XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 690




        Onorevoli Colleghi! - Da tempo il nostro Paese attende una riforma della normativa vigente sugli asili nido. I mutamenti profondi avvenuti all'interno della nostra società, quali l'ingresso delle donne nel mondo del lavoro, l'aumentata sensibilità nei confronti dell'infanzia, l'evoluzione del nostro sistema educativo, rendono evidente la necessità sempre maggiore di strutture socio-educative per la prima infanzia.
        Negli ultimi anni, in effetti, si è sviluppato sul territorio nazionale un sistema di servizi molto eterogeneo, con livelli di qualità elevati in alcune regioni e una totale assenza di servizi in altre, e in particolare nel sud del Paese. Poiché da diversi anni non è più stato disposto il rifinanziamento della legge n. 1044 del 1971, recante la disciplina fondamentale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato, la realizzazione dei servizi è avvenuta solo grazie all'investimento di risorse e di energie delle regioni e degli enti locali.
        E' per rispondere, quindi, alle nuove esigenze, e contemporaneamente garantire un livello omogeneo e coerente all'intervento nei confronti della prima infanzia, che si è proceduto alla redazione della presente proposta di legge-quadro.
        Il testo afferma, innanzitutto, il valore socio-educativo dei servizi per la prima infanzia, eliminando la loro classificazione tra i servizi a domanda individuale di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 55 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 131 del 1983, e ricomprendendoli pertanto pienamente nell'ambito dei servizi sociali.
        Il provvedimento disegna, inoltre, un sistema di servizi che, a partire dall'esperienza di base storicamente collaudata dell'asilo nido, prevede altri servizi complementari ed integrativi, quali "spazi gioco", micro-nidi e altri servizi sperimentali, con orari e modalità di accesso flessibili, in grado di offrire risposte differenziate ai diversi bisogni delle famiglie, dei bambini e delle bambine.
        Passando all'esame dell'articolato, va innanzitutto sottolineato che il testo riprende e valorizza i suggerimenti delle numerose proposte d'iniziativa parlamentare presentate nella precedente legislatura.
        L'articolo 1 individua i princìpi generali della legge, stabilendo che il sistema dei servizi per la prima infanzia concorre alla realizzazione del diritto alla formazione di ogni persona e si iscrive nel quadro delle azioni di sostegno alla famiglia nella cura e nella educazione dei figli. La disciplina della legge si coordina con le competenze regionali in materia, integrando quanto disposto dal decreto legislativo n. 112 del 1998.
        L'articolo 2 stabilisce i criteri cui si ispira il sistema dei servizi per la prima infanzia, che deve realizzare l'integrazione tra le diverse tipologie dei servizi e garantire l'accesso di tutte le bambine e i bambini e la partecipazione attiva delle famiglie. Ulteriori criteri riguardano, tra l'altro, i profili professionali degli operatori del settore, il coordinamento con gli altri servizi per l'infanzia, la libertà di scelta tra servizi pubblici e servizi destinatari di finanziamenti pubblici. L'articolo prevede inoltre la possibilità di sperimentare servizi diversi da quelli ordinariamente previsti dalla legge (cioè i nidi di infanzia e i servizi integrativi disciplinati dagli articoli 3 e 4).
        Il nido d'infanzia è definito come un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, rivolto alle bambine e ai bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che, nel rispetto della loro identità individuale, culturale e religiosa, ne accompagna la crescita offrendo un luogo di formazione, di cura e di socializzazione. Tra gli scopi perseguiti particolarmente significativi appaiono quelli di garantire l'inserimento dei bambini disabili, di prevenire ogni forma di emarginazione e di sostenere i genitori nella cura dei figli, anche per facilitare l'accesso delle donne al lavoro. Potranno essere previste modalità differenziate di funzionamento dei nidi di infanzia in rapporto alle scelte educative, ai tempi di lavoro dei genitori e alle esigenze locali. I nidi di infanzia e i servizi integrativi potranno essere istituiti anche presso i luoghi di lavoro.
        I servizi integrativi ai nidi di infanzia, disciplinati dall'articolo 4, sono volti a garantire risposte flessibili, complementari e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini. Essi potranno consistere in centri per bambini e genitori o in spazi di accoglienza per i bambini da diciotto a trentasei mesi che permettano una permanenza della durata massima di cinque ore giornaliere. Le regioni dovranno riconoscere e agevolare l'organizzazione di servizi autogestiti da parte delle famiglie, e i comuni potranno promuovere l'attivazione di servizi educativi e di cura presso il domicilio delle famiglie o degli educatori.
        L'articolo 5 dispone che l'accesso ai servizi per la prima infanzia è aperto a tutte le bambine e i bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, compresi quelli non stabilmente residenti in Italia, e detta norme di principio in merito alla partecipazione economica degli utenti al finanziamento delle spese di gestione dei servizi, che non potrà comunque essere superiore al 30 per cento dei costi medi di gestione. L'articolo 6 disciplina le forme di partecipazione attiva delle famiglie alla definizione delle scelte educative e alla programmazione dei servizi.
        Gli articoli 7, 8 e 9 individuano le funzioni attribuite allo Stato, alle regioni ed ai comuni nella definizione e nella realizzazione del sistema dei servizi per la prima infanzia. In particolare, spetta allo Stato definire, tramite un atto di indirizzo e coordinamento da emanare d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, i criteri generali per la programmazione, la realizzazione e lo sviluppo del sistema, fissando tra l'altro i requisiti minimi organizzativi, strutturali e del personale e gli orientamenti nazionali sul piano educativo. Alle regioni è attribuito innanzitutto il compito di programmare lo sviluppo del sistema dei servizi, garantendo la partecipazione dei comuni e delle rappresentanze delle famiglie. Tra gli altri compiti di maggiore rilievo, si segnalano quello di definire i criteri in base ai quali i comuni autorizzano ed accreditano i servizi e le modalità per la valutazione della loro qualità e quello di ripartire i fondi stanziati dalla legge. I comuni provvedono, tra l'altro, in forma singola o associata, a predisporre i progetti per la realizzazione dei servizi e a rilasciare le autorizzazioni e gli accreditamenti necessari, e possono erogare direttamente i servizi.
        L'articolo 10 detta norme di maggiore dettaglio in materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi e di accreditamento delle strutture fornite di particolari requisiti qualitativi. Si stabilisce infatti che la realizzazione e il funzionamento dei servizi sono subordinati all'autorizzazione comunale, mentre l'accreditamento, ottenuto dai comuni sulla base dei requisiti indicati dalle regioni, è condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici da parte di soggetti privati. Per i servizi forniti da soggetti pubblici, il possesso dei requisiti necessari per l'accreditamento è condizione per il funzionamento.
        L'articolo 11 prevede che una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali, pari a 5 miliardi di lire annue, sia destinata alla realizzazione del sistema dei servizi per la prima infanzia. Tali risorse sono ripartite di anno in anno sulla base di indicatori quali la carenza di servizi per la prima infanzia, anche in rapporto alla domanda espressa dal territorio, il tasso di natalità e quello di occupazione delle donne con figli minori, e la sussistenza di situazioni di particolare disagio sociale.
        Gli articoli 12, 13 e 14 dettano norme in materia di personale impiegato nei servizi per la prima infanzia. Si stabilisce che il funzionamento dei nidi di infanzia e dei servizi integrativi sia assicurato da educatori di infanzia, con competenze psico-pedagogiche, e da addetti ai servizi generali, distinti in professionalità diverse in rapporto alle specificità dei servizi e dei moduli organizzativi. Inoltre, è previsto che la direzione organizzativo-gestionale e psicopedagogica dei servizi sia assicurata da un'apposita figura professionale, quella del coordinatore pedagogico. Specifiche disposizioni disciplinano la fase transitoria.
        L'articolo 15 attribuisce alle aziende sanitarie locali compiti di vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture dei servizi, di promozione dell'integrazione dei bambini disabili e con disagio socio-culturale e di prevenzione ed educazione alla salute e all'alimentazione.
        Infine, l'articolo 16 dispone l'abrogazione delle leggi che attualmente disciplinano la materia degli asili nido.




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