XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 680




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Danni non patrimoniali).

        1. Nel libro quarto del codice civile, dopo l'articolo 2058 del titolo IX è aggiunto il seguente titolo: "IX-bis (Danni non patrimoniali)", comprendente gli articoli da 2059 a 2059-quater che sostituiscono l'articolo 2059 del medesimo codice, introdotti dal comma 2 del presente articolo.
        2. L'articolo 2059 del codice civile è sostituito dai seguenti:

        "Art. 2059. (Danno morale).- Per danno morale si intende qualsiasi pregiudizio ingiusto, che non rientri nelle categorie del danno patrimoniale e del danno biologico.
        Il danno morale è liquidato dal giudice in via equitativa, tenuto conto della natura del diritto leso, della condotta del responsabile e dell'effettiva incidenza del fatto sul danneggiato.

        Art. 2059-bis. (Danno biologico).- Per danno biologico si intende il pregiudizio derivante dalla violazione dell'integrità fisica o psichica, temporanea o permanente, suscettibile di accertamento medico-legale.
        Il risarcimento del danno biologico prescinde dall'incidenza della violazione sulla capacità del danneggiato di produrre reddito.
        Nella liquidazione del danno biologico il giudice tiene conto sia della violazione dell'integrità fisica o psichica in sé considerata, sia delle eventuali alterazioni che tale danno produce sulla vita del danneggiato.
        Per la liquidazione del danno biologico si deve fare riferimento ai valori minimi indicati nella tabella indicativa nazionale, comunque suscettibili di correzione anche in via equitativa ai fini della personalizzazione del danno.

        Art. 2059-ter. (Danno biologico degli eredi). - Nel caso di morte del danneggiato il diritto al risarcimento del danno biologico subìto dal danneggiato si trasmette agli eredi.
        Qualora la morte del danneggiato sia la conseguenza delle lesioni cagionate dal responsabile, il giudice liquida in via equitativa agli eredi il danno biologico sofferto dalla vittima tenendo conto dei seguenti elementi valutati nel loro complesso:

            1) perdita del bene vita;

            2) età della vittima al momento del decesso;

            3) aspettative di vita della vittima principale al momento dell'evento lesivo;

            4) durata ed entità delle sofferenze intercorse tra l'evento lesivo e il decesso.

        Art. 2059-quater. (Danno biologico e danno morale dei prossimi congiunti).- Nel caso in cui il danneggiato muoia in conseguenza delle lesioni, oppure subisca delle lesioni comportanti gravi alterazioni anatomiche o psichiche, perdita dell'uso di organi o perdita di funzioni essenziali, i prossimi congiunti hanno diritto ad agire, oltre che per il danno patrimoniale, per il risarcimento del loro danno biologico o del loro danno morale.
        Ai sensi del primo comma, per prossimi congiunti si intendono:

            1) il coniuge;

            2) i figli, anche adottivi;

            3) i figli già concepiti al momento dell'evento lesivo, ma nati successivamente;

            4) le sorelle e i fratelli;

            5) i genitori.

        E' equiparato ai prossimi congiunti di cui al secondo comma chiunque sia legato al defunto o al danneggiato principale da un intenso, stabile e duraturo legame affettivo".

Art. 2.

(Tabella indicativa nazionale).

        1. I valori minimi per la liquidazione del danno biologico da invalidità permanente di cui all'articolo 2059-bis del codice civile, sono riportati nella tabella indicativa nazionale di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
        2. Il danno biologico temporaneo da invalidità temporanea inferiore al 100 per cento deve essere liquidato in misura corrispondente alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno, ferme restando le eventuali correzioni in via equitativa. Per il danno biologico da invalidità temporanea totale il valore minimo è di lire 100 mila per giorno, pari a 51,65 Euro.
        3. Per il risarcimento del danno morale derivante da danno biologico opera la presunzione del rapporto, nella misura compresa tra un mezzo ed un terzo, tra lo stesso ed il danno biologico, temporaneo o permanente, ferma restando la possibilità del giudice di superare, in via equitativa, tale presunto rapporto, avendo riguardo ad ogni circostanza idonea a supportare una liquidazione più elevata del danno morale, anche indipendentemente dalla somma risarcita a titolo di danno biologico.
        4. I valori di riferimento per la liquidazione del danno morale di un congiunto di cui all'articolo 2059-quater del codice civile sono riportati nella tabella indicativa nazionale di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.


Art. 3.

(Criteri di aggiornamento della tabella
indicativa nazionale).

        1. Il Ministro della giustizia aggiorna, con proprio decreto, i valori monetari relativi ai risarcimenti dei danni biologici e morali riportati nelle tabelle indicative nazionali di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 2, sulla base della media del tasso di inflazione registrato nei tre anni precedenti all'ultimo aggiornamento delle medesime tabelle, tenendo conto dell'andamento delle liquidazioni giudiziarie a titolo di danno biologico e di danno morale.
        2. L'aggiornamento periodico dei valori monetari di cui al comma 1 deve avvenire con cadenza massima triennale.



Allegato 1
(v. articolo 2, comma 1)


Tabella indicativa nazionale del danno biologico
da invalidità permanente.


... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...



TAllegato 2
(v. articolo 2, comma 4)


Tabella indicativa nazionale del danno morale
in caso di morte dei prossimi congiunti ed equiparati.


... (omissis) ...



Frontespizio Relazione