XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 678




        Onorevoli Colleghi! - Il cambiamento politico e culturale in corso nel nostro Paese richiede una decisa sterzata rispetto al passato anche per quanto riguarda le modalità di governo del territorio in generale, e dei centri storici in particolare, questi ultimi oggetto da decenni di politiche risalenti ad una errata logica di conservazione.
        Se tracciamo un quadro sintetico degli eventi che hanno interessato le città storiche, possiamo osservare che negli anni settanta esse hanno registrato la scomparsa del fenomeno dell'urbanesimo, con un arresto dei flussi migratori dall'agricoltura al settore industriale, dalla campagna alla città, dal sud al nord, dal piccolo al grande centro. Con la fase cosiddetta postindustriale si è verificatonelle nostre città, con il decentramento delle strutture produttive, il fenomeno dei "vuoti urbani" e delle "aree dismesse", che sembra esplicarsi con modalità opposte a quelle che hanno costituito oggetto della ricerca urbanistica e architettonica moderna, finalizzata alla crescita.
        Si sviluppano quindi nuove tematiche, con una città considerata sempre più come costituita per "parti": il centro storico, l'espansione moderna consolidata, la periferia, le zone produttive, le infrastrutture, eccetera, non comunicanti tra loro e tali che, se non vi fosse la storia e la memoria che la città ha di se stessa, come elemento unico e indivisibile ad offrire unitarietà e significatività alle singole parti, l'organismo urbano non sarebbe comprensibile né riconoscibile. Anche le caratteristiche socio-economiche delle varie zone urbane non corrispondono più a quelle funzionali, né le relazioni morfologiche aderiscono più a quelle sociali.
        Emergono sia la crescente complessità urbana che l'ingovernabilità della crescita, scompare l'identità delle varie zone della città in quanto non più percepibili nelle realtà i parametri urbanistici della densità e delle tipologie edilizie, cioè tutto ciò che è riconducibile alle difficoltà e alle incoerenze prodotte da una molteplicità di fattori, tra i quali citiamo l'eccesso di dirigismo legislativo, da cui è derivato il fenomeno del vincolismo, spontaneamente sviluppatosi in quegli anni; citiamo la consolidata illusione di poter controllare e programmare tutto, senza lasciare spazio al "caso per caso"; nella errata convinzione di poter contenere con qualsiasi mezzo la crescita, seppure reclamata con forza dalla società civile. C'è un progressivo distacco dalla realtà e dalle dinamiche culturali urbane che solo ora comincia ad essere percepito dando luogo ad atteggiamenti critici e reazioni irrimediabilmente tardive.
        Facendo soprattutto riferimento al "centro storico", ossia a quella parte della città a più alta densità di permanenze storiche e morfologiche, rivisitato alla luce delle varie leggi e normative che in qualche maniera lo hanno influenzato e/o condizionato, ci si può proporre di indagare quanto e quando alcune categorie utopiche (staticità sociale e formale, fideismo legislativo, dirigismo, controllo sulla cultura, eccetera) siano riscontrabili nelle vicende dei centri storici stessi a fronte di una città considerata non come un tutto unico, quale in effetti è, ma per parti separate, come la legislazione in materia urbanistica tende a considerarla. Leggi e regolamenti hanno contribuito e contribuiscono ad acuire le contraddizioni latenti nella struttura urbana, anziché operare nella direzione opposta, considerando peraltro anche i vari modi di usare la città, il rapporto dialettico tra elementi di continuità ed elementi di discontinuità, tra emergenze di luoghi urbani particolari e il tessuto edilizio, infine tra residenza e servizi.
        L'utopia riscontrabile nell'impianto normativo consolidato negli anni sessanta e settanta non esclude alcuni buoni propositi da parte del legislatore, ma serve a sottolineare, al di là di ogni dibattito politico, quanto tutto questo fosse fortemente disancorato dalla realtà e dallo stesso tessuto socio-economico in cui si sarebbe dovuto calare. Si pensi al decreto ministeriale 2 aprile 1968 (intangibilità della zona omogenea A del centro storico) che sottindendeva una situazione italiana più simile a certi paradisi urbanistici nord-europei che alla realtà di un Paese mediterraneo appena uscito da un disastroso conflitto mondiale.
        E' opportuno ricordare alcune distorsioni di quegli anni, tra cui la monodestinazione dei centri storici, o la cieca conservazione, rigorosamente integrale, di un tessuto sociale quale quello di "casa e bottega", ormai da tempo irrimediabilmente scomparso. Peraltro, in quel clima culturale si ipotizzava di privilegiare la conservazione sociale nelle trasformazioni urbane, e ci si augurava di attuare e realizzare alcune delle conclusioni dei vari congressi dei CIAM, tra cui la libera disponibilità del suolo urbano come fondamento della nuova legge urbanistica. Ora, dal momento che in Italia, come nelle altre nazioni occidentali, questa libera disponibilità è risultata inesistente, si ritenne lecito considerare l'urbanistica come la causa prima dell'anarchia presente nell'organizzazione urbana, sino al punto di identificare l'urbanistica stessa con l'uso del suolo e di ritenere che solo un regime di proprietà pubblica dei suoli edificabili fosse in grado di garantire il buon funzionamento della città.
        Onorevoli colleghi, nella necessità che nei centri storici - ghettizzati dalle superate teorie sottese alla legislazione urbanistica pregressa e dalle singole politiche locali, risultate in generale ancor più vincolistiche della normativa nazionale - vadano contrastati gli esiti negativi del regime di tutela passiva, che si è esplicata attraverso sia l'immobilismo del "non intervento" e dei rischi di museificazione, astrattezza e ibernazione, sia dalla "cultura della rinuncia", all'origine delle mistificazioni e delle contraffazioni che è possibile operare attraverso un recupero ambiguamente sostituito da operazioni di restauro, ci siamo proposti (articolo 1) il raggiungimento di tre obiettivi:

                a) dettare i princìpi di una corretta strategia di conservazione coerente con i processi di trasformazione della città;

                b) collegare gli interventi consentiti da questa strategia ad una esatta valutazione storico-artistica dei singoli monumenti, edifici, siti o trame caratteristiche;


                c) stimolare una più approfondita coscienza civica della conservazione.

        La teoria ibernante nel recupero dei centri storici nega ogni mutamento delle destinazioni d'uso, laddove la società reale, con le mutevoli dinamiche dei due ultimi decenni, richiede perentori adeguamenti dell'uso dei fabbricati a nuove esigenze socio-economico-culturali. A fronte dell'esistente dualismo tra contenuti degli edifici (o meglio tra le destinazioni d'uso) e gli edifici stessi come contenitori, in quanto più o meno architettonicamente adeguati e coerenti funzionalmente con quei contenuti e con quelle destinazioni d'uso, viene teorizzata l'identificazione "contenuto-contenitore" e la prevalenza, anzi la prevaricazione, del contenuto sul contenitore, arrivando a proporre di conservare il contenitore per salvare il contenuto. Tutto questo rappresenta il contrario di ogni corretta logica conservativa, (articolo 2) perché non potendosi ammettere, al fine di assicurare condizioni di continuità al processo di evoluzione urbana, l'intangibilità dei contenuti, cioè l'immodificabilità delle destinazioni d'uso, non si può parimenti accettare l'immodificabilità degli edifici contenitori. Né appare accettabile che si voglia conservare l'edificio contenitore cristallizzando contenuti che rispondono a destinazioni d'uso ormai fuori della realtà socio-urbana.
        Emergono ancora dalla presente proposta di legge:

                a) i termini di una classificazione sia delle aree storiche, sia della condizione di bene culturale e dello stato di conservazione dei singoli immobili, siti o complessi, tale da corrispondere ad una omologa classificazione degli interventi (articoli 3 e 4);

            b) la contrarietà più decisa (articolo 5) ad uno zoning della valenza storico-culturale di parti della città, che può essere ammesso soltanto in termini amministrativi, ma senza alcun riferimento urbanistico. Si ritiene infatti che, ai fini degli incentivi di valorizzazione dei beni culturali, non sia necessaria una grossolana perimetrazione dei centri storici, essendo necessaria e sufficiente una rigorosa classificazione dei singoli beni culturali compresi in quelle aree.

        Quanto sopra si accompagna ad una richiesta di delegificazione della normativa vincolistica attuale, che si muove in un contesto di equivoca conservazione passiva tale da spingere all'abbandono edifici cui non si consente di aggiornare le destinazioni d'uso mediante una maggiore liberalizzazione del recupero. Questa liberalizzazione si ottiene appunto con un atto di coraggio delegificante che investe non solo parametri urbanistici quali la densità fondiaria e territoriale che è semplicemente assurdo assumere in un contesto già costruito, ma anche disposizioni come quelle degli standards urbanistici che appartengono al "nessun luogo". Attraverso lo standard (decreto ministeriale 2 aprile 1968) viene infatti proposta una sorta di egualitarismo territoriale in materia di servizi che non esiste e che non può esistere. Il concetto di "minimo" è di fatto variabile, mentre la norma che lo assolutizza è cieca sotto il profilo qualitativo. Lo standard corrisponde quindi ad un'altra astrazione che, insieme alle altre, va cancellata dall'insieme delle modalità di buon governo dei centri storici.
        E' sotto accusa, onorevoli colleghi, il ruolo della norma legislativa nel processo di trasformazione urbana e l'indotto relativo verificatosi all'interno dell'ambito urbanistico. Senza norma si può avere disordine ma anche naturalezza, spontaneità e continuità, mentre nella norma è insita una connotazione di astrazione, un qualcosa che non può fare riferimento a situazioni particolari, a siti urbani ben individuati, ma solo a casi generali non corrispondenti alla realtà dei centri storici. Tutto questo comporta da parte della legislazione una separazione e una divaricazione nei confronti di ogni singolo episodio urbano all'origine dell'ibernazione del divenire stesso della città, la cui conseguenza è data dall'alterazione dell'identità dei centri storici e dalla proposizione di interventi mistificatori dal punto di vista formale e funzionale. Peraltro il regime urbanistico dei centri storici verrebbe modificato (articolo 5) limitandone la normativa alla scala infrastrutturale, mentre alla scala edilizia ci si deve finalmente affidare al rischio di una progettualità in grado di riportare i centri storici all'interno dell'evoluzione urbana e del divenire della città, secondo le prassi proprie alla società preindustriale. Questo perché la progettazione del nuovo, sia pure legata per quanto possibile all'esigenza di ambientazione, è comunque un fatto creativo che ridà vita al tessuto più amorfo e meno significativo dei centri storici in termini di sviluppo socio-culturale.
        La regolamentazione dell'attività di restauro, recupero e trasformazione, prevista dall'articolo 6, è perfettamente conseguente al meccanismo che si viene a creare attraverso una gamma di interventi sempre più lontani dal restauro e sempre più vicini alla trasformazione in ragione inversa al grado di valutazione storico-artistica del bene considerato. Si vuole peraltro limitare ad un parere sull'ambientazione del progetto la competenza della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per gli immobili più lontani dalla condizione di bene culturale, oltre che per ovvie ragioni di un più rapido smaltimento delle procedure, soprattutto in considerazione dell'eccessivo potere discrezionale riconosciuto alle autorità preposte alla tutela dall'attuale legislazione. Si tratta di un problema in qualche modo circoscritto dalla presente proposta di legge con il rifiuto di perimetrazioni che potrebbero assegnare valori indiscriminati di bene culturale anche ad immobili di nessun valore architettonico. Questa condizione condannerebbe questi immobili ad un eccesso di vincolismo e conseguentemente all'abbandono e al degrado, nel disinteresse del mercato. Peraltro, l'esasperazione del "restauro edilizio", in luogo, quando ne ricorrano le condizioni, di un recupero ad un riuso aggiornato, oltre ad avere conseguenze mistificanti sul costruito, risulta inaccettabile, perché demonizza il nuovo e falsifica il passato.
        L'istituzione del titolo di "città d'arte d'interesse nazionale", di cui all'articolo 7, risponde invece, come espresso all'articolo 1, all'obiettivo di stimolare una coscienza civica della conservazione. Fra le molte strade percorribili in questa direzione, si è ritenuto che appellarsi al senso di appartenenza dei cittadini alla propria terra, potesse costituire un elemento suscettibile di forti motivazioni.
        Onorevoli colleghi, la strada dell'autentica conservazione non è quella della tutela passiva, bensì quella del cambiamento. Assicurare la permanenza dei valori eterni della civiltà negli insediamenti umani secolari vuol dire consentire a questi insediamenti di continuare a vivere adeguandosi ai cambiamenti epocali e culturali, cioè al divenire delle città. Assicurare l'intangibilità delle forme dell'architettura senza consentire questo adeguamento culturale significa museificare i centri storici e condannare la città ad una contrapposizione tra le sue parti.




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