XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 688




        Onorevoli Deputati! - Il presente decreto-legge modifica parzialmente il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e la legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di razionalizzare l'attribuzione delle competenze ministeriali, nel rispetto dei princìpi della legge n. 59 del 1997.
        Gli articoli 1 e 2 prevedono l'istituzione dei nuovi Ministeri, considerando in maniera autonoma le funzioni affidate al Ministero della sanità ed al Ministero delle comunicazioni che sono quindi contemplati come Ministeri autonomi.
        L'articolo 3 descrive le competenze del Ministero delle attività produttive, senza più prevedere le competenze attribuite al nuovo Ministero delle comunicazioni.
        Gli articoli 4 e 5, conseguentemente, operano le opportune modifiche di raccordo.
        L'articolo 6 introduce, dopo l'articolo 32 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli articoli 32-bis, 32-ter, 32-quater, e 32-quinquies, i quali contemplano le competenze del nuovo Ministero delle comunicazioni.
        In particolare, negli articoli 32-bis e 32-ter le competenze in materia di editoria affidate al Ministro sono depurate di quelle inerenti alla stampa periodica a contenuto politico o di partito, le quali, di conseguenza, rimangono nelle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
        Gli articoli 7, 8, 9 e 10 contemplano le competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, così nuovamente rinominato, escludendo le competenze in materia di sanità, attribuite al nuovo ministero omonimo.
        L'articolo 11 introduce, dopo l'articolo 47 del decreto legislativo n. 300 del 1999, gli articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater, i quali istituiscono e disciplinano le competenze del Ministero della sanità.
        L'articolo 12 modifica parzialmente l'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a sua volta modificato dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81. La modifica tende a rendere più elastica la definizione dei compiti dei viceministri, disancorandola da un'obbligatoria connessione alle intere competenze di uno o più dipartimenti dei Ministeri, permettendo l'attribuzione al viceministro di una delega inerente materie omogenee appartenenti a più dipartimenti, ma non esaurenti la competenza di questi ultimi.
        L'articolo 13 facilita l'utilizzazione, negli uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio, dei ministri, dei viceministri e dei sottosegretari, di personale proveniente anche dalle pubbliche amministrazioni, disponendone il fuori ruolo ex lege, a richiesta, anche in deroga alle norme relative ai rispettivi ordinamenti di provenienza, e per l'intera durata dell'incarico di diretta collaborazione attribuito al dipendente.



Allegato.

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)


TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE


          Articoli 2, comma 1, 3, 27, 28, comma 1, 31, commi 4 e 6, 45, commi 1, 2 e 3, 46, comma 1, e 47, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

          Art. 2. (Ministeri).- 1. A decorrere dalla prossima legislatura, i ministeri sono i seguenti:

              1. Ministero degli affari esteri;

              2. Ministero dell'interno;

              3. Ministero della giustizia;

              4. Ministero della difesa;

              5. Ministero dell'economia e delle finanze;

              6. Ministero delle attività produttive;

              7. Ministero delle politiche agricole e forestali;

              8. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

              9. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

              10. Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

              11. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

              12. Ministero per i beni e le attività culturali.

(omissis).

          Art. 3. (Disposizioni generali).- 1. I dipartimenti costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti ministeri:

              1. Ministero dell'interno;

              2. Ministero della giustizia;

              3. Ministero dell'economia e delle finanze;

              4. Ministero delle attività produttive;

              5. Ministero delle politiche agricole e forestali;

              6. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

              7. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

              8. Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

              9. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
          2. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti ministeri:

              1. Ministero degli affari esteri;

              2. Ministero della difesa;

              3. Ministero per i beni e le attività culturali.

          Art. 27. (Istituzione del ministero e attribuzioni).- 1. E' istituito il ministero delle attività produttive.
          2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di industria, artigianato, energia, commercio, fiere e mercati, trasformazione e conseguente commercializzazione dei prodotti agricoli, turismo e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere, acque minerali e termali, politiche per i consumatori, commercio con l'estero e internazionalizzazione del sistema produttivo, poste, telecomunicazioni, editoria, produzioni multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni, con particolare riguardo per il commercio elettronico.
          3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del ministero del commercio con l'estero, del ministero delle comunicazioni, del dipartimento del turismo istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, fatte salve le risorse e il personale che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri ministeri, agenzie o autorità, perché concernenti funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.
          4. Spettano inoltre al ministero delle attività produttive le risorse e il personale del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del ministero della sanità, del ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al ministero delle attività produttive dal presente decreto legislativo.
          5. Restano ferme le competenze spettanti al ministero della difesa.

          Art. 28. (Aree funzionali).- 1. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

                a) sviluppo del sistema produttivo: indirizzi di politica industriale, agroindustriale, del commercio e dei servizi; definizione di un sistema coordinato di monitoraggio della legislazione commerciale e dell'entità e dell'efficienza della rete distributiva, agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefìci alle attività produttive che abbiano come diretto destinatario le imprese, ivi compresi quelli per la ricerca applicata; sviluppo e vigilanza della cooperazione; rilascio delle autorizzazioni prescritte; definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essa inerenti; tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agroindustriali e loro valorizzazione economica; definizione, in accordo con le regioni, dei princìpi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico; coordinamento delle attività statali connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale; agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefìci alle attività produttive diretti ad attuare politiche di coesione, ivi comprese le funzioni concernenti agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefìci per le attività produttive e per le rispettive infrastrutture nel mezzogiorno e nelle aree depresse; brevetti, modelli e marchi; politiche per i consumatori; determinazione di caratteristiche di macchine, impianti e prodotti industriali, esclusi i profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro, con esclusione dei mezzi destinati alla circolazione stradale, delle macchine, impianti e prodotti destinati specificamente ad attività sanitarie o ospedaliere, nonché dei prodotti alimentari; autorizzazioni, certificazioni, omologazioni e immatricolazioni per le macchine, impianti, prodotti e servizi di competenza; vigilanza sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento degli organismi di certificazione di qualità e dei laboratori di prova; promozione e diffusione dei sistemi di qualità aziendale e dei prodotti;

                b) commercio estero e internazionalizzazione del sistema economico: indirizzi di politica commerciale verso l'estero, disciplina degli scambi con i paesi terzi, elaborazioni, negoziazione e gestione degli accordi bilaterali e multilaterali; rapporti con gli organismi economici e finanziari internazionali e con le istituzioni multilaterali limitatamente ai settori di competenza; collaborazione all'attività di cooperazione internazionale e di aiuto allo sviluppo svolta dal ministero degli affari esteri; coordinamento delle attività della commissione CIPE per la politica commerciale con l'estero; rapporti con i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di promozione degli scambi con l'estero; incentivazioni e sostegno delle iniziative di internazionalizzazione delle imprese e delle attività produttive e promozione degli investimenti esteri in Italia, fatte salve le funzioni concernenti specificamente la disciplina valutaria assegnata alla competenza del ministero dell'economia e delle finanze; vigilanza sull'Istituto per il commercio con l'estero, credito all'esportazione, assicurazione del credito all'esportazione e agli investimenti esteri in Italia; esercizio dei diritti di azionista nelle società a partecipazione pubblica aventi ad oggetto l'internazionalizzazione del sistema produttivo; rilascio delle autorizzazioni prescritte per l'esportazione e l'importazione, ferme le disposizioni vigenti sull'esportazione e l'importazione dei materiali per la difesa e dei materiali con duplice uso; tutela della produzione italiana all'estero; promozione della formazione professionale dei soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese;

                c) comunicazioni e tecnologie dell'informazione: politiche nel settore delle comunicazioni, adeguamento periodico del servizio universale delle telecomunicazioni; piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo coordinamento internazionale, sviluppo della società dell'informazione; radiodiffusione sonora e televisiva e telecomunicazioni, con particolare riguardo alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai rapporti con concessionario; alla disciplina del settore delle telecomunicazioni, al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze ad uso privato, alla verifica degli obblighi di servizio universale nel settore delle telecomunicazioni, alla vigilanza sulla osservanza delle normative di settore e sulle emissioni radioelettriche ed alla emanazione delle norme di impiego dei relativi apparati; alla sorveglianza sul mercato; servizi postali e bancoposta, con particolare riferimento alla regolamentazione del settore, ai contratti di programma e di servizio con le poste italiane, alle concessioni ed autorizzazioni nel settore dei servizi postali, alla emissione delle carte valori, alla vigilanza sul settore e sul rispetto degli obblighi di servizio universale; stampa, editoria e produzioni multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali; tecnologie dell'informazione, con particolare riferimento alle funzioni di normazione tecnica, standardardizzazione, accreditamento, certificazione ed omologazione nel settore, coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative nel settore delle telecomunicazioni e per l'adozione e l'implementazione dei nuovi standard.

(omissis).

          Art. 31. (Agenzia per le normative ed i controlli tecnici)

(omissis).

          4. In materia di comunicazioni spetta all'agenzia:

                a) rilasciare i titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici;

                b) determinare requisiti tecnici di apparecchiature e procedure di omologazione; accreditare i laboratori di prova e rilasciare le autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni, allacciamenti e manutenzioni.

(omissis).

          6. Sono soppresse le strutture del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del ministero delle comunicazioni che svolgono le attività demandate all'agenzia. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnati all'agenzia.

          Art. 45. (Istituzione del ministero e attribuzioni).- 1. E' istituito il ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
          2. Nell'ambito e con finalità di gestione integrata dei servizi socio-sanitari e della tutela dei diritti alla dignità della persona umana, alla salute ed al lavoro, sono attribuite al ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone e delle famiglie, di tutela della salute umana, coordinamento del sistema sanitario nazionale, sanità veterinaria, tutela della salute nei luoghi di lavoro, igiene e sicurezza degli alimenti, di politiche del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza del sistema previdenziale.
          3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, nonché le funzioni del dipartimento per gli affari sociali, operante presso la presidenza del consiglio dei ministri, ivi comprese quelle in materia di immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. Il ministero esercita la vigilanza sull'agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, sull'agenzia per il servizio civile, di cui all'articolo 10, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo sul riordino della presidenza del consiglio dei ministri. Il ministero esercita altresì le funzioni di vigilanza spettanti al ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'articolo 88, sull'agenzia per la formazione e l'istruzione professionale.

(omissis).

          Art. 46. (Aree funzionali).- 1. Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

                a) ordinamento sanitario: indirizzi generali e coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le malattie infettive e diffusive; prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni animali, ivi comprese le malattie infettive e diffusive e le zoonosi; programmazione sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività regionali; rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea; ricerca scientifica in materia sanitaria;

                b) tutela della salute umana e sanità veterinaria: tutela della salute umana anche sotto il profilo ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e prodotti destinati all'impiego in medicina e sull'applicazione delle biotecnologie; adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, relative anche a prodotti alimentari; organizzazione dei servizi sanitari; professioni sanitarie; concorsi e stato giuridico del personale del servizio sanitario nazionale; polizia veterinaria; tutela della salute nei luoghi di lavoro;

                c) politiche sociali, previdenziali: princìpi ed obiettivi della politica sociale, criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale; standard organizzativi delle strutture interessate; standard dei servizi sociali essenziali; criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali; rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento dei rapporti con gli organismi comunitari; requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e sui patronati;

                d) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a sostegno dell'occupabilità e della nuova occupazione; politiche della formazione professionale come strumento delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari; raccordo con organismi internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime e risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei posti di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; ispezioni sul lavoro e controllo sulla disciplina del rapporto di lavoro subordinato ed autonomo; assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero.

          Art. 47. (Ordinamento). - (omissis).

          2. Le funzioni svolte dagli uffici periferici dei ministeri del lavoro e previdenza sociale e della sanità sono attribuite agli uffici territoriali del governo di cui all'articolo 11 del presente decreto. Per lo svolgimento delle funzioni inerenti alla tutela sanitaria e veterinaria, gli uffici territoriali possono avvalersi delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, sulla base di apposite convenzioni. Lo schema tipo delle convenzioni è definito dal ministero in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

(omissis).

          Articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

          Art. 10. (Sottosegretari di Stato). - (omissis).

          3. I sottosegretari di Stato coadiuvano il ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fermi restando la responsabilità politica e i poteri di indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione a non più di dieci Sottosegretari può essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative all'intera area di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal Ministro competente, è approvata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

(omissis).




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