XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 690
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
SISTEMA DEI SERVIZI
PER LA PRIMA INFANZIA
Art. 1.
(Princìpi generali).
1. La presente legge disciplina il sistema dei servizi per
la prima infanzia destinati alle bambine ed ai bambini di età
compresa tra i tre mesi ed i tre anni e alle loro famiglie, e
prevede interventi per la qualificazione e lo sviluppo dei
medesimi servizi. Il sistema dei servizi per la prima infanzia
concorre alla realizzazione del diritto alla formazione di
ogni persona, nel quadro delle azioni di sostegno alle
famiglie nella cura e nella educazione dei figli.
2. Le funzioni concernenti il sistema dei servizi per la
prima infanzia sono attribuite agli enti locali, alle regioni
e allo Stato secondo i princìpi stabiliti dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni,
fatto salvo quanto previsto dalla presente legge.
3. Le disposizioni della presente legge costituiscono
princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i
rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella
presente legge secondo le previsioni dei rispettivi statuti e
delle relative norme di attuazione.
Art. 2.
(Sistema dei servizi per la prima infanzia).
1. Il sistema dei servizi per la prima infanzia è
costituito dai nidi di infanzia di cui all'articolo 3, dai
servizi integrativi di cui all'articolo 4 e dai servizi
sperimentali di cui al comma 2 del presente articolo, ed è
regolato sulla base dei seguenti criteri:
a) integrazione fra diverse tipologie di servizi e
collaborazione tra gli enti locali ed i soggetti gestori;
b) diritto di accessibilità per le bambine ed i
bambini;
c) partecipazione attiva delle famiglie alla
definizione delle scelte educative nonché al costo di gestione
dei servizi, secondo il principio di equità di trattamento, ai
sensi dell'articolo 5;
d) omogeneità dei titoli di studio secondo i
profili professionali definiti ai sensi dell'articolo 12;
e) continuità con gli altri servizi educativi e
con la scuola dell'infanzia e coordinamento con i servizi
sociali e sanitari;
f) libertà di scelta fra i servizi pubblici o
destinatari di finanziamento pubblico;
g) contenimento degli oneri derivanti
dall'attuazione degli interventi connessi al sistema dei
servizi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
2. Le regioni ed i comuni possono istituire o favorire
l'attivazione di servizi sperimentali, diversi da quelli di
cui agli articoli 3 e 4, avvalendosi del personale di cui
all'articolo 12, in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi
nazionali definiti ai sensi dell'articolo 7.
Art. 3.
(Nidi di infanzia).
1. Il nido di infanzia è un servizio educativo e sociale
di interesse pubblico rivolto alle bambine ed ai bambini di
età compresa tra i tre mesi e i tre anni. Il servizio
accompagna la crescita delle bambine e dei bambini, nel
rispetto della identità individuale, culturale e religiosa di
ciascuno, garantisce il diritto all'inserimento delle bambine
e dei bambini disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e successive modificazioni, e svolge azioni di
prevenzione contro ogni forma di emarginazione derivante da
svantaggio psico-fisico e sociale.
2. Il nido di infanzia non rientra fra i servizi pubblici
a domanda individuale di cui all'articolo 6 del decreto-legge
28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 1983, n. 131.
3. Il nido di infanzia svolge le seguenti funzioni:
a) offre alle bambine ed ai bambini un luogo di
formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva del
loro benessere psico-fisico e di promozione delle loro
potenzialità cognitive, affettive e sociali;
b) sostiene i genitori nella cura dei figli, anche
al fine di facilitare l'accesso delle donne al lavoro e di
promuovere la conciliazione tra le scelte professionali e
familiari, in un quadro di pari opportunità.
4. In rapporto alle scelte educative, ai tempi di lavoro
dei genitori, alle esigenze locali e ai bisogni delle bambine
e dei bambini, possono essere previste modalità di
funzionamento del nido di infanzia diversificate sia rispetto
ai tempi di apertura dei servizi, sia rispetto alla previsione
di formule di iscrizione e di frequenza per tempi giornalieri
e progetti pedagogici diversificati, sia rispetto alla
ricettività dei nidi stessi.
5. A fronte di particolari esigenze sociali ed
organizzative possono essere istituiti micro-nidi di infanzia
che prevedano l'accoglienza di un numero ridotto di bambine e
bambini, anche quali servizi aggregati ad altri servizi per
l'infanzia già funzionanti o di nuova istituzione, fermo
restando quanto stabilito dall'articolo 10. I comuni
determinano la ricettività minima e massima dei micro-nidi,
nel rispetto dei requisiti organizzativi, strutturali e del
personale.
6. I nidi di infanzia e i servizi integrativi di cui
all'articolo 4 possono essere istituiti anche presso luoghi di
lavoro, ferme restando le caratteristiche previste dalla
presente legge e dalle regioni.
Art. 4.
(Servizi integrativi ai nidi di infanzia).
1. I servizi integrativi sono volti a garantire ulteriori
risposte flessibili, complementari e differenziate alle
esigenze delle bambine, dei bambini e delle famiglie,
attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale ed
organizzativo.
2. Fermo restando quanto previsto dalla legge 28 agosto
1997, n. 285, i servizi integrativi possono prevedere:
a) centri per bambini e genitori, opportunamente
attrezzati ed organizzati per l'accoglienza delle bambine e
dei bambini insieme ai genitori o ad adulti accompagnatori, in
modo tale da garantire occasioni di socialità e di gioco per i
bambini, per favorire la corresponsabilità tra adulti,
genitori ed educatori;
b) spazi di accoglienza destinati alle bambine ed
ai bambini di età compresa tra i diciotto ed i trentasei mesi,
per una permanenza della durata massima di cinque ore
giornaliere, privi di servizi di mensa e di spazi per il
riposo pomeridiano, nonché servizi socio-educativi per la
prima infanzia istituiti ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
lettera a), della legge 28 agosto 1997, n. 285.
3. I servizi di cui al comma 2 possono essere ubicati
nella stessa struttura in modo tale da consentirne un pieno
utilizzo ed ampliare le opportunità offerte.
4. Le regioni e i comuni riconoscono ed agevolano
iniziative di famiglie associate nella organizzazione di
servizi autogestiti per la cura, l'educazione e l'animazione
rivolte alle bambine e ai bambini fino a tre anni di età,
realizzate in collaborazione con le scuole materne o in forme
autonome, fatti salvi i princìpi generali stabiliti dalla
presente legge ed i requisiti organizzativi e strutturali
determinati dalla regione.
5. I comuni possono promuovere l'attivazione di servizi
educativi e di cura sia presso il domicilio delle famiglie sia
presso quello degli educatori, sulla base dei requisiti
organizzativi e strutturali definiti dalla regione,
avvalendosi del personale di cui all'articolo 12.
Art. 5.
(Accesso ai servizi).
1. L'accesso ai nidi di infanzia ed ai servizi integrativi
pubblici o destinatari di finanziamento pubblico è aperto alle
bambine ed ai bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre
anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2,
lettera b), senza alcuna distinzione, compresi le
bambine e i bambini non stabilmente residenti in Italia.
2. I comuni definiscono i criteri di partecipazione
economica degli utenti alle spese di gestione dei nidi di
infanzia e dei servizi integrativi pubblici o destinatari di
finanziamento pubblico, in modo da differenziarla in relazione
alle condizioni socio-economiche delle famiglie. La verifica
delle condizioni reddituali è effettuata secondo le
disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e
successive modificazioni.
3. La partecipazione economica degli utenti alle spese,
definita ai sensi del comma 2, non può essere superiore al 30
per cento dei costi medi di gestione dei servizi rilevati a
livello comunale, escluse le spese per costi di ammortamento
dei mutui per la realizzazione delle strutture.
Art. 6.
(Partecipazione delle famiglie).
1. Gli enti ed i soggetti che gestiscono i nidi di
infanzia ed i servizi integrativi rispettano e valorizzano il
ruolo educativo attivo proprio delle famiglie e garantiscono
ad esse la massima informazione sul progetto educativo e sulla
gestione dei servizi. La partecipazione delle famiglie è
altresì garantita affinché, assieme agli educatori,
definiscano le scelte educative, contribuiscano alla
programmazione e verifichino le attività attraverso
l'istituzione di appositi organismi collegiali.
Capo II
ASSETTO ISTITUZIONALE
DEL SISTEMA DEI SERVIZI
PER LA PRIMA INFANZIA
Art. 7.
(Funzioni dello Stato).
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con i Ministri della sanità e del
lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono definiti, nei limiti delle risorse
già destinate ai servizi per la prima infanzia dalle regioni e
dagli enti locali e delle ulteriori risorse stanziate ai sensi
della presente legge:
a) i criteri generali per la programmazione, la
realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi per la
prima infanzia da parte delle regioni e dei comuni, secondo il
principio della qualità delle prestazioni;
b) i requisiti minimi organizzativi, strutturali e
del personale per l'autorizzazione al funzionamento dei nidi
di infanzia e dei servizi integrativi;
c) gli orientamenti nazionali sul piano
educativo.
2. I compiti e le funzioni indicati dall'articolo 129,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, riferibili ai servizi per l'infanzia sono
assicurati dal Centro nazionale di documentazione e di analisi
per l'infanzia di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre
1997, n. 451.
3. Il Consiglio dei ministri, in caso di inadempienza
delle regioni rispetto alle previsioni della presente legge,
attiva, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, d'intesa con i Ministri del
lavoro e delle politiche sociali e della sanità, i poteri
sostitutivi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
Art. 8.
(Funzioni delle regioni).
1. Le regioni, nei limiti delle proprie risorse di
bilancio e di quelle aggiuntive stanziate ai sensi della
presente legge, svolgono le seguenti funzioni:
a) programmano lo sviluppo del sistema dei servizi
per la prima infanzia nel territorio regionale, garantendo la
partecipazione al procedimento dei comuni e delle
rappresentanze delle famiglie, secondo le modalità indicate
dall'articolo 6;
b) incentivano l'associazione fra i comuni ai fini
della gestione del sistema dei servizi per la prima infanzia e
definiscono i criteri per l'esercizio associato delle funzioni
da parte dei comuni;
c) definiscono, sulla base di quanto stabilito
dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 7,
comma 1, lettera b), i criteri per l'autorizzazione al
funzionamento dei nidi di infanzia e dei servizi integrativi,
i requisiti organizzativi e strutturali degli stessi, i
criteri per la costruzione o la ristrutturazione degli
immobili destinati a loro sede ed i requisiti qualitativi
aggiuntivi per il loro accreditamento;
d) stabiliscono, in accordo con gli enti locali
interessati, le modalità per il monitoraggio e la valutazione
della qualità dei servizi e delle attività nonché i criteri
per la determinazione dei costi di gestione dei servizi ai
fini di cui all'articolo 5;
e) ripartiscono i fondi di cui all'articolo 11,
tenuto conto dei progetti elaborati dai comuni, singoli o
associati, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera
a), nonché delle risorse destinate allo sviluppo del
sistema dei servizi per la prima infanzia, nell'ambito dei
fondi regionali di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28
agosto 1997, n. 285;
f) determinano gli indirizzi per lo svolgimento
delle iniziative di qualificazione del sistema dei servizi per
la prima infanzia, comprese le attività di formazione
permanente degli operatori e dei coordinatori pedagogici;
g) stabiliscono le modalità per il concorso delle
province alla programmazione e alla qualificazione dei
servizi, comprese le iniziative per la formazione del
personale;
h) stabiliscono i criteri per la definizione degli
indicatori di qualità relativi all'attività dei servizi per la
prima infanzia;
i) adottano strumenti idonei per il controllo di
gestione, al fine di valutare l'efficacia, l'efficienza ed i
risultati delle prestazioni erogate nell'ambito del sistema
dei servizi per la prima infanzia.
Art. 9.
(Funzioni dei comuni).
1. I comuni, singoli o associati, esercitano le seguenti
funzioni:
a) predispongono progetti per la realizzazione in
sede locale del sistema dei servizi per la prima infanzia;
b) partecipano alla programmazione regionale del
sistema dei servizi per la prima infanzia;
c) rilasciano le autorizzazioni al funzionamento
ai nidi di infanzia e ai servizi integrativi pubblici o
privati;
d) accreditano i nidi di infanzia ed i servizi
integrativi in possesso dei requisiti qualitativi aggiuntivi
di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), tenuto conto
della qualità della progettazione del servizio, del tipo di
prestazione offerta e delle relative caratteristiche
economiche;
e) provvedono alla erogazione dei servizi
direttamente o tramite i soggetti accreditati;
f) agevolano la partecipazione delle famiglie,
secondo le modalità indicate dall'articolo 6, alla
programmazione, alla gestione e al controllo dei servizi.
Art. 10.
(Autorizzazione ed accreditamento).
1. La realizzazione e la gestione dei nidi di infanzia e
dei servizi integrativi di cui alla presente legge da parte di
soggetti privati sono soggette all'autorizzazione al
funzionamento da parte del comune nel cui territorio sono
ubicati i servizi, indipendentemente dalla loro denominazione
e dalla loro localizzazione, sulla base di quanto stabilito ai
sensi degli articoli 7, 8 e 9.
2. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 possono
ottenere l'accreditamento dai comuni alle condizioni stabilite
dalle regioni.
3. Per i servizi e le strutture private l'accreditamento
costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti
pubblici, mentre il possesso dei requisiti necessari per
l'accreditamento è condizione di funzionamento per i servizi
pubblici.
Capo III
FINANZIAMENTO DEL SISTEMA DEI
SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA
Art. 11.
(Finanziamenti).
1. A decorrere dall'anno 2001, una quota del Fondo
nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20
della legge 8 novembre 2000, n. 328, pari a lire 5.000 milioni
annue, è destinata al finanziamento degli interventi per la
realizzazione del sistema dei servizi per la prima
infanzia.
2. La quota del Fondo nazionale per le politiche sociali
di cui al comma 1 è ripartita annualmente tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare
contestualmente al decreto di cui all'articolo 20, comma 7,
della legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo i seguenti
criteri:
a) carenza di servizi per la prima infanzia, sulla
base dei dati forniti dal Centro nazionale di documentazione e
di analisi per l'infanzia di cui all'articolo 3 della legge 23
dicembre 1997, n. 451;
b) domanda inevasa dai servizi educativi per la
prima infanzia;
c) tasso di natalità;
d) tasso di occupazione delle donne con figli
minori;
e) situazione di particolare disagio sociale, con
fenomeni o rischi di emarginazione o devianza minorile.
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PERSONALE
Art. 12.
(Profili professionali).
1. Il funzionamento dei nidi di infanzia e dei servizi
integrativi è assicurato dagli educatori di infanzia, con
competenze psico-pedagogiche, e dagli addetti ai servizi
generali, che operano secondo i princìpi della metodologia del
lavoro di gruppo e della collegialità e in stretta
collaborazione con i genitori, al fine di garantire la
necessaria coerenza degli interventi educativi. Gli addetti ai
servizi generali sono distinti in professionalità diverse in
rapporto alle specificità dei singoli servizi e ai diversi
moduli organizzativi.
2. I profili professionali degli educatori di infanzia
sono disciplinati con regolamento del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca emanato di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 28 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni. Gli educatori di
infanzia devono essere in possesso della certificazione
rilasciata in esito ai corsi di cui all'articolo 69 della
legge 17 maggio 1999, n. 144. Costituiscono altresì titolo per
l'esercizio della professione i diplomi di laurea in
pedagogia, in scienze dell'educazione e in scienza della
formazione.
3. I requisiti culturali e professionali degli addetti ai
servizi generali sono definiti in sede di contrattazione
collettiva ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
Art. 13.
(Disposizioni transitorie in materia
di personale).
1. Fino alla data definita con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da
emanare in relazione alla definizione degli standard dei
percorsi del sistema della istruzione e formazione tecnica
superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, sono considerati validi ai fini dello svolgimento
delle funzioni attribuite agli educatori di infanzia, i
diplomi di scuola media superiore ad indirizzo
socio-psico-pedagogico ovvero i diplomi di laurea in
pedagogia, in scienze dell'educazione e in scienza della
formazione.
2. Per il personale in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge sono considerati validi ai fini
dello svolgimento delle funzioni attribuite agli educatori di
infanzia i titoli di studio richiesti alla data
dell'assunzione in ruolo.
Art. 14.
(Direzione organizzativo-gestionale
e psicopedagogica dei servizi
per la prima infanzia).
1. I soggetti gestori di servizi pubblici o destinatari di
finanziamento pubblico organizzano in forma singola o
associata le attività di direzione organizzativo-gestionale e
psicopedagogica del sistema dei servizi per la prima infanzia
allo scopo di assicurare lo svolgimento delle seguenti
funzioni:
a) elaborazione, attuazione e verifica di un
progetto educativo dei servizi;
b) coordinamento delle attività realizzate;
c) indirizzo e sostegno tecnico all'attività degli
operatori;
d) promozione delle attività di formazione
permanente;
e) promozione dell'integrazione rispetto ai
servizi educativi, sociali e sanitari;
f) monitoraggio della qualità dei servizi;
g) sviluppo della cultura dell'infanzia
all'interno della comunità locale.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono assolte tramite
specifiche figure di coordinamento pedagogico, di seguito
denominate "coordinatori pedagogici", in possesso del diploma
di laurea in pedagogia, o in scienze dell'educazione o in
scienza della formazione ovvero in psicologia. Per i
coordinatori pedagogici in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge sono ritenuti validi i titoli di
studio e professionali di cui sono in possesso, ai soli fini
dell'attribuzione del profilo professionale.
Capo V
VIGILANZA SANITARIA
Art. 15.
(Compiti delle aziende unità
sanitarie locali).
1. Le aziende unità sanitarie locali, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili, svolgono le funzioni di
vigilanza igienico- sanitaria sulle strutture operanti
nell'ambito del sistema dei servizi per la prima infanzia.
2. Le aziende unità sanitarie locali, in collaborazione
con i comuni e con i soggetti di cui all'articolo 10, comma 2,
e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili:
a) individuano gli strumenti per garantire la
piena integrazione delle bambine e dei bambini disabili e con
disagio socio-culturale, secondo le modalità stabilite dalle
leggi 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e
28 agosto 1997, n. 285;
b) realizzano interventi di prevenzione e di
educazione alla salute e alla alimentazione.
Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 16.
(Abrogazioni e modificazioni).
1. La legge 6 dicembre 1971, n. 1044, ad eccezione
dell'articolo 8, e la legge 29 novembre 1977, n. 891, sono
abrogate.
2. All'articolo 243, comma 2, lettera a), del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le
parole: "; a tale fine i costi di gestione degli asili nido
sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare" sono
soppresse.