XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 687




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il primo comma dell'articolo 43 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, deve interpretarsi nel senso che l'esistenza di provvedimenti di acquisizione al patrimonio comunale, ancorché inoppugnabili, non impedisce il conseguimento della sanatoria nel caso in cui, al momento della presentazione della relativa domanda, il comune non abbia ancora proceduto all'immissione nel possesso delle opere abusive nonché alla loro utilizzazione per attività di pubblica utilità.


Art. 2.

        1. L'interpretazione di cui alla presente legge si applica anche nei casi di domande di sanatoria rigettate a seguito di sentenze amministrative passate in giudicato.



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