giudizio di interdizione o di
inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi
provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa
con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi
dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione
o di inabilitazione".
Art. 4.
1. Dopo il capo I del titolo XII del libro primo del
codice civile, introdotto dall'articolo 3 della presente
legge, è inserito il seguente;
"Capo I-bis.- Dell'interdizione,
dell'inabilitazione e dell'incapacità naturale".
2. L'articolo 414 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 414. - (Persone che possono essere interdette). -
Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si
trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li
rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono
interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro
adeguata protezione".
Art. 5.
1. Nel primo comma dell'articolo 417 del codice civile, le
parole: "possono essere promosse dal coniuge" sono sostituite
dalle seguenti: "possono essere promosse dalle persone
indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona
stabilmente convivente".
Art. 6.
1. All'articolo 418 del codice civile è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"Se nel corso del giudizio di interdizione o di
inabilitazione, ovvero nel corso della tutela o della
curatela, appare opportuno applicare l'amministrazione di
sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone
la trasmissione del procedimento al giudice tutelare".
Art. 7.
1. Il terzo comma dell'articolo 424 del codice civile è
sostituito dal seguente:
"Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore
dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza
la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i
criteri, indicati nell'articolo 413-septies".
Art. 8.
1. All'articolo 427 del codice civile, al primo comma è
premesso il seguente:
"Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o
l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità
giudiziaria, può essere stabilito che taluni atti di ordinaria
amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza
l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni
atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere
compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore".
Art. 9.
1. All'articolo 429 del codice civile è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione
o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente
alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di
sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte,
dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare".
Capo III
NORME DI ATTUAZIONE, DI
COORDINAMENTO E FINALI
Art. 10.
1. L'articolo 44 delle disposizioni per l'attuazione del
codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:
"Art. 44. - Il giudice tutelare può convocare in qualunque
momento il tutore, il protutore, il curatore e
l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere
informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della
tutela, della curatela o dell' amministrazione di sostegno, e
di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e
patrimoniali del minore o del beneficiario".
Art. 11.
1. Dopo l'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione
del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con
regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il
seguente:
"Art. 46-bis.- Gli atti e i provvedimenti relativi
ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del
codice non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono
esenti dal contributo previsto dall'articolo 9 della legge 27
dicembre 1999, n. 488".
2. Le disposizioni introdotte dal comma 1, relativamente
ai procedimenti previsti dal capo I-bis del titolo XII
del libro primo del codice civile, si applicano a decorrere
dal 1^ gennaio 2002.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 7.200 milioni a decorrere dall'anno
2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento, iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 12.
1. L'articolo 47 delle disposizioni per l'attuazione del
codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:
"Art. 47. - Presso l'ufficio del giudice tutelare sono
tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti,
un registro delle curatele dei minori emancipati e degli
inabilitati ed un registro delle amministrazioni di
sostegno".
Art. 13.
1. Dopo l'articolo 49 delle disposizioni per l'attuazione
del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con
regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il
seguente:
"Art. 49-bis.- Nel registro delle amministrazioni
di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si
devono annotare a cura del cancelliere:
1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento
che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro
provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa,
compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi
dell'articolo 413-ter del codice;
2) le complete generalità della persona beneficiaria;
3) le complete generalità dell' amministratore di
sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge
la relativa funzione, quando non si tratta di persona
fisica;
4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento
che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di
sostegno".
Art. 14.
1. Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, e successive modificazioni, dopo le parole: "ai
procedimenti cautelari," sono inserite le seguenti: ", ai
procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di
amministrazione di sostegno, di interdizione, di
inabilitazione, ai procedimenti".
Art. 15.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.