XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 689
Onorevoli Colleghi! - Non si può sottacere che il
perverso meccanismo fiscale, fino ad oggi governato più da
"esigenze di cassa" che da princìpi di equità, sta producendo
effetti imprevedibili e comunque imprevisti, gravidi di
negative conseguenze per lo sviluppo degli affari e, in linea
generale, per il progresso complessivo della società
civile.
Uno di questi è costituito dalla sostanziale paralisi del
recupero e del riordino della proprietà fondiaria nei comuni
montani, quale conseguenza degli oneri intollerabili che
gravano su chiunque possa coltivare l'idea di procedere
all'accorpamento dei fondi.
Per comprendere appieno il tema che si pone all'attenzione
del Parlamento con la presente proposta di legge, è opportuno
risalire agli anni, ormai lontani, dell'avvio della riforma
tributaria. I decreti legislativi numeri 634 e 635 del 26
ottobre 1972 prevedevano le imposte proporzionali minime per
il registro, la trascrizione ed il catasto nella misura di
2.000 lire. Poiché - all'epoca - l'imposta di bollo era di 500
lire a foglio di carta bollata, il trasferimento di piccoli
appezzamenti di terreno di valore esiguo comportava un carico
fiscale complessivo non superiore a 10.000 lire.
In forza della legge 8 agosto 1996 n. 425, l'importo
minimo delle imposte di registro, di trascrizione e catastali
non può essere inferiore a 250.000 lire. Considerate le
imposte indirette ed i diritti accessori, il costo del
trasferimento della proprietà di piccoli appezzamenti, nella
più benigna delle ipotesi, comporta un onere di 962.000 lire
così composto: da lire 50.000 a lire 90.000 per il rilascio
del certificato di destinazione urbanistica; lire 758.000 per
l'ufficio del registro; lire 100.000 per i diritti di
trascrizione e voltura catastale; lire 4.000 per la tassa
dovuta all'archivio notarile, oltre a circa 60.000 lire di
imposta sul valore aggiunto per la parcella professionale del
notaio rogante, senza tener conto, ovviamente, dell'eventuale
imposta di bollo nel caso in cui l'atto non goda del beneficio
dell'esenzione.
Se il trasferimento non rientra nel regime di agevolazioni
previsto per la piccola proprietà contadina, e dunque deve
aggiungersi l'onere della carta bollata, all'importo di cui
sopra dovrà essere aggiunto l'ulteriore importo di 220.000
lire.
Se ne ricava la triste sensazione che il legislatore non
sia stato molto attento all'analisi delle caratteristiche del
territorio nazionale, situato per una parte assai cospicua in
zone collinari e montane e frazionato in appezzamenti
microscopici il cui valore venale spesso non supera,
singolarmente, le 500.000 lire. Se, al contrario, il
legislatore avesse prestato la dovuta attenzione alle
caratteristiche territoriali, la legislazione sarebbe stata
certamente diversa. E proprio in tale senso s'intende operare
con la presente proposta di legge.
Si pensi a colui che dovesse proporsi di allestire
un'azienda agricola nelle zone montane accorpando in un'unica
proprietà un numero di modesti appezzamenti, comunque
necessari a garantire l'economicità dell'impresa: l'onere
fiscale di cui dovrebbe farsi carico lo scoraggerebbe, poiché,
nella migliore delle ipotesi, l'esborso sarebbe pari al valore
degli appezzamenti medesimi.
Se così è - ed il rilievo è certamente incontrovertibile -
ben si comprende la ragione, sostanziale e pratica, per cui
ogni programma di accorpamento e di riordino delle proprietà
fondiaria nelle zone montane è destinato a naufragare.
Non è certamente inutile sottolineare che, al contrario,
devono essere favoriti, nella massima misura possibile, il più
razionale utilizzo e lo sfruttamento del territorio, pur se in
un quadro di sviluppo sostenibile, al fine di evitare
l'incuria dei territori montani che tanta parte ha nel
verificarsi delle catastrofi cosiddette "naturali" (che invece
naturali non sono) e che rappresentano un costo medio, per lo
Stato, di circa 7.000 miliardi all'anno. Il raggiungimento di
tale obiettivo passa anche attraverso l'agevolazione del
riordino della proprietà fondiaria.
Va al fine osservato che la presente proposta di legge non
determina alcuna riduzione del gettito in quanto, a causa
dell'insostenibilità degli oneri fiscali in rapporto al valore
venale dei beni oggetto della compravendita, non sono più
stipulati atti del genere.
Per tutte le suesposte considerazioni si confida nella
sollecita approvazione della presente proposta di legge.