XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 680
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
introduce nel libro quarto del codice civile un titolo
autonomo (titolo IX-bis recante "Danni non
patrimoniali"), dedicato interamente ai danni non
patrimoniali. Tale scelta, oltre ad essere ispirata
all'opportunità di attribuire un corpus unico ai danni
non patrimoniali, è dettata in primis dalla necessità di
evitare equivoci circa la risarcibilità dei danni non
patrimoniali a seconda che si versi nel campo della
responsabilità contrattuale o extracontrattuale. L'unica
differenza che rimane a livello di danni risarcibili tra i due
differenti tipi di responsabilità è data dal mancato richiamo
da parte dell'articolo 2056 del codice civile all'articolo
1225 del medesimo codice (Prevedibilità del danno). In secondo
luogo tale scelta è giustificata dall'opportunità di
ricondurre definitivamente lo schema risarcitorio alla
bipolarità tra danni patrimoniali e danni non patrimoniali, in
linea con gli altri sistemi giuridici europei e con la
risoluzione n. 7-75 del Consiglio dei ministri del Consiglio
d'Europa.
Si è mantenuta la distinzione tra danno biologico e danno
morale, malgrado questa bipartizione sia una caratteristica
riscontrabile solo nel nostro sistema giuridico e lasci spazio
a possibili duplicazioni nel risarcimento dei danni non
patrimoniali. Siffatta distinzione viene espressamente
prevista nel nuovo articolo 2059 del codice civile, laddove si
precisa che nel danno morale rientra qualsiasi pregiudizio
ingiusto, che non è già ricompreso nel danno biologico o nel
danno patrimoniale. In questo modo il danno morale, in
presenza di danno biologico, non diventa una sorta di frazione
aggiuntiva del danno biologico, liquidata quasi
automaticamente, dovendo invece essere osservato, al chiaro
fine di evitare duplicazioni, il requisito, espressamente
previsto, della diversità del danno morale dal danno
biologico: ciò che viene già risarcito a titolo di danno
biologico non può essere risarcito anche a titolo di danno
morale, e viceversa. Rimane peraltro ferma la possibilità per
il giudice di procedere ad un contemperamento, a livello di
liquidazione, tra le due voci di danno, giungendo
eventualmente a liquidare una somma globale a titolo di danni
non patrimoniali, come ad esempio avviene già in Inghilterra
con le distinte voci del pain and suffering e della
loss of amenity.
Il risarcimento del danno morale è stato svincolato
dall'esistenza del reato, essendo in questi anni emersa
l'inadeguatezza del vigente articolo 2059 del codice civile,
come ampiamente è dimostrato dalla storia del danno biologico
e dalle istanze successive a favore della frantumazione della
tradizionale categoria del danno non patrimoniale (ad esempio
il dibattito sul danno esistenziale). Per il risarcimento del
danno morale non si richiede tuttavia la sussistenza di un
fatto illecito, ben potendosi avere pregiudizi morali
derivanti da responsabilità contrattuale. Non è, altresì,
prevista la soglia-limite della gravità dell'offesa, potendo
tale requisito produrre effetti restrittivi indesiderati. E'
invece richiesta l'ingiustizia del pregiudizio morale,
requisito che circoscrive comunque, con buona pace per coloro
che temono uno straripamento delle ipotesi risarcitorie del
danno morale, l'ambito delle fattispecie in cui tale danno può
essere riconosciuto. Si deve peraltro osservare, rinviando al
punto precedente, che l'eliminazione del requisito dell'offesa
grave non comporta, come da altri sostenuto, il rischio che il
danno morale venga a confondersi con il danno biologico.
Per la liquidazione del danno morale, fermo restando il
principio generale della valutazione in via equitativa, si
prevede che il giudice consideri una serie di indici, tra cui
quelli elencati al secondo comma del nuovo articolo 2059.
Si prevedono, inoltre, all'articolo 2, comma 3, della
presente proposta di legge, dei criteri particolari per la
liquidazione del danno morale, quando tale danno sia collegato
ad una menomazione dell'integrità fisica e/o psichica. Se da
un lato, per facilitare anche il raggiungimento di accordi
transattivi tra le parti e comunque per individuare un valore
base uniforme del danno morale, si è prevista la correlazione
tra danno biologico e danno morale nella misura tra un terzo e
un mezzo, dall'altro lato tale correlazione è stata posta solo
come mera presunzione, "superabile" senza limitazioni, avendo
riguardo per ogni circostanza idonea a supportare una
liquidazione del danno morale più elevata della misura del 50
per cento del danno biologico, con la conseguente possibilità
di giungere anche ad una liquidazione totalmente indipendente
dalla somma risarcita a titolo di danno biologico. Del resto,
la stessa esperienza medico-legale dimostra come sia
arbitrario legare in modo inscindibile danno morale e danno
biologico. E' sembrato inoltre che il limite per cui il danno
morale non potrebbe essere liquidato in misura superiore al 50
per cento del danno biologico, possa portare, come già
dimostra la pratica attuale, ad una vera e propria
svalutazione del danno morale, con l'ulteriore prospettiva di
gravi iniquità. La presente proposta di legge intende dunque
anche per il danno morale affermare come principio guida la
necessità di procedere in fase liquidatoria alla
personalizzazione del danno morale. Per quanto inerisce poi
l'idea di individuare fasce di gravità del danno morale, come
ad esempio avviene in Francia, tale via, seppure non prevista
nella presente proposta di legge, non è rigettata in
toto: semplicemente si ritiene che siffatti parametri, che
ancora "non" sono stati elaborati in Italia, possano aiutare
il giudice in sede di liquidazione, ma non diventare uno
strumento per standardizzare il danno morale.
Si rileva che il danno morale è risarcibile sia in
relazione al danno biologico temporaneo sia in relazione
all'invalidità temporanea.
Per quanto inerisce il danno biologico, tale categoria
viene inserita all'articolo 2059-bis del codice civile.
Tale danno è definito come pregiudizio derivante dalla
violazione dell'integrità fisica e/o psichica, temporanea o
permanente, suscettibile di accertamento medico-legale. Viene
tuttavia posto l'accento sull'aspetto dinamico di tale danno
(articolo 2059-bis, terzo comma). Ciò comporta il
mantenimento dell'accertamento medico-legale quale condizione
imprescindibile per il risarcimento del danno biologico, e la
valutazione del danno in punti percentuali come base di
partenza per la liquidazione del danno. Tuttavia la
liquidazione di tale danno non potrà in alcun modo essere
limitata ad un'applicazione automatica della percentuale per
il valore del punto indicato nella tabella indicativa
nazionale: al contrario, le conseguenze negative della lesione
fisica e/o psichica particolari del singolo danneggiato (ad
esempio perdita della possibilità di praticare sport, attività
culturali, attività sociali, eccetera), quando provate con
tutti gli strumenti probatori de casu (anche
presuntivi), dovranno incidere sulla quantificazione del
danno, senza restrizioni all'intervento equitativo del
giudice. Il particolare rilievo attribuito nella presente
proposta di legge all'aspetto dinamico del danno biologico
trova riscontro nel quarto comma dell'articolo 2059-bis
del codice civile, laddove si precisa che i valori uniformi di
base sono "sempre" suscettibili di correzione in via
equitativa ai fini della personalizzazione del danno.
Inaccettabili sembrano infatti, eventuali limitazioni che
impedirebbero al giudice di procedere alla personalizzazione
del danno, alla necessaria valorizzazione dell'aspetto
dinamico e, in conclusione, alla stessa realizzazione della
restitutio in integrum. In conclusione non si condivide
l'intenzione di arrivare ad una restrizione, quasi totale, del
potere discrezionale dei giudici, che, del resto, hanno
dimostrato in questi anni di utilizzare tale potere con un
certo autocontrollo, senza giungere a liquidazioni
manifestamente fuori dalla norma e dal sentire sociale.
L'assenza di criteri certi ed uniformi a livello nazionale
per la liquidazione del danno alla persona costituisce una
delle questioni principali che si pongono in questo settore.
La presente proposta di legge condivide pienamente la
necessità di giungere per le liquidazioni a parametri uniformi
di base per l'intero territorio nazionale, stabiliti dalla
tabella indicativa nazionale (articolo 2), la cui applicazione
è peraltro prevista espressamente nel nuovo articolo
2059-bis, quarto comma, del codice civile. La proposta
di legge, in difformità ad altri progetti di legge presentati
nella scorsa legislatura, non rinvia la redazione della
tabella indicativa nazionale ad una fase successiva
all'entrata in vigore della riforma delle disposizioni in
materia di danno alla persona, ma ha il pregio di risolvere
sin da subito anche questo aspetto, facilitando così gli
operatori del settore che non dovranno attendere fasi
ulteriori per disporre di parametri uniformi di riferimento.
Altro pregio e valore aggiunto di tale impostazione è che non
viene sottratta al Parlamento la possibilità di decidere in
merito al quantum dei risarcimenti, che senz'altro
costituisce un punto nevralgico di questa materia. La tabella,
che è stata scelta come modello (articolo 2, comma 1), è
quella del tribunale di Milano, non perché migliore di altre,
ma in quanto la più diffusa sul territorio nazionale
(richiamano direttamente questa tabella o si ispirano comunque
alla stessa molti tribunali italiani, tra cui ad esempio Asti,
Biella, Como, Ferrara, Foggia, Genova, Gorizia, Imperia,
Lecco, Messina, Monza, Napoli, Novara, Parma, Pavia, Potenza,
Teramo, Trapani, Udine e Varese). La tabella del tribunale
milanese è stata inoltre preferita alla tabella indicativa
nazionale elaborata dal gruppo del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR) sul danno alla salute, in quanto da un lato
comprensiva delle invalidità permanenti fino al 100 per cento
e dunque più adatta ad individuare parametri uniformi per
tutti i tipi di invalidità, dall'altro lato in quanto da un
confronto tra le due tabelle è emerso che la tabella
indicativa nazionale elaborata dal CNR comporterebbe per molti
fori un ridimensionamento eccessivo dei valori base del punto,
con la conseguenza di ovvi scontenti e di un complessivo
mutamento in peius del sistema risarcitorio a sfavore
delle vittime, peggioramento cui certamente non può tendere la
riforma sul danno alla persona. Peraltro la tabella elaborata
dal gruppo del CNR si regge su un numero esiguo di sentenze di
merito (circa 700), selezionate sulla base di criteri
arbitrari e non scientifici. Per il danno biologico da
invalidità temporanea (articolo 2, comma 2) si è scelto di
indicare solo il valore minimo indicativo per la invalidità
temporanea, individuato, sulla base dei vari orientamenti
giurisprudenziali, in lire 100 mila. Sempre per i motivi
espressi, e cioè per garantire sin da subito l'operatività
della riforma, sono stati altresì individuati i valori minimi
di risarcimento, di cui all'articolo 2059-quater del
codice civile, del danno morale dei prossimi congiunti
(articolo 2, comma 4). Per quest'ultima ipotesi, non si è
preso a riferimento l'orientamento di un particolare giudice,
ma è stata operata una media, seppure approssimativa, tra i
vari parametri adottati dalle varie corti.
In relazione alle invalidità micropermanenti la presente
proposta di legge non prevede alcun tipo di abbattimento da
applicare in fase di liquidazione. Ciò in quanto la tabella
presa a riferimento prevede già un trattamento diverso per le
invalidità minori, essendo i valori minimi per ogni punto di
invalidità crescenti in modo più che proporzionale rispetto
all'aumento percentuale. La convinzione di fondo è che il
problema della valutazione delle invalidità micropermanenti
sia soltanto di ordine medico-legale: una volta effettuata la
valutazione di tali lesioni in termini percentuali, non si
vede per quali motivi vi debba essere per queste un
trattamento diverso dalle altre lesioni e decisamente
penalizzante.
Sul danno biologico risarcibile iure successionis
agli eredi (articolo 2059-ter del codice civile) la
scelta operata nella presente proposta di legge si basa sul
principio basilare che, nel caso di morte del danneggiato, il
diritto al risarcimento del danno biologico subìto dal
danneggiato si trasmette agli eredi. L'impostazione qui
seguita è stata quindi di attribuire al bene vita, senza
dubbio costituzionalmente tutelato, la giusta importanza anche
sotto il profilo risarcitorio. Non si comprende infatti come
la morte, che costituisce la massima lesione del diritto alla
salute, debba essere sprovvista di quella tutela risarcitoria,
che è invece riconosciuta anche a forme lievissime di
compromissione dell'integrità psicofisica. Riconoscere tutela
risarcitoria al bene vita è l'unica via coerente con il nostro
sistema, che collega il risarcimento dei danni alla lesione di
beni costituzionalmente garantiti. Del resto, se tizio subisce
un danno biologico e poi muore per cause indipendenti
dall'evento lesivo, il diritto di risarcimento di tale danno
biologico pacificamente trapassa agli eredi. Si è altresì
respinta la soluzione, seguita da alcuni giudici di merito, di
liquidare, con un non condivisibile automatismo e peraltro a
prescindere dall'arco di tempo di sopravvivenza della vittima,
il danno biologico iure successionis nella misura
corrispondente al 100 per cento di invalidità biologica,
dovendo invece tale somma venire modificata in relazione alle
aspettative di vita della vittima prima dell'evento lesivo.
Inoltre la soluzione seguita nella presente proposta di legge
permette di superare la questione relativa alla individuazione
dell'arco di tempo apprezzabile tra l'evento lesivo e il
decesso, potendo il risarcimento avere luogo anche
nell'ipotesi di morte immediata o quasi istantanea e dovendo
il giudice considerare in concreto l'entità delle sofferenze
intercorse nel periodo di sopravvivenza, sofferenze che
possono altresì avere luogo in un arco di tempo limitato a
poche ore o giorni. La necessità di norme chiare in materia è
evidente se solo si considerano la grave difformità di giudizi
e decisioni e l'ingiusta disparità di trattamento che la
mancata previsione legislativa comporterebbero. Infatti, come
dimostra la prassi delle corti, alcuni giudici di merito,
senza l'ausilio di chiare ed espresse indicazioni sui criteri
da adottare in sede di liquidazione del danno biologico
iure successionis, continuerebbero a liquidare tale
danno nella misura pari al 100 per cento di invalidità, mentre
altri giudici di merito si limiterebbero a corrispondere somme
decisamente ristrette, con la conseguenza di notevoli
differenze da corte a corte.
Sui danni riflessi da uccisione (articolo
2059-quater del codice civile) la presente proposta di
legge si pone in linea con l'orientamento giurisprudenziale,
in base al quale sono risarcibili per la perdita del congiunto
il danno morale e, laddove sussista una menomazione fisica o
psichica accertata, il danno biologico. La presente proposta
di legge diverge tuttavia da precedenti progetti di legge
della XIII legislatura sotto più aspetti, tra cui
l'identificazione dei legittimati attivi ed i parametri di
liquidazione del danno morale da perdita del congiunto. Sotto
il primo profilo (articolo 2059-quater, secondo e terzo
comma, del codice civile) ai prossimi congiunti viene
equiparato chiunque sia stato legato al defunto da un intenso,
stabile e duraturo legame affettivo. Si è dunque scelto nella
presente proposta di legge, di non disciplinare, neppure a
livello presuntivo, la convivenza more uxorio, essendo
la questione inerente tale figura ancora apertissima e
richiedendo la stessa un intervento legislativo di più ampio
respiro, che sia sistematico e non settoriale. Siffatta scelta
di fondo ha portato a spostare così l'oggetto della protezione
dal mero legame formale a quello sostanziale dell'intensità e
della stabilità del legame affettivo intercorso, oggetto di
prova e di apprezzamento da parte del giudice. Viene inoltre
previsto il diritto al risarcimento in capo al figlio, già
concepito al momento dell'evento lesivo, ma nato
successivamente, sembrando siffatta soluzione coerente con
l'importanza, anche sotto il profilo risarcitorio, attribuita
dal nostro ordinamento alla famiglia, ed essendosi verificati
in questo particolare ambito non pochi contrasti
giurisprudenziali. Peraltro, tale scelta è ispirata ai recenti
sviluppi della giurisprudenza, che ha allargato la protezione
risarcitoria al nascituro. In relazione al secondo aspetto,
come già osservato, vengono indicati, per garantire sin da
subito l'operatività della riforma, i valori minimi per il
risarcimento (articolo 2, comma 4). I parametri minimi,
individuati sulla base media delle somme indicate nelle varie
tabelle attualmente in uso, sono suddivisi, come già le
tabelle prese a riferimento, sulla base del tipo del grado di
parentela. Si deve tuttavia tenere presente che il giudice
potrà superare tali "graduatorie degli affetti", fondate su
criteri prettamente presuntivi, giungendo dunque a superare,
ad esempio, la presunzione per cui il danno morale sofferto
per la perdita del coniuge è superiore a quello per la perdita
del genitore.
Sui danni riflessi da lesione del congiunto (articolo
2059-quater del codice civile) la presente proposta di
legge, condividendo i princìpi affermati dalla Cassazione
(sentenza n. 4186 del 1998), riconosce in capo ai legittimati
attivi, di cui al secondo e terzo comma dell'articolo
2059-quater del codice civile, il diritto al
risarcimento anche nell'ipotesi in cui la vittima principale
sopravviva all'evento lesivo. La scelta operata nella presente
proposta di legge è stata di non porre limiti al risarcimento
del danno morale da lesione del congiuto. Non sono individuate
somme minime per il risarcimento del danno morale da lesione
del congiunto, essendo le variabili incidenti sulla
liquidazione di questo danno troppo numerose e diverse da caso
a caso: del resto, la via di una standardizzazione del danno
in questo campo avrebbe comportato di scegliere se collocare
tale risarcimento sotto, sullo stesso livello o al di sopra di
quanto risarcito per la perdita del congiunto, scelta che è
meglio lasciare alla discrezionalità e al libero apprezzamento
dei giudici, più adatti, rispetto ad una rigida norma di
legge, a personalizzare caso per caso il danno e a dare giusto
rilievo alla protezione della famiglia.