XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 680
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Danni non patrimoniali).
1. Nel libro quarto del codice civile, dopo l'articolo
2058 del titolo IX è aggiunto il seguente titolo:
"IX-bis (Danni non patrimoniali)", comprendente
gli articoli da 2059 a 2059-quater che sostituiscono
l'articolo 2059 del medesimo codice, introdotti dal comma 2
del presente articolo.
2. L'articolo 2059 del codice civile è sostituito dai
seguenti:
"Art. 2059. (Danno morale).- Per danno morale si
intende qualsiasi pregiudizio ingiusto, che non rientri nelle
categorie del danno patrimoniale e del danno biologico.
Il danno morale è liquidato dal giudice in via equitativa,
tenuto conto della natura del diritto leso, della condotta del
responsabile e dell'effettiva incidenza del fatto sul
danneggiato.
Art. 2059-bis. (Danno biologico).- Per danno
biologico si intende il pregiudizio derivante dalla violazione
dell'integrità fisica o psichica, temporanea o permanente,
suscettibile di accertamento medico-legale.
Il risarcimento del danno biologico prescinde
dall'incidenza della violazione sulla capacità del danneggiato
di produrre reddito.
Nella liquidazione del danno biologico il giudice tiene
conto sia della violazione dell'integrità fisica o psichica in
sé considerata, sia delle eventuali alterazioni che tale danno
produce sulla vita del danneggiato.
Per la liquidazione del danno biologico si deve fare
riferimento ai valori minimi indicati nella tabella indicativa
nazionale, comunque suscettibili di correzione anche in via
equitativa ai fini della personalizzazione del danno.
Art. 2059-ter. (Danno biologico degli eredi).
- Nel caso di morte del danneggiato il diritto al risarcimento
del danno biologico subìto dal danneggiato si trasmette agli
eredi.
Qualora la morte del danneggiato sia la conseguenza delle
lesioni cagionate dal responsabile, il giudice liquida in via
equitativa agli eredi il danno biologico sofferto dalla
vittima tenendo conto dei seguenti elementi valutati nel loro
complesso:
1) perdita del bene vita;
2) età della vittima al momento del decesso;
3) aspettative di vita della vittima principale al
momento dell'evento lesivo;
4) durata ed entità delle sofferenze intercorse tra
l'evento lesivo e il decesso.
Art. 2059-quater. (Danno biologico e danno morale
dei prossimi congiunti).- Nel caso in cui il danneggiato
muoia in conseguenza delle lesioni, oppure subisca delle
lesioni comportanti gravi alterazioni anatomiche o psichiche,
perdita dell'uso di organi o perdita di funzioni essenziali, i
prossimi congiunti hanno diritto ad agire, oltre che per il
danno patrimoniale, per il risarcimento del loro danno
biologico o del loro danno morale.
Ai sensi del primo comma, per prossimi congiunti si
intendono:
1) il coniuge;
2) i figli, anche adottivi;
3) i figli già concepiti al momento dell'evento
lesivo, ma nati successivamente;
4) le sorelle e i fratelli;
5) i genitori.
E' equiparato ai prossimi congiunti di cui al secondo
comma chiunque sia legato al defunto o al danneggiato
principale da un intenso, stabile e duraturo legame
affettivo".
Art. 2.
(Tabella indicativa nazionale).
1. I valori minimi per la liquidazione del danno biologico
da invalidità permanente di cui all'articolo 2059-bis
del codice civile, sono riportati nella tabella indicativa
nazionale di cui all'allegato 1 annesso alla presente
legge.
2. Il danno biologico temporaneo da invalidità temporanea
inferiore al 100 per cento deve essere liquidato in misura
corrispondente alla percentuale di invalidità riconosciuta per
ciascun giorno, ferme restando le eventuali correzioni in via
equitativa. Per il danno biologico da invalidità temporanea
totale il valore minimo è di lire 100 mila per giorno, pari a
51,65 Euro.
3. Per il risarcimento del danno morale derivante da danno
biologico opera la presunzione del rapporto, nella misura
compresa tra un mezzo ed un terzo, tra lo stesso ed il danno
biologico, temporaneo o permanente, ferma restando la
possibilità del giudice di superare, in via equitativa, tale
presunto rapporto, avendo riguardo ad ogni circostanza idonea
a supportare una liquidazione più elevata del danno morale,
anche indipendentemente dalla somma risarcita a titolo di
danno biologico.
4. I valori di riferimento per la liquidazione del danno
morale di un congiunto di cui all'articolo 2059-quater
del codice civile sono riportati nella tabella indicativa
nazionale di cui all'allegato 2 annesso alla presente
legge.
Art. 3.
(Criteri di aggiornamento della tabella
indicativa nazionale).
1. Il Ministro della giustizia aggiorna, con proprio
decreto, i valori monetari relativi ai risarcimenti dei danni
biologici e morali riportati nelle tabelle indicative
nazionali di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 2, sulla base
della media del tasso di inflazione registrato nei tre anni
precedenti all'ultimo aggiornamento delle medesime tabelle,
tenendo conto dell'andamento delle liquidazioni giudiziarie a
titolo di danno biologico e di danno morale.
2. L'aggiornamento periodico dei valori monetari di cui al
comma 1 deve avvenire con cadenza massima triennale.
Allegato 1
(v. articolo 2, comma 1)
Tabella indicativa nazionale del danno biologico
da invalidità permanente.
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
TAllegato 2
(v. articolo 2, comma 4)
Tabella indicativa nazionale del danno morale
in caso di morte dei prossimi congiunti ed equiparati.
... (omissis) ...