XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 689




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I trasferimenti per causa di morte, per atto tra vivi, le usucapioni e le divisioni aventi per oggetto la piena e la nuda proprietà o un diritto reale di godimento, anche di quote indivise, di appezzamenti di terreno aventi destinazione agricola e di fabbricati rurali ubicati nei comuni montani, sono esenti dall'imposta di registro e sull'incremento di valore degli immobili qualora il reddito dominicale di ogni particella catastale non sia superiore a lire diecimila.
        2. La misura minima dell'imposta proporzionale di trascrizione è ridotta a lire duemila e quella dell'imposta catastale a lire diecimila, indipendentemente dal numero delle particelle interessate.



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