XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 687
Onorevoli Colleghi! - La condonabilità, ai sensi della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, degli immobili abusivi
acquisiti al patrimonio comunale è stata messa in discussione
dalla sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 220 del 7
marzo 1997, che, nell'accogliere l'appello proposto dal comune
di Napoli avverso la sentenza del Tribunale amministrativo
regionale (TAR) della Campania, sezione V, n. 655 del 1993, ha
ritenuto che: "L'ordinanza di acquisizione delle opere
eseguite senza concessione (o in totale difformità) determina
ipso iure "l'estinzione di una situazione soggettiva (il
diritto di proprietà) in ordine al bene che ne costituisce
oggetto e la contemporanea costituzione a favore del comune di
una nuova situazione soggettiva in ordine al medesimo bene.
Con la perdita del diritto di proprietà il carattere
afflittivo della sanzione si è compiutamente manifestato,
senza la necessità del verificarsi delle ulteriori vicende
rappresentanti le ineluttabili conseguenze di tale perdita.
Gli eventi successivi all'estinzione del diritto di proprietà,
quali lo spossessamento del bene e la sua demolizione ovvero
la sua utilizzazione a fini pubblici, sono estranei al
procedimento sanzionatorio, che viene definito ed ha effetto
con l'ablazione del diritto di proprietà".
Tale sentenza si pone in contrasto con la giurisprudenza
precedente ed, in particolare, con la sentenza dello stesso
Consiglio di Stato, sezione V, n. 1080 del 25 ottobre 1993,
secondo cui "Il condono degli abusi edilizi ai sensi della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, non è precluso, stante
l'articolo 43, dal provvedimento di acquisizione dell'immobile
abusivo al patrimonio del comune, né dall'avvenuta
trascrizione del provvedimento sanzionatorio e neppure dalla
semplice presa di possesso del bene, senza modificazioni della
sua consistenza e destinazione, da parte del comune;
l'acquisizione determina invece una situazione incompatibile
con la sanatoria quando all'immissione in possesso siano
seguite la demolizione dell'immobile abusivo ovvero la sua
utilizzazione a fini pubblici".
Come si vede, la sentenza del Consiglio di Stato, sezione
V, n. 220 del 1997 ha determinato non poche incertezze per gli
operatori. Essa, infatti, reca un orientamento diverso
rispetto a quanto ritenuto in precedenza dallo stesso
Consiglio di Stato in ordine alla nozione, riferita
all'acquisizione, di "provvedimento non eseguito".
Di altro avviso risulta, sul punto, anche la
giurisprudenza del TAR della Campania che, con la sentenza n.
655 del 1993, aveva stabilito che l'ordinanza di acquisizione
poteva considerarsi eseguita solo a seguito dello
spossessamento dell'immobile.
Questa sembrava anche essere l'interpretazione del
Ministero dei lavori pubblici nella circolare n. 3357/25 del
30 luglio 1985, in base alla quale dalla data di presentazione
della domanda di sanatoria non poteva proseguire l'iter
per l'acquisizione gratuita degli immobili abusivi, a meno che
non fosse intervenuta immissione in possesso del manufatto.
L'orientamento più favorevole ai proprietari degli
immobili acquisiti è stato recepito successivamente dal
legislatore che, in occasione dell'ultimo condono disposto con
la legge n. 724 del 1994, ha previsto l'impossibilità della
sanatoria solo per gli immobili che, oltre ad essere stati
acquisiti al patrimonio comunale, erano stati anche destinati
ad attività di pubblica utilità.
Il problema è che, secondo la nozione di "provvedimento
eseguito" contenuta nella sentenza n. 220 del 1997, l'abuso
edilizio sanzionato con l'acquisizione non sarebbe sanabile,
ai sensi dell'articolo 43, quinto comma, della legge n. 47 del
1985, indipendentemente dalla proposizione o meno di ricorso
avverso l'ordinanza di acquisizione.
Conseguentemente, si avrebbe che:
a) per gli abusi condonabili ai sensi della legge
n. 47 del 1985, la semplice ordinanza di acquisizione
impedirebbe la sanatoria;
b) per gli abusi condonabili ai sensi della legge
n. 724 del 1994, la sanatoria sarebbe preclusa, ai sensi
dell'articolo 39, comma 19, soltanto nel caso in cui le opere
siano state destinate ad attività di pubblica utilità entro la
data del 1^ dicembre 1994.
E' opportuno per questo un intervento legislativo che
rimedi all'evidente disparità di trattamento determinata dalle
due diverse normative (leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994)
e risolva una questione immane che riguarda, solo a Napoli,
ben 6 mila famiglie.
Occorre, altresì, ricordare che il mancato accoglimento di
queste migliaia di domande di sanatoria determinerebbe la
perdita degli introiti derivanti dal rilascio delle
concessioni, con grave danno per le casse comunali.
Insomma, non si può ignorare un problema che, soprattutto
al sud, investe decine di migliaia di famiglie che sono
incorse nell'abuso non per fini speculativi, ma solo per
assicurarsi un'abitazione più decorosa.
L'applicazione della legge n. 47 del 1985, come
interpretata alla luce della giurisprudenza del Consiglio di
Stato, determinerebbe seri problemi abitativi a carico degli
enti locali interessati, che si vedrebbero costretti ad
assicurare soluzioni alloggiative alternative per le famiglie
spossessate delle case dove attualmente dimorano.
Con la presente proposta di legge si intendono appunto
evitare i pericoli sopra paventati chiudendo una volta per
tutte il capitolo del contenzioso da condono.