XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 689
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I trasferimenti per causa di morte, per atto tra vivi,
le usucapioni e le divisioni aventi per oggetto la piena e la
nuda proprietà o un diritto reale di godimento, anche di quote
indivise, di appezzamenti di terreno aventi destinazione
agricola e di fabbricati rurali ubicati nei comuni montani,
sono esenti dall'imposta di registro e sull'incremento di
valore degli immobili qualora il reddito dominicale di ogni
particella catastale non sia superiore a lire diecimila.
2. La misura minima dell'imposta proporzionale di
trascrizione è ridotta a lire duemila e quella dell'imposta
catastale a lire diecimila, indipendentemente dal numero delle
particelle interessate.