XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 688
Onorevoli Deputati! - Il presente decreto-legge modifica
parzialmente il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
la legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di razionalizzare
l'attribuzione delle competenze ministeriali, nel rispetto dei
princìpi della legge n. 59 del 1997.
Gli articoli 1 e 2 prevedono l'istituzione dei nuovi
Ministeri, considerando in maniera autonoma le funzioni
affidate al Ministero della sanità ed al Ministero delle
comunicazioni che sono quindi contemplati come Ministeri
autonomi.
L'articolo 3 descrive le competenze del Ministero delle
attività produttive, senza più prevedere le competenze
attribuite al nuovo Ministero delle comunicazioni.
Gli articoli 4 e 5, conseguentemente, operano le opportune
modifiche di raccordo.
L'articolo 6 introduce, dopo l'articolo 32 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli articoli 32-bis,
32-ter, 32-quater, e 32-quinquies, i quali
contemplano le competenze del nuovo Ministero delle
comunicazioni.
In particolare, negli articoli 32-bis e 32-ter
le competenze in materia di editoria affidate al Ministro sono
depurate di quelle inerenti alla stampa periodica a contenuto
politico o di partito, le quali, di conseguenza, rimangono
nelle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
Gli articoli 7, 8, 9 e 10 contemplano le competenze del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, così
nuovamente rinominato, escludendo le competenze in materia di
sanità, attribuite al nuovo ministero omonimo.
L'articolo 11 introduce, dopo l'articolo 47 del decreto
legislativo n. 300 del 1999, gli articoli 47-bis,
47-ter e 47-quater, i quali istituiscono e
disciplinano le competenze del Ministero della sanità.
L'articolo 12 modifica parzialmente l'articolo 10, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a sua volta modificato
dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81. La modifica
tende a rendere più elastica la definizione dei compiti dei
viceministri, disancorandola da un'obbligatoria connessione
alle intere competenze di uno o più dipartimenti dei
Ministeri, permettendo l'attribuzione al viceministro di una
delega inerente materie omogenee appartenenti a più
dipartimenti, ma non esaurenti la competenza di questi
ultimi.
L'articolo 13 facilita l'utilizzazione, negli uffici di
diretta collaborazione del Presidente del Consiglio, dei
ministri, dei viceministri e dei sottosegretari, di personale
proveniente anche dalle pubbliche amministrazioni,
disponendone il fuori ruolo ex lege, a richiesta, anche
in deroga alle norme relative ai rispettivi ordinamenti di
provenienza, e per l'intera durata dell'incarico di diretta
collaborazione attribuito al dipendente.
Allegato.
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE
Articoli 2, comma 1, 3, 27, 28, comma 1, 31, commi 4 e 6,
45, commi 1, 2 e 3, 46, comma 1, e 47, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
Art. 2. (Ministeri).- 1. A decorrere dalla
prossima legislatura, i ministeri sono i seguenti:
1. Ministero degli affari esteri;
2. Ministero dell'interno;
3. Ministero della giustizia;
4. Ministero della difesa;
5. Ministero dell'economia e delle finanze;
6. Ministero delle attività produttive;
7. Ministero delle politiche agricole e forestali;
8. Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
9. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
10. Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali;
11. Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca;
12. Ministero per i beni e le attività culturali.
(omissis).
Art. 3. (Disposizioni generali).- 1. I
dipartimenti costituiscono le strutture di primo livello nei
seguenti ministeri:
1. Ministero dell'interno;
2. Ministero della giustizia;
3. Ministero dell'economia e delle finanze;
4. Ministero delle attività produttive;
5. Ministero delle politiche agricole e forestali;
6. Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
7. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
8. Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali;
9. Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca.
2. Le direzioni generali costituiscono le strutture di
primo livello nei seguenti ministeri:
1. Ministero degli affari esteri;
2. Ministero della difesa;
3. Ministero per i beni e le attività culturali.
Art. 27. (Istituzione del ministero e
attribuzioni).- 1. E' istituito il ministero delle
attività produttive.
2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di industria, artigianato,
energia, commercio, fiere e mercati, trasformazione e
conseguente commercializzazione dei prodotti agricoli, turismo
e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere, acque
minerali e termali, politiche per i consumatori, commercio con
l'estero e internazionalizzazione del sistema produttivo,
poste, telecomunicazioni, editoria, produzioni multimediali,
informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva,
tecnologie innovative applicate al settore delle
comunicazioni, con particolare riguardo per il commercio
elettronico.
3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse,
le funzioni del ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, del ministero del commercio con l'estero,
del ministero delle comunicazioni, del dipartimento del
turismo istituito presso la presidenza del consiglio dei
ministri, fatte salve le risorse e il personale che siano
attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri
ministeri, agenzie o autorità, perché concernenti funzioni
specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3,
comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo
1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione
alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie
funzionali.
4. Spettano inoltre al ministero delle attività
produttive le risorse e il personale del ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, del ministero
della sanità, del ministero del lavoro e della previdenza
sociale, concernenti le funzioni assegnate al ministero delle
attività produttive dal presente decreto legislativo.
5. Restano ferme le competenze spettanti al ministero
della difesa.
Art. 28. (Aree funzionali).- 1. Il ministero
svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza
statale nelle seguenti aree funzionali:
a) sviluppo del sistema produttivo: indirizzi di
politica industriale, agroindustriale, del commercio e dei
servizi; definizione di un sistema coordinato di monitoraggio
della legislazione commerciale e dell'entità e dell'efficienza
della rete distributiva, agevolazioni, contributi,
sovvenzioni, incentivi e benefìci alle attività produttive che
abbiano come diretto destinatario le imprese, ivi compresi
quelli per la ricerca applicata; sviluppo e vigilanza della
cooperazione; rilascio delle autorizzazioni prescritte;
definizione degli obiettivi e delle linee della politica
energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essa
inerenti; tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti
agroindustriali e loro valorizzazione economica; definizione,
in accordo con le regioni, dei princìpi e degli obiettivi per
la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;
coordinamento delle attività statali connesse alla promozione,
sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale;
agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefìci
alle attività produttive diretti ad attuare politiche di
coesione, ivi comprese le funzioni concernenti agevolazioni,
contributi, sovvenzioni, incentivi e benefìci per le attività
produttive e per le rispettive infrastrutture nel mezzogiorno
e nelle aree depresse; brevetti, modelli e marchi; politiche
per i consumatori; determinazione di caratteristiche di
macchine, impianti e prodotti industriali, esclusi i profili
di sicurezza nell'impiego sul lavoro, con esclusione dei mezzi
destinati alla circolazione stradale, delle macchine, impianti
e prodotti destinati specificamente ad attività sanitarie o
ospedaliere, nonché dei prodotti alimentari; autorizzazioni,
certificazioni, omologazioni e immatricolazioni per le
macchine, impianti, prodotti e servizi di competenza;
vigilanza sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento
degli organismi di certificazione di qualità e dei laboratori
di prova; promozione e diffusione dei sistemi di qualità
aziendale e dei prodotti;
b) commercio estero e internazionalizzazione del
sistema economico: indirizzi di politica commerciale verso
l'estero, disciplina degli scambi con i paesi terzi,
elaborazioni, negoziazione e gestione degli accordi bilaterali
e multilaterali; rapporti con gli organismi economici e
finanziari internazionali e con le istituzioni multilaterali
limitatamente ai settori di competenza; collaborazione
all'attività di cooperazione internazionale e di aiuto allo
sviluppo svolta dal ministero degli affari esteri;
coordinamento delle attività della commissione CIPE per la
politica commerciale con l'estero; rapporti con i soggetti
pubblici e privati che svolgono attività di promozione degli
scambi con l'estero; incentivazioni e sostegno delle
iniziative di internazionalizzazione delle imprese e delle
attività produttive e promozione degli investimenti esteri in
Italia, fatte salve le funzioni concernenti specificamente la
disciplina valutaria assegnata alla competenza del ministero
dell'economia e delle finanze; vigilanza sull'Istituto per il
commercio con l'estero, credito all'esportazione,
assicurazione del credito all'esportazione e agli investimenti
esteri in Italia; esercizio dei diritti di azionista nelle
società a partecipazione pubblica aventi ad oggetto
l'internazionalizzazione del sistema produttivo; rilascio
delle autorizzazioni prescritte per l'esportazione e
l'importazione, ferme le disposizioni vigenti
sull'esportazione e l'importazione dei materiali per la difesa
e dei materiali con duplice uso; tutela della produzione
italiana all'estero; promozione della formazione professionale
dei soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione
delle imprese;
c) comunicazioni e tecnologie dell'informazione:
politiche nel settore delle comunicazioni, adeguamento
periodico del servizio universale delle telecomunicazioni;
piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo
coordinamento internazionale, sviluppo della società
dell'informazione; radiodiffusione sonora e televisiva e
telecomunicazioni, con particolare riguardo alla concessione
del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai rapporti con
concessionario; alla disciplina del settore delle
telecomunicazioni, al rilascio delle concessioni, delle
autorizzazioni e delle licenze ad uso privato, alla verifica
degli obblighi di servizio universale nel settore delle
telecomunicazioni, alla vigilanza sulla osservanza delle
normative di settore e sulle emissioni radioelettriche ed alla
emanazione delle norme di impiego dei relativi apparati; alla
sorveglianza sul mercato; servizi postali e bancoposta, con
particolare riferimento alla regolamentazione del settore, ai
contratti di programma e di servizio con le poste italiane,
alle concessioni ed autorizzazioni nel settore dei servizi
postali, alla emissione delle carte valori, alla vigilanza sul
settore e sul rispetto degli obblighi di servizio universale;
stampa, editoria e produzioni multimediali, con particolare
riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su
supporti innovativi e con tecniche interattive delle
produzioni tradizionali; tecnologie dell'informazione, con
particolare riferimento alle funzioni di normazione tecnica,
standardardizzazione, accreditamento, certificazione ed
omologazione nel settore, coordinamento della ricerca
applicata per le tecnologie innovative nel settore delle
telecomunicazioni e per l'adozione e l'implementazione dei
nuovi standard.
(omissis).
Art. 31. (Agenzia per le normative ed i controlli
tecnici)
(omissis).
4. In materia di comunicazioni spetta all'agenzia:
a) rilasciare i titoli di abilitazione
all'esercizio dei servizi radioelettrici;
b) determinare requisiti tecnici di
apparecchiature e procedure di omologazione; accreditare i
laboratori di prova e rilasciare le autorizzazioni ad
effettuare collaudi, installazioni, allacciamenti e
manutenzioni.
(omissis).
6. Sono soppresse le strutture del ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
ministero delle comunicazioni che svolgono le attività
demandate all'agenzia. Il relativo personale e le relative
risorse sono assegnati all'agenzia.
Art. 45. (Istituzione del ministero e
attribuzioni).- 1. E' istituito il ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali.
2. Nell'ambito e con finalità di gestione integrata dei
servizi socio-sanitari e della tutela dei diritti alla dignità
della persona umana, alla salute ed al lavoro, sono attribuite
al ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in
materia di politiche sociali, con particolare riferimento alla
prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio
delle persone e delle famiglie, di tutela della salute umana,
coordinamento del sistema sanitario nazionale, sanità
veterinaria, tutela della salute nei luoghi di lavoro, igiene
e sicurezza degli alimenti, di politiche del lavoro e sviluppo
dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza del
sistema previdenziale.
3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse,
le funzioni dei ministeri del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità, nonché le funzioni del dipartimento
per gli affari sociali, operante presso la presidenza del
consiglio dei ministri, ivi comprese quelle in materia di
immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente
decreto, ad altri ministeri o agenzie, e fatte in ogni caso
salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e
3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo
1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
legislazione alle regioni ed agli enti locali. Il ministero
esercita la vigilanza sull'agenzia per i servizi sanitari
regionali, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
115, sull'agenzia per il servizio civile, di cui
all'articolo 10, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo
sul riordino della presidenza del consiglio dei ministri. Il
ministero esercita altresì le funzioni di vigilanza spettanti
al ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma
dell'articolo 88, sull'agenzia per la formazione e
l'istruzione professionale.
(omissis).
Art. 46. (Aree funzionali).- 1. Il ministero, in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali:
a) ordinamento sanitario: indirizzi generali e
coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le malattie
infettive e diffusive; prevenzione, diagnosi e cura delle
affezioni animali, ivi comprese le malattie infettive e
diffusive e le zoonosi; programmazione sanitaria di rilievo
nazionale, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle
attività regionali; rapporti con le organizzazioni
internazionali e l'Unione europea; ricerca scientifica in
materia sanitaria;
b) tutela della salute umana e sanità
veterinaria: tutela della salute umana anche sotto il profilo
ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e
prodotti destinati all'impiego in medicina e sull'applicazione
delle biotecnologie; adozione di norme, linee guida e
prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, relative
anche a prodotti alimentari; organizzazione dei servizi
sanitari; professioni sanitarie; concorsi e stato giuridico
del personale del servizio sanitario nazionale; polizia
veterinaria; tutela della salute nei luoghi di lavoro;
c) politiche sociali, previdenziali: princìpi ed
obiettivi della politica sociale, criteri generali per la
programmazione della rete degli interventi di integrazione
sociale; standard organizzativi delle strutture interessate;
standard dei servizi sociali essenziali; criteri di
ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le
politiche sociali, politica di tutela abitativa a favore delle
fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza tecnica, a
richiesta degli enti locali e territoriali; rapporti con gli
organismi internazionali, coordinamento dei rapporti con gli
organismi comunitari; requisiti per la determinazione dei
profili professionali degli operatori sociali e per la
relativa formazione; controllo e vigilanza amministrativa e
tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza e assistenza
obbligatoria e sulle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale e sui patronati;
d) politiche del lavoro e dell'occupazione e
tutela dei lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo,
coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro
dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a
sostegno dell'occupabilità e della nuova occupazione;
politiche della formazione professionale come strumento delle
politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e
coordinamento in materia di collocamento e politiche attive
del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori
esteri non comunitari; raccordo con organismi internazionali;
conciliazione delle controversie di lavoro individuali e
plurime e risoluzione delle controversie collettive di
rilevanza pluriregionale; conduzione del sistema informativo
del lavoro; condizioni di sicurezza nei posti di lavoro;
profili di sicurezza dell'impiego sul lavoro di macchine,
impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli
destinati ad attività sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di
circolazione stradale; ispezioni sul lavoro e controllo sulla
disciplina del rapporto di lavoro subordinato ed autonomo;
assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro degli
italiani all'estero.
Art. 47. (Ordinamento). - (omissis).
2. Le funzioni svolte dagli uffici periferici dei
ministeri del lavoro e previdenza sociale e della sanità sono
attribuite agli uffici territoriali del governo di cui
all'articolo 11 del presente decreto. Per lo svolgimento delle
funzioni inerenti alla tutela sanitaria e veterinaria, gli
uffici territoriali possono avvalersi delle aziende sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere, sulla base di apposite
convenzioni. Lo schema tipo delle convenzioni è definito dal
ministero in sede di Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
(omissis).
Articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400:
Art. 10. (Sottosegretari di Stato). - (omissis).
3. I sottosegretari di Stato coadiuvano il ministro ed
esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fermi restando la
responsabilità politica e i poteri di indirizzo politico dei
Ministri ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione a non
più di dieci Sottosegretari può essere attribuito il titolo di
vice ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative
all'intera area di competenza di una o più strutture
dipartimentali ovvero di più direzioni generali. In tale caso
la delega, conferita dal Ministro competente, è approvata dal
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
(omissis).