XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 688
Decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2001
Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di
organizzazione del Governo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
apportare modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo,
nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente
l'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ai fini di una maggiore funzionalità
dell'articolazione dei Ministeri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 giugno 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:
"1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero delle attività produttive;
7) Ministero delle comunicazioni;
8) Ministero delle politiche agricole e forestali;
9) Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
12) Ministero della sanità;
13) Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca;
14) Ministero per i beni e le attività culturali".
Articolo 2.
1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, è sostituito dal seguente:
"Art. 3. (Disposizioni generali)- 1. I
dipartimenti costituiscono le strutture di primo livello nei
seguenti Ministeri:
1) Ministero dell'interno;
2) Ministero della giustizia;
3) Ministero dell'economia e delle finanze;
4) Ministero delle attività produttive;
5) Ministero delle politiche agricole e forestali;
6) Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
7) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
8) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
9) Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca.
2. Le direzioni generali costituiscono le strutture
di primo livello nei seguenti Ministeri:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero della difesa;
3) Ministero delle comunicazioni;
4) Ministero della sanità;
5) Ministero per i beni e le attività culturali".
Articolo 3.
1. L'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, è sostituito dal seguente:
"Art. 27. (Istituzione del Ministero e attribuzioni)
- 1. E' istituito il Ministero delle attività
produttive.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i
compiti spettanti allo Stato in materia di industria,
artigianato, energia, commercio, fiere e mercati,
trasformazione e conseguente commercializzazione dei prodotti
agricoli, turismo e industria alberghiera, miniere, cave e
torbiere, acque minerali e termali, politiche per i
consumatori, commercio con l'estero e internazionalizzazione
del sistema produttivo.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con
l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le risorse
e il personale che siano attribuiti con il presente decreto
legislativo ad altri Ministeri, Agenzie o Autorità, perché
concernenti funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte
in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli
1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla
vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle
autonomie funzionali.
4. Spettano inoltre al Ministero delle attività
produttive le risorse e il personale del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, del Ministero
della sanità, del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, concernenti le funzioni assegnate al Ministero delle
attività produttive dal presente decreto legislativo.
5. Restano ferme le competenze spettanti al
Ministero della difesa".
Articolo 4.
1. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, è soppressa la lettera c).
Articolo 5.
1. All'articolo 31 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, è soppresso il comma 4 e nel comma 6 sono
soppresse le parole: "e del Ministero delle comunicazioni".
Articolo 6.
1. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo
il Capo VI è inserito il seguente: "Capo VI-bis-
Ministero delle comunicazioni".
2. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo
l'articolo 32, sono inseriti i seguenti:
"Art. 32-bis (Istituzione del Ministero e
attribuzioni)- 1. E' istituito il Ministero delle
comunicazioni.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i
compiti spettanti allo Stato in materia di poste,
telecomunicazioni, reti multimediali, informatica, telematica,
radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative
applicate al settore delle comunicazioni, con particolare
riguardo per l'editoria, ad eccezione delle funzioni e dei
compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o
di partito.
Art. 32-ter (Aree funzionali) - 1. Il
Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di
spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) comunicazioni e tecnologie dell'informazione:
politiche nel settore delle comunicazioni, adeguamento
periodico del servizio universale delle telecomunicazioni;
piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo
coordinamento internazionale, radiodiffusione sonora e
televisiva e telecomunicazioni, con particolare riguardo alla
concessione del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai
rapporti con il concessionario, alla disciplina del settore
delle telecomunicazioni, al rilascio delle concessioni, delle
autorizzazioni e delle licenze ad uso privato, alla verifica
degli obblighi di servizio universale nel settore delle
telecomunicazioni, alla vigilanza sulla osservanza delle
normative di settore e sulle emissioni radioelettriche ed alla
emanazione delle norme di impiego dei relativi apparati, alla
sorveglianza sul mercato; servizi postali e bancoposta, con
particolare riferimento alla regolamentazione del settore, ai
contratti di programma e di servizio con le poste italiane,
alle concessioni ed autorizzazioni nel settore dei servizi
postali, alla emissione delle carte valori, alla vigilanza sul
settore e sul rispetto degli obblighi di servizio universale;
stampa, editoria, ad eccezione delle funzioni e dei compiti in
materia di giornali e testate periodiche politici o di
partito, e produzioni multimediali, con particolare
riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su
supporti innovativi e con tecniche interattive delle
produzioni tradizionali; tecnologie dell'informazione, con
particolare riferimento alle funzioni di normazione tecnica,
standardizzazione, accreditamento, certificazione ed
omologazione nel settore, coordinamento della ricerca
applicata per le tecnologie innovative nel settore delle
telecomunicazioni e per l'adozione e l'implementazione dei
nuovi standard.
Art. 32-quater (Ordinamento)- 1. Per
l'organizzazione degli uffici e per l'ordinamento interno del
Ministero si applica la normativa pre-vigente alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, contenuta nel decreto-legge 1^ dicembre 1993, n. 487,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994,
n.71.
Art. 32-quinquies (Agenzia per le comunicazioni) -
1. E' istituita l'Agenzia per le comunicazioni, nelle forme
disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. Spetta all'Agenzia:
a) rilasciare i titoli di abilitazione
all'esercizio dei servizi radioelettrici;
b) determinare requisiti tecnici di
apparecchiature e procedure di omologazione; accreditare i
laboratori di prova e rilasciare le autorizzazioni ad
effettuare collaudi, installazioni, allacciamenti e
manutenzione.
3. Sono soppresse tutte le strutture ministeriali
che svolgono le attività demandate all'Agenzia. Il relativo
personale e le relative risorse sono assegnate
all'Agenzia".
Articolo 7.
1. La rubrica del Capo X del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, è sostituita dalla seguente: "Capo X - Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali".
Articolo 8.
1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 45 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono sostituiti dai
seguenti:
"1. E' istituito il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i
compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali,
con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle
condizioni di bisogno e disagio delle persone e delle
famiglie, di politica del lavoro e sviluppo dell'occupazione,
di tutela del lavoro e dell'adeguatezza del sistema
previdenziale.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, nonché le funzioni del Dipartimento per
gli affari sociali, operante presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, ivi compresa quelle in materia di
immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente
decreto, ad altri Ministeri o Agenzie, e fatte in ogni caso
salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e
3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo
1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione
alle regioni e agli enti locali. Il Ministero esercita le
funzioni di vigilanza sull'Agenzia per il servizio civile, di
cui all'articolo 10, commi 6 e seguenti, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il Ministero esercita
altresì le funzioni di vigilanza spettanti al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'articolo 88,
sull'Agenzia per la formazione e istruzione professionale".
Articolo 9.
1. Nell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, sono soppresse le lettere a) e
b).
Articolo 10.
1. Nell'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le funzioni svolte dagli uffici periferici del
Ministero del lavoro e previdenza sociale sono attribuite agli
uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 11".
Articolo 11.
1. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo
il Capo X è istituito il seguente: "Capo X-bis-
Ministero della sanità".
2. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, sono inseriti i seguenti:
"Art. 47-bis (Istituzione del Ministero e
attribuzioni) - 1. E' istituito il Ministero della
sanità.
2. Nell'ambito e con finalità di salvaguardia e di
gestione integrata dei servizi socio-sanitari e della tutela
dei diritti alla dignità della persona umana e alla salute,
sono attribuite al Ministero le funzioni spettanti allo Stato
in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del
sistema sanitario nazionale, di sanità veterinaria, di tutela
della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli
alimenti.
3. Al Ministero sono trasferite, con inerenti
risorse, le funzioni del Ministero della sanità. Il Ministero
esercita la vigilanza sull'Agenzia per i servizi sanitari e
regionali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
115.
Art. 47-ter (Aree funzionali) - 1. Il Ministero, in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali:
a) ordinamento sanitario: indirizzi generali e
coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le malattie
infettive e diffusive; prevenzione, diagnosi e cura delle
affezioni animali, ivi comprese le malattie infettive e
diffusive e le zoonosi; programmazione sanitaria di rilievo
nazionale, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle
attività regionali; rapporti con le organizzazioni
internazionali e l'Unione europea; ricerca scientifica in
materia sanitaria;
b) tutela della salute umana e sanità
veterinaria: tutela della salute umana anche sotto il profilo
ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e
prodotti destinati all'impiego in medicina e sull'applicazione
delle biotecnologie; adozione di norme, linee guida e
prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, relative
anche a prodotti alimentari; organizzazione dei servizi
sanitari; professioni sanitarie; concorsi e stato giuridico
del personale del servizio sanitario nazionale; polizia
veterinaria; tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Art. 47-quater (Ordinamento) - 1. Il Ministero si
articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli
4 e 5. Il numero di dipartimenti non può essere superiore a
quattro, in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo
47.
2. Le funzioni già svolte dagli uffici periferici
del Ministero della sanità sono attribuite agli uffici
territoriali del Governo di cui all'articolo 11. Per lo
svolgimento delle funzioni inerenti alla tutela sanitaria e
veterinaria, gli uffici territoriali possono avvalersi delle
aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, sulla
base di apposite convenzioni. Lo schema tipo delle convenzioni
è definito dal Ministero in sede di Conferenza unificata di
cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".
Articolo 12.
1. Nell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, ultimo periodo, le parole: "all'intera area di
competenza" sono sostituite dalle seguenti: "ad aree o
progetti di competenza".
Articolo 13.
1. Gli incarichi di diretta collaborazione del Presidente
del Consiglio, del Ministro, del Vice Ministro o del
Sottosegretario, possono essere attribuiti anche a dipendenti
pubblici di qualsiasi ordine, grado e qualifica, appartenenti
a qualsiasi amministrazione di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. In tal caso essi sono
collocati, su richiesta del Presidente del Consiglio, del
Ministro, del Vice Ministro o del Sottosegretario, fuori ruolo
o in aspettativa retribuita, per l'intera durata
dell'incarico, anche in deroga alle norme ed ai criteri che
disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del
personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; se appartenenti ai ruoli
degli organi costituzionali, si provvede secondo le norme dei
rispettivi ordinamenti.
Articolo 14.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 giugno 2001.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Visto, il Guardasigilli:Castelli.