XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 690




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

SISTEMA DEI SERVIZI
PER LA PRIMA INFANZIA


Art. 1.

(Princìpi generali).

        1. La presente legge disciplina il sistema dei servizi per la prima infanzia destinati alle bambine ed ai bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni e alle loro famiglie, e prevede interventi per la qualificazione e lo sviluppo dei medesimi servizi. Il sistema dei servizi per la prima infanzia concorre alla realizzazione del diritto alla formazione di ogni persona, nel quadro delle azioni di sostegno alle famiglie nella cura e nella educazione dei figli.
        2. Le funzioni concernenti il sistema dei servizi per la prima infanzia sono attribuite agli enti locali, alle regioni e allo Stato secondo i princìpi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dalla presente legge.
        3. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.


Art. 2.

(Sistema dei servizi per la prima infanzia).

        1. Il sistema dei servizi per la prima infanzia è costituito dai nidi di infanzia di cui all'articolo 3, dai servizi integrativi di cui all'articolo 4 e dai servizi sperimentali di cui al comma 2 del presente articolo, ed è regolato sulla base dei seguenti criteri:

                a) integrazione fra diverse tipologie di servizi e collaborazione tra gli enti locali ed i soggetti gestori;

                b) diritto di accessibilità per le bambine ed i bambini;

                c) partecipazione attiva delle famiglie alla definizione delle scelte educative nonché al costo di gestione dei servizi, secondo il principio di equità di trattamento, ai sensi dell'articolo 5;

                d) omogeneità dei titoli di studio secondo i profili professionali definiti ai sensi dell'articolo 12;

                e) continuità con gli altri servizi educativi e con la scuola dell'infanzia e coordinamento con i servizi sociali e sanitari;

                f) libertà di scelta fra i servizi pubblici o destinatari di finanziamento pubblico;

                g) contenimento degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi connessi al sistema dei servizi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

        2. Le regioni ed i comuni possono istituire o favorire l'attivazione di servizi sperimentali, diversi da quelli di cui agli articoli 3 e 4, avvalendosi del personale di cui all'articolo 12, in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi nazionali definiti ai sensi dell'articolo 7.


Art. 3.

(Nidi di infanzia).

        1. Il nido di infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico rivolto alle bambine ed ai bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni. Il servizio accompagna la crescita delle bambine e dei bambini, nel rispetto della identità individuale, culturale e religiosa di ciascuno, garantisce il diritto all'inserimento delle bambine e dei bambini disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e svolge azioni di prevenzione contro ogni forma di emarginazione derivante da svantaggio psico-fisico e sociale.
        2. Il nido di infanzia non rientra fra i servizi pubblici a domanda individuale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.
        3. Il nido di infanzia svolge le seguenti funzioni:

                a) offre alle bambine ed ai bambini un luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e di promozione delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali;

                b) sostiene i genitori nella cura dei figli, anche al fine di facilitare l'accesso delle donne al lavoro e di promuovere la conciliazione tra le scelte professionali e familiari, in un quadro di pari opportunità.

        4. In rapporto alle scelte educative, ai tempi di lavoro dei genitori, alle esigenze locali e ai bisogni delle bambine e dei bambini, possono essere previste modalità di funzionamento del nido di infanzia diversificate sia rispetto ai tempi di apertura dei servizi, sia rispetto alla previsione di formule di iscrizione e di frequenza per tempi giornalieri e progetti pedagogici diversificati, sia rispetto alla ricettività dei nidi stessi.
        5. A fronte di particolari esigenze sociali ed organizzative possono essere istituiti micro-nidi di infanzia che prevedano l'accoglienza di un numero ridotto di bambine e bambini, anche quali servizi aggregati ad altri servizi per l'infanzia già funzionanti o di nuova istituzione, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 10. I comuni determinano la ricettività minima e massima dei micro-nidi, nel rispetto dei requisiti organizzativi, strutturali e del personale.
        6. I nidi di infanzia e i servizi integrativi di cui all'articolo 4 possono essere istituiti anche presso luoghi di lavoro, ferme restando le caratteristiche previste dalla presente legge e dalle regioni.


Art. 4.

(Servizi integrativi ai nidi di infanzia).

        1. I servizi integrativi sono volti a garantire ulteriori risposte flessibili, complementari e differenziate alle esigenze delle bambine, dei bambini e delle famiglie, attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale ed organizzativo.
        2. Fermo restando quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, i servizi integrativi possono prevedere:

                a) centri per bambini e genitori, opportunamente attrezzati ed organizzati per l'accoglienza delle bambine e dei bambini insieme ai genitori o ad adulti accompagnatori, in modo tale da garantire occasioni di socialità e di gioco per i bambini, per favorire la corresponsabilità tra adulti, genitori ed educatori;

                b) spazi di accoglienza destinati alle bambine ed ai bambini di età compresa tra i diciotto ed i trentasei mesi, per una permanenza della durata massima di cinque ore giornaliere, privi di servizi di mensa e di spazi per il riposo pomeridiano, nonché servizi socio-educativi per la prima infanzia istituiti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 28 agosto 1997, n. 285.

        3. I servizi di cui al comma 2 possono essere ubicati nella stessa struttura in modo tale da consentirne un pieno utilizzo ed ampliare le opportunità offerte.
        4. Le regioni e i comuni riconoscono ed agevolano iniziative di famiglie associate nella organizzazione di servizi autogestiti per la cura, l'educazione e l'animazione rivolte alle bambine e ai bambini fino a tre anni di età, realizzate in collaborazione con le scuole materne o in forme autonome, fatti salvi i princìpi generali stabiliti dalla presente legge ed i requisiti organizzativi e strutturali determinati dalla regione.
        5. I comuni possono promuovere l'attivazione di servizi educativi e di cura sia presso il domicilio delle famiglie sia presso quello degli educatori, sulla base dei requisiti organizzativi e strutturali definiti dalla regione, avvalendosi del personale di cui all'articolo 12.


Art. 5.

(Accesso ai servizi).

        1. L'accesso ai nidi di infanzia ed ai servizi integrativi pubblici o destinatari di finanziamento pubblico è aperto alle bambine ed ai bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera b), senza alcuna distinzione, compresi le bambine e i bambini non stabilmente residenti in Italia.
        2. I comuni definiscono i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei nidi di infanzia e dei servizi integrativi pubblici o destinatari di finanziamento pubblico, in modo da differenziarla in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie. La verifica delle condizioni reddituali è effettuata secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.
        3. La partecipazione economica degli utenti alle spese, definita ai sensi del comma 2, non può essere superiore al 30 per cento dei costi medi di gestione dei servizi rilevati a livello comunale, escluse le spese per costi di ammortamento dei mutui per la realizzazione delle strutture.


Art. 6.

(Partecipazione delle famiglie).

            1. Gli enti ed i soggetti che gestiscono i nidi di infanzia ed i servizi integrativi rispettano e valorizzano il ruolo educativo attivo proprio delle famiglie e garantiscono ad esse la massima informazione sul progetto educativo e sulla gestione dei servizi. La partecipazione delle famiglie è altresì garantita affinché, assieme agli educatori, definiscano le scelte educative, contribuiscano alla programmazione e verifichino le attività attraverso l'istituzione di appositi organismi collegiali.


Capo II

ASSETTO ISTITUZIONALE
DEL SISTEMA DEI SERVIZI
PER LA PRIMA INFANZIA


Art. 7.

(Funzioni dello Stato).

        1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, nei limiti delle risorse già destinate ai servizi per la prima infanzia dalle regioni e dagli enti locali e delle ulteriori risorse stanziate ai sensi della presente legge:

                a) i criteri generali per la programmazione, la realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi per la prima infanzia da parte delle regioni e dei comuni, secondo il principio della qualità delle prestazioni;

                b) i requisiti minimi organizzativi, strutturali e del personale per l'autorizzazione al funzionamento dei nidi di infanzia e dei servizi integrativi;

                c) gli orientamenti nazionali sul piano educativo.

        2. I compiti e le funzioni indicati dall'articolo 129, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riferibili ai servizi per l'infanzia sono assicurati dal Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451.
        3. Il Consiglio dei ministri, in caso di inadempienza delle regioni rispetto alle previsioni della presente legge, attiva, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della sanità, i poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.


Art. 8.

(Funzioni delle regioni).

        1. Le regioni, nei limiti delle proprie risorse di bilancio e di quelle aggiuntive stanziate ai sensi della presente legge, svolgono le seguenti funzioni:

                a) programmano lo sviluppo del sistema dei servizi per la prima infanzia nel territorio regionale, garantendo la partecipazione al procedimento dei comuni e delle rappresentanze delle famiglie, secondo le modalità indicate dall'articolo 6;

                b) incentivano l'associazione fra i comuni ai fini della gestione del sistema dei servizi per la prima infanzia e definiscono i criteri per l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni;

                c) definiscono, sulla base di quanto stabilito dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), i criteri per l'autorizzazione al funzionamento dei nidi di infanzia e dei servizi integrativi, i requisiti organizzativi e strutturali degli stessi, i criteri per la costruzione o la ristrutturazione degli immobili destinati a loro sede ed i requisiti qualitativi aggiuntivi per il loro accreditamento;

                d) stabiliscono, in accordo con gli enti locali interessati, le modalità per il monitoraggio e la valutazione della qualità dei servizi e delle attività nonché i criteri per la determinazione dei costi di gestione dei servizi ai fini di cui all'articolo 5;

                e) ripartiscono i fondi di cui all'articolo 11, tenuto conto dei progetti elaborati dai comuni, singoli o associati, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), nonché delle risorse destinate allo sviluppo del sistema dei servizi per la prima infanzia, nell'ambito dei fondi regionali di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 285;

                f) determinano gli indirizzi per lo svolgimento delle iniziative di qualificazione del sistema dei servizi per la prima infanzia, comprese le attività di formazione permanente degli operatori e dei coordinatori pedagogici;

                g) stabiliscono le modalità per il concorso delle province alla programmazione e alla qualificazione dei servizi, comprese le iniziative per la formazione del personale;

                h) stabiliscono i criteri per la definizione degli indicatori di qualità relativi all'attività dei servizi per la prima infanzia;

                i) adottano strumenti idonei per il controllo di gestione, al fine di valutare l'efficacia, l'efficienza ed i risultati delle prestazioni erogate nell'ambito del sistema dei servizi per la prima infanzia.


Art. 9.

(Funzioni dei comuni).

        1. I comuni, singoli o associati, esercitano le seguenti funzioni:

                a) predispongono progetti per la realizzazione in sede locale del sistema dei servizi per la prima infanzia;

                b) partecipano alla programmazione regionale del sistema dei servizi per la prima infanzia;

                c) rilasciano le autorizzazioni al funzionamento ai nidi di infanzia e ai servizi integrativi pubblici o privati;
                d) accreditano i nidi di infanzia ed i servizi integrativi in possesso dei requisiti qualitativi aggiuntivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), tenuto conto della qualità della progettazione del servizio, del tipo di prestazione offerta e delle relative caratteristiche economiche;

                e) provvedono alla erogazione dei servizi direttamente o tramite i soggetti accreditati;

                f) agevolano la partecipazione delle famiglie, secondo le modalità indicate dall'articolo 6, alla programmazione, alla gestione e al controllo dei servizi.


Art. 10.

(Autorizzazione ed accreditamento).

        1. La realizzazione e la gestione dei nidi di infanzia e dei servizi integrativi di cui alla presente legge da parte di soggetti privati sono soggette all'autorizzazione al funzionamento da parte del comune nel cui territorio sono ubicati i servizi, indipendentemente dalla loro denominazione e dalla loro localizzazione, sulla base di quanto stabilito ai sensi degli articoli 7, 8 e 9.
        2. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 possono ottenere l'accreditamento dai comuni alle condizioni stabilite dalle regioni.
        3. Per i servizi e le strutture private l'accreditamento costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici, mentre il possesso dei requisiti necessari per l'accreditamento è condizione di funzionamento per i servizi pubblici.


Capo III

FINANZIAMENTO DEL SISTEMA DEI
SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA


Art. 11.

(Finanziamenti).

        1. A decorrere dall'anno 2001, una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, pari a lire 5.000 milioni annue, è destinata al finanziamento degli interventi per la realizzazione del sistema dei servizi per la prima infanzia.
        2. La quota del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui al comma 1 è ripartita annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare contestualmente al decreto di cui all'articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo i seguenti criteri:

                a) carenza di servizi per la prima infanzia, sulla base dei dati forniti dal Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451;

                b) domanda inevasa dai servizi educativi per la prima infanzia;

                c) tasso di natalità;

                d) tasso di occupazione delle donne con figli minori;

                e) situazione di particolare disagio sociale, con fenomeni o rischi di emarginazione o devianza minorile.


Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PERSONALE


Art. 12.

(Profili professionali).

        1. Il funzionamento dei nidi di infanzia e dei servizi integrativi è assicurato dagli educatori di infanzia, con competenze psico-pedagogiche, e dagli addetti ai servizi generali, che operano secondo i princìpi della metodologia del lavoro di gruppo e della collegialità e in stretta collaborazione con i genitori, al fine di garantire la necessaria coerenza degli interventi educativi. Gli addetti ai servizi generali sono distinti in professionalità diverse in rapporto alle specificità dei singoli servizi e ai diversi moduli organizzativi.
        2. I profili professionali degli educatori di infanzia sono disciplinati con regolamento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 28 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Gli educatori di infanzia devono essere in possesso della certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Costituiscono altresì titolo per l'esercizio della professione i diplomi di laurea in pedagogia, in scienze dell'educazione e in scienza della formazione.
        3. I requisiti culturali e professionali degli addetti ai servizi generali sono definiti in sede di contrattazione collettiva ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


Art. 13.

(Disposizioni transitorie in materia
di personale).

        1. Fino alla data definita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare in relazione alla definizione degli standard dei percorsi del sistema della istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono considerati validi ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite agli educatori di infanzia, i diplomi di scuola media superiore ad indirizzo socio-psico-pedagogico ovvero i diplomi di laurea in pedagogia, in scienze dell'educazione e in scienza della formazione.
        2. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono considerati validi ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite agli educatori di infanzia i titoli di studio richiesti alla data dell'assunzione in ruolo.


Art. 14.

(Direzione organizzativo-gestionale
e psicopedagogica dei servizi
per la prima infanzia).

        1. I soggetti gestori di servizi pubblici o destinatari di finanziamento pubblico organizzano in forma singola o associata le attività di direzione organizzativo-gestionale e psicopedagogica del sistema dei servizi per la prima infanzia allo scopo di assicurare lo svolgimento delle seguenti funzioni:

                a) elaborazione, attuazione e verifica di un progetto educativo dei servizi;

                b) coordinamento delle attività realizzate;

                c) indirizzo e sostegno tecnico all'attività degli operatori;

                d) promozione delle attività di formazione permanente;

                e) promozione dell'integrazione rispetto ai servizi educativi, sociali e sanitari;

                f) monitoraggio della qualità dei servizi;

                g) sviluppo della cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale.

        2. Le funzioni di cui al comma 1 sono assolte tramite specifiche figure di coordinamento pedagogico, di seguito denominate "coordinatori pedagogici", in possesso del diploma di laurea in pedagogia, o in scienze dell'educazione o in scienza della formazione ovvero in psicologia. Per i coordinatori pedagogici in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono ritenuti validi i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso, ai soli fini dell'attribuzione del profilo professionale.

Capo V

VIGILANZA SANITARIA


Art. 15.

(Compiti delle aziende unità
sanitarie locali).

        1. Le aziende unità sanitarie locali, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, svolgono le funzioni di vigilanza igienico- sanitaria sulle strutture operanti nell'ambito del sistema dei servizi per la prima infanzia.
        2. Le aziende unità sanitarie locali, in collaborazione con i comuni e con i soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili:

                a) individuano gli strumenti per garantire la piena integrazione delle bambine e dei bambini disabili e con disagio socio-culturale, secondo le modalità stabilite dalle leggi 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e 28 agosto 1997, n. 285;

                b) realizzano interventi di prevenzione e di educazione alla salute e alla alimentazione.


Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI


Art. 16.

(Abrogazioni e modificazioni).

        1. La legge 6 dicembre 1971, n. 1044, ad eccezione dell'articolo 8, e la legge 29 novembre 1977, n. 891, sono abrogate.

        2. All'articolo 243, comma 2, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare" sono soppresse.



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