XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 687
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il primo comma dell'articolo 43 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, deve interpretarsi nel senso che l'esistenza di
provvedimenti di acquisizione al patrimonio comunale, ancorché
inoppugnabili, non impedisce il conseguimento della sanatoria
nel caso in cui, al momento della presentazione della relativa
domanda, il comune non abbia ancora proceduto all'immissione
nel possesso delle opere abusive nonché alla loro
utilizzazione per attività di pubblica utilità.
Art. 2.
1. L'interpretazione di cui alla presente legge si applica
anche nei casi di domande di sanatoria rigettate a seguito di
sentenze amministrative passate in giudicato.